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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/09/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1855/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA P.PE DI BELMONTE 94, presso lo studio dell'Avv. SPARTI VINCENZO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA P.PE DI BELMONTE 94, presso lo studio dell'Avv. SPARTI VINCENZO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale d'udienza del 4 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 9/4/2025 e sottoscritto il -
14/2/2025.
All'udienza del 19 settembre 2025 i coniugi sono comparsi personalmente e hanno dichiarato che non è possibile una riconciliaione, dando indicazioni
1 sulle loro condizioni reddituali e patrimoniali;
, il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“Il marito verserà alla moglie entro i primi cinque giorni di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della moglie, a partire dal corrente mese, un assegno mensile di € 300,00 (trecento) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
I coniugi hanno già diviso tra loro i beni mobili e, abitando ognuno presso una propria residenza, la sig.ra rinuncia, ove avesse diritto, ad ogni Pt_1 pretesa presente e futura, sull'appartamento ove si è svolta la vita coniugale.
Dichiarano, per il resto, di non avere null'altro a pretendere reciprocamente per nessun titolo, causale o ragione ad eccezione del citato mantenimento.
Ad ogni effetto di legge i coniugi si rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio e s'impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 43 P. 1, Anno 2001) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 24/9/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009,
n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1855/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA P.PE DI BELMONTE 94, presso lo studio dell'Avv. SPARTI VINCENZO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA P.PE DI BELMONTE 94, presso lo studio dell'Avv. SPARTI VINCENZO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale d'udienza del 4 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso depositato in data 9/4/2025 e sottoscritto il -
14/2/2025.
All'udienza del 19 settembre 2025 i coniugi sono comparsi personalmente e hanno dichiarato che non è possibile una riconciliaione, dando indicazioni
1 sulle loro condizioni reddituali e patrimoniali;
, il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“Il marito verserà alla moglie entro i primi cinque giorni di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della moglie, a partire dal corrente mese, un assegno mensile di € 300,00 (trecento) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
I coniugi hanno già diviso tra loro i beni mobili e, abitando ognuno presso una propria residenza, la sig.ra rinuncia, ove avesse diritto, ad ogni Pt_1 pretesa presente e futura, sull'appartamento ove si è svolta la vita coniugale.
Dichiarano, per il resto, di non avere null'altro a pretendere reciprocamente per nessun titolo, causale o ragione ad eccezione del citato mantenimento.
Ad ogni effetto di legge i coniugi si rilasciano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio e s'impegnano a concederlo nuovamente in caso di rinnovo dei predetti documenti”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 43 P. 1, Anno 2001) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 24/9/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009,
n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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