Ordinanza collegiale 20 settembre 2024
Ordinanza cautelare 4 novembre 2024
Sentenza 2 maggio 2025
Decreto presidenziale 7 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 02/05/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00662/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01037/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1037 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Valenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Conservatorio Statale di Musica “-OMISSIS-” di Rovigo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Leotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della graduatoria di merito e del relativo decreto di approvazione degli atti di concorso, pubblicato in data 2 agosto 2024, del concorso indetto dal Conservatorio “-OMISSIS-” di Rovigo per il reclutamento a tempo indeterminato di docenti di prima fascia ai sensi del decreto MUR n. -OMISSIS- settore artistico-disciplinare (SAD) CODI/23 CANTO prot. n. -OMISSIS- del 31/10/2023;
- dell’elenco dei candidati ammessi alla seconda prova, prot. n. -OMISSIS- nella parte in cui non contempla parte ricorrente in quanto ritenuta non idonea all’esito dello svolgimento della prima prova;
- di tutti gli atti e i verbali della Commissione, con particolare riferimento ai verbali nn. -OMISSIS-, relativi allo svolgimento della prima prova, per mezzo dei quali parte ricorrente è stata ritenuta non idonea;
- di tutti gli atti e i verbali della Commissione, con particolare riferimento al verbale n. 13 contenente una integrazione al verbale 12 relativo ai criteri di valutazione delle prove d’esame;
- di tutti gli atti e i verbali della Commissione, con particolare riferimento al verbale n. 12 contenente l’indicazione dei criteri di valutazione delle prove d’esame;
- di tutti gli atti e i verbali della Commissione, con particolare riferimento al verbale n. 1 contenente l’indicazione dei criteri di valutazione delle prove d’esame;
- ove occorrer possa, del bando per mezzo del quale è stato indetto il concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di docenti di prima fascia ai sensi del decreto MUR n. -OMISSIS- settore artistico-disciplinare (SAD) CODI/23 CANTO;
- di tutti gli atti e i verbali della procedura di concorso, non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Conservatorio Statale di Musica “F. -OMISSIS-” di Rovigo e dei controinteressati -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 il dott. Andrea Orlandi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Conservatorio Statale di Musica “-OMISSIS-” di Rovigo, con decreto 31 ottobre 2023 n. -OMISSIS-, ha indetto un bando per il reclutamento a tempo indeterminato di tre docenti di prima fascia nel settore artistico disciplinare (SAD) CODI/23 Canto, tramite una selezione per titoli ed esami.
La declaratoria professionale indicata all’art. 1 del bando era la seguente: “Il settore concerne l’acquisizione delle abilità tecniche e delle competenze musicali, culturali e interpretative relative al canto, necessarie per affrontare, con piena consapevolezza delle correlate prassi esecutive, i diversi repertori delle varie epoche fino ai nostri giorni. Si approfondiscono anche quegli aspetti esecutivi e interpretativi relativi al teatro musicale e all'attività concertistica solistica e d’insieme. Al fine di una completa formazione del cantante sono altresì comprese nel settore discipline che si riferiscono alla storia del canto, conoscenze metodologiche riferite alla didattica dello stesso e conoscenze di base della fisiologia dell'apparato vocale e delle componenti psicologiche che contribuiscono alla formazione del suono. È previsto inoltre l’approfondimento della trattatistica relativa, del repertorio con riferimento a singoli periodi storici e delle metodologie riferite all’improvvisazione. Prassi esecutive e repertori - Metodologia dell’insegnamento vocale - Trattati e metodi - Letteratura vocale - Fondamenti di storia della vocalità - Improvvisazione vocale” .
2. L’art. 9 del bando ammetteva a svolgere le prove d’esame i soli candidati che avrebbero ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi nella valutazione dei titoli.
Lo stesso art. 9 del bando prevedeva due prove d’esame, e in particolare: “1) una prova didattica: a) i candidati dovranno simulare una lezione inerente alla materia d’insegnamento b) un colloquio orale relativo alle competenze dei campi disciplinari del medesimo settore artistico-disciplinare (Metodologia dell’insegnamento vocale; Trattati e metodi; Letteratura vocale; Fondamenti di storia della vocalità; Improvvisazione vocale) per il quale è stata indetta la procedura di qui all’art. 1 del bando. La durata massima della prova didattica è di 30 minuti. 2) una prova pratica consistente nell’esecuzione di cinque brani, di cui tre brani d’opera, un brano di musica sacra, un brano da camera, scelti dalla Commissione. Un brano della rosa dei cinque consistenti nella prova pratica sarà in lingua diversa da quella madre. Per l’esecuzione della prova pratica i candidati dovranno provvedere in autonomia al pianista accompagnatore; il Conservatorio si caricherà unicamente della predisposizione degli strumenti.”
Il superamento della prima prova con punteggio minimo pari a ventuno trentacinquesimi era condizione per accedere alla seconda.
L’art. 7, comma 13, del bando incaricava la Commissione di predeterminare, prima dell’inizio dei lavori, i criteri specifici di valutazione coerentemente con i criteri generali determinati nel bando.
La Commissione, nella prima seduta tenutasi il 21 febbraio 2024, così ha disposto in relazione ai criteri di valutazione della prima prova: “La prima prova, di natura didattica, è volta a valutare le conoscenze e le competenze del candidato negli ambiti relativi alle discipline proprie del settore disciplinare oggetto del presente concorso nonché le capacità comunicative e relazionali del candidato stesso. I candidati simuleranno una lezione di prova e potranno scegliere se la stessa avrà carattere puramente teorico-tecnico o anche interpretativo, nel qual caso, coadiuvati da un pianista di propria fiducia, simuleranno una lezione a studenti che proporranno un proprio brano di studio. La durata massima della prima prova è prevista in 30 minuti e il superamento della stessa, con votazione minima di 21/35, è propedeutico al passaggio alla seconda prova pratica.”
Nella seduta del 23 giugno 2024 la Commissione ha precisato che “La prima prova, di natura didattica, consisterà nella simulazione di una lezione inerente la materia d’insegnamento a un allievo/a, messo a disposizione dal conservatorio, che presenterà un suo brano di studio, tratto dal repertorio più eseguito. Durante lo svolgimento della prova la commissione ha facoltà di chiedere al candidato di approfondire brevemente determinati aspetti che siano emersi dalla lezione stessa e che gli consentano di dimostrare ulteriormente le sue competenze nei campi disciplinari del medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura di cui all’art. 1 del bando. La durata massima della prova didattica è di 30 minuti, come specificato nel bando.”
Nella seduta del 4 luglio 2024, la Commissione ha ulteriormente chiarito, quanto alla prima prova, che “ogni candidato avrà a disposizione un allievo/a a cui impartirà una lezione della durata indicata nel bando; non essendo previsto un pianista accompagnatore da parte del Conservatorio, si è voluto dare l’opportunità di svolgere eventualmente la lezione oggetto della prima prova pratica nel modo che si ritiene più opportuno e consono alle proprie specificità didattiche. La valutazione sarà equivalente sia che il candidato decida di svolgere una lezione puramente tecnicoteorica sia che opti per una lezione più orientata all’aspetto interpretativo. Si ricorda che, come riportato nel suddetto verbale n. 12, “durante lo svolgimento della prova la commissione ha facoltà di chiedere al candidato di approfondire brevemente determinati aspetti che siano emersi dalla lezione stessa e che gli consentano di dimostrare ulteriormente le sue competenze nei campi disciplinari del medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura di cui all’art. 1 del bando” .
3. La ricorrente -OMISSIS- ha partecipato alla selezione, ha superato la fase della valutazione dei titoli ed è stata ammessa alla prima prova, che ha svolto il 20 luglio 2024.
La prova era consistita nella lezione di canto a un’allieva del Conservatorio sulla tecnica e sul brano “Voi che sapete” .
La ricorrente non ha superato la prova avendo conseguito il punteggio di diciotto trentacinquesimi corredato dalla seguente motivazione discorsiva “Le indicazioni risultano generiche e non producono effetti apprezzabili sulla studentessa” .
4. All’esito della procedura, il direttore del Conservatorio ha approvato la la graduatoria del concorso con decreto 2 agosto 2024 n. -OMISSIS-.
Sono risultati vincitori i candidati -OMISSIS-, seguiti in graduatoria da quindici idonei.
4. Con ricorso notificato il 12 agosto 2024 e in pari data depositato, la deducente ha chiesto l’annullamento della graduatoria e la riedizione delle prove selettive da condursi tramite una commissione in diversa composizione.
Il ricorso, cui accede istanza cautelare, si affida ai seguenti motivi:
“1. Violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 3 l.n.241/1990 e artt. 12 e 15 d.p.r. n. 487/1994. Violazione del giusto procedimento. Illegittimità dei verbali n. 1 – 12 – 13 nelle parti in cui non hanno predeterminato specifici criteri valutativi delle prove d’esame. Eccesso di potere. Difetto assoluto di motivazione. Arbitrarietà. illogicità e contraddittorietà manifesta.”
La ricorrente sostiene che la Commissione non avrebbe predeterminato i criteri di valutazione delle prove d’esame.
Lamenta che i criteri di massima predisposti dalla Commissione non consentirebbero di rendere manifesto l’iter logico tenuto in fase di valutazione.
Evidenzia al riguardo sia che la Commissione non avrebbe predeterminato una griglia di valutazione, sia che il verbale della valutazione dell’esame non contiene la votazione attribuita dai singoli commissari.
Lamenta che, dalla lettura dei verbali della Commissione, non si comprenderebbe sotto quale profilo la sua prova sarebbe da intendersi carente, sotto quale profilo gli altri candidati avrebbero eccelso, né si comprende quali siano stati gli elementi di comparazione impiegati dalla Commissione.
Lamenta, quanto alla valutazione della propria prova, che non sarebbe intellegibile che cosa la Commissione abbia inteso per “effetti apprezzabili sulla studentessa” .
Prende in esame le valutazioni date dalla Commissione alle prove di altri candidati e sostiene che ciascuna di esse è stata valutata con l’impiego di criteri di volta in volta diversi.
Lamenta che, non avendo in tesi la Commissione prefissato criteri oggettivi di valutazione delle singole prove e valutato i candidati con criteri dichiaratamente non trasparenti, illogici e irrazionali, essa non sarebbe in condizione di conoscere la sua corretta collocazione in graduatoria né quella degli altri concorrenti;
“II. Violazione e falsa applicazione di legge. Eccesso di potere. Violazione principio di trasparenza ed imparzialità.”
La ricorrente lamenta che gli allievi del Conservatorio ai quali i candidati hanno tenuto la lezione simulata nella prima prova sarebbero stati selezionati arbitrariamente.
Sostiene che gli allievi chiamati a collaborare allo svolgimento delle prove d’esame avrebbero dovuto possedere le stesse qualità e gli stessi livelli di preparazione, per garantire la par condicio tra i candidati.
5. Si sono costituiti in giudizio, resistendo al ricorso, il Conservatorio e, assistiti dal medesimo patrocinio, i controinteressati -OMISSIS-.
6. Il Tribunale, con ordinanza collegiale istruttoria n. -OMISSIS- assunta all’esito della camera di consiglio del 19 settembre 2024, ha disposto l’acquisizione di una relazione, da redigersi da parte del Presidente della Commissione, inerente le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove.
In esecuzione dell’ordinanza, il 10 ottobre 2024 è stata depositata la relazione del Presidente della Commissione.
7. All’esito della successiva camera di consiglio del 31 ottobre 2024, il Tribunale ha assunto l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, con la quale ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., ha fissato l’udienza pubblica del 3 aprile 2025 e ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati autorizzando la notificazione per pubblici proclami, alla quale è stato dato corso.
8. In vista dell’udienza pubblica del 3 aprile 2025, la ricorrente e i controinteressati si sono scambiati memorie e repliche.
9. All’esito dell’udienza pubblica del 3 aprile 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da separato verbale.
10. Il ricorso va accolto avuto riguardo alla fondatezza del primo motivo, con assorbimento della seconda censura.
11.1. Premette il Collegio che l’art. 12 ( “Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali” ), comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 ( “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” ) prevede che “Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.”
Al riguardo, costituisce jus receptum che i criteri di valutazione delle prove di una selezione possano essere fissati direttamente dal bando oppure rimessi alla discrezionalità della commissione esaminatrice, con l'unico vincolo tassativo costituito dal fatto che, in tale ultimo caso, essi siano fissati prima dell'avvio delle operazioni valutative, e ciò a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa (cfr. T.A.R. Catania, sez. IV, 18 settembre 2023, n. 2728; T.A.R. Roma, sez. III, 4 aprile 2022 n. 3835; T.A.R. Marche, 25 novembre 2019, n. 729).
Ritiene inoltre il Collegio che la predeterminazione da parte della Commissione dei criteri di valutazione degli elaborati non implichi necessariamente l’obbligo di preventiva comunicazione degli stessi ai candidati, trattandosi di adempimento principalmente volto a garantire la trasparenza e l'imparzialità nella fase di correzione e a consentire di verificare ex post la correttezza e congruità delle operazioni valutative e dell’iter logico-operativo che vi è stato sotteso (cfr. T.A.R. Roma, sez. I, 18 maggio 2023, n. 8476 e T.A.R., Bologna, sez. I , 3 settembre 2020, n. 552).
11.2. Fatta questa premessa osserva il Collegio che, nel caso di specie, la Commissione si è, a ben vedere, limitata a disciplinare le modalità di esecuzione della prima prova del concorso, senza tuttavia predeterminarne i criteri di valutazione (cfr. i verbali delle sedute della Commissione del 21 febbraio 2024, del 23 giugno 2024 e del 4 luglio 2024).
E infatti, dai verbali delle sessioni della prima prova d’esame dei candidati, risulta che la Commissione ha impiegato criteri generici e tra loro disomogenei.
Dal contenuto degli stessi verbali risulta anche che è solo apparente la motivazione discorsiva che accompagna il giudizio espresso in forma numerica.
In particolare, rispetto alla ricorrente -OMISSIS-(valutazione di 18/35) la Commissione ha valutato, apprezzandole in senso negativo, le indicazioni da essa date all’allieva della lezione simulata e l’effetto di tali indicazioni sulla discente.
Limitando l’esame delle valutazioni date ai vincitori del concorso, rileva il Collegio che rispetto al candidato -OMISSIS-(valutazione di 28/35), la Commissione ha apprezzato favorevolmente la prova didattica definita genericamente “positiva” e i consigli impartiti all’allieva che, altrettanto genericamente sono stati definiti “ben centrati” .
Rispetto al controinteressato -OMISSIS- (valutazione di 32/35), la Commissione ha apprezzato favorevolmente l’atteggiamento definito “molto pratico” nella relazione con lo studente e la chiarezza del messaggio trasmesso, giudicato “adeguato a sortire effetti positivi” : anche in questo caso il giudizio resta generico.
Rispetto al controinteressato -OMISSIS- (valutazione 26/35), la Commissione ha apprezzato il carattere “abbastanza convincente” della prova e “l’attenzione all’aspetto artistico-interpretativo” , nonostante “alcune debolezze nella chiarezza espositiva e nella conseguente efficacia dei consigli tecnici.”
In tale contesto, è fondata la censura secondo cui non è dato comprendere il percorso motivazionale seguito dalla Commissione per esprimere la valutazione sulle prove dei candidati.
12. Nella relazione prodotta il 10 ottobre 2024 in ottemperanza all’ordinanza collegiale istruttoria n. -OMISSIS-, il Presidente della Commissione ha così motivato il giudizio negativo sulla prova pratica della ricorrente -OMISSIS-: “1) Le modalità di svolgimento della prova del 20 luglio sono state le seguenti: la candidata ha simulato una lezione a favore dell'allieva -OMISSIS-, soprano al secondo anno di triennio di Canto lirico, alla presenza di un pianista accompagnatore incaricato dalla candidata stessa, come previsto da bando. La signora -OMISSIS-, dopo aver proposto all'allieva l'esecuzione di un vocalizzo in arpeggio d'ottava —finalizzato al riscaldamento della voce — ha scelto di lavorare sull'aria "Voi che sapete" da Le noue di Figaro di Mozart, tra i tre brani proposti dall'allieva stessa. L'allieva ha eseguito il brano con l'accompagnamento musicale; la candidata non ha fornito consigli interpretativi o musicali, optando per una lezione specificamente tecnico-teorica, presentando indicazioni sull'atto respiratorio e i riferimenti fisiologici riguardo alla pratica del canto. La Commissione ha lasciato spazio alla candidata, senza interrompere la lezione, prendendo atto delle indicazioni dispensate dalla candidata -OMISSIS-all'allieva.
2) In merito agli elementi della prova valutati per verificarne conoscenze e competenze, la Commissione ha considerato le indicazioni teoriche fornite dalla candidata sull'atto respiratorio e i riferimenti fisiologici e le possibili reazioni sul piano psicologico relativi alla pratica del canto, come da Declaratoria della disciplina. A tal riguardo, la candidata ha citato il metodo Barthélémy in relazione a postura, respirazione e processi di catene muscolari, tuttavia senza particolare approfondimento, e, soprattutto, senza rendere chiare ed evidenti alla studentessa i vantaggi pratici derivanti dall'adozione della pratica in menzione, evidenziando, a giudizio della Commissione, un non corretto approccio comunicativo in termini di chiarezza concettuale.
3) La Commissione ha rilevato, ai fini della valutazione delle capacità comunicative e relazionali della candidata, che la stessa nel corso della lezione ha fatto largo uso di un linguaggio metaforico (ad esempio "permettere al fiato di fare il giro") che, in mancanza di qualsivoglia approfondimento e spiegazione del significato e delle modalità di conseguimento degli obiettivi, ha prodotto indicazioni che sono risultate generiche, come verbalizzato in sede di svolgimento della prima prova — verbale n. 17 del 20/07/2024. La Commissione, quindi, ha considerato che la mancanza di organicità e coerenza nei vari tipi di comunicazione, verbale e non, non ha sortito nella discente una significativa reazione alle disposizioni impartite.
4) Per tutte le ragioni sopra esposte, la Commissione ha valutato che durante la prova del 20 luglio 2024 non sono emerse le conoscenze e le competenze della candidata per la genericità delle indicazioni e dei suggerimenti impartiti durante la lezione, con riferimento ai contenuti della disciplina così come richiamati nella specifica Declaratoria. Ugualmente può dirsi per le capacità comunicative e relazionali della candidata, per i motivi di cui sopra.
In generale la Commissione non ha riscontrato che le indicazioni date determinassero nella studentessa un miglioramento performativo, né è stata rilevato nella candidata un cambiamento di approccio didattico per ottenere una risposta da parte della studentessa in termini di consapevolezza psicofisica, elemento essenziale per la crescita nell'apprendimento della disciplina del canto.”
Al riguardo, il Collegio premette di condividere il pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso sono espressione di ampia discrezionalità finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal Giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne un manifesto sviamento logico, un palese errore di fatto, o ancora l'illogicità o contraddittorietà (cfr., ex plurimis , T.A.R. Palermo, sez. II, 9 agosto 2024, n.2424).
Osserva tuttavia il Collegio che, ai fini del decidere, non è possibile tenere conto delle argomentazioni prospettate per la prima volta in tale relazione del Presidente della Commissione e non presenti agli atti del procedimento.
Infatti non è consentito nel corso del processo integrare la motivazione lacunosa del provvedimento attraverso gli atti processuali, in quanto nell'ambito di un giudizio amministrativo vige il divieto di integrazione della motivazione, specie in relazione ad atti non strettamente vincolati (cfr., ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. IV, 5 dicembre 2024, n.9760).
13. Nella medesima relazione il Presidente della Commissione ha affermato che, ai fini della valutazione dei candidati, sarebbe stata presa a riferimento la declaratoria contenuta all’art. 1 del bando.
Osserva al riguardo il Collegio che il contenuto della declaratoria professionale della posizione messa a bando debba restare all’esterno del perimetro delle valutazioni concorsuali, perché ha la mera funzione di indicare il carico didattico al quale il concorrente si candidava (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. VI, 31 maggio 2022, n. 4423 e T.A.R. Veneto, sez. IV, 26 aprile 2024, n. 810).
Di conseguenza, tale declaratoria non è utile ai fini della ricostruzione del percorso motivazionale sotteso alla valutazione data ai candidati.
14.1. Come anticipato, il giudizio di fondatezza del primo motivo di ricorso ha effetto assorbente rispetto alla censura sviluppata con il secondo motivo, avente carattere logicamente subordinato alla tematica attinta dal primo mezzo di censura.
14.2. Nondimeno, al fine di conformare il riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione, osserva in generale il Collegio che non possa assumere rilievo decisivo nella valutazione della prova didattica la qualità della prestazione vocale eseguita, sotto la guida del candidato, da parte degli allievi della lezione simulata, da qualificarsi come ausiliari della Commissione.
Tale prestazione degli allievi della lezione simulata costituisce infatti una variabile non del tutto dipendente dalla sfera di controllo del candidato, che nella prova d’esame assume la veste di docente.
La qualità della prestazione degli allievi della lezione simulata potrebbe, al più, essere valorizzata a supporto del giudizio inerente aspetti della prova che dipendono esclusivamente dal candidato.
15.1. In conclusione, il ricorso va accolto e, per l’effetto, vanno annullati i provvedimenti impugnati, con salvezza dell’attività inerente la valutazione dei titoli.
Considerata l’incisività degli effetti pregiudizievoli della pronuncia di annullamento della graduatoria sulla posizione lavorativa dei controinteressati costituiti e sulla continuità didattica, ritiene il Collegio di modularne nel tempo gli effetti, nel senso di disporre che tale effetto caducatorio sulla graduatoria si produca solo decorsi novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, da parte della Segreteria del Tribunale, all’Amministrazione domiciliata presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato o, se anteriore, dalla sua notificazione.
Ciò in adesione all’orientamento del Consiglio di Stato (inaugurato dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 10 maggio 2011, n. 2755) che ha riconosciuto la possibilità, per il Giudice amministrativo, di modulare gli effetti delle sue decisioni, finanche derogando alla regola della retroattività degli effetti dell’annullamento dell’atto impugnato e, in particolare: (a) limitando parzialmente la retroattività di detti effetti; (b) stabilendone una decorrenza ex nunc ; (c) escludendone del tutto la produzione.
Modulazione, quella sopra descritta, che è ammessa allorché l’applicazione della regola della retroattività degli effetti dell’annullamento risulti, alternativamente, “ incongrua e manifestamente ingiusta ”, oppure “ in contrasto col principio di effettività della tutela giurisdizionale ” (Cons. Stato n. 2755/2011).
Il ricorso alla tecnica della graduazione nel tempo degli effetti della sentenza, peraltro, è stato legittimato (seppure in ambito del tutto diverso) anche dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 22 dicembre 2017, n. 13, che, in adesione alla teoria del prospective overruling, elaborata negli ordinamenti di common law , ha limitato al futuro l’applicazione del principio di diritto ivi affermato in contrasto con l’orientamento prevalente in passato), e da ultimo sempre il Giudice d’appello, nell’esaminare ex professo il tema delle tecniche di governo dell’efficacia delle pronunce giurisdizionali, ne ha confermato l’utilizzabilità, precisando (tra l’altro) che la disponibilità, da parte del Giudice, degli effetti demolitori si giustifica alla luce dell’atipicità dell’apparato rimediale configurato dal codice del processo amministrativo (C.d.S., sez. I, parere del 30 giugno 2020, n. 1233).
15.2. Sotto il profilo dell’effetto conformativo, ai fini della riedizione integrale di entrambe prove selettive da parte di tutti i candidati ammessi a svolgerle, dovrà essere nominata una nuova Commissione, in diversa composizione rispetto a quella che ha in precedenza operato.
La nuova Commissione, anche ai fini dell’ammissione dei candidati alle prove d’esame, dovrà tenere ferme le valutazioni dei titoli assegnate dalla precedente Commissione, che non sono state oggetto di contestazione nel presente giudizio.
La nuova Commissione, prima di procedere allo svolgimento delle prove, dovrà predeterminare i criteri di valutazione dei candidati, preferibilmente racchiudendoli in una griglia costituita da indicatori, descrittori e punteggi, ferma restando l’ampia discrezionalità sia nell’esercizio dell’attività di individuazione di tali criteri di valutazione, sia nelle modalità di svolgimento delle prove.
Sotto quest’ultimo aspetto, la nuova Commissione, qualora per lo svolgimento della prova didattica intendesse avvalersi di ausiliari che svolgano il ruolo di discenti della lezione simulata, dovrà tenere conto di quanto statuito al precedente paragrafo 14.2.
La nuova Commissione potrà essere nominata e operare anche da prima del termine di novanta giorni considerato ai fini della modulazione dell’effetto caducatorio della graduatoria.
15.3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei rapporti tra la ricorrente e il Conservatorio, mentre vanno integralmente compensate tra la medesima ricorrente e i controinteressati, tenuto conto che l’esito del giudizio è dipeso unicamente dalla condotta dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, con effetti caducatori sul provvedimento di approvazione della graduatoria modulati secondo quanto disposto nel paragrafo 15.1. della presente pronuncia.
Condanna il Conservatorio Statale di Musica “-OMISSIS-” di Rovigo a pagare a -OMISSIS- la somma di Euro 3.000,00# (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Compensa le spese tra -OMISSIS-, da una parte, e Giovanni -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, dall’altra.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone indicate nella sentenza.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario
Andrea Orlandi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Orlandi | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.