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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 10/12/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1123/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Micol Menconi,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1123/2020, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore nato a [...] Parte_1 Parte_2 il 16.10.1946 ( , con sede legale in Olbia (07026 –SS), Zona Industriale C.F._1
Geovillage, Via Georgia Torre 1, p.i. , elettivamente domiciliata in Olbia, Piazza Regina P.IVA_1
Margherita nr. 28, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Ponsano ( ); C.F._2
ATTORE contro nato ad [...] il [...] ( ), residente in [...], Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Rinaldo Lai ( ); C.F._4
CONVENUTO
( ), nata l'[...] a [...], ivi residente in [...]; CP_2 C.F._5
( , nata il [...] ad [...], ivi residente in Controparte_3 C.F._6
Via Gennargentu nr. 6; ( ), nato il [...] ad [...], ivi Controparte_4 C.F._7 pagina 1 di 6 residente in [...]; ( , nata il [...] ad Parte_3 C.F._8
Olbia, ivi residente in [...]; ( , nata il Parte_4 C.F._9
24.05.1963 a Nuoro, residente a[...]; ( ), Parte_5 C.F._10 nata l'[...] a [...] e residente a [...]; Parte_6
( , nato il [...] a [...], residente a [...], C.F._11 rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Raffaele Diomedi ); C.F._12
TE AM
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 5 agosto 2020, parte attrice citava in giudizio Controparte_1 chiedendo all'intestato Tribunale l'accoglimento delle conclusioni formalizzate nell'atto di citazione.
Si costituiva nel presente giudizio la parte convenuta, chiedendo il rigetto della domanda attorea, e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 27 aprile 2021, parte attrice chiamava nel presente giudizio i terzi indicati in epigrafe, i quali si costituivano con comparsa di costituzione depositata il 27 luglio 2021, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formalizzate.
Con memoria depositata in via congiunta il 22 settembre 2025, parte attrice e parte convenuta dichiaravano di avere raggiunto un accordo nelle more del giudizio, che prevedeva il rilascio degli immobili indicati in atti da parte convenuta in favore dell'attrice, accordo eseguito il 30 giugno 2025 quando l' di fatto, rilasciava gli immobili oggetto di causa liberi dai propri effetti personali, con CP_1 conseguente cessazione della materia del contendere. Contestualmente, le parti formalizzavano le reciproche rinunce ed accettazioni degli atti del presente giudizio, dichiarando altresì di avere raggiunto un accordo con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, nei seguenti termini: nel rapporto processuale tra parte attrice e parte convenuta, le spese dovevano restare compensate tra le parti, mentre con riferimento al rapporto processuale con i terzi chiamati, le spese di lite dovevano essere poste a carico dell' CP_1
Con nota scritta depositata il 18 novembre 205, i terzi chiamati dichiaravano di intendere accettare la rinuncia agli atti del giudizio formalizzata nei loro confronti dalla società attrice, chiedendo la condanna al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Con provvedimento reso fuori udienza ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice tratteneva la causa in decisione.
*****
Occorre osservare che il sopravvenuto difetto d'interesse dell'attore a proseguire il giudizio, in considerazione dell'accordo transattivo intervenuto ed eseguito tra le parti originarie della causa, comporta la cessazione della materia del contendere, in condivisione dell'orientamento giurisprudenziale per cui “L'intervenuta transazione dell'oggetto della lite determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale. Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti, prendendo atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, potendo pronunciarsi sulla soccombenza
pagina 3 di 6 virtuale ai fini della regolamentazione delle spese” (Cass. Civ., sez. VI-3, ordinanza 22 aprile 2020, n.
8034), con conseguente venir meno della necessità di una pronuncia giudiziale sul merito della controversia (cfr. Cass. sez. I n. 18255 del 10/09/2004).
Del resto, tutte le parti in causa hanno formalizzato le reciproche e rispettive rinunce ed accettazioni ex art. 306 c.p.c., ai sensi del quale “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione.
L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. Il Giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara
l'estinzione del processo. Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”.
Lo scrivente, vista la cessata materia del contendere, e dato atto della regolarità formale della rinuncia e dell'accettazione già depositate agli atti, ritiene sussistano i presupposti per pronunciarsi in ordine all'estinzione del presente giudizio.
La pronuncia del Giudice che dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio non ha natura costitutiva, bensì dichiarativa, ossia di mero accertamento della regolarità formale della rinuncia e dell'accettazione (cfr. in tal senso: Tribunale Cagliari 28 aprile 1993 in Riv. giur. Sarda
1994, 367 e, implicitamente, Cass. Civile, sez. VI, 06 settembre 2012 n. 14971 in Giust. civ. Mass.
2012, 9, 1096).
Deve essere dichiarata con sentenza, in condivisione dell'orientamento giurisprudenziale per cui:
“L'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., deve essere dichiarata con Sentenza, in quanto nelle controversie davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.; si rende pertanto necessaria la pronuncia di una Sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello” (Tribunale Torino sez. I, 12/02/2016, n.904).
Del resto, la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo, adottato dal Giudice Monocratico del Tribunale, ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e che, dunque, se pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ.
Mass. 2007, 3; Cass. civile, sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass. civile, sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. pagina 4 di 6 3733 in Foro it. 2004, I,1418; Cass. civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in Giust. civ. Mass. 2002,
1829).
Con riferimento alle spese di lite, come già premesso, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., di norma “Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”.
Ebbene, nei rapporti tra e l' le spese di lite devono essere integralmente compensate Parte_1 CP_1 tra le parti, come dalle stesse concordato.
Considerato che la parte terza chiamata ha espressamente richiesto la liquidazione degli importi dovuti a tale titolo, si ritiene che non vi siano ragioni per disattendere gli accordi delle parti originarie della causa, nel momento in cui le stesse hanno convenuto che tali spese dovessero essere poste integralmente a carico dell' né si ritiene che sussista alcun interesse dei predetti terzi chiamati ad CP_1 opporsi a tale accordo, considerato che gli stessi, nelle conclusioni di cui alla propria comparsa di costituzione, già hanno chiesto, in via principale, di “condannare l' , avendo Controparte_1
Con questi con le proprie argomentazioni difensive provocato e giustificato la chiamata dei terzi e
, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio CP_3 in via equitativa, nonchè al pagamento delle spese e compenso legale da liquidarsi a favore dell'antistatario sottoscritto procuratore”.
Pertanto, le spese di lite in favore dei terzi chiamati devono essere poste a carico di Controparte_1
nell'importo liquidato in dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, escluse
[...] le fasi istruttoria e decisionale, in quanto non celebrate, maggiorato ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto nr. 55/2014 (come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, nr. 37), per l'assistenza prestata in favore di più parti, aventi la medesima posizione processuale.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.127,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.416,00
Compenso tabellare (valori medi) € 3.543,00
pagina 5 di 6 AUMENTI (in % sul compenso tabellare)
Aumento del 180 % per presenza di più parti (nr. 7) aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma
2) € 6.377,40
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti:
€ 9.920,40
Il sopraindicato importo dovrà essere distratto in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
DICHIARA compensate le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_1
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore dei terzi chiamati, che si Controparte_1 liquidano in € 9.920,40 per compenso professionale, oltre IVA, c.p.a. e spese generali al 15%, da distrarsi in favore del difensore, Avv. Maurizio Raffaele Diomedi, dichiaratosi antistatario.
Tempio Pausania, 10 dicembre 2025
Il Giudice,
Dott.ssa Micol Menconi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Dott.ssa Micol Menconi,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1123/2020, promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore nato a [...] Parte_1 Parte_2 il 16.10.1946 ( , con sede legale in Olbia (07026 –SS), Zona Industriale C.F._1
Geovillage, Via Georgia Torre 1, p.i. , elettivamente domiciliata in Olbia, Piazza Regina P.IVA_1
Margherita nr. 28, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Ponsano ( ); C.F._2
ATTORE contro nato ad [...] il [...] ( ), residente in [...], Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Rinaldo Lai ( ); C.F._4
CONVENUTO
( ), nata l'[...] a [...], ivi residente in [...]; CP_2 C.F._5
( , nata il [...] ad [...], ivi residente in Controparte_3 C.F._6
Via Gennargentu nr. 6; ( ), nato il [...] ad [...], ivi Controparte_4 C.F._7 pagina 1 di 6 residente in [...]; ( , nata il [...] ad Parte_3 C.F._8
Olbia, ivi residente in [...]; ( , nata il Parte_4 C.F._9
24.05.1963 a Nuoro, residente a[...]; ( ), Parte_5 C.F._10 nata l'[...] a [...] e residente a [...]; Parte_6
( , nato il [...] a [...], residente a [...], C.F._11 rappresentati e difesi dall'Avv. Maurizio Raffaele Diomedi ); C.F._12
TE AM
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 5 agosto 2020, parte attrice citava in giudizio Controparte_1 chiedendo all'intestato Tribunale l'accoglimento delle conclusioni formalizzate nell'atto di citazione.
Si costituiva nel presente giudizio la parte convenuta, chiedendo il rigetto della domanda attorea, e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 27 aprile 2021, parte attrice chiamava nel presente giudizio i terzi indicati in epigrafe, i quali si costituivano con comparsa di costituzione depositata il 27 luglio 2021, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formalizzate.
Con memoria depositata in via congiunta il 22 settembre 2025, parte attrice e parte convenuta dichiaravano di avere raggiunto un accordo nelle more del giudizio, che prevedeva il rilascio degli immobili indicati in atti da parte convenuta in favore dell'attrice, accordo eseguito il 30 giugno 2025 quando l' di fatto, rilasciava gli immobili oggetto di causa liberi dai propri effetti personali, con CP_1 conseguente cessazione della materia del contendere. Contestualmente, le parti formalizzavano le reciproche rinunce ed accettazioni degli atti del presente giudizio, dichiarando altresì di avere raggiunto un accordo con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, nei seguenti termini: nel rapporto processuale tra parte attrice e parte convenuta, le spese dovevano restare compensate tra le parti, mentre con riferimento al rapporto processuale con i terzi chiamati, le spese di lite dovevano essere poste a carico dell' CP_1
Con nota scritta depositata il 18 novembre 205, i terzi chiamati dichiaravano di intendere accettare la rinuncia agli atti del giudizio formalizzata nei loro confronti dalla società attrice, chiedendo la condanna al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Con provvedimento reso fuori udienza ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice tratteneva la causa in decisione.
*****
Occorre osservare che il sopravvenuto difetto d'interesse dell'attore a proseguire il giudizio, in considerazione dell'accordo transattivo intervenuto ed eseguito tra le parti originarie della causa, comporta la cessazione della materia del contendere, in condivisione dell'orientamento giurisprudenziale per cui “L'intervenuta transazione dell'oggetto della lite determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale. Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti, prendendo atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, potendo pronunciarsi sulla soccombenza
pagina 3 di 6 virtuale ai fini della regolamentazione delle spese” (Cass. Civ., sez. VI-3, ordinanza 22 aprile 2020, n.
8034), con conseguente venir meno della necessità di una pronuncia giudiziale sul merito della controversia (cfr. Cass. sez. I n. 18255 del 10/09/2004).
Del resto, tutte le parti in causa hanno formalizzato le reciproche e rispettive rinunce ed accettazioni ex art. 306 c.p.c., ai sensi del quale “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione.
L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti. Il Giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara
l'estinzione del processo. Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”.
Lo scrivente, vista la cessata materia del contendere, e dato atto della regolarità formale della rinuncia e dell'accettazione già depositate agli atti, ritiene sussistano i presupposti per pronunciarsi in ordine all'estinzione del presente giudizio.
La pronuncia del Giudice che dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio non ha natura costitutiva, bensì dichiarativa, ossia di mero accertamento della regolarità formale della rinuncia e dell'accettazione (cfr. in tal senso: Tribunale Cagliari 28 aprile 1993 in Riv. giur. Sarda
1994, 367 e, implicitamente, Cass. Civile, sez. VI, 06 settembre 2012 n. 14971 in Giust. civ. Mass.
2012, 9, 1096).
Deve essere dichiarata con sentenza, in condivisione dell'orientamento giurisprudenziale per cui:
“L'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., deve essere dichiarata con Sentenza, in quanto nelle controversie davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è più configurabile il reclamo previsto dall'art. 178 c.p.c.; si rende pertanto necessaria la pronuncia di una Sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello” (Tribunale Torino sez. I, 12/02/2016, n.904).
Del resto, la Cassazione suole ritenere che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo, adottato dal Giudice Monocratico del Tribunale, ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e che, dunque, se pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 15 marzo 2007, n. 6023 in Giust. civ.
Mass. 2007, 3; Cass. civile, sez. I, 06 aprile 2006, n. 8041 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; Cass. civile, sez. I, 28 aprile 2004, n. 8092 in Giust. civ. Mass. 2004, 4; Cass. civile, sez. I, 25 febbraio 2004, n. pagina 4 di 6 3733 in Foro it. 2004, I,1418; Cass. civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889 in Giust. civ. Mass. 2002,
1829).
Con riferimento alle spese di lite, come già premesso, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., di norma “Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”.
Ebbene, nei rapporti tra e l' le spese di lite devono essere integralmente compensate Parte_1 CP_1 tra le parti, come dalle stesse concordato.
Considerato che la parte terza chiamata ha espressamente richiesto la liquidazione degli importi dovuti a tale titolo, si ritiene che non vi siano ragioni per disattendere gli accordi delle parti originarie della causa, nel momento in cui le stesse hanno convenuto che tali spese dovessero essere poste integralmente a carico dell' né si ritiene che sussista alcun interesse dei predetti terzi chiamati ad CP_1 opporsi a tale accordo, considerato che gli stessi, nelle conclusioni di cui alla propria comparsa di costituzione, già hanno chiesto, in via principale, di “condannare l' , avendo Controparte_1
Con questi con le proprie argomentazioni difensive provocato e giustificato la chiamata dei terzi e
, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio CP_3 in via equitativa, nonchè al pagamento delle spese e compenso legale da liquidarsi a favore dell'antistatario sottoscritto procuratore”.
Pertanto, le spese di lite in favore dei terzi chiamati devono essere poste a carico di Controparte_1
nell'importo liquidato in dispositivo, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, escluse
[...] le fasi istruttoria e decisionale, in quanto non celebrate, maggiorato ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto nr. 55/2014 (come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, nr. 37), per l'assistenza prestata in favore di più parti, aventi la medesima posizione processuale.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.127,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.416,00
Compenso tabellare (valori medi) € 3.543,00
pagina 5 di 6 AUMENTI (in % sul compenso tabellare)
Aumento del 180 % per presenza di più parti (nr. 7) aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma
2) € 6.377,40
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti:
€ 9.920,40
Il sopraindicato importo dovrà essere distratto in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
DICHIARA compensate le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_1
CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore dei terzi chiamati, che si Controparte_1 liquidano in € 9.920,40 per compenso professionale, oltre IVA, c.p.a. e spese generali al 15%, da distrarsi in favore del difensore, Avv. Maurizio Raffaele Diomedi, dichiaratosi antistatario.
Tempio Pausania, 10 dicembre 2025
Il Giudice,
Dott.ssa Micol Menconi
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