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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/12/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1)Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2)Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3)Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 766\2024 RG, vertente
TRA
già titolare dell'omonima impresa edile, con sede in Mercato San Parte_1
RI (SA), elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Renato De Martino n. 10, presso lo studio dell'avv. Alfonso Pontone, 10, che lo rappresenta e difende giusta procura conferita su foglio separato in calce all'atto d'appello;
APPELLANTE- appellato incidentale
E
1 elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Mercanti n. 46, presso lo Controparte_1
studio dell'avv. GI FE GI, che la rappresenta e difende giusta procura su foglio separato allegato all'atto di comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA/Appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2823/2024 del 27\5\2024, pubblicata in data
27\5\2024 dal Tribunale di Salerno;
in materia di opposizione a decreto ingiuntivo e appalto;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9\10\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 28/6/2024, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 2823/2024 del 27\5\2024 (pubblicata in data
29\5\2024 e notificata in pari data) con la quale il Tribunale di Salerno così provvedeva: 1.
accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 2980/2015 (R.G.
9305/2015);
2. condanna, parte opposta al pagamento del compenso di avvocato dovuto
secondo i vigenti parametri e che liquida in favore del procuratore dell'opponente in
complessivi €. 3.150,00 con attribuzione, oltre spese di lite, rimborso forfettario, iva se dovuta
e c.p.a., nonché le spese di ctu separatamente liquidate in € 2.930.91, oltre iva se dovuta e
cassa previdenza>.
In effetti, con decreto ingiuntivo n. 2980\2015 del 16\11\2015, notificato in data 7\1\2016,
quale titolare dell'omonima impresa edile, ingiungeva a Parte_1 [...]
il pagamento di € 51.748,68, oltre interessi e spese, quale saldo residuo per lavori di CP_1
ristrutturazione commissionati dalla presso il proprio immobile, sito in Vietri sul CP_1
Mare (SA), alla via Piliero, come da fattura n. 3 dell'1\4\2014.
2 Con atto notificato in data 15\2\2016, proponeva formale opposizione al Controparte_1
predetto monitorio, eccependo: in via preliminare, la carenza dei presupposti ex art. 633 e ss.
cpc in presenza di una mera fattura;
l'avvenuto pagamento del dovuto, mediante la corresponsione della somma di € 25.600,00, salva ogni azione per i danni subiti;
l'inadempimento del ex art. 1460 cc per la negligenza nell'esecuzione dei lavori, Parte_1
come emergente dalla CTP versata in atti. La spiegava, poi, domanda CP_1
riconvenzionale per i danni subiti all'appartamento stimati in € 30.000,00 dal CTP, ing. . Per_1
Infine, in via gradata, l'opponente formulava eccezione di compensazione tra il credito per risarcimento e l'eventuale credito della ditta opposta.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva il quale, Parte_1
contestando analiticamente gli assunti avversi, eccepiva la decadenza ex art. 1667 cc dell'opponente dalle azioni di garanzia per vizi e da quella risarcitoria ad esse connessa, in quanto i lavori erano stati completati nel settembre 2013, mentre la denuncia formale era datata solo 11\3\2014, ossia dopo la richiesta di pagamento del saldo, disconoscendo le presunte denunce verbali anteriori a tale data. Nel merito, la ditta opposta evidenziava di essere subentrata nel precedente contratto di appalto stipulato dalla con altra impresa CP_1
appaltatrice (la GE OS RL), che aveva a sua volta sostituito una precedente impresa
(la , ed alle medesime condizioni contrattuali;
che nel computo metrico finale, Parte_2
consegnato dalla ditta opposta alla opponente alle fine dell'esecuzione delle opere e mai contestato, erano indicate tutte le singole lavorazioni effettuate.
Di seguito, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
(cfr. ordinanza del 31\8\2016) ed espletata la prova orale ammessa (cfr. ordinanza del 27\3\2017
e verbali di udienza del 15\10\2018 per l'interrogatorio formale della e per i testi CP_1
, e udienza del Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
10\6\2019 per i testimoni , e ), Testimone_5 Testimone_6 Controparte_2
3 veniva ammessa CTU (cfr. ordinanza del 9\9\2019 e relazione dell'ing. del Persona_2
23\10\2020 ed integrazione del 30\9\2022).
Infine, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, la causa era decisa con la sentenza qui gravata, che accoglieva l'opposizione, revocando il monitorio opposto e condannando il al pagamento delle spese di lite. Parte_1
In particolare, il giudice di prime cure, dopo una premessa sulla idoneità delle fatture, con le relative scritture contabili, all'emissione del decreto ingiuntivo, nonché sulla distribuzione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione, riteneva pacifica l'esistenza del rapporto giuridico tra le parti in causa, avendo l'opponente dichiarato di aver integralmente corrisposto l'importo di € 25.600,00 a pagamento dei lavori di manutenzione in contestazione. Altrettanto
pacifico era per il primo giudice il subentro della ditta alle precedenti imprese Parte_1
(GE OS stl e alle medesime condizioni contrattuali e continuando i Parte_2
lavori appaltati, come emergente dalla scrittura privata del 23\1\2013, con la quale la e la GE OS RL dichiaravano la risoluzione consensuale del contratto e CP_1
fissavano in € 44.500,00 (oltre IVA) i lavori sino ad allora eseguiti, rispetto all'importo complessivo dell'appalto di € 92.000,00.
Di converso, il Tribunale considerava incerta la tipologia delle opere eseguite dalla ditta e l'ammontare del relativo costo, facendo propria l'incertezza del CTU, legata Parte_1
alla insufficiente documentazione prodotta in atti, che neanche la prova orale era riuscita a dirimere (inattendibili i testi , e , in virtù dei rapporti lavorativi con Tes_4 Tes_6 Tes_7
la ditta opposta;
generico il teste ). Peraltro, il primo giudice rilevava come il CTU Tes_3
avesse indicato vizi e/o difetti delle opere per la cui rimozione era necessario un esborso di €
32.300,00, a fronte del probabile costo delle lavorazioni eseguite pari ad € 29.700,00, con la conseguenza differenza in favore dell'opponente. Infine, nella sentenza qui appellata veniva respinta l'eccezione di decadenza dalla denuncia dei vizi e/o difformità ex art. 1667 cc in ragione dell'orientamento giurisprudenziale che pone il dies a quo per la decorrenza del relativo
4 termine dal momento dell'avvenuto accertamento oggettivo dei medesimi, coincidente nel caso di specie con la CTP del 9\2\2016.
Quindi, con l'impugnazione in esame, censurava la sentenza di primo Parte_1
grado per i seguenti motivi:
-Il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere la tempestiva denuncia dei vizi ex art. 1667 c.c. nonostante gli stessi fossero stati denunziati dall'opponente solo con CP_1
missiva dell'11\3\2014 di riscontro alla legittima richiesta di pagamento avanzata dalla ditta per i lavori completati nel settembre 2013. Ad ogni modo, la , sulla quale gravava il CP_1
relativo onere, non avrebbe dimostrato il momento della scoperta dei suddetti vizi e la conseguente tempestività della denunzia, in assenza di riconoscimento o di occultamento degli stessi da parte dell'appaltatore;
-Il giudice di prime cure avrebbe errato nel condividere le conclusioni dubbiose del CTU, non considerando che non vi era alcuna incertezza nella individuazione dei lavori eseguiti, non solo perché indicati nel computo metrico prodotto, ma soprattutto per la mancata specifica contestazione sul punto da parte della in sede di opposizione. Lavori, comunque, CP_1
confermati dai testi escussi;
-In ragione dei motivi sopra enunciati risulterebbe errata anche la condanna alle spese di lite di primo grado.
Pertanto, l'odierno appellante così concludeva: <
1. In via preliminare ed assorbente dichiarare
ed accertare la decadenza dell'opponente, ex art. 1667 c.c. da tutte le azioni di garanzia per
vizi, ivi inclusa quella risarcitoria e dall'eccezione di compensazione proposte e, per l'effetto,
Nel merito:
2. in via principale rigettare l'opposizione proposta, siccome infondata in fatto ed
in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, per le causali e titoli di cui
ai motivi II e III del presente atto;
3. in via gradata, condannare l'opponente al pagamento
della somma ritenuta di giustizia, per le causali e titoli di cui ai motivi IV e V del presente atto,
in entrambi i casi oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
4. rigettare, comunque, le domanda
5 riconvenzionale e l'eccezione di compensazione proposte da parte opponente/appellata
, infondate in fatto ed in diritto;
5. in caso di accoglimento totale o parziale Controparte_1
dei motivi di appello suesposti e delle conclusioni rassegnate nei punti precedenti, disporre la
restituzione delle somme già corrisposte dal signor in favore dell'avv. Parte_1
GI FE GI;
6. Condannare, in ogni caso, l'opponente/appellata Controparte_1
[nata a [...] il [...] – cod. fisc. alla refusione CodiceFiscale_1
delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, maggiorati di spese generali forfetarie, da
liquidare secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornati ex D.M. 147/2022), con
clausola di attribuzione in favore del sottoscritto procuratore>.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva contestando tutto quanto ex Controparte_1
adverso richiesto con l'appello, in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto. In
particolare, l'appellata precisava di non aver avanzato denuncia per vizi e/o difformità
invocando la normativa sull'appalto, ma di aver spiegato solo una eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c. con effetto paralizzante della pretesa avversa. In ogni caso, a detta di parte appellata, la disciplina di cui all'art. 1667 cc non sarebbe applicabile al caso di specie, non essendo stata completata l'opera, come emergente dalla CTU: le parti non avevano mai stipulato un contratto di appalto;
non vi era alcuna contabilizzazione dei lavori, eseguiti in economia;
la ditta abbandonava il cantiere, tanto che le opere completate da terzi. Comunque, Parte_1
sarebbe corretta la decisione del giudice di primo in ordine all'individuazione del dies a quo,
coincidente con l'avvenuta effettiva conoscenza dei vizi resa possibile solo a seguito della presentazione della CTP. Infine, la formulava appello incidentale per l'omessa CP_1
pronuncia in relazione alla richiesta di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. e, in via subordinata,
all'eccezione di compensazione.
Quindi, così concludeva: <
1. Rigettare l'appello in quanto è Controparte_1
inammissibile ed infondato in forza di tutti i motivi e le causali innanzi indicati, e per l'effetto
condannare esso appellante al pagamento delle spese di lite, oltre accessori come per legge da
6 distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
2. Sull'appello
incidentale relativo al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale: - Voglia
l'Ecc.ma Corte accertare e dichiarare l'omessa pronuncia nel dispositivo della condanna della
ditta a corrispondere alla sig.ra la differenza di € 2.600,00, come già Parte_1 CP_1
riconosciuto in sede di motivazione dallo stesso Giudice di prime cure “Il c.t.u. nel rispondere
al terzo quesito ha fatto un elenco dei vizi e/o difetti riscontrati sull'immobile dell'opponente
per la cui rimozione ha indicato il costo di € 32.300 mentre ha quantificato in € 29.700,00 il
probabile costo delle lavorazioni eseguite in specie dall'opposta, con una differenza in favore
dell'opponente.,” 3.Comunque in via subordinata, si eccepisce, nuovamente, anche in sede
devolutiva in compensazione, l'eventuale credito che dovesse essere riconosciuto
all'appellante ed il credito maturato dall'appellato per i predetti danni subiti, come accertato
dal CTU, ing. .
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA, cpa e Per_2
12,50% come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario>.
Di seguito, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata all'udienza del
9\10\2025 per la rimessione in decisione concedendo alle parti un termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
un termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
un termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note di replica.
Infine, la causa, sulle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
9\10\2025, era riservata in decisione al collegio ex art. 352 cpc (cfr. ordinanza del 14\10\2025).
Tanto premesso, ritiene la Corte che sia l'appello principale sia parzialmente fondato e vada,
pertanto, accolto nei limiti e per le motivazioni che di seguito si esporranno, mentre l'appello incidentale sia infondato.
A.Eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc e denuncia vizi: eccezione di decadenza ex
art. 1667 cc.
7 Con il primo e articolato motivo, l'odierna appellante lamentava la mancata dichiarazione di decadenza dalla denuncia per vizi e/o difformità ex art. 1667 c.c., connessa alla domanda di garanzia e risarcitoria proposta in via riconvenzionale dall'opponente in primo grado
Il motivo è degno di pregio.
Ai fini della sua disamina, ritiene la Cote opportuno, in via preliminare, fare chiarezza sull'effettiva difesa svolta in primo grado dalla opponente . CP_1
Da un'attenta lettura dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo si evince a chiare lettere che la formulava, dapprima, una eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc (cfr. capo CP_1
II dell'opposizione), contestando la negligente esecuzione dei lavori da parte della ditta
; ma, subito dopo (capo III dell'opposizione), proponeva domanda Parte_1
riconvenzionale di risarcimento dei danni per vizi dell'opera appaltata, pari ad € 30.000,00.
Così azionando la garanzia speciale per difformità e vizi di cui agli artt. 1667 e ss cc. Con la conseguenza che a fronte della deduzione dei vizi, posti a fondamento della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, “è cedevole” la disciplina normativa operante in materia di eccezione generale di adempimento, rispetto a quella speciale per difformità e vizi
(cfr. Cass. n. 1701\2025).
Ed è qui che si innesca l'eccepita decadenza dalla denuncia dei vizi ex art. 1667 cc.
A tal riguardo è noto che il committente può agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno in un termine prescrizionale di due anni dalla consegna dell'opera e correlativamente solo se ha provveduto a fare denuncia nel termine di 60 giorni dalla scoperta dei vizi, se occulti o non facilmente riconoscibili, ovvero dalla consegna dell'opera. La ratio di tale assetto normativo è risiede nell'esigenza di bilanciare le diverse posizioni delle parti del rapporto:
infatti, da una parte, il committente è spesso un soggetto non avente capacità tecniche tali per cui gli consentirebbero di verificare e rilevare eventuali vizi o difformità che per essere scoperti necessitino, per l'appunto, di specifiche competenze;
dall'altra, è necessario tutelare la posizione dell'appaltatore che, diversamente sarebbe esposto al pericolo di un'azione perenne
8 (principio della certezza dei rapporti giuridici), anche considerando gli effetti che potrebbero essere apportati dal decorso del tempo correlativamente all'emersione di eventuali vizi dovuti al comportamento negligente del committente, ad esempio, in punto di manutenzione.
In relazione al rispetto del termine di decadenza per la denuncia dei vizi, quindi, è previsto che,
a fronte alla relativa eccezione da parte dell'appaltatore, spetti al committente l'onere di provare di non aver superato i suddetti limiti temporali (cfr. Cass. 05/02/2013, n.2732).
Orbene, calando gli enunciati principi nel caso in esame, si addiviene alla conclusione della fondatezza della eccezione di decadenza formulata già in primo grado dalla ditta . Parte_1
A ben vedere, infatti, la non ha dimostrato in maniera adeguata la data di scoperta CP_1
dei dedotti vizi, dies a quo per il computo dei sessanta giorni fissati per la relativa denuncia,
che deve farsi risalire al momento in cui il committente acquisisce la certezza obiettiva della sussistenza dei vizi, posta in relazione all'estrinsecazione dei vizi medesimi nelle loro manifestazioni esteriori, da attribuire a responsabilità dell'appaltatore e non necessariamente all'accertamento causale, che di regola attiene ad un momento successivo alla scoperta.
Premesso che non risulta in alcun modo contestata la consegna dell'opera al 30\9\2013, data emergente dalla fattura azionata in monitorio, nell'atto di opposizione la committente dichiarava espressamente che i vizi si erano manifestati già durante l'esecuzione dei lavori (cfr.
atto di opposizione pag. 2, punto 4) – come confermato anche dal DL in sede testimoniale - così
rappresentando la facile riconoscibilità dei vizi stessi.
Ragion per cui la denuncia – peraltro, generica – di cui alla lettera dell'11\3\2014, inviata dalla in risposta alla richiesta di pagamento del saldo dei lavori, deve ritenersi tardiva. CP_1
Il che esclude in radice la connessione della scoperta dei vizi con la CTP disposta solo nel 2016
dalla committente, dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
L'approdo a cui si è giunti determina, quale suo necessario corollario, l'opponente in primo grado, deve ritenersi decaduta dall'azione di responsabilità di cui al Controparte_1
citato art. 1667 cc, con rigetto della relativa domanda riconvenzionale per difetto di una
9 condizione dell'azione (cfr. Cass. n. 19216 del 4\9\09) e assorbimento di quella di compensazione, tutte oggetto dell'appello incidentale.
B.Valutazione delle prove: lavori eseguiti e costo.
Con l'ulteriore motivo di appello, il censurava la sentenza di primo grado nella Parte_1
parte in cui aveva condiviso le conclusioni dubbiose del CTU, non considerando che non vi era alcuna incertezza nella individuazione dei lavori eseguiti, non solo perché indicati nel computo metrico prodotto, ma soprattutto per la mancata specifica contestazione sul punto da parte della in sede di opposizione. Lavori, comunque, confermati dai testi escussi. CP_1
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
In via preliminare, va precisato che in tema di esecuzione di contratto di appalto, la mancata denunzia dei vizi della stessa, da parte del committente, nel termine stabilito dall'art. 1667 cod.
civ., ne determina la non incidenza sulla efficacia del contratto, con la conseguenza che detti vizi non possono essere fatti valere neanche al fine di eccepire l'inesatto adempimento da parte del prestatore d'opera, qualora questi richieda il pagamento del corrispettivo convenuto. In altri termini, la mancata denuncia nel termine di legge comporta la decadenza dalla garanzia e impedisce di far valere i vizi anche in via di eccezione per contestare il pagamento del corrispettivo.
Ragion per cui i vizi dedotti non possono paralizzare la domanda di pagamento del saldo,
azionata in via monitoria dall'appaltatore, il quale, comunque, ha dimostrato la sussistenza del rapporto e del quantum richiesto.
A tal riguardo, va ricordato che "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema
delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è
ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si
estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della
pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del
provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione" (cfr. fra le tante, Cass.
10 SS.UU. n. 7448/93, nonché Cass. nn. 6514/2007, 15702/2004, 15186/2003, 16911/2005),
ragion per cui la documentazione allegata al fascicolo dell'opposto costituiva prova sufficiente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
È noto, infatti, che le fatture commerciali hanno valore di prove idonee del credito ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ma tale valore esauriscono nella fase monitoria del procedimento giacché nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, in quanto documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio dall'opposto (cfr. tra le tante, Cass., Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023;
Cass. 03/03/2009 n. 5071; Cass. 11/05/2007 n. 10860; Cass. 17/11/2003 n. 17371). Comunque,
nel giudizio a contraddittorio ristabilito, di fronte alla generica contestazione da parte dell'opponente, la quale nulla diceva in merito alla completa esecuzione dei lavori, alla quantità
e al prezzo - l'odierna appellata si limitava a contestare tardivamente i vizi di cui si detto in precedenza - il creditore opposto ha fornito adeguata prova della sussistenza e dell'ammontare del proprio credito.
Dalla lettura degli atti emerge in maniera palese che l'opponente in primo grado non contestava in modo specifico i fatti costitutivi del credito, quali l'esecuzione dei lavori e l'importo richiesto, che l'istruttoria comunque confermava: il computo metrico dei lavori eseguiti dalla ditta per € 77.044,26 del 18\2\2014, prodotto in uno al ricorso per decreto Parte_1
ingiuntivo, non è stato mai impugnato specificamente dalla , la quale anzi in sede di CP_1
interrogatorio formale riferiva che lo stesso era stato consegnato al D.L., suo fratello;
Tes_1
quest'ultimo, poi, dichiarava di aver fatto verbalmente qualche rilievo tecnico durante i lavori e di averne riferito, sempre oralmente, alla committente per cercare di ottenere qualche riduzione di prezzo (cfr. verbale di udienza del 15\10\2018); i testi, infine, “attestavano”
l'esecuzione dei lavori eseguiti dalla ditta e riportati in maniera analitica nel Parte_1
11 capitolo n. 4) della seconda memoria istruttoria ( vd. testi in verbale del Testimone_4
15\10\2018, e in verbale del 10\6\2019). Testimone_6 CP_2
Ragion per cui deve ritenersi provato il credito azionato dal . Parte_1
E' noto, infatti, che ai sensi dell'art. 115 c.p.c. i fatti allegati da una parte e non specificamente contestati dall'altra devono ritenersi ammessi, con conseguente esonero della parte opposta dall'onere di provarli: la Corte di Cassazione ha chiarito che tale principio si applica ai fatti storici costitutivi del diritto e non alle valutazioni o alle prove documentali (cfr. Cass.,
Ordinanza n. 6448/2024; Cass., Ordinanza n. 27907/2022) e che la contestazione deve essere chiara e analitica, atteso che una difesa generica non è sufficiente (Cass. ord. n. 31837/2021).
In questo quadro, pertanto, le conclusioni dubbiose del CTU rappresentano un falso problema,
atteso che tale accertamento tecnico non era proprio ammissibile.
Per completezza espositiva, infine, rileva la Corte che i pagamenti dedotti dalla - CP_1
documentati solo per la minore cifra di € 20.000,00 - possono verosimilmente essere qualificati come meri acconti sul maggiore avere di cui al citato computo metrico, guardando sia la data di ripresa dei lavori (gennaio 2013) dopo la sospensione per la sanatoria degli abusi edilizi e dopo la risoluzione del rapporto con la precedenti ditta appaltatrice (GE OS RL, del
23\1\2013), sia le date delle quietanze (4\2\2013 e 22\3\2013).
In conclusione, alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, deve in riforma della sentenza di primo grado, deve essere rigettata l'opposizione di nonché le domande Controparte_1
riconvenzionali da questa proposte in primo grado e reiterate con l'appello incidentale, e, per l'effetto, va condannata al pagamento della somma di € 51.748,68 (ossia Controparte_1
€ 47.044,25 oltre IVA), oltre interessi legali dalla diffida al soddisfo.
Per inciso, in merito alla richiesta di conferma del monitorio opposto, ritiene la Corte opportuno ricordare che l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo
12 grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già
revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata
(cfr. Cass., ordinanza n. 20868 del 06/09/2017).
Rimangono assorbite le ulteriori questioni e doglianze agitate dalle parti in causa.
C.Spese processuali.
Per quanto attiene alle spese di lite dei due gradi di giudizio (comprese quelle di CTU),
seguendo la soccombenza in riferimento all'esito del giudizio complessivo (cfr. Cass. ord. n.
383/2021), vanno poste a carico della parte appellata e sono liquidate, così come in dispositivo
(tenuto conto del valore e dell'assenza di particolari questioni in fatto e\o in diritto). Il tutto con attribuzione in favore dell'avv. Alfonso Pontone per dichiarato anticipo.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Non può essere accolta, infine, la domanda di condanna diretta dell'avv. GI FE GI,
difensore della già in primo grado, delle somme a questi versate a titolo di spese di CP_1
lite liquidate con la sentenza appellata, sia perché manca la vocatio in ius diretta del professionista1, sia per l'omessa dimostrazione dell'esecuzione del dedotto pagamento.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nella qualità di titolare della ditta individuale Parte_1 1 L'avvocato antistatario è legittimato passivo, nel giudizio d'appello, ai fini della ripetizione di quanto versatogli a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata, poiché la richiesta di restituzione di quanto pagato non può essere rivolta nei confronti dell'assistito, che non ha percepito alcunché, e la domanda, tesa al ripristino della situazione patrimoniale anteriore al pagamento, presuppone la legittimazione del solvens e dell'accipiens (cfr. Cass. Ordinanza n. 9761 del 14/04/2025). 13 nei confronti di nonché sull'appello incidentale Parte_1 Controparte_1
di ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Controparte_1
1.ACCOGLIE l'appello principale e, per l'effetto, in RIFORMA della sentenza n. 2823\2024,
emessa in data 27\5\2024 dal Tribunale di Nocera Inferiore, RIGETTA l'opposizione proposta in primo grado da e ON l'appellata, Controparte_1 CP_3
al pagamento in favore dell'appellante, della somma di €
[...] Parte_1
51.748,68 (IVA compresa), oltre interessi legali dalla messa in mora al soddisfo;
2.RIGETTA l'appello incidentale proposto da Controparte_1
3.ON l'appellata, al pagamento in favore di parte appellante, Controparte_1
delle spese processuali del primo grado di giudizio, che si liquidano Parte_1
nella complessiva somma di € 4.000,00 per competenze di difesa, oltre il rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Alfonso Pontone per dichiarato anticipo;
4.PONE in via definitiva le spese di CTU, già liquidate, a carico di Controparte_1
5.ON l'appellata, al pagamento in favore di parte appellante, Controparte_1
delle spese processuali del secondo grado di giudizio, che si liquidano Parte_1
nella complessiva somma di € 3.300,00 per competenze di difesa, oltre il rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Alfonso Pontone per dichiarato anticipo;
6.DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. I quater del D.P.R. n.
115/2002 per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta di impugnazione.
Così deciso in camera di consiglio in Salerno, lì 25 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott.ssa Maria Balletti -
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