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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 05/09/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
348 /2025 R.G.
In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est.
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. Francesco DELU' Giudice nella causa iscritta a ruolo al N. 348 /2025 R.G, proposta da :
(C.F.: , nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Agliana in Via Matteotti 114, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Battistini Sara del foro di Pistoia che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale posta in calce al ricorso;
Pec: Email_1
e
(C.F.: ) nata a [...] il [...], e residente Prato CP_1 C.F._2 in Via San Paolo n. 108, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. A. Antonella Italo del Foro di Prato che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce al ricorso Pec: vvocati.prato.it, Email_2
avente per oggetto: Separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c., a scioglimento della riserva, in esito alle note scritte sostitutive dell'udienza del 28.05.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA esaminati gli atti, visti il ricorso e le note scritte congiunte;
ritenuto che
sono state osservate le formalità di legge e che le condizioni concordate sono conformi a giustizia, apparendo confacenti al superiore interesse dei figli ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ed essendo entrambe le parti indipendenti economicamente, ritenuto altresì che, riguardo le domande congiunte di separazione e divorzio, da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono, ostacoli all'ammissibilità del cumulo, sebbene la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata ex lege all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione previsto dalla legge – di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi innanzi al Giudice Relatore e, quindi, ai sensi dell'art. 127ter, c. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - ed avverrà con il rito “comune” di cui all'art. 473bis.51 c.p.c. (cfr. Cass. n. 28727 del 16/10/2023); ritenuto infine che, in relazione a questioni non strettamente inerenti il presente procedimento, il Tribunale debba limitarsi a prenderne atto senza pronuncia giudiziale;
visto del Pubblico Ministero emesso il 17.04.2024;
P.Q.M.
visti gli artt. 158 c.c., 473.bis49 c.p.c., 473 bis.51 c.p.c.;
1 AUTORIZZA I coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto
PRONUNCIA la separazione consensuale dei coniugi e i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio concordat 1 imonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Prato, al n° 215, Parte 2, Serie A, anno 2005, optando per il regime della separazione dei beni, dal quale sono nati i figli
, il 10.1.2008 ed 17.6.2012 Per_1 Per_2
OMOLOGA l'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni richiamate nelle note di udienza e nei rispettivi atti difensivi, che di seguito vengono riportate:
CONDIZIONI
“1. la casa familiare, già di proprietà esclusiva della IG.ra e sita in Prato, Via San CP_1
Paolo n. 108, rimarrà da questa abitata, unitamente ai figli ed;
Per_1 Per_2
2. i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispet eri rminare la loro vita, nei limiti dell'interesse prevalente di e ancora minorenni;
in forza Per_1 Per_2 di ciò, i genitori si impegnano a non introdurre nella vita dei figli eventuali nuovi compagni se non dopo aver verificato la stabilità della nuova relazione instaurata e solo previa concertazione tra loro;
3. i figli della coppia rimarranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, nel loro superiore interesse a godere del loro diritto alla bigenitorialità; pertanto, la responsabilità genitoriale sarà esercitata in modo condiviso;
4. la IG.ra ed il IG. i impegnano a svolgere nel modo più sereno possibile CP_1 Pt_1
i compiti i e, cons ente, si danno reciprocamente atto che adotteranno ogni misura necessaria per arrecare ai figli il minor disagio possibile, derivante dalla loro separazione. Le decisioni di maggiore interesse per e , in particolare quelle Per_1 Per_2 relative all'educazione, all'istruzione e alla salute, v n i comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;
mentre, per quanto riguarda le questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità verrà esercitata separatamente dai due genitori durante i periodi di rispettiva frequentazione con e;
Per_1 Per_2
5. i genitori si impegnano a b rito di armonia e ad improntare il loro comportamento all'esclusivo interesse dei figli, affinché possa essere loro assicurato un sereno sviluppo della personalità; in funzione di ciò, i genitori concordano sul fatto che il padre potrà incontrare e tenere con sé i figli senza limitazioni, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici, extrascolastici e ricreativi di e;
in Per_1 Per_2 ogni caso, la IG.ra ed il IG. concordano sul fatto che il padre potrà CP_1 Pt_1 incontrare e tenere c li un giorn imanale, segnatamente il mercoledì, dalle ore 19:00; l'eventuale pernottamento presso la casa paterna sarà concordato di volta in volta, in ragione degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, anche in ragione della distanza tra la casa paterna e le sedi scolastiche frequentate dai figli;
per i giorni in cui i figli non pernotteranno presso l'abitazione paterna, il IG. ricondurrà ed Pt_1 Per_1
all'abitazione materna entro le ore 22:00; per i giorni i cui i figli pernotteranno Per_2 tazione paterna, il padre curerà il rientro a scuola dei figli il successivo giovedì mattina;
6. in aggiunta a quanto stabilito al punto che precede, ed incontreranno e Per_1 Per_2 rimarranno con il padre a fine settimana alternati, dal o 'uscita da scuola
2 di e fino alla domenica sera, allorché i figli faranno ritorno all'abitazione materna Per_1 entro le ore 22:00; anche in questo caso, potrà essere concordato di volta in volta il pernottamento dei figli presso l'abitazione paterna anche tra la domenica ed il lunedì; in tal caso, il padre curerà il rientro a scuola dei figli il successivo lunedì mattina;
7. rimangono fermi, in ogni caso, diversi accordi, quanto ai giorni di frequentazione con ciascun genitore ed i relativi orari, in ragione degli impegni scolastici, extrascolastici e ricreativi dei figli, ovvero per impedimento o esigenze lavorative di uno dei genitori;
8. quanto alle festività natalizie, ed trascorreranno ad anni alterni con Per_1 Per_2 ciascun genitore i giorni della Vi i N atale, il 31.12 ed il Capodanno ed il giorno dell'Epifania; parimenti, quanto alle festività pasquali, i figli trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore i giorni di Pasqua e Pasquetta;
allo stesso modo, ogni altra festività nazionale sarà trascorsa dai figli ad anni alterni con ciascun genitore;
9. quanto al periodo estivo, i figli trascorreranno con il padre 15 giorni anche non consecutivi, che dovranno essere individuati e concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
fatto salvo l'indicato periodo di frequentazione con il padre, durante il periodo estivo di chiusura delle scuole, sarà osservata la sopra indicata calendarizzazione quanto agli incontri tra il padre ed i figli;
in ogni caso, per l'indicato periodo i genitori si faranno carico in maniera paritetica della cura e dell'accudimento dei figli, e ciò anche in termini economici, così quanto ad eventuali viaggi di studio o frequentazione di centri estivi;
10. ogni occasione di viaggio con ciascuno dei genitori – anche all'estero - dovrà essere previamente comunicata all'altro, dovrà essere concordata e non dovrà interferire con gli impegni scolastici di e;
qualora il viaggio organizzato da uno dei genitori Per_1 Per_2 ricada durante le festività natalizie o pasquali, questo dovrà essere organizzato in modo da poter consentire ai figli di trascorrere almeno una parte delle medesime festività con l'altro genitore;
qualora il viaggio ricada durante le festività pasquali comprendendo interamente le giornate di Pasqua e Pasquetta, durante l'anno successivo i figli trascorreranno entrambi i giorni con l'altro genitore;
11. il padre contribuirà al mantenimento dei figli ed mediante la Per_1 Per_2 corresponsione dell'importo complessivo di € 550,00 mensile, che sarà corrisposto su c/c intestato alla IG.ra entro il giorno 15 di ciascun mese;
l'importo indicato sarà CP_1 rivalutato annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
12. le spese straordinarie, individuate secondo il Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Tribunale di Prato, saranno suddivise al 50% tra i coniugi. Al fine di consentire ad entrambi i genitori di poter portare in detrazione le spese sostenute per i figli, ciascun genitore pagherà le ridette spese in maniera alternata, per quanto possibile. In particolare, fin da ora, i genitori hanno suddiviso le spese per la terapia psicologica per i figli, imputando alla IG.ra quelle necessarie per ed al IG. quelle necessarie per . CP_1 Per_1 Pt_1 Per_2 lle altre spese medi sanitarie orranno, saranno so l genitore che sarà presente alla visita o in occasione dell'esame e poi conguagliate o rimborsate dall'altro. Le spese straordinarie effettuabili tramite bonifico saranno sostenute preferibilmente dal IG. fermo il rimborso o conguaglio da parte della IG.ra Pt_1
Le spese occasi la iscrizione ai corsi di nuoto o comunque per attività CP_1 sportiva o altra a carattere extrascolastico (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, corsi di musica ovvero di lingua straniera) per entrambi i figli, saranno anticipate dalla IG.ra mentre il IG. provvederà al rimborso della quota parte di propria CP_1 Pt_1 competenza, ovvero al conguaglio. Quanto a tutte le altre spese di carattere straordinario, come individuate dal ridetto Protocollo d'Intesa, saranno sostenute da quello tra i genitori individuato di volta in volta per accordo tra gli stessi, fermo in ogni caso l'obbligo dell'altro di provvedere a rimborsare la quota parte di propria spettanza, ovvero di conguagliarla. In ogni caso di restituzione o conguaglio, ciò avverrà previa presentazione del giustificativo di
3 spesa (ricevuta o fattura). I genitori si impegnano a rispettare il richiamato Protocollo d'Intesa anche in termini di consenso per le spese straordinarie da sostenere per i figli. Più in particolare, qualora non sarà prestato esplicito consenso scritto (tramite e-mail o messaggio telefonico) la spesa non potrà ritenersi autorizzata e condivisa dall'altro genitore, rimanendo poi totalmente a carico di chi l'ha proposta e anticipata;
13. per accordo dei coniugi, l'Assegno Unico Universale per entrambi i figli sarà percepito interamente dalla IG.ra quale genitore collocatario principale di e CP_1 Per_1
; dunque, il IG. sottoscriverà ogni dichiarazione e documento che si Per_2 Pt_1
'uopo necessario 14. i coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti, di talché rinunciano reciprocamente a pretendere qualsiasi assegno a titolo di contributo al loro mantenimento personale”. PRENDE ATTO CHE
“15. la IG.ra ed il IG. avevano prescelto quale regime patrimoniale della CP_1 Pt_1 famiglia que separazi eni e dunque, non residua alcuna comunione da sciogliere tra loro;
16. per accordo tra i coniugi, la somma di € 15.000,00 (quindicimila/00) risparmiata dalla famiglia e già custodita dai coniugi, rimarrà nella disponibilità della IG.ra più in CP_1 particolare, quanto alla somma di € 7.000,00 (settemila/00), la IG.ra potrà CP_1 disporne senza limitazione alcuna, per esigenze proprie ovvero dei figli;
qua omma di € 8.000,00 (ottomila/00), la IG.ra provvederà ad istituire due piani di CP_1 investimento per ciascuno dei figli, per l'importo di € 4.000,00 (quattromila/00) ciascuno, che rimarranno vincolati per le necessità di e che ne potranno disporre per Per_1 Per_2 esigenze legate ai propri studi universitari p enti fuori sede – ma non già per il pagamento di tasse universitarie ovvero per l'acquisto dei libri di testo, ovvero per esigenze, anche personali, nascenti al termine del percorso di studi e/o connesse ad eventuali trasferimenti fuori sede e/o comunque conseguenti all'avvio della propria attività lavorativa o professionale;
17. al momento del proprio allontanamento dalla casa familiare, avvenuto per accordo delle parti in data 1.01.2025, il IG. ha ricevuto la consegna della somma di € 5.000,00 Pt_1
(cinquemila/00) da parte dell pure risparmiata dalla famiglia e custodita CP_1 dai coniugi;
a fronte di tale dazione, g oscrizione di apposita dichiarazione in data 1.01.2025, il IG. nulla ha più da pretendere nei confronti della IG.ra e Pt_1 CP_1 viceversa. 18. le spese del presente procedimento devono intendersi integralmente compensate tra le parti”.
Ordina l'esecuzione del presente provvedimento, mandando alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, tra cui la trasmissione del dispositivo, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Prato, ai sensi e per gli effetti del novellato art. 191, II comma, c.c.. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Presidente Relatore. Spese al definitivo. Così deciso in data 30 luglio 2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile, su relazione del dott. Michele SIRGIOVANNI.
Il Presidente Rel. ed Est. dott. Michele Sirgiovanni
4
In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI PRATO Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Michele SIRGIOVANNI Presidente rel. est.
2) dott. Costanza COMUNALE Giudice
3) dott. Francesco DELU' Giudice nella causa iscritta a ruolo al N. 348 /2025 R.G, proposta da :
(C.F.: , nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Agliana in Via Matteotti 114, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Battistini Sara del foro di Pistoia che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale posta in calce al ricorso;
Pec: Email_1
e
(C.F.: ) nata a [...] il [...], e residente Prato CP_1 C.F._2 in Via San Paolo n. 108, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. A. Antonella Italo del Foro di Prato che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce al ricorso Pec: vvocati.prato.it, Email_2
avente per oggetto: Separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c., a scioglimento della riserva, in esito alle note scritte sostitutive dell'udienza del 28.05.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA esaminati gli atti, visti il ricorso e le note scritte congiunte;
ritenuto che
sono state osservate le formalità di legge e che le condizioni concordate sono conformi a giustizia, apparendo confacenti al superiore interesse dei figli ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ed essendo entrambe le parti indipendenti economicamente, ritenuto altresì che, riguardo le domande congiunte di separazione e divorzio, da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono, ostacoli all'ammissibilità del cumulo, sebbene la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata ex lege all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione previsto dalla legge – di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi innanzi al Giudice Relatore e, quindi, ai sensi dell'art. 127ter, c. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - ed avverrà con il rito “comune” di cui all'art. 473bis.51 c.p.c. (cfr. Cass. n. 28727 del 16/10/2023); ritenuto infine che, in relazione a questioni non strettamente inerenti il presente procedimento, il Tribunale debba limitarsi a prenderne atto senza pronuncia giudiziale;
visto del Pubblico Ministero emesso il 17.04.2024;
P.Q.M.
visti gli artt. 158 c.c., 473.bis49 c.p.c., 473 bis.51 c.p.c.;
1 AUTORIZZA I coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto
PRONUNCIA la separazione consensuale dei coniugi e i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio concordat 1 imonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Prato, al n° 215, Parte 2, Serie A, anno 2005, optando per il regime della separazione dei beni, dal quale sono nati i figli
, il 10.1.2008 ed 17.6.2012 Per_1 Per_2
OMOLOGA l'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni richiamate nelle note di udienza e nei rispettivi atti difensivi, che di seguito vengono riportate:
CONDIZIONI
“1. la casa familiare, già di proprietà esclusiva della IG.ra e sita in Prato, Via San CP_1
Paolo n. 108, rimarrà da questa abitata, unitamente ai figli ed;
Per_1 Per_2
2. i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispet eri rminare la loro vita, nei limiti dell'interesse prevalente di e ancora minorenni;
in forza Per_1 Per_2 di ciò, i genitori si impegnano a non introdurre nella vita dei figli eventuali nuovi compagni se non dopo aver verificato la stabilità della nuova relazione instaurata e solo previa concertazione tra loro;
3. i figli della coppia rimarranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, nel loro superiore interesse a godere del loro diritto alla bigenitorialità; pertanto, la responsabilità genitoriale sarà esercitata in modo condiviso;
4. la IG.ra ed il IG. i impegnano a svolgere nel modo più sereno possibile CP_1 Pt_1
i compiti i e, cons ente, si danno reciprocamente atto che adotteranno ogni misura necessaria per arrecare ai figli il minor disagio possibile, derivante dalla loro separazione. Le decisioni di maggiore interesse per e , in particolare quelle Per_1 Per_2 relative all'educazione, all'istruzione e alla salute, v n i comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;
mentre, per quanto riguarda le questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità verrà esercitata separatamente dai due genitori durante i periodi di rispettiva frequentazione con e;
Per_1 Per_2
5. i genitori si impegnano a b rito di armonia e ad improntare il loro comportamento all'esclusivo interesse dei figli, affinché possa essere loro assicurato un sereno sviluppo della personalità; in funzione di ciò, i genitori concordano sul fatto che il padre potrà incontrare e tenere con sé i figli senza limitazioni, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici, extrascolastici e ricreativi di e;
in Per_1 Per_2 ogni caso, la IG.ra ed il IG. concordano sul fatto che il padre potrà CP_1 Pt_1 incontrare e tenere c li un giorn imanale, segnatamente il mercoledì, dalle ore 19:00; l'eventuale pernottamento presso la casa paterna sarà concordato di volta in volta, in ragione degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, anche in ragione della distanza tra la casa paterna e le sedi scolastiche frequentate dai figli;
per i giorni in cui i figli non pernotteranno presso l'abitazione paterna, il IG. ricondurrà ed Pt_1 Per_1
all'abitazione materna entro le ore 22:00; per i giorni i cui i figli pernotteranno Per_2 tazione paterna, il padre curerà il rientro a scuola dei figli il successivo giovedì mattina;
6. in aggiunta a quanto stabilito al punto che precede, ed incontreranno e Per_1 Per_2 rimarranno con il padre a fine settimana alternati, dal o 'uscita da scuola
2 di e fino alla domenica sera, allorché i figli faranno ritorno all'abitazione materna Per_1 entro le ore 22:00; anche in questo caso, potrà essere concordato di volta in volta il pernottamento dei figli presso l'abitazione paterna anche tra la domenica ed il lunedì; in tal caso, il padre curerà il rientro a scuola dei figli il successivo lunedì mattina;
7. rimangono fermi, in ogni caso, diversi accordi, quanto ai giorni di frequentazione con ciascun genitore ed i relativi orari, in ragione degli impegni scolastici, extrascolastici e ricreativi dei figli, ovvero per impedimento o esigenze lavorative di uno dei genitori;
8. quanto alle festività natalizie, ed trascorreranno ad anni alterni con Per_1 Per_2 ciascun genitore i giorni della Vi i N atale, il 31.12 ed il Capodanno ed il giorno dell'Epifania; parimenti, quanto alle festività pasquali, i figli trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore i giorni di Pasqua e Pasquetta;
allo stesso modo, ogni altra festività nazionale sarà trascorsa dai figli ad anni alterni con ciascun genitore;
9. quanto al periodo estivo, i figli trascorreranno con il padre 15 giorni anche non consecutivi, che dovranno essere individuati e concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
fatto salvo l'indicato periodo di frequentazione con il padre, durante il periodo estivo di chiusura delle scuole, sarà osservata la sopra indicata calendarizzazione quanto agli incontri tra il padre ed i figli;
in ogni caso, per l'indicato periodo i genitori si faranno carico in maniera paritetica della cura e dell'accudimento dei figli, e ciò anche in termini economici, così quanto ad eventuali viaggi di studio o frequentazione di centri estivi;
10. ogni occasione di viaggio con ciascuno dei genitori – anche all'estero - dovrà essere previamente comunicata all'altro, dovrà essere concordata e non dovrà interferire con gli impegni scolastici di e;
qualora il viaggio organizzato da uno dei genitori Per_1 Per_2 ricada durante le festività natalizie o pasquali, questo dovrà essere organizzato in modo da poter consentire ai figli di trascorrere almeno una parte delle medesime festività con l'altro genitore;
qualora il viaggio ricada durante le festività pasquali comprendendo interamente le giornate di Pasqua e Pasquetta, durante l'anno successivo i figli trascorreranno entrambi i giorni con l'altro genitore;
11. il padre contribuirà al mantenimento dei figli ed mediante la Per_1 Per_2 corresponsione dell'importo complessivo di € 550,00 mensile, che sarà corrisposto su c/c intestato alla IG.ra entro il giorno 15 di ciascun mese;
l'importo indicato sarà CP_1 rivalutato annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
12. le spese straordinarie, individuate secondo il Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Tribunale di Prato, saranno suddivise al 50% tra i coniugi. Al fine di consentire ad entrambi i genitori di poter portare in detrazione le spese sostenute per i figli, ciascun genitore pagherà le ridette spese in maniera alternata, per quanto possibile. In particolare, fin da ora, i genitori hanno suddiviso le spese per la terapia psicologica per i figli, imputando alla IG.ra quelle necessarie per ed al IG. quelle necessarie per . CP_1 Per_1 Pt_1 Per_2 lle altre spese medi sanitarie orranno, saranno so l genitore che sarà presente alla visita o in occasione dell'esame e poi conguagliate o rimborsate dall'altro. Le spese straordinarie effettuabili tramite bonifico saranno sostenute preferibilmente dal IG. fermo il rimborso o conguaglio da parte della IG.ra Pt_1
Le spese occasi la iscrizione ai corsi di nuoto o comunque per attività CP_1 sportiva o altra a carattere extrascolastico (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, corsi di musica ovvero di lingua straniera) per entrambi i figli, saranno anticipate dalla IG.ra mentre il IG. provvederà al rimborso della quota parte di propria CP_1 Pt_1 competenza, ovvero al conguaglio. Quanto a tutte le altre spese di carattere straordinario, come individuate dal ridetto Protocollo d'Intesa, saranno sostenute da quello tra i genitori individuato di volta in volta per accordo tra gli stessi, fermo in ogni caso l'obbligo dell'altro di provvedere a rimborsare la quota parte di propria spettanza, ovvero di conguagliarla. In ogni caso di restituzione o conguaglio, ciò avverrà previa presentazione del giustificativo di
3 spesa (ricevuta o fattura). I genitori si impegnano a rispettare il richiamato Protocollo d'Intesa anche in termini di consenso per le spese straordinarie da sostenere per i figli. Più in particolare, qualora non sarà prestato esplicito consenso scritto (tramite e-mail o messaggio telefonico) la spesa non potrà ritenersi autorizzata e condivisa dall'altro genitore, rimanendo poi totalmente a carico di chi l'ha proposta e anticipata;
13. per accordo dei coniugi, l'Assegno Unico Universale per entrambi i figli sarà percepito interamente dalla IG.ra quale genitore collocatario principale di e CP_1 Per_1
; dunque, il IG. sottoscriverà ogni dichiarazione e documento che si Per_2 Pt_1
'uopo necessario 14. i coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti, di talché rinunciano reciprocamente a pretendere qualsiasi assegno a titolo di contributo al loro mantenimento personale”. PRENDE ATTO CHE
“15. la IG.ra ed il IG. avevano prescelto quale regime patrimoniale della CP_1 Pt_1 famiglia que separazi eni e dunque, non residua alcuna comunione da sciogliere tra loro;
16. per accordo tra i coniugi, la somma di € 15.000,00 (quindicimila/00) risparmiata dalla famiglia e già custodita dai coniugi, rimarrà nella disponibilità della IG.ra più in CP_1 particolare, quanto alla somma di € 7.000,00 (settemila/00), la IG.ra potrà CP_1 disporne senza limitazione alcuna, per esigenze proprie ovvero dei figli;
qua omma di € 8.000,00 (ottomila/00), la IG.ra provvederà ad istituire due piani di CP_1 investimento per ciascuno dei figli, per l'importo di € 4.000,00 (quattromila/00) ciascuno, che rimarranno vincolati per le necessità di e che ne potranno disporre per Per_1 Per_2 esigenze legate ai propri studi universitari p enti fuori sede – ma non già per il pagamento di tasse universitarie ovvero per l'acquisto dei libri di testo, ovvero per esigenze, anche personali, nascenti al termine del percorso di studi e/o connesse ad eventuali trasferimenti fuori sede e/o comunque conseguenti all'avvio della propria attività lavorativa o professionale;
17. al momento del proprio allontanamento dalla casa familiare, avvenuto per accordo delle parti in data 1.01.2025, il IG. ha ricevuto la consegna della somma di € 5.000,00 Pt_1
(cinquemila/00) da parte dell pure risparmiata dalla famiglia e custodita CP_1 dai coniugi;
a fronte di tale dazione, g oscrizione di apposita dichiarazione in data 1.01.2025, il IG. nulla ha più da pretendere nei confronti della IG.ra e Pt_1 CP_1 viceversa. 18. le spese del presente procedimento devono intendersi integralmente compensate tra le parti”.
Ordina l'esecuzione del presente provvedimento, mandando alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, tra cui la trasmissione del dispositivo, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Prato, ai sensi e per gli effetti del novellato art. 191, II comma, c.c.. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Presidente Relatore. Spese al definitivo. Così deciso in data 30 luglio 2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile, su relazione del dott. Michele SIRGIOVANNI.
Il Presidente Rel. ed Est. dott. Michele Sirgiovanni
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