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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/11/2025, n. 3658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3658 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8514/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 8514/2020 promossa da:
E , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'Avv. Giuseppe Petrenga presso il cui studio el.te domiciliano in Aversa alla via
San Girolamo 10
APPELLANTI contro quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime Controparte_1 della Strada, c.f. , con sede legale in Mogliano Veneto (TV) alla via P.IVA_1
Marocchesa 14 ed in persona del Direttore Generale e A.D., rapp.ta e difesa, dagli avv.ti Giovanni AC MI (c.f. ) e Simona C.F._1
AC MI (c.f. , presso il cui studio alla via C.F._2
Principe Umberto 21 in Carinola (CE) elett.te domicilia (per comunicazioni:
e ; Email_1 Email_2
APPELLATA
CONCLUSIONI come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello "svolgimento del processo"
Pag. 1 di 7 (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione.
Con atto di appello ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 impugnavano la sentenza n. 448/2020, resa dal Giudice di Pace di Sessa Aurunca, depositata il 27.03.2020 nel procedimento recante n.r.g. 2769/2019, il quale così disponeva : “ Rigetta la domanda perché infondata e non provata. Compensa tra le parti le spese del giudizio”.
Gli appellanti chiedevano la riforma integrale dell'impugnata sentenza per errata valutazione delle istanze istruttorie e concludevano “per l'accoglimento dell'appello proposto, poiché fondato in fatto ed in diritto;
e, per l'effetto, per la riforma totale della sentenza impugnata n. 448/2020; vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio la società nella qualità di impresa Controparte_1 designata per il FGVS, la quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appelllo ex art 342 c.p.c e nel merito insisteva per il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
In via preliminare , si ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
L'atto di appello è stato strutturato conformemente ai requisiti formali e sostanziali introdotti dalla normativa vigente in materia, in ossequio a quanto disposto dagli artt. 342 e ss c.p.c., contenendo, infatti, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasta le ragioni addotte dal primo giudice non essendo necessario l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cass. SS. UU., sent. 16 novembre 2017, n. 27199).
Difatti l'appellante ha specificamente indicato i motivi di censura mossi alla decisione del giudicante di primo grado, consentendo alla controparte di prendere compiuta posizione sui singoli motivi. In particolare, l'appellante ha censurato l'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di Pace, indicandone i motivi.
Passando al merito, l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato per i motivi che
Pag. 2 di 7 verranno indicati.
Con unico complesso motivo di appello gli appellanti si dolgono del mal governo da parte del Giudice di Prime Cure delle risultanze istruttorie, che nell'assunto, avrebbero dovuto condurre all'affermazione che le lesioni subite dal minore sono conseguenza diretta dell'evento dannoso per il quale il Persona_1 giudicante non ha ritenuto provata la domanda.
Secondo gli appellanti il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente dichiarato infondata la pretesa risarcitoria in quanto ritenuta non suffragata dalle risultanze probatorie e dalle dichiarazioni rese dal teste escusso raccolte Testimone_1 all'udienza del 31/01/2018 relativamente al procedimento recante R.G. 1351/2017 .
Gli appellanti censurano, quindi, le modalità di raccolta del mezzo istruttorio da parte del Giudice di Pace ritenendo che avrebbe dovuto indagare oltre e fare ulteriori domande al teste non ritenendo sufficientemente provata la dinamica del sinistro.
Ebbene, in merito alle testimonianze, non pare inutile ricordare, che il giudice ha grande margine di valutazione dell'attendibilità della prova testimoniale e la più ampia libertà di apprezzamento, costituendo questa una prova semplice, in considerazione di potenziali influenze od interessi di carattere soggettivo del testimone, della fallacità della memoria umana, nonché del fatto che si tratta pur sempre di una ricostruzione soggettiva dei fatti.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte, la quale ha chiarito che: “In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse a un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (ex multis, Cassazione civile, sez. II, sent. n. 20865/
2019).
Va inoltre ricordato che il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente
Pag. 3 di 7 apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.
Il giudice deve arrivare ad un convincimento in maniera ponderata (principio del libero convincimento), il significato concreto da attribuire alla prova non è precostituito dalla legge, ma è il frutto di una convinzione del giudice in relazione al caso concreto.
Un argomento di prova non vale di per sé quale prova, ma funge da elemento di informazione e di integrazione di distinti risultati istruttori, la parte ha l'onere, non l'obbligo, di provare un fatto posto a fondamento della domanda.
Se al momento della decisione la parte non ha provato il fatto non si vedrà soddisfatte le proprie pretese.
Va , inoltre, considerato che in tema di risarcimento danni da circolazione stradale causato dalla condotta di veicolo rimasto non identificato con coinvolgimento del
FGVS e dell'impresa da esso designata per la liquidazione dei danni ex art.19 lett.a la prova del fatto storico deve essere valutata in maniera più rigorosa dal Giudice, in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso l'allegazione e valutazione di rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria.
Da ciò , in caso di azione giudiziaria nei confronti del Fondo di garanzia, e per esso della Compagnia di assicurazioni all'uopo designata- sebbene sia un'ordinaria azione di risarcimento del danno conseguente alla circolazione stradale con onere della prova incombente su colui che agisce- la valutazione degli elementi di prova si presenta molto più difficile ed obbliga il Giudice ad un esame più complesso e più rigoroso.
Del resto, “nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria.diligenza.
Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia
Pag. 4 di 7 stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà – ovviamente – tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda“
( Cass.
9.01.2025 n. 450)
Considerata, dunque, la disparità di potenzialità di difesa nei giudizi de quo e, conseguentemente, la necessità da parte del Giudice di valutare con particolare rigore i fatti così come allegati dagli attori ed emersi dall'istruttoria, va chiarito che, nel presente processo, le risultanze probatorie riguardanti la dinamica del sinistro sono costituite esclusivamente dall'unica testimonianza resa poiché manca la denuncia dell'accaduto alle autorità di P.S. o un intervento della stessa atta a suffragare la veridicità del fatto storico. Va, inoltre, valutato che come ha correttamente sottolineato il Giudice di prime cure, l'attribuibilità del sinistro ad un veicolo rimasto sconosciuto non trova riscontro neanche nel referto di P.S. in atti dove le lesioni non vengono poste in rapporto causale con l'investimento di un veicolo pirata ma semplicemente da trauma da incidente stradale.
Orbene, il materiale probatorio raccolto in primo grado non è sufficiente, come ben messo in luce dal Giudice di prime cure, per ritenere il fatto storico accaduto secondo le modalità indicate di parte ricorrente, al pari del nesso causale tra esso e le lesioni effettivamente riportate dal minore . Invero, la Parte_1 deposizione del teste , seppur nel quadro di una sommaria conferma della Tes_1 prospettazione dell'istante, è alquanto generica ed approssimativa.
Di fronte a tale genericità allora non può che valorizzarsi in senso rafforzativo della carenza di prova rigorosa dell'accadimento e del nesso causale l'omessa denunzia da parte della danneggiata alle autorità di P.S. ,che non ha permesso l'immediata attivazione delle Forze dell'Ordine il cui intervento avrebbe di certo reso più probabile la ricerca del fuggiasco o comunque la cristallizzazione dell'evento.
“Va, per il resto, dato seguito al consolidato principio, secondo cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non
Pag. 5 di 7 incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, cfr. in tal senso Cass.
8/08/2019, n. 21187).
Sono, infatti, riservate al Giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, l'accertamento dei fatti operato dal Giudice di merito, ove con la censura proposta se ne voglia sostituire un altro ad esito diverso (Cass. 23/01/2014, n. 1359).
Non vi è ragione quindi, di discostarsi da tale costante orientamento secondo cui in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso integrano giudizi di merito sottratti al sindacato di legittimità, vanno confermati se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (cfr., ex plurimis, Cass. 5/06/2018, n. 14358).
Tanto premesso, si rileva che il primo Giudice ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto inattendibile la deposizione testimoniale del teste escusso, avendola giudicata tale perché inficiata dalle incongruenze tra la ricostruzione delle modalità dell'incidente e le leggi della fisica, nonché dalla inverosimiglianza di quanto riferito circa l'investimento da parte di un'auto dileguatasi repentinamente ed in ogni caso non suffragata da ulteriori elementi di riscontro probatorio.
Ritiene il Tribunale che non si ravvisa alcuna violazione da parte del giudice di primo grado nella valutazione del materiale probatorio disponibile, pertanto, la decisione è corretta e deve essere confermata.
Dalle considerazioni finora svolte discende, pertanto, il rigetto dell'appello
Pag. 6 di 7 confermando la sentenza del giudice di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza vanno poste a carico di parte appellante, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M.
147/2022, tenuto conto dei parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento, considerata la scarsa complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., Terza Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello tra le parti in epigrafe riportate, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
448/2020, resa dal Giudice di Pace di Sessa Aurunca depositata il 27.03.2020;
- Condanna gli appellanti alla refusione delle spese processuali in favore di quale FGVS, che si liquidano per il presente grado di Controparte_1 giudizio in € 1.700,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Santa Maria Capua Vetere, 17 novembre 2025
Il Giudice dott. Rita Di Salvo
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 8514/2020 promossa da:
E , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'Avv. Giuseppe Petrenga presso il cui studio el.te domiciliano in Aversa alla via
San Girolamo 10
APPELLANTI contro quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime Controparte_1 della Strada, c.f. , con sede legale in Mogliano Veneto (TV) alla via P.IVA_1
Marocchesa 14 ed in persona del Direttore Generale e A.D., rapp.ta e difesa, dagli avv.ti Giovanni AC MI (c.f. ) e Simona C.F._1
AC MI (c.f. , presso il cui studio alla via C.F._2
Principe Umberto 21 in Carinola (CE) elett.te domicilia (per comunicazioni:
e ; Email_1 Email_2
APPELLATA
CONCLUSIONI come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello "svolgimento del processo"
Pag. 1 di 7 (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione.
Con atto di appello ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 impugnavano la sentenza n. 448/2020, resa dal Giudice di Pace di Sessa Aurunca, depositata il 27.03.2020 nel procedimento recante n.r.g. 2769/2019, il quale così disponeva : “ Rigetta la domanda perché infondata e non provata. Compensa tra le parti le spese del giudizio”.
Gli appellanti chiedevano la riforma integrale dell'impugnata sentenza per errata valutazione delle istanze istruttorie e concludevano “per l'accoglimento dell'appello proposto, poiché fondato in fatto ed in diritto;
e, per l'effetto, per la riforma totale della sentenza impugnata n. 448/2020; vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio la società nella qualità di impresa Controparte_1 designata per il FGVS, la quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appelllo ex art 342 c.p.c e nel merito insisteva per il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
In via preliminare , si ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
L'atto di appello è stato strutturato conformemente ai requisiti formali e sostanziali introdotti dalla normativa vigente in materia, in ossequio a quanto disposto dagli artt. 342 e ss c.p.c., contenendo, infatti, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasta le ragioni addotte dal primo giudice non essendo necessario l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cass. SS. UU., sent. 16 novembre 2017, n. 27199).
Difatti l'appellante ha specificamente indicato i motivi di censura mossi alla decisione del giudicante di primo grado, consentendo alla controparte di prendere compiuta posizione sui singoli motivi. In particolare, l'appellante ha censurato l'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di Pace, indicandone i motivi.
Passando al merito, l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato per i motivi che
Pag. 2 di 7 verranno indicati.
Con unico complesso motivo di appello gli appellanti si dolgono del mal governo da parte del Giudice di Prime Cure delle risultanze istruttorie, che nell'assunto, avrebbero dovuto condurre all'affermazione che le lesioni subite dal minore sono conseguenza diretta dell'evento dannoso per il quale il Persona_1 giudicante non ha ritenuto provata la domanda.
Secondo gli appellanti il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente dichiarato infondata la pretesa risarcitoria in quanto ritenuta non suffragata dalle risultanze probatorie e dalle dichiarazioni rese dal teste escusso raccolte Testimone_1 all'udienza del 31/01/2018 relativamente al procedimento recante R.G. 1351/2017 .
Gli appellanti censurano, quindi, le modalità di raccolta del mezzo istruttorio da parte del Giudice di Pace ritenendo che avrebbe dovuto indagare oltre e fare ulteriori domande al teste non ritenendo sufficientemente provata la dinamica del sinistro.
Ebbene, in merito alle testimonianze, non pare inutile ricordare, che il giudice ha grande margine di valutazione dell'attendibilità della prova testimoniale e la più ampia libertà di apprezzamento, costituendo questa una prova semplice, in considerazione di potenziali influenze od interessi di carattere soggettivo del testimone, della fallacità della memoria umana, nonché del fatto che si tratta pur sempre di una ricostruzione soggettiva dei fatti.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte, la quale ha chiarito che: “In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse a un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (ex multis, Cassazione civile, sez. II, sent. n. 20865/
2019).
Va inoltre ricordato che il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente
Pag. 3 di 7 apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.
Il giudice deve arrivare ad un convincimento in maniera ponderata (principio del libero convincimento), il significato concreto da attribuire alla prova non è precostituito dalla legge, ma è il frutto di una convinzione del giudice in relazione al caso concreto.
Un argomento di prova non vale di per sé quale prova, ma funge da elemento di informazione e di integrazione di distinti risultati istruttori, la parte ha l'onere, non l'obbligo, di provare un fatto posto a fondamento della domanda.
Se al momento della decisione la parte non ha provato il fatto non si vedrà soddisfatte le proprie pretese.
Va , inoltre, considerato che in tema di risarcimento danni da circolazione stradale causato dalla condotta di veicolo rimasto non identificato con coinvolgimento del
FGVS e dell'impresa da esso designata per la liquidazione dei danni ex art.19 lett.a la prova del fatto storico deve essere valutata in maniera più rigorosa dal Giudice, in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso l'allegazione e valutazione di rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria.
Da ciò , in caso di azione giudiziaria nei confronti del Fondo di garanzia, e per esso della Compagnia di assicurazioni all'uopo designata- sebbene sia un'ordinaria azione di risarcimento del danno conseguente alla circolazione stradale con onere della prova incombente su colui che agisce- la valutazione degli elementi di prova si presenta molto più difficile ed obbliga il Giudice ad un esame più complesso e più rigoroso.
Del resto, “nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria.diligenza.
Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia
Pag. 4 di 7 stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà – ovviamente – tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda“
( Cass.
9.01.2025 n. 450)
Considerata, dunque, la disparità di potenzialità di difesa nei giudizi de quo e, conseguentemente, la necessità da parte del Giudice di valutare con particolare rigore i fatti così come allegati dagli attori ed emersi dall'istruttoria, va chiarito che, nel presente processo, le risultanze probatorie riguardanti la dinamica del sinistro sono costituite esclusivamente dall'unica testimonianza resa poiché manca la denuncia dell'accaduto alle autorità di P.S. o un intervento della stessa atta a suffragare la veridicità del fatto storico. Va, inoltre, valutato che come ha correttamente sottolineato il Giudice di prime cure, l'attribuibilità del sinistro ad un veicolo rimasto sconosciuto non trova riscontro neanche nel referto di P.S. in atti dove le lesioni non vengono poste in rapporto causale con l'investimento di un veicolo pirata ma semplicemente da trauma da incidente stradale.
Orbene, il materiale probatorio raccolto in primo grado non è sufficiente, come ben messo in luce dal Giudice di prime cure, per ritenere il fatto storico accaduto secondo le modalità indicate di parte ricorrente, al pari del nesso causale tra esso e le lesioni effettivamente riportate dal minore . Invero, la Parte_1 deposizione del teste , seppur nel quadro di una sommaria conferma della Tes_1 prospettazione dell'istante, è alquanto generica ed approssimativa.
Di fronte a tale genericità allora non può che valorizzarsi in senso rafforzativo della carenza di prova rigorosa dell'accadimento e del nesso causale l'omessa denunzia da parte della danneggiata alle autorità di P.S. ,che non ha permesso l'immediata attivazione delle Forze dell'Ordine il cui intervento avrebbe di certo reso più probabile la ricerca del fuggiasco o comunque la cristallizzazione dell'evento.
“Va, per il resto, dato seguito al consolidato principio, secondo cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non
Pag. 5 di 7 incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, cfr. in tal senso Cass.
8/08/2019, n. 21187).
Sono, infatti, riservate al Giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, l'accertamento dei fatti operato dal Giudice di merito, ove con la censura proposta se ne voglia sostituire un altro ad esito diverso (Cass. 23/01/2014, n. 1359).
Non vi è ragione quindi, di discostarsi da tale costante orientamento secondo cui in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso integrano giudizi di merito sottratti al sindacato di legittimità, vanno confermati se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (cfr., ex plurimis, Cass. 5/06/2018, n. 14358).
Tanto premesso, si rileva che il primo Giudice ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto inattendibile la deposizione testimoniale del teste escusso, avendola giudicata tale perché inficiata dalle incongruenze tra la ricostruzione delle modalità dell'incidente e le leggi della fisica, nonché dalla inverosimiglianza di quanto riferito circa l'investimento da parte di un'auto dileguatasi repentinamente ed in ogni caso non suffragata da ulteriori elementi di riscontro probatorio.
Ritiene il Tribunale che non si ravvisa alcuna violazione da parte del giudice di primo grado nella valutazione del materiale probatorio disponibile, pertanto, la decisione è corretta e deve essere confermata.
Dalle considerazioni finora svolte discende, pertanto, il rigetto dell'appello
Pag. 6 di 7 confermando la sentenza del giudice di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza vanno poste a carico di parte appellante, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M.
147/2022, tenuto conto dei parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento, considerata la scarsa complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., Terza Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello tra le parti in epigrafe riportate, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
448/2020, resa dal Giudice di Pace di Sessa Aurunca depositata il 27.03.2020;
- Condanna gli appellanti alla refusione delle spese processuali in favore di quale FGVS, che si liquidano per il presente grado di Controparte_1 giudizio in € 1.700,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Santa Maria Capua Vetere, 17 novembre 2025
Il Giudice dott. Rita Di Salvo
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