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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 9268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9268 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice Daniela Bracci
All'esito dell' udienza del 24 settembre 2025, svolta con trattazione scritta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9910/2025 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Federico Lucci Parte_1
contro
: in persona del l.r.p.t., parte resistente con il funzionario delegato CP_1
OGGETTO: pagamento ratei indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 17.03.2025 la parte ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto all'indennità di accompagnamento e la condanna dell' al pagamento dei relativi ratei CP_1
dalla domanda amministrativa, oltre gli accessori di legge.
Deduceva che con decreto di omologa del 19.10.2024 il Tribunale di Roma sez. lavoro aveva accertato il possesso del requisito sanitario ex art. 1 l. n. 18/80 a decorrere dal mese di gennaio 2024; di aver notificato detta omologa all in data 24.10.2024 CP_1
unitamente al modello di pagamento AP 70; che l non aveva provveduto al CP_1
pagamento di quanto dovuto;
che erano trascorsi i 120 giorni previsti per la liquidazione della provvidenza economica. Insisteva quindi per l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite. Fissata l'udienza si costituiva in giudizio l che chiedeva dichiararsi la cessata CP_1
materia del contendere per avere l'Istituto provveduto ad emettere in data 20.06.2025 il provvedimento di prima liquidazione (TE0) con decorrenza dal gennaio 2024, e di aver accreditato quanto dovuto in data 07.07.2025. Chiedeva la compensazione delle spese
All'esito dell'udienza del 24 settembre 2025 , svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc.
Osserva la Giudice che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per avere l provveduto al pagamento della provvidenza. CP_1
Quanto alle spese di lite, le stesse vanno poste a carico dell' che ha provveduto al CP_1
pagamento oltre il termine di 120 dalla notifica del decreto di omologa.
L deve essere pertanto condannato a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, CP_1
liquidate come in dispositivo, limitatamente alle fasi di studio e di introduzione della causa, nonché con applicazione della riduzione prevista per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE
CONDANNA L A RIFONDERE ALLA PARTE RICORRENTE LE SPESE CP_1
DI LITE, CHE LIQUIDA IN € 600,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE
RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA E CPA, DA DISTRARSI
Roma, 24 settembre 2025
La Giudice
Daniela Bracci
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice Daniela Bracci
All'esito dell' udienza del 24 settembre 2025, svolta con trattazione scritta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9910/2025 R.G. promossa da:
, parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Federico Lucci Parte_1
contro
: in persona del l.r.p.t., parte resistente con il funzionario delegato CP_1
OGGETTO: pagamento ratei indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 17.03.2025 la parte ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto all'indennità di accompagnamento e la condanna dell' al pagamento dei relativi ratei CP_1
dalla domanda amministrativa, oltre gli accessori di legge.
Deduceva che con decreto di omologa del 19.10.2024 il Tribunale di Roma sez. lavoro aveva accertato il possesso del requisito sanitario ex art. 1 l. n. 18/80 a decorrere dal mese di gennaio 2024; di aver notificato detta omologa all in data 24.10.2024 CP_1
unitamente al modello di pagamento AP 70; che l non aveva provveduto al CP_1
pagamento di quanto dovuto;
che erano trascorsi i 120 giorni previsti per la liquidazione della provvidenza economica. Insisteva quindi per l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite. Fissata l'udienza si costituiva in giudizio l che chiedeva dichiararsi la cessata CP_1
materia del contendere per avere l'Istituto provveduto ad emettere in data 20.06.2025 il provvedimento di prima liquidazione (TE0) con decorrenza dal gennaio 2024, e di aver accreditato quanto dovuto in data 07.07.2025. Chiedeva la compensazione delle spese
All'esito dell'udienza del 24 settembre 2025 , svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa con sentenza depositata ex art. 127 ter co. V cpc.
Osserva la Giudice che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per avere l provveduto al pagamento della provvidenza. CP_1
Quanto alle spese di lite, le stesse vanno poste a carico dell' che ha provveduto al CP_1
pagamento oltre il termine di 120 dalla notifica del decreto di omologa.
L deve essere pertanto condannato a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, CP_1
liquidate come in dispositivo, limitatamente alle fasi di studio e di introduzione della causa, nonché con applicazione della riduzione prevista per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE
CONDANNA L A RIFONDERE ALLA PARTE RICORRENTE LE SPESE CP_1
DI LITE, CHE LIQUIDA IN € 600,00 PER COMPENSI DI AVVOCATO, OLTRE
RIMBORSO SPESE GENERALI DEL 15%, IVA E CPA, DA DISTRARSI
Roma, 24 settembre 2025
La Giudice
Daniela Bracci
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