Ordinanza cautelare 30 ottobre 2017
Dispositivo di sentenza 24 aprile 2018
Sentenza 25 luglio 2018
Rigetto
Sentenza 18 febbraio 2019
Sentenza 30 giugno 2021
Ordinanza cautelare 24 settembre 2021
Ordinanza collegiale 25 ottobre 2021
Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2022
Sentenza 15 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 30/06/2021, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2021
N. 00866/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00036/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 36 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonino Morello, Jacopo Gherardini e Franco Zambelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia - Mestre, via Cavallotti n. 22;
contro
-OMISSIS-, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
-OMISSIS- -OMISSIS- degli -OMISSIS-non costituitosi in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS- e Ministero dell'Istruzione non costituitisi in giudizio;
per ottenere
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
l’ottemperanza
alla sentenza T.A.R. ET, -OMISSIS- e passata in giudicato.
B) per quanto riguarda i primi motivi aggiunti:
la declaratoria
- di nullità per violazione o elusione del giudicato della deliberazione del -OMISSIS-avente ad oggetto: “ -OMISSIS-) ”;
- del verbale “ -OMISSIS- ” citata nella suddetta deliberazione, presumibilmente inesistente.
e per la nomina
di un Commissario ad acta che provveda in sostituzione del -OMISSIS-ad emanare il provvedimento ora per allora di chiamata nella procedura selettiva in questione del candidato più meritevole e di assunzione, a far tempo dal-OMISSIS-.
C) per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti:
per la declaratoria
- di nullità per violazione o elusione del giudicato della delibera del -OMISSIS-, avente ad oggetto “ -OMISSIS-. Approvazione ”;
e per la condanna
in via subordinata al risarcimento dei danni arrecati alla -OMISSIS-dalla condotta dolosa o colposa -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori in modalità videoconferenza come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe la ricorrente -OMISSIS-, -OMISSIS-.
Per meglio comprendere i termini della controversia deve essere ricordato che la ricorrente ha presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con decreto rettorale n. -OMISSIS-, per la copertura di un posto di -OMISSIS-.
Al termine della procedura comparativa la -OMISSIS- all’uopo nominata ha espresso i seguenti giudizi:
- la ricorrente, prof.ssa -OMISSIS-, ha conseguito il giudizio collegiale “ eccellente ” con riguardo al curriculum , alle pubblicazioni scientifiche, all’attività didattica e in termini di giudizio complessivo;
- la -OMISSIS-, ha conseguito il giudizio collegiale “ ottimo ” con riguardo al curriculum , alle pubblicazioni scientifiche, all’attività didattica e in termini di giudizio complessivo;
- il-OMISSIS- ha conseguito il giudizio collegiale “ molto buono ” con riguardo al curriculum, il giudizio collegiale “ buono ” con riguardo alle pubblicazioni scientifiche, il giudizio collegiale “ ottimo ” in relazione all’attività didattica e “ molto buono ” in termini di giudizio complessivo;
- i prof.ri -OMISSIS-hanno conseguito il giudizio collegiale “ ottimo ” con riguardo al curriculum e alle pubblicazioni scientifiche, il giudizio collegiale “ modesta ” quanto all’attività didattica e “ buono ” in termini di giudizio complessivo;
- infine, il-OMISSIS-, ha conseguito il giudizio collegiale “buono” con riguardo al curriculum , il giudizio collegiale “ ottimo ” con riguardo alle pubblicazioni scientifiche, il giudizio collegiale “ modesta ” quanto all’attività didattica e “ buono ” in termini di giudizio complessivo.
Nonostante la chiara graduazione dei giudizi, che vedeva prima classificata la prof.ssa -OMISSIS-, il -OMISSIS-, ha scelto il candidato-OMISSIS-, già in servizio presso il medesimo -OMISSIS- come -OMISSIS-, meno qualificato perché giudicato come “ molto buono ”, e pertanto con una valutazione inferiore anche ad altra candidata -OMISSIS-). La delibera di proposta di chiamata del-OMISSIS- è stata approvata dal -OMISSIS-.
La prof. -OMISSIS- ha impugnato gli atti della procedura avanti al -OMISSIS-.
Nella sentenza, in conformità a consolidati principi giurisprudenziali, si è affermato che, in base alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, all’art. 8, comma 2, del regolamento di -OMISSIS- e -OMISSIS-di indizione della procedura, le valutazioni affidate alla cura dell'organo tecnico, ovvero alla commissione, sono vincolanti per l'amministrazione che ha indetto la selezione in ordine ai giudizi tecnico-discrezionali formulati sui profili curriculari dei candidati, con la conseguenza che-OMISSIS-che ha bandito il concorso non può legittimamente disattendere i risultati, ritualmente approvati, dell'attività valutativa della commissione giudicatrice all'uopo nominata. Diversamente opinando si verrebbe a creare un inusitato potere di veto da parte della Amministrazione capace di sterilizzare ad libitum il contenuto degli apprezzamenti tecnico-discrezionali dell'organo competente a compiere la valutazione dei concorrenti, in spregio ai più elementari principi di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa.
L’esecutività della sentenza di primo grado prevista dall’art. 33, comma 2, cod. proc. amm. è stata sospesa dapprima con decreto monocratico del -OMISSIS-
Il-OMISSIS- ha quindi ricoperto il posto messo a concorso in via interinale nelle more della definizione nel merito del giudizio di appello in forza della perdurante efficacia dei provvedimenti relativi alla procedura concorsuale impugnati in primo grado, per effetto del -OMISSIS-.
La sentenza di primo grado è stata infine confermata in appello con -OMISSIS-.
La sentenza di appello ha osservato che “ per quanto rileva in questa sede, il regolamento qualifica come «selettiva» la procedura di cui all’art. 18 della legge n. 240 del 2010 (art. 4, comma 1, lett. a; cfr. anche il Titolo II), chiarendo espressamente all’art. 6, comma 1, che la chiamata ha luogo previo svolgimento di un procedimento selettivo che assicuri la «valutazione comparativa» dei candidati e la pubblicità degli atti.
L’art. 8, al comma 1, prevede espressamente che la -OMISSIS- di valutazione proceda alla «valutazione comparativa» delle candidature per la posizione di -OMISSIS-, esprimendo un giudizio motivato relativamente alla valutazione di pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica (e, qualora il bando richieda lo svolgimento di una prova didattica, la valutazione dell’attività didattica tiene conto anche dell’esito di tale prova).
Il medesimo art. 8, al comma 2, prevede che la -OMISSIS-, sulla base della valutazione effettuata, formuli una rosa di candidati idonei e che il -OMISSIS-proponga la chiamata di quello o, in caso di più posti, di quelli maggiormente qualificati, anche in relazione alle specifiche tipologie di impegno didattico e scientifico indicate nel bando ”.
Data la stretta attinenza della pronuncia di appello rispetto alla questione oggetto della controversia in esame, è opportuno richiamare alcuni passi della sentenza, in cui, da tali premesse, sono state tratte le seguenti conclusioni:
- “ in forza del combinato disposto dell’art. 15, comma 1, e dell’art. 18, comma 1, lett. a), della stessa legge n. 240 del 2010, la procedura comparativa di chiamata dei professori universitari deve esclusivamente incentrarsi sul tipizzato settore scientifico disciplinare, cosicché rileva il settore concorsuale nel suo insieme, senza che sia consentito dare preminenza ad uno dei campi di competenza rientranti nel settore stesso ”;
- “ le conclusioni che precedono risultano imposte dallo stesso Bando e dal Regolamento di -OMISSIS-, laddove prescrivono che «il -OMISSIS-, con deliberazione motivata e voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia aventi diritto al voto, proponga la chiamata di quello o, in caso di più posti, di quelli maggiormente qualificati, anche in relazione alle specifiche tipologie di impegno didattico e scientifico indicate nel bando» ”;
- “ la previsione che include nella valutazione demandata al -OMISSIS- anche le specifiche tipologie di impegno didattico e scientifico indicato nel bando, non può consentire, come prospettato da parte appellante, una assoluta prevalenza di tale aspetto rispetto alla precedente valutazione effettuata dalla -OMISSIS- in base ad oggettivi e predeterminati criteri relativi alle pubblicazioni scientifiche, al curriculum e all’attività didattica svolta dal candidato ”;
- pur potendo il -OMISSIS-“ proporre la chiamata «anche in relazione alle specifiche tipologie di impegno didattico e scientifico indicate nel bando», risulta non conforme ai principi che ispirano qualunque procedura selettiva il completo sovvertimento della valutazione – neppure contestata – formulata dalla -OMISSIS-, in considerazione dell’impegno scientifico indicato nel bando ”;
- “ le specifiche tipologie di impegno didattico e scientifico indicate nel bando possono al più costituire un parametro ulteriore, atto se del caso ad integrare quello della «maggior qualificazione», che, però, a norma del regolamento di -OMISSIS- e del Decreto rettorale di indizione della procedura, non può essere ignorato ”;
- “ tale conclusione si desume dall’utilizzo del termine «anche», che indica la possibilità di tenere conto delle specifiche tipologie di impegno didattico in aggiunta alla maggior qualificazione, ma non implica affatto il potere del -OMISSIS- di sovvertire gli esiti della valutazione, effettuata dalla -OMISSIS- in base a specifici e predeterminati criteri integranti il parametro di selezione della «maggior qualificazione» per proporre un candidato ”.
Alla luce delle pronunce di primo e secondo grado può dirsi acclarata l’illegittimità di ogni ricostruzione volta a depotenziare in via interpretativa o a porre nel nulla, ad opera del-OMISSIS-, l’esito della valutazione comparativa svolta dalla -OMISSIS-. Dalla sentenza di cui si chiede l'esecuzione emergono pertanto indicazioni stringenti volte a conformare la successiva attività dell'Amministrazione nel senso di completare la procedura concorsuale.
Per effetto della sentenza del Consiglio di Stato il-OMISSIS- ha cessato di ricoprire il posto messo a concorso a seguito del -OMISSIS-, con contestuale ricollocamento nel ruolo di professore di seconda fascia presso il medesimo -OMISSIS-.
La ricorrente, a fronte dell’inerzia dell’-OMISSIS- nel dare esecuzione alla sentenza -OMISSIS-e passata in giudicato, ha presentato in pari data una diffida.
A tale diffida ha risposto il -OMISSIS-, in cui ha comunicato che il -OMISSIS- avrebbe provveduto ad assumere le determinazioni di competenza.
Non avendo ricevuto ulteriori riscontri, con il ricorso in epigrafe -OMISSIS-, la ricorrente chiede l’ottemperanza alla sentenza.
Successivamente la ricorrente consultando il sito del -OMISSIS- di neuroscienze, biomedicina e movimento, ha appreso che con deliberazione del -OMISSIS-in composizione limitata ai soli professori -OMISSIS-ha rilevato l’emersione “ di criticità significative rispetto alla possibilità di completamento della procedura selettiva per un posto di ordinario nel settore di cui si tratta ” ed ha quindi deciso di non procedere alla chiamata di alcuno dei candidati.
Per maggiore chiarezza espositiva si riportano di seguito alcuni dei passi salienti della motivazione con cui la determinazione di non completare la procedura è stata giustificata:
“ PRESO ATTO E CONSIDERATO sia di quanto emerso nella riunione sopra ricordata sia del fatto che la situazione finanziaria ed economica dell'-OMISSIS- risulta al momento profondamente diversa da quella esistente -OMISSIS-, anno nel quale e stato bandito il concorso per la copertura del posto in oggetto;
CONSIDERATO ALTRESI che conseguentemente alla mutata situazione economico - finanziaria, la programmazione del personale docente ha subito numerosi tagli, cosi come l'attribuzione di nuove posizioni ai dipartimenti sono risultate vincolate a riduzioni sia in termini di budget che di punti organico;
CONSIDERATO inoltre che la diminuzione dei fondi ha portato ad una contrazione della programmazione di nuove posizioni tanto da non consentire l'attuazione di una programmazione ordinaria e che conseguentemente la copertura della -OMISSIS-non risulta più sostenibile;
VISTO E RILEVATO altresì la perdita di patrimonio netto dell'-OMISSIS- rispetto al -OMISSIS- pari a meno 5,2 milioni € e conseguentemente una perdita rispetto al bilancio di esercizio per il -OMISSIS- pari a 2,7 milioni di €;
VISTE inoltre anche le recenti comunicazioni dell'-OMISSIS- circa le ridotte attribuzioni sia -OMISSIS-ai Dipartimenti, che evidenziano come le strutture non potranno essere in grado di assicurare il necessario supporto alle attività della ricerca per i propri docenti;
CONSIDERATO ulteriormente che il reclutamento di personale tecnico - amministrativo di supporto alla ricerca risulta difficoltoso per carenza di risorse, comportando inoltre una significativa criticità nell'implementazione di nuove linee di ricerca logicamente derivanti dalla presa di servizio di un docente di prima fascia;
VALUTATO complessivamente che l'impatto della situazione economico e finanziaria come sopra esposta ha orientato il -OMISSIS- ad una attenta rivalutazione delle proprie scelte costringendolo ad individuare quelle che presentavano la caratteristica di assoluta necessità o grave carenza;
CONSIDERATO che la mancanza di risorse in linea generale impone scelte diverse su settori dove risultino essere necessarie;
CONSIDERATO altresì che emerge pertanto come il -OMISSIS- non sia, allo stato attuale, in grado di garantire una adeguata organizzazione necessaria per lo sviluppo delle linee di ricerca derivanti dall'assunzione di un -OMISSIS-, non potendo assicurare il sostegno economico, finanziario del docente di cui alla chiamata in oggetto;
VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO tutto quanto sopra riportato, emerge l'impossibilità oggettiva di portare a compimento una riconferma della decisione del precedente -OMISSIS- di -OMISSIS-e di quella successiva del -OMISSIS- del presente -OMISSIS-, rispetto alle quali il Consiglio esprime pertanto la volontà di non procedere alla chiamata di alcuno candidato ”.
La ricorrente con un primo atto di motivi aggiunti chiede la nullità per violazione o elusione del giudicato di tale deliberazione allegando degli elementi dai quali risulta che in base ai -OMISSIS-a disposizione del-OMISSIS- l’affermazione circa la non sostenibilità del -OMISSIS-non risulta fondata, perché non è riscontrabile una contrazione delle risorse a disposizione per l’assunzione dei professori.
Sul punto la ricorrente deduce che il decreto ministeriale n. 441 del 10 agosto -OMISSIS-, ha attribuito -OMISSIS-dell’-OMISSIS- erano 15,08, significativamente inferiori.
Con i motivi aggiunti la ricorrente chiede altresì la nomina di un Commissario ad acta che provveda, in sostituzione del -OMISSIS-, ad emanare il provvedimento di chiamata nella procedura selettiva.
Successivamente il-OMISSIS-ha deciso, sulla base delle sopra riportate motivazioni del -OMISSIS-, di non chiamare alcuno degli idonei alla procedura di selezione e di procedere, subordinatamente all’acquisizione del parare del -OMISSIS-, alla soppressione del posto di professore ordinario per il-OMISSIS-/-OMISSIS- messo a concorso.
La ricorrente con un secondo atto di motivi aggiunti chiede la dichiarazione di nullità per violazione o elusione del giudicato anche di tale deliberazione, formulando in via subordinata, previa rinnovazione virtuale della procedura di selezione, una domanda di risarcimento dei danni corrispondenti ad una somma pari alla differenza tra lo stipendio del -OMISSIS-, ricoperto dalla ricorrente, e lo stipendio di -OMISSIS- a decorrere dal -OMISSIS- -OMISSIS- e fino al-OMISSIS-, data del compimento da parte della ricorrente dei -OMISSIS-, in cui il professore ordinario viene collocato a riposo.
Si è costituita in giudizio -OMISSIS- sostenendo che i provvedimenti oggetto delle censure proposte dalla ricorrente, costituiscono in realtà applicazione del dictum della sentenza di primo grado, che in un inciso ha affermato che il Consiglio di dipartimento “ potrebbe, ad esempio, non dare corso alla chiamata evidenziando sopravvenute ed obiettivamente riscontrabili ragioni ostative di carattere organizzativo o finanziario (cfr. Cons. Stato, n. 2855/-OMISSIS- cit.; T.A.R. Puglia, Bari, n. 348/-OMISSIS- cit.) ”.
Sulla base di tale premessa l’-OMISSIS- eccepisce che la trattazione dei motivi proposti dovrebbe avvenire secondo il rito ordinario, e non secondo il rito dell’ottemperanza.
Nel merito l’Amministrazione eccepisce che le criticità sopravvenute dal punto di vista finanziario sono oggettivamente ricavabili dal documento di bilancio unico di -OMISSIS- del -OMISSIS- il quale attesta una perdita di 2,7 milioni di euro segnando quindi una riduzione rispetto al risultato dell’anno precedente di 6,7 milioni.
Secondo l’-OMISSIS- la soppressione del posto messo a concorso costituisce il legittimo esercizio della discrezionalità amministrativa in materia di gestione delle risorse ed è giustificata da sopravvenute esigenze di carattere economico finanziario.
In definitiva l’Amministrazione resistente sostiene che il ricorso per l’ottemperanza debba essere respinto perché la sentenza passata in giudicato è stata adempiuta, benché non in modo satisfattivo rispetto alle pretese avanzate dalla ricorrente.
Nel replicare ai motivi aggiunti, l’-OMISSIS- afferma inoltre che solo l’assegnazione del posto messo a concorso al-OMISSIS- avrebbe comportato una spesa sostenibile, perché più bassa di quella da affrontare nel caso in cui il concorso venga vinto da un soggetto che entra nei ruoli ex novo dall’esterno dell’-OMISSIS-, in quanto il-OMISSIS- è già nei ruoli dell’-OMISSIS- in qualità di -OMISSIS-, ed il costo del suo passaggio a professore di seconda fascia comporterebbe un onere corrispondente al solo differenziale dei tra i due trattamenti economici.
Pertanto, conclude l’-OMISSIS-, in ragione delle perdite riportate nel bilancio di esercizio per il -OMISSIS-, la scelta di procedere alla soppressione del posto messo a concorso costituisce esercizio della propria discrezionalità, insindacabile nel merito.
Quanto alla domanda risarcitoria l’-OMISSIS- ritiene la stessa infondata perché “ se per l’-OMISSIS-, al momento della conclusione della procedura concorsuale poteva essere sostenibile il costo derivante dalla trasformazione di un posto di professore associato ad ordinario, ma non la copertura di un nuovo posto di professore ordinario in aggiunta all’organico esistente, quindi non è neppure possibile concludere che si sarebbe senz’altro proceduto alla nomina della ricorrente ”.
Alla camera di consiglio del 26 maggio 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione sollevata dall’-OMISSIS- circa la necessità di esaminare le domande proposte con il rito ordinario.
L’-OMISSIS- ritiene di aver ottemperato alla sentenza passata in giudicato con le deliberazioni del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, esercitando margini di discrezionalità non pregiudicati dalla sentenza da eseguire; sostiene pertanto che tali deliberazioni debbano essere scrutinate nell’ambito di un giudizio ordinario di legittimità.
L’eccezione non è fondata.
Infatti le domande di declaratoria di nullità di tali deliberazioni – proposte in via principale dalla ricorrente - sono fondate perché si tratta di provvedimenti elusivi del giudicato. Conseguentemente risulta fondata anche la domanda proposta con il ricorso introduttivo di ottemperanza della sentenza passata in giudicato.
Pertanto le domande presentate possono essere esaminate con il rito dell’ottemperanza.
2. L’-OMISSIS- con le deliberazioni del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, si è determinata nel senso di non procedere all’assunzione di nessuno degli idonei e di sopprimere il posto messo a concorso.
Nel motivare tale determinazione le deliberazioni non effettuano un richiamo a specifiche sopravvenienze normative (quali ad esempio un blocco delle assunzioni o un ridimensionamento ex lege degli organici) o di fatto (quali, ad esempio, atti di riorganizzazione intervenuti prima della notificazione della sentenza passata in giudicato) che giustifichino l’inadempimento all’obbligo puntuale di completare la procedura concorsuale derivante dalla sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza.
In tali provvedimenti è contenuto un generico riferimento a delle difficoltà economico - finanziarie medio tempore intervenute rispetto al momento in cui, con la deliberazione del 25 febbraio -OMISSIS-, relativa alla programmazione triennale del personale docente per il triennio (-OMISSIS---OMISSIS-), è stato istituito il posto di -OMISSIS- per il-OMISSIS-/-OMISSIS- -OMISSIS-, ed alla data del -OMISSIS- in cui, con -OMISSIS-, è stata indetta la procedura selettiva.
Sulla base di tali premesse le predette deliberazioni pervengono al risultato di sopprimere il posto messo a concorso con una scelta motivata dall’opportunità di ottenere risparmi di spesa mediante la mancata assunzione di un -OMISSIS- per la specifica posizione.
3. Rispetto a tali deliberazioni si osserva quanto segue.
Nel caso in esame la sentenza passata in giudicato di cui è chiesta l’ottemperanza ha annullato il provvedimento con il quale, all’esito di una procedura concorsuale, l’Amministrazione ha proceduto ad assumere il terzo classificato nella graduatoria anziché il primo.
In un tale contesto deve ritenersi che, a seguito della sentenza, l’Amministrazione non abbia il potere di svolgere ex post , per la prima volta dopo la notifica della sentenza passata in giudicato, valutazioni di programmazione economico finanziaria circa l’opportunità o meno di mantenere l’istituzione del posto messo a concorso con l’effetto di privare di ogni risultato utile la posizione acquisita dalla ricorrente classificatasi al primo posto nella graduatoria e risultata vincitrice nei ricorsi giurisdizionali.
4. Come è stato chiarito dalla giurisprudenza con riguardo ai principi elaborati dalle plurime sentenze dell’Adunanza Plenaria che hanno affrontato il delicato tema degli effetti del tempo e delle sopravvenienze (giuridiche e fattuali) sulle situazioni giuridiche dedotte in giudizio in relazione alla portata precettiva dei giudicati (cfr. Ad. plen., 9 febbraio -OMISSIS-, n. 2; 13 aprile -OMISSIS-, n. 4; 15 gennaio -OMISSIS-, n. 2; 3 dicembre 2008, n. 13; 11 maggio 1998, n. 2; 21 febbraio 1994, n. 4; 8 gennaio 1986, n. 1), l'esecuzione del giudicato amministrativo “ non può essere il luogo per tornare a mettere ripetutamente in discussione la situazione oggetto del ricorso introduttivo di primo grado, su cui il giudicato ha, per definizione, conclusivamente deciso; se così fosse, il processo, considerato nella sua sostanziale globalità, rischierebbe di non avere mai termine, e questa conclusione sarebbe in radicale contrasto con il diritto alla ragionevole durata del giudizio, all'effettività della tutela giurisdizionale, alla stabilità e certezza dei rapporti giuridici (valori tutelati a livello costituzionale e dalle fonti sovranazionali alle quali il nostro Paese è vincolato); da qui l'obbligo di esecuzione secondo buona fede e senza che sia frustrata la legittima aspettativa del privato alla stabile definizione del contesto procedimentale ” (in questi termini Ad. plen., 9 giugno -OMISSIS-, n.11).
Nel caso in esame le deliberazioni del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, sono nulle perché elusive del giudicato: gli elementi addotti dall’-OMISSIS- per non adempiere all’obbligo di eseguire la sentenza passata in giudicato in senso satisfattivo per la ricorrente - afferenti a valutazioni discrezionali di programmazione economico finanziaria svolte ex novo per la prima volta dopo la notifica della sentenza passata in giudicato - non possano infatti essere validamente opposti alla ricorrente.
Come noto si ha elusione del giudicato quando l’Amministrazione, pur provvedendo formalmente a dare esecuzione alla pronuncia, persegue l'obiettivo di aggirarne in termini sostanziali il contenuto conformativo, giungendo surrettiziamente allo stesso esito già ritenuto illegittimo ( ex pluribus cfr. Consiglio di Stato sez. V, 2 ottobre -OMISSIS-, n. 5779; Consiglio di Stato, Sez. V, 29 ottobre -OMISSIS-, n. 6131; Consiglio di Stato, Sez. IV, 1 aprile 2011, n. 2070).
Ciò è quanto è avvenuto nel caso in esame perché, come dimostrato dalla tabella inserita a pag. 4 nel corpo dei primi motivi aggiunti depositati in giudizio il-OMISSIS-, tenendo conto della sequenza dei decreti ministeriali succedutisi nel periodo -OMISSIS- – -OMISSIS-, emerge che le difficoltà economico finanziarie dell’-OMISSIS- non hanno inciso in termini negativi sui -OMISSIS-. Ne consegue che non può ragionevolmente ravvisarsi una relazione di implicazione necessaria tra le difficoltà economico e finanziarie e la volontà discrezionale - espressa per la prima volta dopo la notifica della sentenza da eseguire - di conseguire risparmi di spesa proprio mediante la soppressione del posto messo a concorso anziché mediante il ricorso ad altre misure.
Peraltro va anche sottolineato che la medesima -OMISSIS- aveva già stanziato e rese disponibili le risorse per tale posizione fin dal -OMISSIS-, risorse che non ha esitato ad utilizzare per retribuire il-OMISSIS- il quale, in forza dei provvedimenti annullati dalla sentenza passata in giudicato, ha ricoperto il posto messo a concorso per effetto del -OMISSIS--OMISSIS-, a decorrere dalla data del -OMISSIS- -OMISSIS-, cessando solo a seguito del -OMISSIS-, con contestuale ricollocamento nel ruolo di professore di seconda fascia, a seguito della sentenza di secondo grado.
Anche l’affermazione contenuta negli scritti difensivi dell’-OMISSIS- secondo cui solo l’assunzione del-OMISSIS-, -OMISSIS- già in servizio presso lo stesso -OMISSIS-, sarebbe stata sostenibile perché avrebbe comportato un onere inferiore rispetto all’assunzione di un professore esterno, si rivela sintomatica dell’intento elusivo della sentenza passata in giudicato.
Infatti l’-OMISSIS- nell’istituire il posto e nell’indire il concorso, pur potendo agire in tal senso, non ha scelto la modalità di reclutamento riservata solo a coloro che erano già in servizio ai sensi dell’art. 24, comma 4, della legge n. 240 del 2010, ma ha optato per indire una procedura aperta ai sensi dell’art. 18, comma 1, della medesima legge, prevedendo altresì - fin dal -OMISSIS- - la copertura finanziaria degli oneri necessari a far fronte all’assunzione di un professore esterno.
Non v’è dubbio quindi che l’Amministrazione abbia esaurito la discrezionalità organizzativa circa la preferenza dell’assunzione di un professore interno rispetto ad uno esterno nel momento in cui ha istituito il posto messo a concorso e bandito la relativa procedura di selezione: i presupposti di carattere programmatorio, economico e finanziario relativi a tale posto non possono essere messi in discussione nel momento in cui, per effetto del giudicato, l’Amministrazione è tenuta a procedere all’assunzione del candidato esterno che è risultato vincitore nella fase comparativa della procedura e per la quale sussistono, nel momento in cui deve provvedere, tutti i presupposti contabili e le relative provviste finanziarie. Tale circostanza evidenzia che l’-OMISSIS- non ha dimostrato l’esistenza di sopravvenute ragioni, di carattere organizzativo o finanziario, obiettivamente riscontrabili, ostative all’assunzione.
In definitiva il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere accolti.
Conseguentemente deve essere dichiarata la nullità, nei limiti di interesse della parte ricorrente, delle deliberazioni del -OMISSIS- e del -OMISSIS- perché elusive del giudicato e deve essere altresì dichiarato l’obbligo per -OMISSIS- di concludere la procedura selettiva indetta ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con -OMISSIS-, per la copertura di un posto di -OMISSIS-, ottemperando alla -OMISSIS-confermata in appello dalla -OMISSIS-. A tal fine il Collegio fissa il termine del 30 settembre 2021, entro il quale la procedura selettiva dovrà essere conclusa.
La domanda di risarcimento, formulata in via subordinata rispetto all’eventualità del mancato accoglimento del ricorso per ottemperanza, deve ritenersi assorbita.
Viene fissata sin d’ora la camera di consiglio del 20 ottobre 2021 per verificare l’avvenuta ottemperanza alla sentenza. In difetto verrà nominato un commissario ad acta che provvederà a tali adempimenti in sostituzione del -OMISSIS-.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso ed i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nel senso precisato in motivazione e, per l’effetto:
- dichiara la nullità delle deliberazioni del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, nei limiti di interesse della parte ricorrente;
- dispone che-OMISSIS-, confermata in appello dalla -OMISSIS-, entro la data del 30 settembre 2021;
- per il caso di inutile decorso del termine di cui sopra, fissa per l’ulteriore trattazione del ricorso e l’eventuale nomina di un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione, la camera di consiglio del 20 ottobre 2021;
- condanna -OMISSIS- a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidandole nel complessivo importo di € 3.000,00, per compensi e spese, oltre ad iva e cpa..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 20-OMISSIS-, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) -OMISSIS-/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile -OMISSIS-), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 26 maggio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.