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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/09/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 715/2023 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 18 giugno 2025, promossa in questo grado
DA
, già Parte_1 Parte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui Uffici, via M. Stabile, n. 182 domicilia ex lege
APPELLANTE
C O N T R O
nato a [...] il [...] ( C.F. , Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Canicattì, viale Regina Margherita n. 154 presso lo studio dell'avv. Maria
Lo Giudice che lo rappresenta e difende, per procura in atti
APPELLATO 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per l' appellato: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 30 dicembre 2022, il Tribunale di Agrigento, decidendo sull'opposizione ad ingiunzione proposta da nei confronti dell' Controparte_1 Parte_1
, così disponeva:
[...]
“a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto b) Annulla l'ordinanza ingiunzione n. n. 18/0129, prot. N. 4811 del 23.03.18, notificata il 4.12.2018.
c) Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in €
1.000,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA.”
Esponeva il primo giudice che l'ordinanza –ingiunzione impugnata era stata emessa, sul ritenuto presupposto fattuale dell'avvenuta assunzione da parte dell'opponente, in violazione di legge, di lavoratori in nero, per sanzionare la connessa contestata violazione dell'omessa registrazione sul libro unico del lavoro dei dati dei lavoratori e delle prestazioni lavorative.
Rilevava che l'accertamento dell'avvenuta assunzione di lavoratori in nero in violazione delle disposizioni di legge, costituiva il prius logico-giuridico per ritenere la fondatezza dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione in oggetto.
Detto accertamento era già stato svolto nell'ambito del procedimento n. 4327/2018 incoato in opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 18/0127, prot. 4800 del 23/03/2018, con la quale era stata irrogata all'odierno opponente, in ordine al medesimo fatto, la sanzione amministrativa pecuniaria di
€ 31.720,00 per il contestato impiego di n. 8 lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, in violazione del disposto dell'art. 3, 3° comma, primo periodo del D.L. n. 12 del 22 febbraio 2002, convertito nella legge n. 73/2002 come modificato dall'art. 4, comma 1, lett.a) della legge 183/2010.
Il predetto procedimento era stato definito con la sentenza n. 1279/2022, con la quale era stata annullata l'ordinanza-ingiunzione per l'accertata infondatezza per carenza di prova della condotta contestata.
Tanto premesso esponeva che l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione emessa in relazione alla contestazione principale dell'assunzione in nero di lavoratori dipendenti di per sé destituiva di fondamento l'ordinanza ingiunzione oggetto del presente giudizio emessa per sanzionare una concorrente violazione. In ogni caso, nel presente giudizio di opposizione l'amministrazione convenuta non aveva assolto all'onere della prova, sulla stessa gravante, della fondatezza dell'ordinanza –ingiunzione. Invero, rinunciando ai propri testi, già ammessi, si era preclusa la 4
possibilità di provare le circostanze fattuali delle assunzioni in nero integranti il presupposto delle contestate violazioni di legge.
L'ordinanza –ingiunzione andava pertanto annullata.
Avvero la predetta sentenza l' proponeva appello esponendo che Parte_3
la statuizione di prime cure meritava di essere censurata nella parte in cui il primo Giudicante aveva desunto dalla sentenza n. 1279/2022 del Tribunale di Agrigento la mancata prova dell'avvenuta assunzione di lavoratori in nero da parte dell'odierno appellato.
Così argomentando, il Giudice sembrerebbe avere riconosciuto alla predetta sentenza, intervenuta tra le medesime parti del presente giudizio, gli effetti propri di una pronuncia passata in giudicato.
Il passaggio motivazionale della sentenza in esame era manifestamente erroneo, avendo il decidente attribuito alla pronuncia n. 1279/2022 un'efficacia probatoria che la stessa non poteva avere, in base agli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., palesemente violati dal Giudice di primo grado.
Con la sentenza n. 1279/2022, resa– inter partes, il Tribunale di Agrigento aveva annullato l'ordinanza ingiunzione n. 18/0127, prot. n. 4800 del 23 Marzo 2018, con cui era stato ingiunto al Lo
Giudice il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di € 31.720,00, per avere impiegato otto lavoratori subordinati di nazionalità rumena senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, in violazione dell'art. 3, comma 3, primo periodo, del D. L. n.
12/2002, convertito nella legge n. 73/2002 e successive modifiche, come sostituito dall'art. 4, comma
1, lett. a), della legge n. 183/2010.
In particolare, la suddetta ordinanza era stata emessa sulla scorta degli accertamenti effettuati dal
NU Ispettorato del Lavoro e riportati nel verbale unico di accertamento e notificazione di illecito amministrativo n. 15/0409 del 30/15/2016 (prot. n. 1183 del 30/05/2016).
L'accoglimento del ricorso proposto contro l'ordinanza di ingiunzione n. 18/0127 era stato fondato sulla conclusione secondo cui l'Amministrazione non avrebbe assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, non dimostrando, in particolare, l'avvenuta assunzione degli otto lavoratori rumeni in mancanza della preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
base degli accertamenti di cui al verbale unico di accertamento e notificazione di illecito Pt_4
amministrativo n. 15/0409 del 30/15/2016 (prot. n. 1183 del 30/05/2016), erano state emesse anche altre ordinanze di ingiunzione nei confronti del Lo Giudice, parimenti opposte da quest'ultimo dinanzi al Tribunale di Agrigento nell'ambito di due giudizi, che avevano avuto un esito favorevole per l'Amministrazione. 5
Nei giudizi recanti R.G. n. 4236/2018 e n. 4235/2018, svolti sempre tra le stesse parti del presente giudizio, il Tribunale di Agrigento, valutando le risultanze probatorie di primo grado in termini diametralmente opposti a quanto avvenuto nel giudizio R.G. n. 4237/2018 (definito con sentenza n.
1279/2022), aveva respinto, con le sentenze n. 1355/2019 e n. 754/2021, le opposizioni proposte dal
Lo Giudice, ritenendo raggiunta la prova dell'assunzione in nero degli otto lavoratori rumeni di cui al presente giudizio.
La sentenza appellata risultava pertanto viziata, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., anche per l'omesso esame delle sentenze n. 1355/2019 e n. 754/2021, che il Giudice avrebbe dovuto valutare quali prove a sostegno della legittimità dell'ordinanza di ingiunzione n. 18/0129, prot. n. 4811 del 23 Marzo 2018
(primo motivo ).
La sentenza di primo grado andava riformata anche nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva ritenuto che l'Amministrazione non aveva assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, non dimostrando la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per applicare la sanzione irrogata.
Il Giudice di primo grado aveva errato nel ritenere che dalla rinuncia all'assunzione della prova testimoniale richiesta dall'Amministrazione dovesse derivare la “preclusione” della “possibilità di provare le circostanza fattuale delle assunzione in nero integranti il presupposto delle contestate violazioni di legge”.
La rinuncia ai testi già ammessi non aveva infatti inciso in alcun modo sulla rilevanza probatoria delle altre prove fornite in giudizio dall'Amministrazione, che il Giudice aveva omesso di valutare, in aperto contrasto con l'art. 115 c.p.c. ( secondo motivo ).
L'ordinanza di ingiunzione era stata emessa sulla scorta del cospicuo materiale probatorio raccolto dall'Amministrazione, dal quale era emersa chiaramente la violazione dell'art. 39, comma 3, d.lgs. n.
112/2008.
La contestazione e la successiva irrogazione della sanzione si erano fondate sull'attività ispettiva svolta dagli agenti del NU Carabinieri, sulle dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'ispezione dai lavoratori e su quelle rese, successivamente, innanzi al Comando dei Carabinieri Tutela del
Lavoro.
Le dichiarazioni rese dagli otto lavoratori rumeni trovati intenti al lavoro sul fondo del Lo Giudice consentivano di affermare che gli stessi erano stati assunti da quest'ultimo per lo svolgimento di attività di lavoro agricolo subordinato senza il rispetto delle formalità richieste dalla legge per la 6
costituzione del rapporto di lavoro, tra cui ricadeva la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al lavoratore e alla prestazione lavorativa.
Tanto risultava altresì chiaramente dal contenuto della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento del 22/02/2016 n. 284716 R.G. GIP, che il Giudice di primo grado non aveva neppure considerato, sebbene la stessa fosse evidentemente dotata di valenza probatoria.
Nella suddetta pronuncia si legge infatti: “Letto la richiesta di decreto penale di condanna depositato dal pubblico ministero il 18 gennaio 2015; premesso che il fatto oggetto di contestazione risulta provato in tutti i suoi elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi (v. C.N.R. del 28 agosto 2015 e i relativi allegati, in atti), considerato, tuttavia che il fatto suddetto non è più considerato dalla legge come reato, sibbene come illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 1, primo comma, d.lgs. n. 8/2016,
… il giudice deve pronunciare sentenza inappellabile di proscioglimento, disponendo la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa …”.
La sentenza confermava quindi la correttezza degli accertamenti compiuti dal NU Ispettorato del
Lavoro e contenuti nella Comunicazione della Notizia di Reato, accertamenti che erano stati, invece, erroneamente disattesi dal Giudice di primo grado.
Sotto il profilo della prova dei fatti, la pronuncia impugnata doveva essere censurata per più ragioni;
il Giudice di primo grado aveva errato, in primo luogo, nel non considerare il valore probatorio della
Parte e della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento del
22/02/2016 n. 284716 R.G. GIP, secondariamente, nel non avere dato alcun rilievo all'attività ispettiva svolta dal NU Ispettorato del Lavoro, di cui vi era verbalizzazione negli atti depositati in giudizio, in terzo luogo, nel mancato esame delle dichiarazioni rese dai lavoratori, il cui contenuto dimostrava la piena legittimità dell'ordinanza di ingiunzione per cui è causa.
Tutti i lavoratori avevano dichiarato di svolgere attività lavorativa nel terreno di proprietà della controparte;
una di loro aveva anche indicato chiaramente il nominativo del proprietario del terreno.
Dalle dichiarazioni rese emergeva, infatti, inequivocabilmente che i suddetti lavoratori erano stati assunti – come dagli stessi dichiarato – per svolgere attività lavorativa di natura agricola nel terreno in cui erano stati trovati, dietro pagamento di un corrispettivo.
In particolare, gli otto lavoratori avevano dichiarato di essere lavoratori dipendenti presenti sul fondo agricolo (di proprietà del sig. per prestare attività lavorativa per un compenso giornaliero CP_1
di € 40,00. 7
aveva dichiarato che svolgeva mansioni di bracciante agricolo e, in particolare, che CP_2
doveva montare le tende sui filari di uva, per una paga giornaliera di 40,00 euro.
Lo stesso aveva altresì specificato che il 27/08/2015, data in cui era stato effettuato il controllo dal personale del NU , doveva essere il suo primo giorno di lavoro;
tuttavia, la Parte_1
giornata lavorativa, che sarebbe dovuta iniziare alle ore 6:00, per terminare alle ore 14:30, non si era potuta svolgere per via del controllo dei carabinieri, dopo il quale lo stessi era dovuto andare via.
Dichiarazioni simili erano tate rese anche da. che aveva riferito che stava Controparte_3
montando le tende sui filari di uva, per una paga giornaliera di 40,00 euro.
Del medesimo tenore risultavano le dichiarazioni rese da che aveva riferito che Testimone_1
avrebbe dovuto montare le tende nel vigneto per una paga di 35,00 o 40,00 euro giornaliera e di non aver potuto svolgere l'attività lavorativa per via dell'arrivo dei Carabinieri.
Analoghe dichiarazioni erano state rese dagli altri lavoratori, che, pur rappresentando di non ricordare il nominativo del soggetto per il quale dovevano svolgere l'attività lavorativa, avevano dichiarato che dovevano svolgere attività di raccolta di uva/applicazione di reti per 40,00 euro al giorno (dalle 6:00 alle 14:30).
Ancora più dettagliata era stata la dichiarazione resa da che aveva riferito di lavorare Testimone_2
“per conto del signor Giudice, di cui non ricorso il nome, e che conoscevo solo di vista, per montare le tende sui filari di uva”.
Era evidente, al riguardo, che il “signor Giudice” cui si riferiva non poteva che essere Testimone_2
la controparte, atteso che quest'ultimo era il proprietario del terreno in cui erano stati trovati i lavoratori.
Andava poi specificato che tutti i lavoratori avevano riferito che quel giorno doveva essere il loro primo giorno di lavoro e che stavano iniziando a svolgere la loro attività, ma erano stati interrotti dall'arrivo dei Carabinieri.
In definitiva dagli accertamenti svolti era risultata una somministrazione illecita di manodopera in violazione dell'art. 18, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, da parte della controparte, utilizzatore finale dei lavoratori, che aveva posto in essere un'assunzione “in nero” dei lavoratori.
Tenuto conto del materiale probatorio acquisito nel primo grado di giudizio, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere fornita la prova della condotta sanzionata, rigettando il ricorso.
Come affermato dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte, “il processo verbale di accertamento di una violazione amministrativa redatto da pubblico ufficiale è espressione di uno 8
specifico potere di documentazione, con effetti costitutivi sostanziali, conferito dalla legge al pubblico ufficiale: pertanto, fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti del pubblico ufficiale attestati come da lui compiuti od avvenuti in sua presenza, nonché ovviamente, alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti (salva la prova contraria della veridicità sostanziale di dette dichiarazioni)”(v. per tutte, Cass., Sez. Un. 25/11/92,
n. 12545).
Inoltre, quanto alla valenza probatoria delle dichiarazioni acquisite dei lavoratori nel corso dell'accertamento ispettivo, la giurisprudenza riconosceva una particolare efficacia probatoria alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in fase di accertamento ispettivo, partendo dall'assunto che, nel giudizio di merito, non si può prescindere da tali dichiarazioni.
Il verbale d'ispezione, infatti, essendo atto pubblico, fa piena prova di quanto avvenuto in presenza degli ispettori e del fatto che i lavoratori sentiti abbiano riferito le circostanze riportate.
Sul punto, è stato anche riconosciuto alle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso dell'accertamento ispettivo una maggior fede anche rispetto a quelle rilasciate successivamente nel corso del giudizio.
Le argomentazioni svolte sono state peraltro fatte proprie dal Tribunale di Agrigento nella sentenza n. 754/2021, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dall'odierno appellato contro un'ordinanza di ingiunzione emessa sulla scorta del medesimo verbale di accertamento per cui è processo, ritenendo raggiunta la prova delle violazioni riscontrate nonché, alla base, del rapporto di lavoro esistente tra il sig. e gli otto lavoratori di nazionalità rumena di cui sopra. CP_1
Evidente era, quindi, l'errore in cui era incorso il Giudice di primo grado, il quale avrebbe dovuto ritenere provata la sussistenza della violazione sanzionata con l'ordinanza di ingiunzione opposta.
In ordine alle ulteriori censure formulate da controparte in sede di opposizione, non esaminate dal primo Giudicante, reiterava le difese svolte nel giudizio di primo grado, precisando quanto segue.
Era infondata l'eccezione di “I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della l. n. 689/1981.
Tardività dell'accertamento. Estinzione della sanzione.”, con la quale era stato dedotto che il verbale di accertamento sarebbe stato notificato oltre il termine di 90 giorni.
La fattispecie in esame era infatti regolata dall'art. 14, comma 3, l. n. 689/81, ai sensi del quale:
“Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.”
Nel caso di specie, la sentenza n. 284/2016 del Giudice per le Indagini Preliminari era stata acquisita dall' in data 11/05/2016 e il 30/05/2016 lo stesso aveva provveduto a emettere la Parte_1 9
contestazione di illecito nei confronti del Lo Giudice, sicché era stato ampiamente rispettato il termine di 90 giorni di cui all'art 14, comma 2, l. n. 689/81.
L'immediatezza della contestazione di infrazione amministrativa, prescritta dall'art. 14 della legge
24 novembre 1981 n. 689, doveva essere intesa in senso non assoluto, bensì relativo, e l'eventuale inosservanza del relativo obbligo non costituiva causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione, quando si era provveduto alla contestazione mediante notificazione entro il termine di novanta giorni di cui al secondo comma dell'art. 14 .
Qualora non era avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, l'accertamento al cui termine collocare, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, della legge n. 689/81, il dies a quo per il computo dei novanta giorni – entro i quali poteva utilmente avvenire la contestazione mediante notifica – non poteva essere fatto coincidere con la mera notizia del fatto materiale, bensì con il momento in cui si era avuta una piena conoscenza dell'illecito, idonea a giustificare la redazione del rapporto previsto dall'art. 17 della legge citata .
Orbene, nel caso di specie, il termine di novanta giorni è stato ampiamente rispettato, atteso che il dies a quo, da individuarsi nel momento in cui l' aveva concluso l'accertamento, non Parte_1
poteva che coincidere con il giorno (11/05/2016) in cui lo stesso aveva acquisito la sentenza del
Tribunale di Agrigento n. 284/16 del 22/02/2016. Si legge, infatti, nel verbale unico di accertamento, che “Il giorno 11, del mese 05, dell'anno 2016, il/i sottoscritto/i , in CP_4 Controparte_5
qualità di Ispettore del Lavoro- in servizio presso l'intestata sede, ha/hanno concluso gli accertamenti ispettivi, iniziati con accesso del 27/08/2015…”. Pertanto, stante la decorrenza del termine di novanta giorni a partire dall'11/05/2016, considerato che il verbale unico di accertamento e notificazione di illecito amministrativo n. 15/0409 del 30/05/2016 (prot. n. 1183 del 30/05/2016) era stato notificato il 03/06/2016, la contestazione era stata effettuata rispettando il termine di legge.
Parimenti infondata è la censura relativa al presunto difetto di motivazione dell'ordinanza opposta.
Sul punto, andava innanzitutto rilevato che la motivazione poteva ben rinvenirsi nel corpo dell'impugnato provvedimento.
Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata, il provvedimento con cui l'autorità amministrativa, disattendendo le deduzioni del trasgressore, irrogava a quest'ultimo una sanzione era censurabile, da parte del giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui l'ordinanza risultava del tutto prima di motivazione (ovvero corredata di motivazione soltanto apparente), e non anche nell'ipotesi in cui la stessa risultava insufficiente, atteso che l'eventuale 10
giudizio di inadeguatezza motivazionale si collegava ad una valutazione di merito che non competeva al giudice ordinario, oggetto dell'opposizione essendo il rapporto sanzionatorio.
Sotto altro profilo, osservava che il contenuto dell'obbligo, specificamente imposto dalla L. n. 689 del 1981, art. 18, comma 2, di motivare il provvedimento con cui si applicava la sanzione amministrativa, andava individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che era quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti, obbligo che doveva considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risultava la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto poteva far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguente ammissibilità della motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti individuati con precisione e che erano nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato (Cass. n. 7186/2000), e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore.
L'obbligo di motivazione non si estendeva, invece, alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione, era espressamente attribuito il potere di determinarla, applicando direttamente i criteri di legge (v. Cass.
n. 6901/2009).
Orbene, nella fattispecie in esame era stato espressamente indicato il motivo della violazione sia nella stessa ordinanza che negli atti richiamati (rapporto e processo verbale di contestazione).
Le violazioni contestate erano state, pertanto, identificate in tutte le loro componenti strutturali, consentendo sia l'esercizio del diritto di difesa al trasgressore che il successivo controllo giurisdizionale. Tra l'altro, nella stessa ordinanza ingiunzione si era dato atto che l'interessato aveva fatto pervenire scritti difensivi e lo stesso era stato sentito in data 07/03/2018.
Per mero scrupolo difensivo, doveva e poi considerarsi che, in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il mancato esame delle deduzioni difensive da parte dell'autorità non rilevava in sé come causa di illegittimità del provvedimento sanzionatorio, ma poteva incidere sulla validità dello stesso solo se le deduzioni proponevano fondate questioni di diritto ovvero prospettavano elementi di fatto decisivi, la cui inadeguata considerazione poteva viziare la decisione sull'opposizione per errore di diritto o, rispettivamente, per vizio di motivazione .
Andava, pertanto. riformata la sentenza impugnata, riconoscendo la piena legittimità dell'ordinanza opposta.
Lo Giudice si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'avverso appello. CP_1 11
Esponeva , in proposito, che l' , non aveva assolto al proprio onere probatorio Parte_1
rinunciando alla citazione dei testi indicati nella propria memoria di costituzione e risposta ed espressamente autorizzati con ordinanza del giudice , ritenendoli indispensabili e necessari ai fini del decidere, chiedendo che la causa venisse rinviata per la discussione e decisione.
Contrariamente, dunque, a quanto sostenuto da controparte, il Giudice di primo grado aveva evidenziato ed argomentato ampiamente sull'assenza di una prova del presunto illecito amministrativo nonché sull'inadeguatezza della documentazione versata in atti dall' Parte_1
al fine di dimostrare la fondatezza della pretesa sanzionatoria.
[...]
Detto ciò, il Giudice di primo grado aveva evidenziato che presupposto fondamentale per l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione opposta nel giudizio di cui era stato investito era l'accertamento dell'avvenuta assunzione di lavoratori in nero;
affermava infatti il Giudice di primo grado “Ora,
l'accertamento dell'avvenuta assunzione di lavoratori in nero in violazione delle disposizioni di legge, costituisce il prius logico – giuridico per ritenere la fondatezza dell'emissione dell'ordinanza – ingiunzione che ci occupa”.
A sostegno della fondatezza dei motivi del ricorso in opposizione, era stata depositata la sentenza n.
1279/2022 emessa dal Tribunale di Agrigento riguardante lo stesso fatto dedotto nel presente giudizio;
detta sentenza riguardava l'ingiunzione principale che gli era stata elevata per i fatti accaduti nell'agosto del 2015 ovvero l'ordinanza con la quale gli era stato ingiunto, nella qualità di titolare della ditta omonima, il pagamento della somma di € 31.720,00 quale sanzione pecuniaria amministrativa, per la presunta violazione dell'art. 3, comma 3, primo periodo, del Decreto Legge
22 febbraio 2002 n.12, convertito in legge 23 aprile 2002 n.73 e succ. mod., come sostituito dall'art. 4 comma 1, lett.a) della legge 4 novembre 2010 n. 183 “ per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico ”
Con la predetta sentenza era stato evidenziato come in riferimento all' , “in buona Parte_1
sostanza, pur essendo tenuto a farlo, tale ente non ha fornito una adeguata, compiuta e incontestabile prova della condotta illecita ascritta al ricorrente”.
Contrariamente a quanto asserito da controparte il giudice di primo grado non aveva attribuito alla richiamata sentenza gli effetti propri di una pronuncia passata in giudicato ma aveva fatto un ragionamento logico inevitabile: se l'ingiunzione opposta presuppone l'accertamento dell'assunzione dei lavoratori in nero, nel momento in cui questo accertamento risulta essere negativo il Giudice, sulla 12
scorta del suo libero convincimento, aveva ritenuto che cadesse l'ingiunzione successiva e conseguente alla prima.
In ogni caso l' ingiunzione di pagamento, era priva di fondamento non essendo supportata da alcun elemento probatorio;
infatti, aveva sempre negato e continuava a negare l'esistenza di rapporti di lavoro subordinato con le persone indicate dall'Amministrazione appellante nonché di aver fatto ricorso a prestazioni lavorative fornite da soggetti non autorizzati.
Nessuno dei presunti lavoratori trovati nel fondo aveva dichiarato di conoscerlo e di essere diretti a lavorare nel suo fondo, di essere alle sue dipendenze. Uno di questi addirittura aveva riferito di non saper parlare l'italiano .
La persona fermata alla guida del veicolo, che trasportava i presunti lavoratori, aveva dichiarato di non né, tanto meno, di fornirgli lavoratori;
né in tal senso erano stati raccolti dall'amministrazione elementi tali da poter provare l'esistenza di un rapporto tra i due.
Sottolineava che le autorità stavano seguendo il pulmino che trasportava i presunti lavoratori. Era evidente che chi guidava il pulmino, molto probabilmente, accortosi dell'inseguimento si era fermato nel primo fondo che aveva visto aperto facendo così scendere i trasportati. Il fondo era aperto: quest'ultima è una circostanza di non scarso rilievo che tuttavia l'amministrazione accertatrice non h veva tenuto in alcun modo in considerazione e di cui non faceva mai menzione.
Lo stesso non era stato trovato nel fondo di sua proprietà ad accogliere i presunti lavoratori;
fondo che, peraltro, come riscontrato dalle autorità accertatrici e dai rilievi fotografici era assolutamente privo di chiusura permettendo così a chiunque di farvi ingresso.
Dalla dinamica dei fatti e dalle dichiarazioni rese dalle persone trovate sui luoghi, dunque, non emergeva alcun elemento idoneo a dare prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro tra lo stesso e le persone trovate casualmente sul proprio fondo.
Peraltro, i fatti erano accaduti nelle primissime ore del mattino quando era ancora buio;
questo elemento, dunque, andava ulteriormente a dimostrare e a spiegare l'errato accesso nel suo fondo dove, peraltro, non vi erano i presupposti e le condizioni per svolgere l'attività lavorativa cui erano diretti i presunti lavoratori (attività di copertura del fondo) poiché il suo vigneto Giudice era già stato quasi tutto coperto dai lavoratori che erano già alle dipendenze di quest'ultimo.
Queste persone, fermate, nel momento in cui erano scese sul fondo, avevano con sè delle scale che sarebbero servite per montare i teloni ma nel suo fondo le scale erano già presenti perché il vigneto 13
era già stato coperto e non di certo da queste persone che, peraltro,avevano tutte affermano che erano lì per la prima volta .
Nè poteva ritenersi fonte di prova la richiamata sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento il 22.02.2016 in quanto la comunicazione di notizia di reato era stata effettuata solo ed esclusivamente nei confronti di . Parte_6
In ogni caso ribadiva la sua assoluta estraneità ai fatti per cui era stata emessa la ordinanza di ingiunzione, ovvero, l'inesistenza di un qualsivoglia rapporto di lavoro tra lo stesso e gli otto cittadini rumeni ritrovati casualmente all'interno del suo fondo.
Nessuna prova era stata fornita da controparte in senso contrario: da tutta la documentazione presente agli atti non compariva la sua figura in comportamenti quali l'accoglimento dei presunti lavoratori,
l'apertura del fondo a quest'ultimi, l'incontro tra gli stessi al fine di prendere accordi ecc;
in altri termini da nessun dato raccolto si evidenziava l'intesa ovvero la conoscenza ovvero ancora l'accordo tra il Lo Giudice e i soggetti individuati nel fondo tale da poter ritenere che quest'ultimi fossero alle sue dipendenze. Né tanto meno con colui che trasportava i presunti lavoratori (ancor di più considerando che erano giorni che l' AN veniva controllato e seguito senza tuttavia emergere alcun rapporto con il;
non esisteva nessuna prova documentale o fotografica che poteva CP_1
dimostrare l'esistenza di accordi tra il Lo Giudice e la persona che era stata trovata alla guida del veicolo che trasportava i cittadini romeni. Né tantomeno che si trattava di fornitura di lavoratori. In nessuna sede, infatti, era stata raggiunta la prova idonea a dimostrare che facesse ricorso all'utilizzazione di prestazioni lavorative fornite da chi non ne fosse autorizzato.
Nessun elemento, dunque, era tale da poter ritenere che lo stesso ricorreva alla somministrazione di lavoro di otto braccianti agricoli né tantomeno rivolgendosi all' trovato sui luoghi Parte_6
di campagna a scaricare i presunti lavoratori.
Né dalle stesse dichiarazioni rilasciate dai soggetti trovati sul fondo o dallo stesso Parte_6
si desumevano elementi in tal senso.
L' AN affermava di non conoscerlo e nessun elemento veniva raccolto e fornito da controparte tale da desumere un accordo tra i due.
Inoltre, con riferimento alle “dichiarazioni a verbale dei lavoratori”, che avrebbero comunque determinato l'accertamento nel suo complesso, rilevava che dette dichiarazioni al quale si riferivano gli accertamenti non erano da considerarsi di per sé sola prova, ma elemento indiziario, liberamente valutabile: infatti per poter acquisire valenza probatoria essa deve essere confermata e sostenuta da 14
altri elementi documentali e dichiarativi. Conferma, per di più, non avvenuta in seno al giudizio di primo grado per espressa rinuncia dell'opposta.
In ogni caso, nel caso di specie, dette dichiarazioni non costituivano in alcun modo prova idonea nei suoi confronti al fine di ritenere sussistente un rapporto di lavoro tra lo stesso ed i cittadini rumeni.
Dal momento che tutti dichiaravano di non conoscerlo. Un lavoratore addirittura dichiarava di non parlare e comprendere la lingua italiana. Non si comprendeva dunque l'efficacia probatoria che l' attribuiva alle suddette dichiarazioni . Parte_1
Per converso dall'esame delle dichiarazioni emerge l'assoluta estraneità del sig. ai fatti CP_1
per cui è stata elevata la sanzione oggetto della sentenza appellata.
Che i presunti lavoratori non erano diretti al fondo del Lo Giudice veniva confermato da un insieme di circostanze inconfutabili.
Invero, premesso che il suo fondo era limitrofo ad altri fondi di proprietà di altri (cognome CP_1
abbastanza diffuso nel paese di Canicattì), tuttavia soltanto il suo era privo di chiusura così da poter consentire a chiunque l'accesso .
I cittadini rumeni, non erano diretti nel suo fondo. Inoltre nel fondo agricolo non vi era una mole di lavoro tale da richiedere la manodopera di otto lavoratori né il tipo di lavoro per cui i cittadini rumeni dicevano di essere stati assunti. Egli, infatti, aveva quasi coperto tutto il fondo con gli operai già alle sue dipendenze. Il numero di operai già regolarmente alle sue dipendenze non determinava la necessità di altra mano d'opera.
Dai rilievi effettuati dall'Autorità era emerso che i lavoratori scendevano dai mezzi di trasporto scaricando delle scale necessarie per lo svolgimento delle proprie mansioni;
orbene, nel suo fondo erano già presenti le scale e quindi, non si necessitava di alcuno strumento ulteriore per lo svolgimento dell'attività di copertura. Di tutto ciò l'Autorità Ispettiva, pur avendone preso atto, non aveva tenuto conto.
Nessuno dei lavoratori era stato materialmente trovato nell'atto di collocare, distendere e/o applicare i teloni, per converso alcuni erano seduti essendosi resi conto dell'erronea destinazione.
In altri termini, la mera presenza di otto persone, peraltro appena arrivate, quando era ancora buio, in un fondo non poteva determinare quale conseguenza immediata e diretta l'affermazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro tra i primi e lo stesso.
Come da allegate rappresentazioni fotografiche dallo stesso fornite, in quel giorno altri fondi vicini risultavano privi di copertura;
solo per errore, stante anche l'inesistenza di una chiusura del suo fondo 15
, i cittadini rumeni avevano fatto accesso;
una volta constatato l'errore, infatti, si sarebbero spostati se non fossero stati bloccati dalle Autorità.
Lo stesso aveva fornito delle foto scattate nell'immediatezza dei fatti da cui emergeva palesemente l'inesistenza della presunta attività lavorativa per cui i cittadini rumeni avevano dichiarato di essere stati assunti;
il fondo era, infatti, tutto coperto e la stessa copertura era già stata eseguita dalle persone già alle sue dipendenze;
circostanza, quest'ultima, confermata dagli stessi cittadini rumeni i quali avevno tutti dichiarato che quella del 27.08.2015 era la loro prima giornata lavorativa.
Dalla allegata perizia tecnica a firma del Dott. redatta il 27.08.2015 si evinceva Persona_1
chiaramente che “…l'appezzamento si trova nel Comune di Canicattì in Contrada Costa d'Arena
…..il terreno nel suo insieme si presentava per una maggiore quantità coperto con tendoni di plastica, al fine di proteggere da eventi atmosferici estremi, nello specifico dalla grandine il prodotto già in maturazione, con una minore quantità costituita da circa 170 piante di uva da tavola del vigneto che erano prive di copertura di tendoni. Da informazioni assunte da maestranze specializzate operanti nel territorio comunale, si è potuto appurare, che una squadra di operai costituita da quattro elementi nell'arco di una regolare giornata lavorativa di sette ore circa, può tranquillamente coprire circa
400 piante di uva da tavola. Alla luce della considerazione sopra esposta si deduce, che la copertura della porzione di vigneto scoperto costituita da circa 170 piante, può essere coperta da una squadra di operai costituita da quattro elementi, tranquillamente in meno di mezza giornata lavorativa, quantificabile in tre ore e ½ circa” .
Era ulteriormente provata l'inesistenza del rapporto di lavoro addebitatogli con i cittadini rumeni.
Infatti, non aveva una mole di lavoro tale da richiedere la loro assunzione;
un lavoro, tra l'altro, quello della copertura che era già stato quasi ultimato dai propri operai regolarmente assunti.
Lo stesso ad agosto del 2015 aveva già alle proprie dipendenze degli operai la cui assunzione risultava correttamente sorretta dalla comunicazione obbligatoria UniLav, dalle denunce retributive trimestrali inps, dal pagamento dei relativi contributi nonché dall'estratto del Libro unico e dalle relative buste che produceva.
Conseguentemente, nella fattispecie, dall'assenza di idoneo accertamento delle violazioni, discendeva il grave errore commesso dall'Amministrazione nel richiedere il pagamento di sanzioni relativamente a condotte non accertate. 16
Sussisteva la carenza dal punto di vista probatorio, in quanto non risultava dagli atti di accertamento quale documentazione obbligatoria era stata visionata dai funzionari procedenti al fine di accertare la mancata iscrizione dei lavoratori stessi, con conseguente violazione del suo diritto alla difesa .
In definitiva, l'ingiunzione di pagamento doveva correttamente ritenersi nulla con conseguente correttezza della sentenza gravata che meritava di essere confermata .
Riproponeva gli ulteriori motivi di opposizione proposti in primo grado e non esaminati dal primo giudice.
Come rilevato dal verbale ispettivo, l'accertamento della presunta violazione si riferiva al mese di agosto 2015 mentre lo stesso verbale veniva notificato solo il 04.07.2016.Era evidente dunque, che il suddetto atto non andava emesso, né tanto meno la successiva ordinanza di ingiunzione, poichè tardivi ai sensi dell'art. 14 della l. n. 689/1981; erano, infatti, decorsi i termini previsti dalla legge per la contestazione/notificazione del Verbale Unico, essendo trascorso il termine di 90 gg, dal momento in cui si erano svolti gli accertamenti, come previsto dalla richiamata normativa (primo motivo ).
L'ordinanza di ingiunzione era nulla per difetto di motivazione e violazione di legge. La sentenza impugnata affermava erroneamente, che “..l'odierno appellato avrebbe impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.” Detto assunto era assolutamente errato poiché l'ordinanza di ingiunzione non lo aveva posto nella condizione di conoscere i presupposti della pretesa dell'ente creditore, poiché carente degli elementi minimi necessari per la sua validità. Sussisteva ,invece, il pericolo di esecuzione forzata, insito nella stessa ordinanza.
L'ordinanza di ingiunzione, infatti, oggetto del presente giudizio, era assolutamente priva dei requisiti di cui agli artt. 1 e 6 del Decreto del Ministero delle Finanze 3.09.1999, n. 321, ossia degli elementi minimi indefettibili per la sua giuridica esistenza ed afferenti alle motivazioni sulle quali si basava l'iscrizione a ruolo (considerando, infatti, che l'ordinanza di ingiunzione costituiva già titolo esecutivo).
Il D.M. n. 321/1999 imponeva ai soggetti coinvolti nel procedimento di riscossione di indicare gli elementi essenziali che consentivano al contribuente di ricostruire la vicenda da cui prendeva le mosse la pretesa.
Tali indicazioni erano essenziali per consentire al soggetto passivo di esercitare il proprio diritto di difesa e di comprendere in quale precedente fase amministrativa si incardinava l'attuale pretesa.
Il difetto assoluto di motivazione emergeva sotto un ulteriore ed importante profilo. 17
Invero, a seguito della notifica del Verbale Unico di accertamento si era avvalso della facoltà di presentazione di scritti difensivi così da poter dare prova e spiegazione della propria estraneità ai fatti.
A seguito di ciò, l'amministrazione opposta avrebbe dovuto dare contezza delle proprie motivazioni poste alla base dell'emissione dell'ordinanza di ingiunzione e, quindi, del mancato accoglimento delle difese espletate dall'opponente. In altri termini, l'amministrazione, nella propria ordinanza avrebbe dovuto evidenziare le proprie motivazioni avendo riguardo, in particolare, al contenuto degli scritti difensivi indicando nello specifico i motivi del mancato accoglimento delle difese spiegate dall'opponente. Di contro nulla era rilevabile in tal senso nell'ordinanza di ingiunzione.
L'ordinanza di ingiunzione era nulla per difetto di motivazione e violazione di legge sotto ulteriore profilo.
La norma che puniva originariamente l'illecito era l'art.3 del d.l. 12/2002, convertito con modificazioni dalla legge 23.04.2002, n.73.
La fattispecie del c.d. “lavoro nero” era stata poi oggetto di varie rivisitazioni;
in particolare, nel periodo oggetto dell'accertamento, vi era stata la successione di due diverse novelle: la prima nel
2006 e la seconda nel 2010.
I presupposti di fatto che integravano la condotta illecita, la procedura per la sua contestazione, nonché gli organi competenti all'accertamento e alla contestazione della relativa violazione erano mutati nel tempo.
La prima modifica era stata è effettuata con la legge 248/2006, di conversione del d.l. 223/2006, che introduceva nel testo originario del decreto l'art. 36 bis.
Il legislatore del 2006 sanzionava genericamente l'impiego di lavoratori “non risultanti dalle scritture
o da altra documentazione obbligatoria”. Da tale locuzione derivavano due conseguenze rilevanti: la sanzionabilità per l'impiego di tutte le fattispecie di lavoratori c.d. “in nero”, indipendentemente da una loro qualificazione come subordinati, e la operatività di un'esimente nel caso in cui i lavoratori fossero stati indicati non solo nella documentazione lavoristica ma anche in altra documentazione tenuta dall'azienda a fini diversi, ivi compresi fini fiscali o contabili.
Successivamente, la legge 183/2010, c.d. “collegato lavoro”, entrato in vigore il 24.11.2010, aveva innovato la disciplina relativa alle sanzioni legate al c.d. “lavoro nero”, sia sotto l'aspetto sostanziale dei presupposti per la contestazione della condotta illecita, sia sotto l'aspetto sanzionatorio
(amministrativo e civile) sia infine in relazione ai poteri sanzionatori, affidati “agli organi di vigilanza che effettuavano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza” . 18
Rispetto ai presupposti del fatto illecito, dopo l'entrata in vigore del “collegato lavoro” la condotta illecita constava nell'impiego dei soli lavoratori “dipendenti” (con esclusione di tutte le altre tipologie contrattuali) e nella omissione di uno specifico adempimento amministrativo, ossia l'invio della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, da trasmettersi prima dell'inizio della prestazione lavorativa agli Enti competenti tramite modello “Unilav”. Tale modifica era stata voluta dal legislatore per collegare con assoluta sicurezza la condotta illecita a un adempimento lavoristico ben determinato, attese le incertezze interpretative la prassi aveva evidenziato sotto la previgente disciplina del 2006.
Veniva inoltre esclusa la sanzionabilità qualora “dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti” si evidenziasse la volontà di non occultare il rapporto, pur se sotto diversa qualificazione giuridica. Veniva inoltre introdotta una modifica in percentuale delle sanzioni civili e la condotta viene resa, ai fini delle condizioni di procedibilità dell'illecito, “diffidabile” ai sensi dell'art.13 d.lgs. 124/2004.
Al contrario, dall'ordinanza di ingiunzione emessa nei suoi confronti si evinceva che la
[...]
non teneva assolutamente conto del tenore letterale della norma finendo per Parte_2
punire una condotta, che solo sulla base di una valutazione presuntiva, si riteneva integrante gli estremi dell'illecito amministrativo.
I fatti cui si riferiva l'ordinanza di ingiunzione erano solo asseritamente accertati;
si accertava
(illegittimamente) per ciascuno dei prestatori la medesima condotta, ovvero l'aver fatto ricorso a
“..prestazioni lavorative fornite da soggetti non autorizzati alla somministrazione di lavoro ovvero al di fuori dei limiti previsti” senza tuttavia indicare quegli elementi fattuali, indispensabili, riscontrati tali da poter integrare la fattispecie normativa.
Ciò rendeva l'ordinanza di ingiunzione radicalmente nulla stante la erronea indicazione degli illeciti commessi. In definitiva non poteva non ribadirsi, la piena correttezza della sentenza impugnata
(secondo motivo ).
All'odierna udienza del 18 giugno 2025, procedutasi alla discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo del quale si dava lettura.
E' da premettere che, in applicazione del principio processuale della “ ragione più liquida “ desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale ( Cass. 9936/2014, 12002/2014 ). 19
Nella specie , in applicazione di tale principio, va esaminato con priorità il terzo motivo di appello, proposto dall'Amministrazione.
Dalla comunicazione di reato dei Carabinieri di Canicattì, in data 28 agosto 2015, si rileva che in data
27/08/2015 alle ore 05:30 in Canicattì in piazza San Diego, veniva eseguito dai militari un servizio mirato al fine di contrastare il c.d. “ caporalato ” previsto e punito dall'art. 303 bis del C.P.. Giunti sul posto si notava la presenza massiccia di gruppi dì persone pronte per recarsi nei luoghi di lavoro e dinanzi al bar San Diego veniva notato un Furgone Fiat Ducato targato AZ185FT con alla guida una persona di sesso maschile che dal sedile lato passeggero chiacchierava con varie persone che si trovavano nel/a zona. Dopo circa un quarto d'ora e precisamente alle ore 05:45, la persona sopra il detto furgone si spostava sul sedile lato guida Facendo salire due persone e dopo aver messo in moto si allontanava dalla piazza San Diego. 1 militari operanti a debita distanza seguivano il furgone che dopo circa dieci minuti si fermava su un terreno agricolo coltivato ad "uva italia" e nei frattempo sopraggiungeva un autovettura fiat punto di colore verde che seguiva il furgone con a bordo cinque persone di sesso maschile_
Alle successive ore 06:10 i militari operanti intervenivano sul posto identificando le sottonotate persone:
nato a [...] il [...] ivi residente in [...], Parte_6
proprietario del furgone Fiat Ducato targato AZ 185FT; 2) nato in [...] Parte_7
il 04/12/1993 e residente in [...],21, proprietario dell'autovettura Fiat Punto targata
AK606PP; , nato in [...] il [...] e residente in [...] Controparte_6
via Lanza n.24 nato in [...] i1 10/12/1989 e residente in [...]; CP_7
nato in [...] il [...] e residente in [...]
n.19 , nato in [...] il [...] e residente in [...]
n.37; nato in [...] il [...] e residente in [...]; Controparte_10 CP_11
nato in [...] il [...] e residente in [...]; , nato in
[...] CP_12
Romania il 18/07/1978 e residente in [...].
l sopraindicati individui ai di fuori di all'atto dell'accesso ispettivo, stavano Parte_6
predisponendo le scale ed o teli in plastica da sistemare sul vigneto, mentre parlava con Parte_6
alcuni di loro ma non lavorava.
Nessuno di loro forniva agli ispettori indicazioni circa la persona per la quale lavoravano. Alle successive ore
07:00 circa si presentava sul posto il titolare dell'azienda agricola identificato in , Controparte_1
nato a [...] il [...] ivi residente in [...] il quale riferiva verbalmente di non 20
conoscere nessuno dei lavoratori e che aveva chiesto ad una persona di Canicattì di cui non diceva il nome, solo due persone per sistemare i teli sul vigneto.
Successivamente presso gli uffici della locale Compagnia Carabinieri veniva sentito a sommarie informazioni il quale dichiarava che“Ogni mattina alle ore 04:00 mi reco sempre Parte_6
a prendere qualcosa da mangiare presso il locale sito in Canicattì nelle vicinanze di piazza San
Diego, denominato Gino Panino. Stamattina dopo essermi recato da Gino Panino dove ho preso due panini, mi sono recato nell'adiacenze del bar San Diego dove mi sono fermato col mio furgone
Fiat Ducato targato AZ185FT. Nel mentre mi trovavo li dinanzi si avvicinava il cittadino rumeno che di nome fa e cognome o qualcosa di simile il quale mi chiedeva dì dare un CP_7 Per_2
passaggio a due o tre persone da portare nelle vicinanze dell'azienda Cervino ed inoltre gli dovevo prestare delle scale a mano. Cosi mi sono recato col mio furgone assieme a tre cittadini di nazionalità rumena presso l'appezzamento di terreno che mi ha indicato che era sul mio CP_7
furgone. Arrivati sul posto siamo scesi dal furgone e scaricato le scale e dopo siete arrivati voi
Carabinieri per il controllo. Oltre al mio furgone c'era un'altra auto di colore verde con a bordo 5 cittadini rumeni. Voglio precisare che per il passaggio dato ai tre cittadini rumeni non ho preso denaro ma l'ho fatto solo a titolo di amicizia con che lo conosco da un po' di tempo ”. CP_7
Dal verbale di sequestro si rileva che i lavoratori identificati il 16 dicembre 2015 stavano predisponendo le scale ed o teli in plastica da sistemare sul vigneto. scusso dai Carabinieri dichiarava di lavorare alle dipendenze del sig. Giudice per montare Testimone_2
le tende sui filari di uva
Il Lavoratore affermava che era andato a lavorare nel terreno dove sono intervenuti i CP_2
Carabinieri e che era stato contattato dal connazionale che gli avrebbe pagato la giornata. Per_3
Il lavoratore dichiarava che era andato a lavorare con l'auto del connazionale nel Controparte_9 Per_4
terreno dove è stato trovato dai Carabinieri .
Il Lavoratore dichiarava di non conoscere il proprietario del terreno dove Parte_7
doveva montare le tende.
Afferma l'appellante che la circostanza che i presunti lavoratori fossero diretti alla copertura del suo fondo era soltanto frutto degli apprezzamenti ed ipotesi dei verbalizzanti, dal momento che i cittadini romeni era stati fermati all'atto di discesa dal pulmino e non, invece, mentre materialmente svolgevano l'attività lavorativa. 21
Detta affermazione è in contrasto con quanto dichiarato dai lavoratori escussi dai Carabinieri i quali concordemente hanno affermato che si erano recati nel terreno dove sono intervenuti i Carabinieri per montare le tende sui filari d'uva.
Dette dichiarazioni trovano un ulteriore riscontro nelle dichiarazioni rese da il Parte_6
quale ha pure affermato che i lavoratori stranieri, scesi dal suo furgone, hanno portato le scale nel terreno indicatogli dall'amico e lavoratore NO “ . CP_7
D'altronde la circostanza che il Lo Giudice abbia dichiarato che si era presentato il giorno CP_1
del controllo presso il suo fondo agricolo in quanto mentre si stava recando presso un altro fondo di sua proprietà aveva visto gente sul luogo è circostanza rimasta priva di riscontri non avendo indicato il Lo Giudice dove si trovava l'altro fondo di sua proprietà. Appare quindi invece verosimile che si stava recando sul luogo dove sono stati trovati i lavoratori irregolari in quanto intendeva controllare il lavoro che stavano effettuando sul suo fondo.
Né appaiono di rilievo le considerazioni espresse nella consulenza di parte redatta il 27.08.2015 dal
Dott. che ha esposto “Da informazioni assunte da maestranze specializzate operanti Persona_1
nel territorio comunale, si è potuto appurare, che una squadra di operai costituita da quattro elementi nell'arco di una regolare giornata lavorativa di sette ore circa, può tranquillamente coprire circa 400 piante di uva da tavola. Alla luce della considerazione sopra esposta si deduce, che la copertura della porzione di vigneto scoperto costituita da circa 170 piante, può essere coperta da una squadra di operai costituita da quattro elementi, tranquillamente in meno di mezza giornata lavorativa, quantificabile in tre ore e ½ circa” .
Invero dette considerazioni piuttosto che essere il frutto di elaborazioni tecniche scientifiche del consulente appaiono la risultanza di non meglio informazioni assunte dal consulente da soggetti la cui attendibilità in alcun modo è stata dimostrata e le cui generalità, comunque, non sono state neppure indicate, non consentendo . quindi neppure che potesse procedersi alla loro escussione.
Né peraltro appare in alcun modo provato che la copertura dei vigneti del con i teloni CP_1
fosse stata già completata all'atto dell'accesso dei militari e che, pertanto, non occorreva l'opera di altri lavoratori, come assume l'appellante.
In definitiva quanto emerge dall'atto pubblico circa la presenza dei lavoratori nel terreno del Lo
Giudice oltra a fare indubbiamente fede fino a querela di falso (art. 2700 c.c.) ,è stato inoltre pure confermato dai lavoratori in precedenza indicati e dall' . Pt_6 22
Le dichiarazioni dei lavoratori dalle quali si desume inequivocabilmente che dovevano lavorare nel terreno presso il quale erano stati trasportati appartenente al Lo Giudice appaiono attendibili. E' irrilevante in proposito la circostanza che non sia stata fornita la prova della stipula di un contratto di lavoro tra il Lo Giudice e i lavoratori trovati nel suo fondo o, comunque, dell'impegno da parte del Lo Giudice di pagare ai lavoratori l'importo dovuto per a prestazione lavorativa, trattandosi di elementi desumibili presuntivamente dalle circostanza di fatto in precedenza indicate.
Va infine considerato che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95,Cass. n. 24208/2020).
In definitiva appare sufficientemente provato che il Lo Giudice ha omesso di registrare nel libro unico del lavoro i dati relativi alle prestazioni lavorative, per ciascun mese di riferimento entro la fine del mese successivo, degli otto lavoratori dipendenti al lavoro dal 27/08/2015 ( Persona_5
, ,
[...] Controparte_8 Persona_6 Testimone_2 Testimone_1 Persona_7
e , in violazione dell'art. 39, comma 3 del D. L. n.
[...] CP_2 Controparte_10
112/2008, come modificato dall'art. 40, comma 4, D.L. n. 201, conv. in L. n.214/2011.
Rimangono assorbiti il primo e il secondo motivo di appello.
E' infondato il primo motivo di ricorso in opposizione riproposto dal con il quale lo CP_1
stesso assume che il verbale di accertamento sarebbe stato notificato oltre il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 della l. n. 689/1981.
Prevede l'art. 14 della Legge 24/11/1981, n. 689 che :
“ La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel 23
territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.”
E' pacifico, in diritto, che n tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata ( Cass. n. 27702/2019 ) .
Orbene, nel caso di specie, il termine di novanta giorni è stato ampiamente rispettato, atteso che il dies a quo è da individuarsi nel momento in cui l' ha concluso l'accertamento che non Parte_1
poteva che coincidere con il giorno (11/05/2016) in cui lo stesso ha acquisito la sentenza del
Tribunale di Agrigento n. 284/16 del 22/02/2016. Si legge, infatti, nel verbale unico di accertamento, che “Il giorno 11, del mese 05, dell'anno 2016, il/i sottoscritto/i , in CP_4 Controparte_5
qualità di Ispettore del Lavoro- in servizio presso l'intestata sede, ha/hanno concluso gli accertamenti ispettivi, iniziati con accesso del 27/08/2015…”. Pertanto, stante la decorrenza del termine di novanta giorni a partire dall'11/05/2016, considerato che il verbale unico di accertamento e notificazione di illecito amministrativo n. 15/0409 del 30/05/2016 (prot. n. 1183 del 30/05/2016) è stato notificato il
03/06/2016, la contestazione è stata effettuata rispettando il termine di legge.
Infondato è il secondo motivo di ricorso riproposto dal Lo Giudice . Invero il provvedimento con cui la competente P.A., disattendendo le deduzioni del trasgressore, irroghi a quest'ultimo una sanzione amministrativa è censurabile, da parte del giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui l'ordinanza-ingiunzione risulti del tutto priva di motivazione
(ovvero corredata di motivazione soltanto apparente), e non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti 24
insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, essendo oggetto dell'opposizione non il provvedimento della P.A., ma il rapporto sanzionatorio ad esso sotteso ( Cass.
n. 11280 del 10/05/2010 ).
Nella specie l'ordinanza ingiunzione impugnata risulta motivata , sia pure succintamente, in quanto nella stessa si fa riferimento alla sussistenza della violazione delle disposizioni di cui all'art.39, comma 3, così come modificato dalle disposizioni di cui all'art. 40, comma 4 del D.L. 6/12/2011 n.
201. convertito in Legge 22/12/2011 n. 214 “ per avere il Datore di lavoro omesso di registrare sul libro unico del lavoro i dati relativi al lavoratore ed alla prestazione lavorativa di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 39, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo ”.
Neppure rileva il denunciato mancato esame in sede amministrativa degli scritti difensivi del Lo
Giudice stante che nell'ordinanza-ingiunzione di una sanzione amministrativa, l'autorità pubblica non
è tenuta a rispondere analiticamente e diffusamente alle censure avanzate dall'intimato, potendo semplicemente richiamare il verbale di accertamento, a meno che le difese dell'intimato non contengano circostanze o fatti nuovi non indicati nel verbale o rilevanti per la configurabilità della contravvenzione o la sua gravità ( Cass. n. 3128 del 11/02/2010 ), circostanze nella specie insussistenti.
Per le suesposte considerazioni va accolto l'appello proposto dall' Parte_1
.
[...]
Le spese di questo grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 250,00, oltre spese prenotate a debito.
Nulla va liquidato per spese del giudizio di primo grado.
Invero è' pacifico che l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota ( v. da ultimo Cass. n. 23825 del 04/08/2023).
Nella specie, nulla risulta documentato dall'Amministrazione circa eventuali spese, diverse da quelle generali, che essa abbia concretamente affrontato nel giudizio di primo grado. 25
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza resa in data 30 dicembre 2022 dal Tribunale di Agrigento, appellata dall' nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
rigetta l'opposizione proposta dal Lo Giudice avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 18/0129;
Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di questo grado del giudizio che liquida in euro 250,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della I sezione civile il 18 giugno 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 715/2023 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 18 giugno 2025, promossa in questo grado
DA
, già Parte_1 Parte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui Uffici, via M. Stabile, n. 182 domicilia ex lege
APPELLANTE
C O N T R O
nato a [...] il [...] ( C.F. , Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Canicattì, viale Regina Margherita n. 154 presso lo studio dell'avv. Maria
Lo Giudice che lo rappresenta e difende, per procura in atti
APPELLATO 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per l' appellato: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 30 dicembre 2022, il Tribunale di Agrigento, decidendo sull'opposizione ad ingiunzione proposta da nei confronti dell' Controparte_1 Parte_1
, così disponeva:
[...]
“a) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto b) Annulla l'ordinanza ingiunzione n. n. 18/0129, prot. N. 4811 del 23.03.18, notificata il 4.12.2018.
c) Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in €
1.000,00 per compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA.”
Esponeva il primo giudice che l'ordinanza –ingiunzione impugnata era stata emessa, sul ritenuto presupposto fattuale dell'avvenuta assunzione da parte dell'opponente, in violazione di legge, di lavoratori in nero, per sanzionare la connessa contestata violazione dell'omessa registrazione sul libro unico del lavoro dei dati dei lavoratori e delle prestazioni lavorative.
Rilevava che l'accertamento dell'avvenuta assunzione di lavoratori in nero in violazione delle disposizioni di legge, costituiva il prius logico-giuridico per ritenere la fondatezza dell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione in oggetto.
Detto accertamento era già stato svolto nell'ambito del procedimento n. 4327/2018 incoato in opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 18/0127, prot. 4800 del 23/03/2018, con la quale era stata irrogata all'odierno opponente, in ordine al medesimo fatto, la sanzione amministrativa pecuniaria di
€ 31.720,00 per il contestato impiego di n. 8 lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, in violazione del disposto dell'art. 3, 3° comma, primo periodo del D.L. n. 12 del 22 febbraio 2002, convertito nella legge n. 73/2002 come modificato dall'art. 4, comma 1, lett.a) della legge 183/2010.
Il predetto procedimento era stato definito con la sentenza n. 1279/2022, con la quale era stata annullata l'ordinanza-ingiunzione per l'accertata infondatezza per carenza di prova della condotta contestata.
Tanto premesso esponeva che l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione emessa in relazione alla contestazione principale dell'assunzione in nero di lavoratori dipendenti di per sé destituiva di fondamento l'ordinanza ingiunzione oggetto del presente giudizio emessa per sanzionare una concorrente violazione. In ogni caso, nel presente giudizio di opposizione l'amministrazione convenuta non aveva assolto all'onere della prova, sulla stessa gravante, della fondatezza dell'ordinanza –ingiunzione. Invero, rinunciando ai propri testi, già ammessi, si era preclusa la 4
possibilità di provare le circostanze fattuali delle assunzioni in nero integranti il presupposto delle contestate violazioni di legge.
L'ordinanza –ingiunzione andava pertanto annullata.
Avvero la predetta sentenza l' proponeva appello esponendo che Parte_3
la statuizione di prime cure meritava di essere censurata nella parte in cui il primo Giudicante aveva desunto dalla sentenza n. 1279/2022 del Tribunale di Agrigento la mancata prova dell'avvenuta assunzione di lavoratori in nero da parte dell'odierno appellato.
Così argomentando, il Giudice sembrerebbe avere riconosciuto alla predetta sentenza, intervenuta tra le medesime parti del presente giudizio, gli effetti propri di una pronuncia passata in giudicato.
Il passaggio motivazionale della sentenza in esame era manifestamente erroneo, avendo il decidente attribuito alla pronuncia n. 1279/2022 un'efficacia probatoria che la stessa non poteva avere, in base agli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., palesemente violati dal Giudice di primo grado.
Con la sentenza n. 1279/2022, resa– inter partes, il Tribunale di Agrigento aveva annullato l'ordinanza ingiunzione n. 18/0127, prot. n. 4800 del 23 Marzo 2018, con cui era stato ingiunto al Lo
Giudice il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di € 31.720,00, per avere impiegato otto lavoratori subordinati di nazionalità rumena senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, in violazione dell'art. 3, comma 3, primo periodo, del D. L. n.
12/2002, convertito nella legge n. 73/2002 e successive modifiche, come sostituito dall'art. 4, comma
1, lett. a), della legge n. 183/2010.
In particolare, la suddetta ordinanza era stata emessa sulla scorta degli accertamenti effettuati dal
NU Ispettorato del Lavoro e riportati nel verbale unico di accertamento e notificazione di illecito amministrativo n. 15/0409 del 30/15/2016 (prot. n. 1183 del 30/05/2016).
L'accoglimento del ricorso proposto contro l'ordinanza di ingiunzione n. 18/0127 era stato fondato sulla conclusione secondo cui l'Amministrazione non avrebbe assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, non dimostrando, in particolare, l'avvenuta assunzione degli otto lavoratori rumeni in mancanza della preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
base degli accertamenti di cui al verbale unico di accertamento e notificazione di illecito Pt_4
amministrativo n. 15/0409 del 30/15/2016 (prot. n. 1183 del 30/05/2016), erano state emesse anche altre ordinanze di ingiunzione nei confronti del Lo Giudice, parimenti opposte da quest'ultimo dinanzi al Tribunale di Agrigento nell'ambito di due giudizi, che avevano avuto un esito favorevole per l'Amministrazione. 5
Nei giudizi recanti R.G. n. 4236/2018 e n. 4235/2018, svolti sempre tra le stesse parti del presente giudizio, il Tribunale di Agrigento, valutando le risultanze probatorie di primo grado in termini diametralmente opposti a quanto avvenuto nel giudizio R.G. n. 4237/2018 (definito con sentenza n.
1279/2022), aveva respinto, con le sentenze n. 1355/2019 e n. 754/2021, le opposizioni proposte dal
Lo Giudice, ritenendo raggiunta la prova dell'assunzione in nero degli otto lavoratori rumeni di cui al presente giudizio.
La sentenza appellata risultava pertanto viziata, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., anche per l'omesso esame delle sentenze n. 1355/2019 e n. 754/2021, che il Giudice avrebbe dovuto valutare quali prove a sostegno della legittimità dell'ordinanza di ingiunzione n. 18/0129, prot. n. 4811 del 23 Marzo 2018
(primo motivo ).
La sentenza di primo grado andava riformata anche nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva ritenuto che l'Amministrazione non aveva assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, non dimostrando la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per applicare la sanzione irrogata.
Il Giudice di primo grado aveva errato nel ritenere che dalla rinuncia all'assunzione della prova testimoniale richiesta dall'Amministrazione dovesse derivare la “preclusione” della “possibilità di provare le circostanza fattuale delle assunzione in nero integranti il presupposto delle contestate violazioni di legge”.
La rinuncia ai testi già ammessi non aveva infatti inciso in alcun modo sulla rilevanza probatoria delle altre prove fornite in giudizio dall'Amministrazione, che il Giudice aveva omesso di valutare, in aperto contrasto con l'art. 115 c.p.c. ( secondo motivo ).
L'ordinanza di ingiunzione era stata emessa sulla scorta del cospicuo materiale probatorio raccolto dall'Amministrazione, dal quale era emersa chiaramente la violazione dell'art. 39, comma 3, d.lgs. n.
112/2008.
La contestazione e la successiva irrogazione della sanzione si erano fondate sull'attività ispettiva svolta dagli agenti del NU Carabinieri, sulle dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'ispezione dai lavoratori e su quelle rese, successivamente, innanzi al Comando dei Carabinieri Tutela del
Lavoro.
Le dichiarazioni rese dagli otto lavoratori rumeni trovati intenti al lavoro sul fondo del Lo Giudice consentivano di affermare che gli stessi erano stati assunti da quest'ultimo per lo svolgimento di attività di lavoro agricolo subordinato senza il rispetto delle formalità richieste dalla legge per la 6
costituzione del rapporto di lavoro, tra cui ricadeva la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al lavoratore e alla prestazione lavorativa.
Tanto risultava altresì chiaramente dal contenuto della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento del 22/02/2016 n. 284716 R.G. GIP, che il Giudice di primo grado non aveva neppure considerato, sebbene la stessa fosse evidentemente dotata di valenza probatoria.
Nella suddetta pronuncia si legge infatti: “Letto la richiesta di decreto penale di condanna depositato dal pubblico ministero il 18 gennaio 2015; premesso che il fatto oggetto di contestazione risulta provato in tutti i suoi elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi (v. C.N.R. del 28 agosto 2015 e i relativi allegati, in atti), considerato, tuttavia che il fatto suddetto non è più considerato dalla legge come reato, sibbene come illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 1, primo comma, d.lgs. n. 8/2016,
… il giudice deve pronunciare sentenza inappellabile di proscioglimento, disponendo la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa …”.
La sentenza confermava quindi la correttezza degli accertamenti compiuti dal NU Ispettorato del
Lavoro e contenuti nella Comunicazione della Notizia di Reato, accertamenti che erano stati, invece, erroneamente disattesi dal Giudice di primo grado.
Sotto il profilo della prova dei fatti, la pronuncia impugnata doveva essere censurata per più ragioni;
il Giudice di primo grado aveva errato, in primo luogo, nel non considerare il valore probatorio della
Parte e della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento del
22/02/2016 n. 284716 R.G. GIP, secondariamente, nel non avere dato alcun rilievo all'attività ispettiva svolta dal NU Ispettorato del Lavoro, di cui vi era verbalizzazione negli atti depositati in giudizio, in terzo luogo, nel mancato esame delle dichiarazioni rese dai lavoratori, il cui contenuto dimostrava la piena legittimità dell'ordinanza di ingiunzione per cui è causa.
Tutti i lavoratori avevano dichiarato di svolgere attività lavorativa nel terreno di proprietà della controparte;
una di loro aveva anche indicato chiaramente il nominativo del proprietario del terreno.
Dalle dichiarazioni rese emergeva, infatti, inequivocabilmente che i suddetti lavoratori erano stati assunti – come dagli stessi dichiarato – per svolgere attività lavorativa di natura agricola nel terreno in cui erano stati trovati, dietro pagamento di un corrispettivo.
In particolare, gli otto lavoratori avevano dichiarato di essere lavoratori dipendenti presenti sul fondo agricolo (di proprietà del sig. per prestare attività lavorativa per un compenso giornaliero CP_1
di € 40,00. 7
aveva dichiarato che svolgeva mansioni di bracciante agricolo e, in particolare, che CP_2
doveva montare le tende sui filari di uva, per una paga giornaliera di 40,00 euro.
Lo stesso aveva altresì specificato che il 27/08/2015, data in cui era stato effettuato il controllo dal personale del NU , doveva essere il suo primo giorno di lavoro;
tuttavia, la Parte_1
giornata lavorativa, che sarebbe dovuta iniziare alle ore 6:00, per terminare alle ore 14:30, non si era potuta svolgere per via del controllo dei carabinieri, dopo il quale lo stessi era dovuto andare via.
Dichiarazioni simili erano tate rese anche da. che aveva riferito che stava Controparte_3
montando le tende sui filari di uva, per una paga giornaliera di 40,00 euro.
Del medesimo tenore risultavano le dichiarazioni rese da che aveva riferito che Testimone_1
avrebbe dovuto montare le tende nel vigneto per una paga di 35,00 o 40,00 euro giornaliera e di non aver potuto svolgere l'attività lavorativa per via dell'arrivo dei Carabinieri.
Analoghe dichiarazioni erano state rese dagli altri lavoratori, che, pur rappresentando di non ricordare il nominativo del soggetto per il quale dovevano svolgere l'attività lavorativa, avevano dichiarato che dovevano svolgere attività di raccolta di uva/applicazione di reti per 40,00 euro al giorno (dalle 6:00 alle 14:30).
Ancora più dettagliata era stata la dichiarazione resa da che aveva riferito di lavorare Testimone_2
“per conto del signor Giudice, di cui non ricorso il nome, e che conoscevo solo di vista, per montare le tende sui filari di uva”.
Era evidente, al riguardo, che il “signor Giudice” cui si riferiva non poteva che essere Testimone_2
la controparte, atteso che quest'ultimo era il proprietario del terreno in cui erano stati trovati i lavoratori.
Andava poi specificato che tutti i lavoratori avevano riferito che quel giorno doveva essere il loro primo giorno di lavoro e che stavano iniziando a svolgere la loro attività, ma erano stati interrotti dall'arrivo dei Carabinieri.
In definitiva dagli accertamenti svolti era risultata una somministrazione illecita di manodopera in violazione dell'art. 18, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, da parte della controparte, utilizzatore finale dei lavoratori, che aveva posto in essere un'assunzione “in nero” dei lavoratori.
Tenuto conto del materiale probatorio acquisito nel primo grado di giudizio, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere fornita la prova della condotta sanzionata, rigettando il ricorso.
Come affermato dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte, “il processo verbale di accertamento di una violazione amministrativa redatto da pubblico ufficiale è espressione di uno 8
specifico potere di documentazione, con effetti costitutivi sostanziali, conferito dalla legge al pubblico ufficiale: pertanto, fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti del pubblico ufficiale attestati come da lui compiuti od avvenuti in sua presenza, nonché ovviamente, alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti (salva la prova contraria della veridicità sostanziale di dette dichiarazioni)”(v. per tutte, Cass., Sez. Un. 25/11/92,
n. 12545).
Inoltre, quanto alla valenza probatoria delle dichiarazioni acquisite dei lavoratori nel corso dell'accertamento ispettivo, la giurisprudenza riconosceva una particolare efficacia probatoria alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in fase di accertamento ispettivo, partendo dall'assunto che, nel giudizio di merito, non si può prescindere da tali dichiarazioni.
Il verbale d'ispezione, infatti, essendo atto pubblico, fa piena prova di quanto avvenuto in presenza degli ispettori e del fatto che i lavoratori sentiti abbiano riferito le circostanze riportate.
Sul punto, è stato anche riconosciuto alle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso dell'accertamento ispettivo una maggior fede anche rispetto a quelle rilasciate successivamente nel corso del giudizio.
Le argomentazioni svolte sono state peraltro fatte proprie dal Tribunale di Agrigento nella sentenza n. 754/2021, con la quale era stato respinto il ricorso proposto dall'odierno appellato contro un'ordinanza di ingiunzione emessa sulla scorta del medesimo verbale di accertamento per cui è processo, ritenendo raggiunta la prova delle violazioni riscontrate nonché, alla base, del rapporto di lavoro esistente tra il sig. e gli otto lavoratori di nazionalità rumena di cui sopra. CP_1
Evidente era, quindi, l'errore in cui era incorso il Giudice di primo grado, il quale avrebbe dovuto ritenere provata la sussistenza della violazione sanzionata con l'ordinanza di ingiunzione opposta.
In ordine alle ulteriori censure formulate da controparte in sede di opposizione, non esaminate dal primo Giudicante, reiterava le difese svolte nel giudizio di primo grado, precisando quanto segue.
Era infondata l'eccezione di “I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della l. n. 689/1981.
Tardività dell'accertamento. Estinzione della sanzione.”, con la quale era stato dedotto che il verbale di accertamento sarebbe stato notificato oltre il termine di 90 giorni.
La fattispecie in esame era infatti regolata dall'art. 14, comma 3, l. n. 689/81, ai sensi del quale:
“Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.”
Nel caso di specie, la sentenza n. 284/2016 del Giudice per le Indagini Preliminari era stata acquisita dall' in data 11/05/2016 e il 30/05/2016 lo stesso aveva provveduto a emettere la Parte_1 9
contestazione di illecito nei confronti del Lo Giudice, sicché era stato ampiamente rispettato il termine di 90 giorni di cui all'art 14, comma 2, l. n. 689/81.
L'immediatezza della contestazione di infrazione amministrativa, prescritta dall'art. 14 della legge
24 novembre 1981 n. 689, doveva essere intesa in senso non assoluto, bensì relativo, e l'eventuale inosservanza del relativo obbligo non costituiva causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione, quando si era provveduto alla contestazione mediante notificazione entro il termine di novanta giorni di cui al secondo comma dell'art. 14 .
Qualora non era avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, l'accertamento al cui termine collocare, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, della legge n. 689/81, il dies a quo per il computo dei novanta giorni – entro i quali poteva utilmente avvenire la contestazione mediante notifica – non poteva essere fatto coincidere con la mera notizia del fatto materiale, bensì con il momento in cui si era avuta una piena conoscenza dell'illecito, idonea a giustificare la redazione del rapporto previsto dall'art. 17 della legge citata .
Orbene, nel caso di specie, il termine di novanta giorni è stato ampiamente rispettato, atteso che il dies a quo, da individuarsi nel momento in cui l' aveva concluso l'accertamento, non Parte_1
poteva che coincidere con il giorno (11/05/2016) in cui lo stesso aveva acquisito la sentenza del
Tribunale di Agrigento n. 284/16 del 22/02/2016. Si legge, infatti, nel verbale unico di accertamento, che “Il giorno 11, del mese 05, dell'anno 2016, il/i sottoscritto/i , in CP_4 Controparte_5
qualità di Ispettore del Lavoro- in servizio presso l'intestata sede, ha/hanno concluso gli accertamenti ispettivi, iniziati con accesso del 27/08/2015…”. Pertanto, stante la decorrenza del termine di novanta giorni a partire dall'11/05/2016, considerato che il verbale unico di accertamento e notificazione di illecito amministrativo n. 15/0409 del 30/05/2016 (prot. n. 1183 del 30/05/2016) era stato notificato il 03/06/2016, la contestazione era stata effettuata rispettando il termine di legge.
Parimenti infondata è la censura relativa al presunto difetto di motivazione dell'ordinanza opposta.
Sul punto, andava innanzitutto rilevato che la motivazione poteva ben rinvenirsi nel corpo dell'impugnato provvedimento.
Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata, il provvedimento con cui l'autorità amministrativa, disattendendo le deduzioni del trasgressore, irrogava a quest'ultimo una sanzione era censurabile, da parte del giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui l'ordinanza risultava del tutto prima di motivazione (ovvero corredata di motivazione soltanto apparente), e non anche nell'ipotesi in cui la stessa risultava insufficiente, atteso che l'eventuale 10
giudizio di inadeguatezza motivazionale si collegava ad una valutazione di merito che non competeva al giudice ordinario, oggetto dell'opposizione essendo il rapporto sanzionatorio.
Sotto altro profilo, osservava che il contenuto dell'obbligo, specificamente imposto dalla L. n. 689 del 1981, art. 18, comma 2, di motivare il provvedimento con cui si applicava la sanzione amministrativa, andava individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che era quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti, obbligo che doveva considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risultava la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto poteva far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguente ammissibilità della motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti individuati con precisione e che erano nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato (Cass. n. 7186/2000), e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore.
L'obbligo di motivazione non si estendeva, invece, alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione, era espressamente attribuito il potere di determinarla, applicando direttamente i criteri di legge (v. Cass.
n. 6901/2009).
Orbene, nella fattispecie in esame era stato espressamente indicato il motivo della violazione sia nella stessa ordinanza che negli atti richiamati (rapporto e processo verbale di contestazione).
Le violazioni contestate erano state, pertanto, identificate in tutte le loro componenti strutturali, consentendo sia l'esercizio del diritto di difesa al trasgressore che il successivo controllo giurisdizionale. Tra l'altro, nella stessa ordinanza ingiunzione si era dato atto che l'interessato aveva fatto pervenire scritti difensivi e lo stesso era stato sentito in data 07/03/2018.
Per mero scrupolo difensivo, doveva e poi considerarsi che, in tema di opposizione a sanzioni amministrative, il mancato esame delle deduzioni difensive da parte dell'autorità non rilevava in sé come causa di illegittimità del provvedimento sanzionatorio, ma poteva incidere sulla validità dello stesso solo se le deduzioni proponevano fondate questioni di diritto ovvero prospettavano elementi di fatto decisivi, la cui inadeguata considerazione poteva viziare la decisione sull'opposizione per errore di diritto o, rispettivamente, per vizio di motivazione .
Andava, pertanto. riformata la sentenza impugnata, riconoscendo la piena legittimità dell'ordinanza opposta.
Lo Giudice si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'avverso appello. CP_1 11
Esponeva , in proposito, che l' , non aveva assolto al proprio onere probatorio Parte_1
rinunciando alla citazione dei testi indicati nella propria memoria di costituzione e risposta ed espressamente autorizzati con ordinanza del giudice , ritenendoli indispensabili e necessari ai fini del decidere, chiedendo che la causa venisse rinviata per la discussione e decisione.
Contrariamente, dunque, a quanto sostenuto da controparte, il Giudice di primo grado aveva evidenziato ed argomentato ampiamente sull'assenza di una prova del presunto illecito amministrativo nonché sull'inadeguatezza della documentazione versata in atti dall' Parte_1
al fine di dimostrare la fondatezza della pretesa sanzionatoria.
[...]
Detto ciò, il Giudice di primo grado aveva evidenziato che presupposto fondamentale per l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione opposta nel giudizio di cui era stato investito era l'accertamento dell'avvenuta assunzione di lavoratori in nero;
affermava infatti il Giudice di primo grado “Ora,
l'accertamento dell'avvenuta assunzione di lavoratori in nero in violazione delle disposizioni di legge, costituisce il prius logico – giuridico per ritenere la fondatezza dell'emissione dell'ordinanza – ingiunzione che ci occupa”.
A sostegno della fondatezza dei motivi del ricorso in opposizione, era stata depositata la sentenza n.
1279/2022 emessa dal Tribunale di Agrigento riguardante lo stesso fatto dedotto nel presente giudizio;
detta sentenza riguardava l'ingiunzione principale che gli era stata elevata per i fatti accaduti nell'agosto del 2015 ovvero l'ordinanza con la quale gli era stato ingiunto, nella qualità di titolare della ditta omonima, il pagamento della somma di € 31.720,00 quale sanzione pecuniaria amministrativa, per la presunta violazione dell'art. 3, comma 3, primo periodo, del Decreto Legge
22 febbraio 2002 n.12, convertito in legge 23 aprile 2002 n.73 e succ. mod., come sostituito dall'art. 4 comma 1, lett.a) della legge 4 novembre 2010 n. 183 “ per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico ”
Con la predetta sentenza era stato evidenziato come in riferimento all' , “in buona Parte_1
sostanza, pur essendo tenuto a farlo, tale ente non ha fornito una adeguata, compiuta e incontestabile prova della condotta illecita ascritta al ricorrente”.
Contrariamente a quanto asserito da controparte il giudice di primo grado non aveva attribuito alla richiamata sentenza gli effetti propri di una pronuncia passata in giudicato ma aveva fatto un ragionamento logico inevitabile: se l'ingiunzione opposta presuppone l'accertamento dell'assunzione dei lavoratori in nero, nel momento in cui questo accertamento risulta essere negativo il Giudice, sulla 12
scorta del suo libero convincimento, aveva ritenuto che cadesse l'ingiunzione successiva e conseguente alla prima.
In ogni caso l' ingiunzione di pagamento, era priva di fondamento non essendo supportata da alcun elemento probatorio;
infatti, aveva sempre negato e continuava a negare l'esistenza di rapporti di lavoro subordinato con le persone indicate dall'Amministrazione appellante nonché di aver fatto ricorso a prestazioni lavorative fornite da soggetti non autorizzati.
Nessuno dei presunti lavoratori trovati nel fondo aveva dichiarato di conoscerlo e di essere diretti a lavorare nel suo fondo, di essere alle sue dipendenze. Uno di questi addirittura aveva riferito di non saper parlare l'italiano .
La persona fermata alla guida del veicolo, che trasportava i presunti lavoratori, aveva dichiarato di non né, tanto meno, di fornirgli lavoratori;
né in tal senso erano stati raccolti dall'amministrazione elementi tali da poter provare l'esistenza di un rapporto tra i due.
Sottolineava che le autorità stavano seguendo il pulmino che trasportava i presunti lavoratori. Era evidente che chi guidava il pulmino, molto probabilmente, accortosi dell'inseguimento si era fermato nel primo fondo che aveva visto aperto facendo così scendere i trasportati. Il fondo era aperto: quest'ultima è una circostanza di non scarso rilievo che tuttavia l'amministrazione accertatrice non h veva tenuto in alcun modo in considerazione e di cui non faceva mai menzione.
Lo stesso non era stato trovato nel fondo di sua proprietà ad accogliere i presunti lavoratori;
fondo che, peraltro, come riscontrato dalle autorità accertatrici e dai rilievi fotografici era assolutamente privo di chiusura permettendo così a chiunque di farvi ingresso.
Dalla dinamica dei fatti e dalle dichiarazioni rese dalle persone trovate sui luoghi, dunque, non emergeva alcun elemento idoneo a dare prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro tra lo stesso e le persone trovate casualmente sul proprio fondo.
Peraltro, i fatti erano accaduti nelle primissime ore del mattino quando era ancora buio;
questo elemento, dunque, andava ulteriormente a dimostrare e a spiegare l'errato accesso nel suo fondo dove, peraltro, non vi erano i presupposti e le condizioni per svolgere l'attività lavorativa cui erano diretti i presunti lavoratori (attività di copertura del fondo) poiché il suo vigneto Giudice era già stato quasi tutto coperto dai lavoratori che erano già alle dipendenze di quest'ultimo.
Queste persone, fermate, nel momento in cui erano scese sul fondo, avevano con sè delle scale che sarebbero servite per montare i teloni ma nel suo fondo le scale erano già presenti perché il vigneto 13
era già stato coperto e non di certo da queste persone che, peraltro,avevano tutte affermano che erano lì per la prima volta .
Nè poteva ritenersi fonte di prova la richiamata sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento il 22.02.2016 in quanto la comunicazione di notizia di reato era stata effettuata solo ed esclusivamente nei confronti di . Parte_6
In ogni caso ribadiva la sua assoluta estraneità ai fatti per cui era stata emessa la ordinanza di ingiunzione, ovvero, l'inesistenza di un qualsivoglia rapporto di lavoro tra lo stesso e gli otto cittadini rumeni ritrovati casualmente all'interno del suo fondo.
Nessuna prova era stata fornita da controparte in senso contrario: da tutta la documentazione presente agli atti non compariva la sua figura in comportamenti quali l'accoglimento dei presunti lavoratori,
l'apertura del fondo a quest'ultimi, l'incontro tra gli stessi al fine di prendere accordi ecc;
in altri termini da nessun dato raccolto si evidenziava l'intesa ovvero la conoscenza ovvero ancora l'accordo tra il Lo Giudice e i soggetti individuati nel fondo tale da poter ritenere che quest'ultimi fossero alle sue dipendenze. Né tanto meno con colui che trasportava i presunti lavoratori (ancor di più considerando che erano giorni che l' AN veniva controllato e seguito senza tuttavia emergere alcun rapporto con il;
non esisteva nessuna prova documentale o fotografica che poteva CP_1
dimostrare l'esistenza di accordi tra il Lo Giudice e la persona che era stata trovata alla guida del veicolo che trasportava i cittadini romeni. Né tantomeno che si trattava di fornitura di lavoratori. In nessuna sede, infatti, era stata raggiunta la prova idonea a dimostrare che facesse ricorso all'utilizzazione di prestazioni lavorative fornite da chi non ne fosse autorizzato.
Nessun elemento, dunque, era tale da poter ritenere che lo stesso ricorreva alla somministrazione di lavoro di otto braccianti agricoli né tantomeno rivolgendosi all' trovato sui luoghi Parte_6
di campagna a scaricare i presunti lavoratori.
Né dalle stesse dichiarazioni rilasciate dai soggetti trovati sul fondo o dallo stesso Parte_6
si desumevano elementi in tal senso.
L' AN affermava di non conoscerlo e nessun elemento veniva raccolto e fornito da controparte tale da desumere un accordo tra i due.
Inoltre, con riferimento alle “dichiarazioni a verbale dei lavoratori”, che avrebbero comunque determinato l'accertamento nel suo complesso, rilevava che dette dichiarazioni al quale si riferivano gli accertamenti non erano da considerarsi di per sé sola prova, ma elemento indiziario, liberamente valutabile: infatti per poter acquisire valenza probatoria essa deve essere confermata e sostenuta da 14
altri elementi documentali e dichiarativi. Conferma, per di più, non avvenuta in seno al giudizio di primo grado per espressa rinuncia dell'opposta.
In ogni caso, nel caso di specie, dette dichiarazioni non costituivano in alcun modo prova idonea nei suoi confronti al fine di ritenere sussistente un rapporto di lavoro tra lo stesso ed i cittadini rumeni.
Dal momento che tutti dichiaravano di non conoscerlo. Un lavoratore addirittura dichiarava di non parlare e comprendere la lingua italiana. Non si comprendeva dunque l'efficacia probatoria che l' attribuiva alle suddette dichiarazioni . Parte_1
Per converso dall'esame delle dichiarazioni emerge l'assoluta estraneità del sig. ai fatti CP_1
per cui è stata elevata la sanzione oggetto della sentenza appellata.
Che i presunti lavoratori non erano diretti al fondo del Lo Giudice veniva confermato da un insieme di circostanze inconfutabili.
Invero, premesso che il suo fondo era limitrofo ad altri fondi di proprietà di altri (cognome CP_1
abbastanza diffuso nel paese di Canicattì), tuttavia soltanto il suo era privo di chiusura così da poter consentire a chiunque l'accesso .
I cittadini rumeni, non erano diretti nel suo fondo. Inoltre nel fondo agricolo non vi era una mole di lavoro tale da richiedere la manodopera di otto lavoratori né il tipo di lavoro per cui i cittadini rumeni dicevano di essere stati assunti. Egli, infatti, aveva quasi coperto tutto il fondo con gli operai già alle sue dipendenze. Il numero di operai già regolarmente alle sue dipendenze non determinava la necessità di altra mano d'opera.
Dai rilievi effettuati dall'Autorità era emerso che i lavoratori scendevano dai mezzi di trasporto scaricando delle scale necessarie per lo svolgimento delle proprie mansioni;
orbene, nel suo fondo erano già presenti le scale e quindi, non si necessitava di alcuno strumento ulteriore per lo svolgimento dell'attività di copertura. Di tutto ciò l'Autorità Ispettiva, pur avendone preso atto, non aveva tenuto conto.
Nessuno dei lavoratori era stato materialmente trovato nell'atto di collocare, distendere e/o applicare i teloni, per converso alcuni erano seduti essendosi resi conto dell'erronea destinazione.
In altri termini, la mera presenza di otto persone, peraltro appena arrivate, quando era ancora buio, in un fondo non poteva determinare quale conseguenza immediata e diretta l'affermazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro tra i primi e lo stesso.
Come da allegate rappresentazioni fotografiche dallo stesso fornite, in quel giorno altri fondi vicini risultavano privi di copertura;
solo per errore, stante anche l'inesistenza di una chiusura del suo fondo 15
, i cittadini rumeni avevano fatto accesso;
una volta constatato l'errore, infatti, si sarebbero spostati se non fossero stati bloccati dalle Autorità.
Lo stesso aveva fornito delle foto scattate nell'immediatezza dei fatti da cui emergeva palesemente l'inesistenza della presunta attività lavorativa per cui i cittadini rumeni avevano dichiarato di essere stati assunti;
il fondo era, infatti, tutto coperto e la stessa copertura era già stata eseguita dalle persone già alle sue dipendenze;
circostanza, quest'ultima, confermata dagli stessi cittadini rumeni i quali avevno tutti dichiarato che quella del 27.08.2015 era la loro prima giornata lavorativa.
Dalla allegata perizia tecnica a firma del Dott. redatta il 27.08.2015 si evinceva Persona_1
chiaramente che “…l'appezzamento si trova nel Comune di Canicattì in Contrada Costa d'Arena
…..il terreno nel suo insieme si presentava per una maggiore quantità coperto con tendoni di plastica, al fine di proteggere da eventi atmosferici estremi, nello specifico dalla grandine il prodotto già in maturazione, con una minore quantità costituita da circa 170 piante di uva da tavola del vigneto che erano prive di copertura di tendoni. Da informazioni assunte da maestranze specializzate operanti nel territorio comunale, si è potuto appurare, che una squadra di operai costituita da quattro elementi nell'arco di una regolare giornata lavorativa di sette ore circa, può tranquillamente coprire circa
400 piante di uva da tavola. Alla luce della considerazione sopra esposta si deduce, che la copertura della porzione di vigneto scoperto costituita da circa 170 piante, può essere coperta da una squadra di operai costituita da quattro elementi, tranquillamente in meno di mezza giornata lavorativa, quantificabile in tre ore e ½ circa” .
Era ulteriormente provata l'inesistenza del rapporto di lavoro addebitatogli con i cittadini rumeni.
Infatti, non aveva una mole di lavoro tale da richiedere la loro assunzione;
un lavoro, tra l'altro, quello della copertura che era già stato quasi ultimato dai propri operai regolarmente assunti.
Lo stesso ad agosto del 2015 aveva già alle proprie dipendenze degli operai la cui assunzione risultava correttamente sorretta dalla comunicazione obbligatoria UniLav, dalle denunce retributive trimestrali inps, dal pagamento dei relativi contributi nonché dall'estratto del Libro unico e dalle relative buste che produceva.
Conseguentemente, nella fattispecie, dall'assenza di idoneo accertamento delle violazioni, discendeva il grave errore commesso dall'Amministrazione nel richiedere il pagamento di sanzioni relativamente a condotte non accertate. 16
Sussisteva la carenza dal punto di vista probatorio, in quanto non risultava dagli atti di accertamento quale documentazione obbligatoria era stata visionata dai funzionari procedenti al fine di accertare la mancata iscrizione dei lavoratori stessi, con conseguente violazione del suo diritto alla difesa .
In definitiva, l'ingiunzione di pagamento doveva correttamente ritenersi nulla con conseguente correttezza della sentenza gravata che meritava di essere confermata .
Riproponeva gli ulteriori motivi di opposizione proposti in primo grado e non esaminati dal primo giudice.
Come rilevato dal verbale ispettivo, l'accertamento della presunta violazione si riferiva al mese di agosto 2015 mentre lo stesso verbale veniva notificato solo il 04.07.2016.Era evidente dunque, che il suddetto atto non andava emesso, né tanto meno la successiva ordinanza di ingiunzione, poichè tardivi ai sensi dell'art. 14 della l. n. 689/1981; erano, infatti, decorsi i termini previsti dalla legge per la contestazione/notificazione del Verbale Unico, essendo trascorso il termine di 90 gg, dal momento in cui si erano svolti gli accertamenti, come previsto dalla richiamata normativa (primo motivo ).
L'ordinanza di ingiunzione era nulla per difetto di motivazione e violazione di legge. La sentenza impugnata affermava erroneamente, che “..l'odierno appellato avrebbe impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.” Detto assunto era assolutamente errato poiché l'ordinanza di ingiunzione non lo aveva posto nella condizione di conoscere i presupposti della pretesa dell'ente creditore, poiché carente degli elementi minimi necessari per la sua validità. Sussisteva ,invece, il pericolo di esecuzione forzata, insito nella stessa ordinanza.
L'ordinanza di ingiunzione, infatti, oggetto del presente giudizio, era assolutamente priva dei requisiti di cui agli artt. 1 e 6 del Decreto del Ministero delle Finanze 3.09.1999, n. 321, ossia degli elementi minimi indefettibili per la sua giuridica esistenza ed afferenti alle motivazioni sulle quali si basava l'iscrizione a ruolo (considerando, infatti, che l'ordinanza di ingiunzione costituiva già titolo esecutivo).
Il D.M. n. 321/1999 imponeva ai soggetti coinvolti nel procedimento di riscossione di indicare gli elementi essenziali che consentivano al contribuente di ricostruire la vicenda da cui prendeva le mosse la pretesa.
Tali indicazioni erano essenziali per consentire al soggetto passivo di esercitare il proprio diritto di difesa e di comprendere in quale precedente fase amministrativa si incardinava l'attuale pretesa.
Il difetto assoluto di motivazione emergeva sotto un ulteriore ed importante profilo. 17
Invero, a seguito della notifica del Verbale Unico di accertamento si era avvalso della facoltà di presentazione di scritti difensivi così da poter dare prova e spiegazione della propria estraneità ai fatti.
A seguito di ciò, l'amministrazione opposta avrebbe dovuto dare contezza delle proprie motivazioni poste alla base dell'emissione dell'ordinanza di ingiunzione e, quindi, del mancato accoglimento delle difese espletate dall'opponente. In altri termini, l'amministrazione, nella propria ordinanza avrebbe dovuto evidenziare le proprie motivazioni avendo riguardo, in particolare, al contenuto degli scritti difensivi indicando nello specifico i motivi del mancato accoglimento delle difese spiegate dall'opponente. Di contro nulla era rilevabile in tal senso nell'ordinanza di ingiunzione.
L'ordinanza di ingiunzione era nulla per difetto di motivazione e violazione di legge sotto ulteriore profilo.
La norma che puniva originariamente l'illecito era l'art.3 del d.l. 12/2002, convertito con modificazioni dalla legge 23.04.2002, n.73.
La fattispecie del c.d. “lavoro nero” era stata poi oggetto di varie rivisitazioni;
in particolare, nel periodo oggetto dell'accertamento, vi era stata la successione di due diverse novelle: la prima nel
2006 e la seconda nel 2010.
I presupposti di fatto che integravano la condotta illecita, la procedura per la sua contestazione, nonché gli organi competenti all'accertamento e alla contestazione della relativa violazione erano mutati nel tempo.
La prima modifica era stata è effettuata con la legge 248/2006, di conversione del d.l. 223/2006, che introduceva nel testo originario del decreto l'art. 36 bis.
Il legislatore del 2006 sanzionava genericamente l'impiego di lavoratori “non risultanti dalle scritture
o da altra documentazione obbligatoria”. Da tale locuzione derivavano due conseguenze rilevanti: la sanzionabilità per l'impiego di tutte le fattispecie di lavoratori c.d. “in nero”, indipendentemente da una loro qualificazione come subordinati, e la operatività di un'esimente nel caso in cui i lavoratori fossero stati indicati non solo nella documentazione lavoristica ma anche in altra documentazione tenuta dall'azienda a fini diversi, ivi compresi fini fiscali o contabili.
Successivamente, la legge 183/2010, c.d. “collegato lavoro”, entrato in vigore il 24.11.2010, aveva innovato la disciplina relativa alle sanzioni legate al c.d. “lavoro nero”, sia sotto l'aspetto sostanziale dei presupposti per la contestazione della condotta illecita, sia sotto l'aspetto sanzionatorio
(amministrativo e civile) sia infine in relazione ai poteri sanzionatori, affidati “agli organi di vigilanza che effettuavano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza” . 18
Rispetto ai presupposti del fatto illecito, dopo l'entrata in vigore del “collegato lavoro” la condotta illecita constava nell'impiego dei soli lavoratori “dipendenti” (con esclusione di tutte le altre tipologie contrattuali) e nella omissione di uno specifico adempimento amministrativo, ossia l'invio della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, da trasmettersi prima dell'inizio della prestazione lavorativa agli Enti competenti tramite modello “Unilav”. Tale modifica era stata voluta dal legislatore per collegare con assoluta sicurezza la condotta illecita a un adempimento lavoristico ben determinato, attese le incertezze interpretative la prassi aveva evidenziato sotto la previgente disciplina del 2006.
Veniva inoltre esclusa la sanzionabilità qualora “dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti” si evidenziasse la volontà di non occultare il rapporto, pur se sotto diversa qualificazione giuridica. Veniva inoltre introdotta una modifica in percentuale delle sanzioni civili e la condotta viene resa, ai fini delle condizioni di procedibilità dell'illecito, “diffidabile” ai sensi dell'art.13 d.lgs. 124/2004.
Al contrario, dall'ordinanza di ingiunzione emessa nei suoi confronti si evinceva che la
[...]
non teneva assolutamente conto del tenore letterale della norma finendo per Parte_2
punire una condotta, che solo sulla base di una valutazione presuntiva, si riteneva integrante gli estremi dell'illecito amministrativo.
I fatti cui si riferiva l'ordinanza di ingiunzione erano solo asseritamente accertati;
si accertava
(illegittimamente) per ciascuno dei prestatori la medesima condotta, ovvero l'aver fatto ricorso a
“..prestazioni lavorative fornite da soggetti non autorizzati alla somministrazione di lavoro ovvero al di fuori dei limiti previsti” senza tuttavia indicare quegli elementi fattuali, indispensabili, riscontrati tali da poter integrare la fattispecie normativa.
Ciò rendeva l'ordinanza di ingiunzione radicalmente nulla stante la erronea indicazione degli illeciti commessi. In definitiva non poteva non ribadirsi, la piena correttezza della sentenza impugnata
(secondo motivo ).
All'odierna udienza del 18 giugno 2025, procedutasi alla discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo del quale si dava lettura.
E' da premettere che, in applicazione del principio processuale della “ ragione più liquida “ desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale ( Cass. 9936/2014, 12002/2014 ). 19
Nella specie , in applicazione di tale principio, va esaminato con priorità il terzo motivo di appello, proposto dall'Amministrazione.
Dalla comunicazione di reato dei Carabinieri di Canicattì, in data 28 agosto 2015, si rileva che in data
27/08/2015 alle ore 05:30 in Canicattì in piazza San Diego, veniva eseguito dai militari un servizio mirato al fine di contrastare il c.d. “ caporalato ” previsto e punito dall'art. 303 bis del C.P.. Giunti sul posto si notava la presenza massiccia di gruppi dì persone pronte per recarsi nei luoghi di lavoro e dinanzi al bar San Diego veniva notato un Furgone Fiat Ducato targato AZ185FT con alla guida una persona di sesso maschile che dal sedile lato passeggero chiacchierava con varie persone che si trovavano nel/a zona. Dopo circa un quarto d'ora e precisamente alle ore 05:45, la persona sopra il detto furgone si spostava sul sedile lato guida Facendo salire due persone e dopo aver messo in moto si allontanava dalla piazza San Diego. 1 militari operanti a debita distanza seguivano il furgone che dopo circa dieci minuti si fermava su un terreno agricolo coltivato ad "uva italia" e nei frattempo sopraggiungeva un autovettura fiat punto di colore verde che seguiva il furgone con a bordo cinque persone di sesso maschile_
Alle successive ore 06:10 i militari operanti intervenivano sul posto identificando le sottonotate persone:
nato a [...] il [...] ivi residente in [...], Parte_6
proprietario del furgone Fiat Ducato targato AZ 185FT; 2) nato in [...] Parte_7
il 04/12/1993 e residente in [...],21, proprietario dell'autovettura Fiat Punto targata
AK606PP; , nato in [...] il [...] e residente in [...] Controparte_6
via Lanza n.24 nato in [...] i1 10/12/1989 e residente in [...]; CP_7
nato in [...] il [...] e residente in [...]
n.19 , nato in [...] il [...] e residente in [...]
n.37; nato in [...] il [...] e residente in [...]; Controparte_10 CP_11
nato in [...] il [...] e residente in [...]; , nato in
[...] CP_12
Romania il 18/07/1978 e residente in [...].
l sopraindicati individui ai di fuori di all'atto dell'accesso ispettivo, stavano Parte_6
predisponendo le scale ed o teli in plastica da sistemare sul vigneto, mentre parlava con Parte_6
alcuni di loro ma non lavorava.
Nessuno di loro forniva agli ispettori indicazioni circa la persona per la quale lavoravano. Alle successive ore
07:00 circa si presentava sul posto il titolare dell'azienda agricola identificato in , Controparte_1
nato a [...] il [...] ivi residente in [...] il quale riferiva verbalmente di non 20
conoscere nessuno dei lavoratori e che aveva chiesto ad una persona di Canicattì di cui non diceva il nome, solo due persone per sistemare i teli sul vigneto.
Successivamente presso gli uffici della locale Compagnia Carabinieri veniva sentito a sommarie informazioni il quale dichiarava che“Ogni mattina alle ore 04:00 mi reco sempre Parte_6
a prendere qualcosa da mangiare presso il locale sito in Canicattì nelle vicinanze di piazza San
Diego, denominato Gino Panino. Stamattina dopo essermi recato da Gino Panino dove ho preso due panini, mi sono recato nell'adiacenze del bar San Diego dove mi sono fermato col mio furgone
Fiat Ducato targato AZ185FT. Nel mentre mi trovavo li dinanzi si avvicinava il cittadino rumeno che di nome fa e cognome o qualcosa di simile il quale mi chiedeva dì dare un CP_7 Per_2
passaggio a due o tre persone da portare nelle vicinanze dell'azienda Cervino ed inoltre gli dovevo prestare delle scale a mano. Cosi mi sono recato col mio furgone assieme a tre cittadini di nazionalità rumena presso l'appezzamento di terreno che mi ha indicato che era sul mio CP_7
furgone. Arrivati sul posto siamo scesi dal furgone e scaricato le scale e dopo siete arrivati voi
Carabinieri per il controllo. Oltre al mio furgone c'era un'altra auto di colore verde con a bordo 5 cittadini rumeni. Voglio precisare che per il passaggio dato ai tre cittadini rumeni non ho preso denaro ma l'ho fatto solo a titolo di amicizia con che lo conosco da un po' di tempo ”. CP_7
Dal verbale di sequestro si rileva che i lavoratori identificati il 16 dicembre 2015 stavano predisponendo le scale ed o teli in plastica da sistemare sul vigneto. scusso dai Carabinieri dichiarava di lavorare alle dipendenze del sig. Giudice per montare Testimone_2
le tende sui filari di uva
Il Lavoratore affermava che era andato a lavorare nel terreno dove sono intervenuti i CP_2
Carabinieri e che era stato contattato dal connazionale che gli avrebbe pagato la giornata. Per_3
Il lavoratore dichiarava che era andato a lavorare con l'auto del connazionale nel Controparte_9 Per_4
terreno dove è stato trovato dai Carabinieri .
Il Lavoratore dichiarava di non conoscere il proprietario del terreno dove Parte_7
doveva montare le tende.
Afferma l'appellante che la circostanza che i presunti lavoratori fossero diretti alla copertura del suo fondo era soltanto frutto degli apprezzamenti ed ipotesi dei verbalizzanti, dal momento che i cittadini romeni era stati fermati all'atto di discesa dal pulmino e non, invece, mentre materialmente svolgevano l'attività lavorativa. 21
Detta affermazione è in contrasto con quanto dichiarato dai lavoratori escussi dai Carabinieri i quali concordemente hanno affermato che si erano recati nel terreno dove sono intervenuti i Carabinieri per montare le tende sui filari d'uva.
Dette dichiarazioni trovano un ulteriore riscontro nelle dichiarazioni rese da il Parte_6
quale ha pure affermato che i lavoratori stranieri, scesi dal suo furgone, hanno portato le scale nel terreno indicatogli dall'amico e lavoratore NO “ . CP_7
D'altronde la circostanza che il Lo Giudice abbia dichiarato che si era presentato il giorno CP_1
del controllo presso il suo fondo agricolo in quanto mentre si stava recando presso un altro fondo di sua proprietà aveva visto gente sul luogo è circostanza rimasta priva di riscontri non avendo indicato il Lo Giudice dove si trovava l'altro fondo di sua proprietà. Appare quindi invece verosimile che si stava recando sul luogo dove sono stati trovati i lavoratori irregolari in quanto intendeva controllare il lavoro che stavano effettuando sul suo fondo.
Né appaiono di rilievo le considerazioni espresse nella consulenza di parte redatta il 27.08.2015 dal
Dott. che ha esposto “Da informazioni assunte da maestranze specializzate operanti Persona_1
nel territorio comunale, si è potuto appurare, che una squadra di operai costituita da quattro elementi nell'arco di una regolare giornata lavorativa di sette ore circa, può tranquillamente coprire circa 400 piante di uva da tavola. Alla luce della considerazione sopra esposta si deduce, che la copertura della porzione di vigneto scoperto costituita da circa 170 piante, può essere coperta da una squadra di operai costituita da quattro elementi, tranquillamente in meno di mezza giornata lavorativa, quantificabile in tre ore e ½ circa” .
Invero dette considerazioni piuttosto che essere il frutto di elaborazioni tecniche scientifiche del consulente appaiono la risultanza di non meglio informazioni assunte dal consulente da soggetti la cui attendibilità in alcun modo è stata dimostrata e le cui generalità, comunque, non sono state neppure indicate, non consentendo . quindi neppure che potesse procedersi alla loro escussione.
Né peraltro appare in alcun modo provato che la copertura dei vigneti del con i teloni CP_1
fosse stata già completata all'atto dell'accesso dei militari e che, pertanto, non occorreva l'opera di altri lavoratori, come assume l'appellante.
In definitiva quanto emerge dall'atto pubblico circa la presenza dei lavoratori nel terreno del Lo
Giudice oltra a fare indubbiamente fede fino a querela di falso (art. 2700 c.c.) ,è stato inoltre pure confermato dai lavoratori in precedenza indicati e dall' . Pt_6 22
Le dichiarazioni dei lavoratori dalle quali si desume inequivocabilmente che dovevano lavorare nel terreno presso il quale erano stati trasportati appartenente al Lo Giudice appaiono attendibili. E' irrilevante in proposito la circostanza che non sia stata fornita la prova della stipula di un contratto di lavoro tra il Lo Giudice e i lavoratori trovati nel suo fondo o, comunque, dell'impegno da parte del Lo Giudice di pagare ai lavoratori l'importo dovuto per a prestazione lavorativa, trattandosi di elementi desumibili presuntivamente dalle circostanza di fatto in precedenza indicate.
Va infine considerato che la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95,Cass. n. 24208/2020).
In definitiva appare sufficientemente provato che il Lo Giudice ha omesso di registrare nel libro unico del lavoro i dati relativi alle prestazioni lavorative, per ciascun mese di riferimento entro la fine del mese successivo, degli otto lavoratori dipendenti al lavoro dal 27/08/2015 ( Persona_5
, ,
[...] Controparte_8 Persona_6 Testimone_2 Testimone_1 Persona_7
e , in violazione dell'art. 39, comma 3 del D. L. n.
[...] CP_2 Controparte_10
112/2008, come modificato dall'art. 40, comma 4, D.L. n. 201, conv. in L. n.214/2011.
Rimangono assorbiti il primo e il secondo motivo di appello.
E' infondato il primo motivo di ricorso in opposizione riproposto dal con il quale lo CP_1
stesso assume che il verbale di accertamento sarebbe stato notificato oltre il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 della l. n. 689/1981.
Prevede l'art. 14 della Legge 24/11/1981, n. 689 che :
“ La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel 23
territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.”
E' pacifico, in diritto, che n tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata ( Cass. n. 27702/2019 ) .
Orbene, nel caso di specie, il termine di novanta giorni è stato ampiamente rispettato, atteso che il dies a quo è da individuarsi nel momento in cui l' ha concluso l'accertamento che non Parte_1
poteva che coincidere con il giorno (11/05/2016) in cui lo stesso ha acquisito la sentenza del
Tribunale di Agrigento n. 284/16 del 22/02/2016. Si legge, infatti, nel verbale unico di accertamento, che “Il giorno 11, del mese 05, dell'anno 2016, il/i sottoscritto/i , in CP_4 Controparte_5
qualità di Ispettore del Lavoro- in servizio presso l'intestata sede, ha/hanno concluso gli accertamenti ispettivi, iniziati con accesso del 27/08/2015…”. Pertanto, stante la decorrenza del termine di novanta giorni a partire dall'11/05/2016, considerato che il verbale unico di accertamento e notificazione di illecito amministrativo n. 15/0409 del 30/05/2016 (prot. n. 1183 del 30/05/2016) è stato notificato il
03/06/2016, la contestazione è stata effettuata rispettando il termine di legge.
Infondato è il secondo motivo di ricorso riproposto dal Lo Giudice . Invero il provvedimento con cui la competente P.A., disattendendo le deduzioni del trasgressore, irroghi a quest'ultimo una sanzione amministrativa è censurabile, da parte del giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui l'ordinanza-ingiunzione risulti del tutto priva di motivazione
(ovvero corredata di motivazione soltanto apparente), e non anche nell'ipotesi in cui la stessa risulti 24
insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, essendo oggetto dell'opposizione non il provvedimento della P.A., ma il rapporto sanzionatorio ad esso sotteso ( Cass.
n. 11280 del 10/05/2010 ).
Nella specie l'ordinanza ingiunzione impugnata risulta motivata , sia pure succintamente, in quanto nella stessa si fa riferimento alla sussistenza della violazione delle disposizioni di cui all'art.39, comma 3, così come modificato dalle disposizioni di cui all'art. 40, comma 4 del D.L. 6/12/2011 n.
201. convertito in Legge 22/12/2011 n. 214 “ per avere il Datore di lavoro omesso di registrare sul libro unico del lavoro i dati relativi al lavoratore ed alla prestazione lavorativa di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 39, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo ”.
Neppure rileva il denunciato mancato esame in sede amministrativa degli scritti difensivi del Lo
Giudice stante che nell'ordinanza-ingiunzione di una sanzione amministrativa, l'autorità pubblica non
è tenuta a rispondere analiticamente e diffusamente alle censure avanzate dall'intimato, potendo semplicemente richiamare il verbale di accertamento, a meno che le difese dell'intimato non contengano circostanze o fatti nuovi non indicati nel verbale o rilevanti per la configurabilità della contravvenzione o la sua gravità ( Cass. n. 3128 del 11/02/2010 ), circostanze nella specie insussistenti.
Per le suesposte considerazioni va accolto l'appello proposto dall' Parte_1
.
[...]
Le spese di questo grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in euro 250,00, oltre spese prenotate a debito.
Nulla va liquidato per spese del giudizio di primo grado.
Invero è' pacifico che l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota ( v. da ultimo Cass. n. 23825 del 04/08/2023).
Nella specie, nulla risulta documentato dall'Amministrazione circa eventuali spese, diverse da quelle generali, che essa abbia concretamente affrontato nel giudizio di primo grado. 25
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza resa in data 30 dicembre 2022 dal Tribunale di Agrigento, appellata dall' nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
rigetta l'opposizione proposta dal Lo Giudice avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 18/0129;
Condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di questo grado del giudizio che liquida in euro 250,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della I sezione civile il 18 giugno 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE