Articolo 3 della Legge 6 agosto 1954, n. 843
Articolo 2Articolo 4
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3 ottobre 1954
Art. 3.
L'art. 3 e' cosi' modificato:
"La sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei regime di punito franco e' riconosciuta con decreto del Ministro per le finanze".
Entrata in vigore il 3 ottobre 1954