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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 16/02/2026, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 368/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il
04/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BORGONOVO DANIELA, Presidente e Relatore
BORSANI LUISA CARLA, Giudice
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 968/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4181/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
15 e pubblicata il 24/10/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMM.VO n. 06880202400014211000 RI RI
- FERMO AMM.VO n. 06880202400014211000 IRPEF-ALTRO 2006
- FERMO AMM.VO n. 06880202400014211000 IRPEF-ALTRO 2007 - FERMO AMM.VO n. 06880202400014211000 IRPEF-ALTRO 2008
- FERMO AMM.VO n. 06880202400014211000 IVA-ALTRO 2006
- FERMO AMM.VO n. 06880202400014211000 IVA-ALTRO 2007
- FERMO AMM.VO n. 06880202400014211000 IVA-ALTRO 2008
- FERMO AMM.VO n. 06880202400014211000 IRAP 2006
- FERMO AMM.VO n. 06880202400014211000 IRAP 2007
- FERMO AMM.VO n. 06880202400014211000 IRAP 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 288/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede la riliquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio
Resistente/Appellato: chiede il rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, il contribuente Ricorrente_1 impugna la sentenza n. 4181/15/2024 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, che ha dichiarato cessata la materia del contendere, in relazione alla sola condanna in solido delle parti resistenti (Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano e
Agenzia delle Entrate - SC) alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00, importo, a suo parere, inferiore ai minimi di tariffa professionale, in violazione dell'art. 91 c.p.c. e 15 D.lgs. N. 546 del
1992. Chiede la riliquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
La vicenda riguardava una comunicazione preventiva di fermo amministrativo con la quale l'Agenzia delle
Entrate – SC chiedeva il pagamento della somma di euro 113.088,98, parzialmente impugnata dal contribuente per omessa notifica della cartella di pagamento presupposta e per pretese tributarie totalmente prescritte.
Nel corso del giudizio di primo grado, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano si costituiva eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e l'estraneità ai vizi sollevati dal ricorrente. L'Agenzia delle Entrate – SC si costituiva comunicando di aver provveduto all'annullamento della pretesa in sede di ricorso-reclamo, nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 17bis del D.lgs. n. 546 del 1992, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
La Corte di primo grado dichiarava cessata la materia del contendere.
Si è costituita in giudizio in questo grado l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano chiedendo il rigetto dell'appello, atteso che l'accoglimento della domanda avversaria era derivato da un comportamento virtuoso dell'Agente della SC che aveva annullato la pretesa in autotutela, e chiedendo la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio, immotivatamente instaurato attesa la carenza di legittimazione passiva e l'estraneità ai vizi sollevati dal ricorrente.
Si è costituita anche l'Agenzia delle Entrate – SC eccependo la carenza di interesse ad agire del ricorrente, che aveva ricevuto l'accoglimento del ricorso/reclamo seguito dall'annullamento della pretesa, chiedendo di dichiarare l'appello inammissibile o infondato atteso che il contenzioso non avrebbe dovuto nemmeno essere instaurato essendo stata la vicenda risolta in sede stragiudiziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
In effetti, i limiti minimi in ordine alla quantificazione delle spese non risultano superati.
Il valore della controversia dichiarato nel ricorso introduttivo era di euro 44.835,00 e dunque, la condanna alla rifusione delle spese di lite per un importo pari a 4.000,00, oltre accessori e anticipazioni come per legge, rientra perfettamente nei parametri forensi del D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022.
Inoltre, il giudice nella liquidazione deve tener conto, oltre al valore della causa, della complessità della controversia, delle difficoltà delle questioni giuridiche e di fatto, del pregio dell'attività professionale, della quantità di lavoro effettivamente svolta dal difensore e dei risultati ottenuti.
Nel caso di specie, il ricorso è stato depositato dopo il reclamo presentato all'Ufficio, reclamo che si è concluso nei termini con l'accoglimento della domanda e l'annullamento di tutta la pretesa, con richiesta alla prima udienza di cessazione della materia del contendere e un'inutile chiamata in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano, nonostante l'evidente carenza di legittimazione passiva, eccezione del resto immediatamente sollevata nell'atto di costituzione in giudizio.
La liquidazione delle spese risulta dunque corretta e condivisibile.
Le spese per questo grado di giudizio seguono la soccombenza, tenuto in giusta considerazione il valore della controversia, nonché l'esito del giudizio di primo grado e il comportamento delle parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna il contribuente soccombente alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 1.000,00 a favore di ciascuno degli enti costituiti, oltre accessori di legge e anticipazioni. Il Presidente Daniela Borgonovo
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il
04/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BORGONOVO DANIELA, Presidente e Relatore
BORSANI LUISA CARLA, Giudice
MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 968/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4181/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
15 e pubblicata il 24/10/2024
Atti impositivi:
- FERMO AMM.VO n. 06880202400014211000 RI RI
- FERMO AMM.VO n. 06880202400014211000 IRPEF-ALTRO 2006
- FERMO AMM.VO n. 06880202400014211000 IRPEF-ALTRO 2007 - FERMO AMM.VO n. 06880202400014211000 IRPEF-ALTRO 2008
- FERMO AMM.VO n. 06880202400014211000 IVA-ALTRO 2006
- FERMO AMM.VO n. 06880202400014211000 IVA-ALTRO 2007
- FERMO AMM.VO n. 06880202400014211000 IVA-ALTRO 2008
- FERMO AMM.VO n. 06880202400014211000 IRAP 2006
- FERMO AMM.VO n. 06880202400014211000 IRAP 2007
- FERMO AMM.VO n. 06880202400014211000 IRAP 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 288/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede la riliquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio
Resistente/Appellato: chiede il rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, il contribuente Ricorrente_1 impugna la sentenza n. 4181/15/2024 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, che ha dichiarato cessata la materia del contendere, in relazione alla sola condanna in solido delle parti resistenti (Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano e
Agenzia delle Entrate - SC) alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00, importo, a suo parere, inferiore ai minimi di tariffa professionale, in violazione dell'art. 91 c.p.c. e 15 D.lgs. N. 546 del
1992. Chiede la riliquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
La vicenda riguardava una comunicazione preventiva di fermo amministrativo con la quale l'Agenzia delle
Entrate – SC chiedeva il pagamento della somma di euro 113.088,98, parzialmente impugnata dal contribuente per omessa notifica della cartella di pagamento presupposta e per pretese tributarie totalmente prescritte.
Nel corso del giudizio di primo grado, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano si costituiva eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e l'estraneità ai vizi sollevati dal ricorrente. L'Agenzia delle Entrate – SC si costituiva comunicando di aver provveduto all'annullamento della pretesa in sede di ricorso-reclamo, nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 17bis del D.lgs. n. 546 del 1992, chiedendo la cessazione della materia del contendere.
La Corte di primo grado dichiarava cessata la materia del contendere.
Si è costituita in giudizio in questo grado l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano chiedendo il rigetto dell'appello, atteso che l'accoglimento della domanda avversaria era derivato da un comportamento virtuoso dell'Agente della SC che aveva annullato la pretesa in autotutela, e chiedendo la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio, immotivatamente instaurato attesa la carenza di legittimazione passiva e l'estraneità ai vizi sollevati dal ricorrente.
Si è costituita anche l'Agenzia delle Entrate – SC eccependo la carenza di interesse ad agire del ricorrente, che aveva ricevuto l'accoglimento del ricorso/reclamo seguito dall'annullamento della pretesa, chiedendo di dichiarare l'appello inammissibile o infondato atteso che il contenzioso non avrebbe dovuto nemmeno essere instaurato essendo stata la vicenda risolta in sede stragiudiziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
In effetti, i limiti minimi in ordine alla quantificazione delle spese non risultano superati.
Il valore della controversia dichiarato nel ricorso introduttivo era di euro 44.835,00 e dunque, la condanna alla rifusione delle spese di lite per un importo pari a 4.000,00, oltre accessori e anticipazioni come per legge, rientra perfettamente nei parametri forensi del D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022.
Inoltre, il giudice nella liquidazione deve tener conto, oltre al valore della causa, della complessità della controversia, delle difficoltà delle questioni giuridiche e di fatto, del pregio dell'attività professionale, della quantità di lavoro effettivamente svolta dal difensore e dei risultati ottenuti.
Nel caso di specie, il ricorso è stato depositato dopo il reclamo presentato all'Ufficio, reclamo che si è concluso nei termini con l'accoglimento della domanda e l'annullamento di tutta la pretesa, con richiesta alla prima udienza di cessazione della materia del contendere e un'inutile chiamata in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano, nonostante l'evidente carenza di legittimazione passiva, eccezione del resto immediatamente sollevata nell'atto di costituzione in giudizio.
La liquidazione delle spese risulta dunque corretta e condivisibile.
Le spese per questo grado di giudizio seguono la soccombenza, tenuto in giusta considerazione il valore della controversia, nonché l'esito del giudizio di primo grado e il comportamento delle parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna il contribuente soccombente alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 1.000,00 a favore di ciascuno degli enti costituiti, oltre accessori di legge e anticipazioni. Il Presidente Daniela Borgonovo