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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/02/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3125/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3125/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...] CP_2
[...] [...]
CP_3
CONVENUTO/I
Oggi 27 febbraio 2025 ad ore 12:36 innanzi al dott. Claudio Cicconi, sono comparsi:
Per l'avv. PERTICARARI RENATO e l'avv. Parte_1
PERTICARARI ANDREA ( ) via Crescimbeni 6 62100 Macerata ITALIA;
, C.F._1 oggi sostituito dall'avv. Tamara Cicia
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Per AN TI l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv.
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_2
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_3
Nessuno compare
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori della parte costituita precisano le conclusioni come da ricorso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 7 Alle ore 14:45, il Giudice riapre il verbale, assenti le parti, e all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
VERBALE CHIUSO ORE 14:48.
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Claudio Cicconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3125/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PERTICARARI RENATO e dell'avv. PERTICARARI ANDREA ( ) via C.F._1
Crescimbeni 6 62100 Macerata, elettivamente domiciliato in via Giosuè Carducci, 63 62100 Macerata presso il difensore avv. PERTICARARI RENATO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
AN TI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , C.F._2
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , CP_2 C.F._3
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , CP_3 C.F._4
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Parte ricorrente
pagina 3 di 7 “In via principale, voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione
e premessa l'istruttoria occorrente, in accoglimento della domanda proposta, accertare e dichiarare la devoluzione in favore dello Stato ai sensi dell'art. 586 cc dell'eredità del , nato in [...]_1
08.04.1936 a Fermo, C.F. ed ivi deceduto in data 04.10.2004 per tutte le C.F._5
motivazioni di cui in premessa, ed in particolare dei beni immobili di sua proprietà, siti a RV
(FM) e distinti al Catasto Fabbricati : Foglio 17 – part. 428 – sub 4 – cat. A/4; - Foglio 17 – part. 428
– sub 5 – cat. C/2; - Foglio 17 – part. 428 – sub 6 – cat. C/2; - Foglio 17 – part. 428 – sub 7 – cat. C/2;
- Foglio 17 – part. 428 – sub 8 – cat. C/6; Catasto Terreni: Foglio 17 – part. 415 - Foglio 17 – part.
420 (corte esterna) - Foglio 17 – part. 426 (corte esterna) e diritti comuni pari ad ¼ sulla corte comune esterna distinta al Catasto Fabbricati del Comune di RV (FM), al Foglio 17, particella 136, accorpata con fraziona alle particelle 427 e 431 con denuncia di cambiamento del
18/02/1988, contestualmente ordinando al competente Conservatore, con esonero da ogni responsabilità, la trascrizione dell'intervenuta devoluzione in favore dello Stato. Con vittoria di onorari e di spese del presente giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione e della documentazione allegata nonché di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
Parte ricorrente afferma del proprio ricorso introduttivo che , nato in data [...] a Persona_1
Fermo, C.F. in data 11.04.1997 sottoscriveva, con l'allora C.F._5 [...]
il contratto di mutuo ipotecario Rep. 2347 – Racc. 433, a rogito del Notaio Dott. CP_4 [...]
con cui riceveva in mutuo la somma di Lire 80.000.000,00 milioni, da restituirsi in 10 anni, Per_2
mediante il pagamento di 120 rate mensili, con scadenza dal 31.05.1997 al 30.04.2000 (cfr. doc. 7 ricorso introduttivo) e che , in epigrafe identificato, e la IG.ra , nata il CP_2 Persona_3
22.05.1940 a RV (FM), C.F. sottoscrivevano il richiamato contratto di C.F._6
mutuo ipotecario in qualità di fideiussori.
Parte ricorrente affermava, inoltre, che , a garanzia del pagamento del capitale mutuato Persona_1
concedeva ipoteca volontaria iscritta presso la Conservatoria di Fermo, in data 15.04.1997 al n. 2094 reg. gen. - 288 reg. part. (cfr. doc. 8 ricorso introduttivo), sino alla concorrenza di Lire 200.000.000,00 sugli immobili di sua proprietà, siti a RV (FM) e identificati come segue: Catasto Fabbricati:
pagina 4 di 7 A) Foglio 17 – part. 428 – sub 4 – cat. A/4; B) Foglio 17 – part. 428 – sub 5 – cat. C/2; C) Foglio 17 – part. 428 – sub 6 – cat. C/2; D) Foglio 17 – part. 428 – sub 7 – cat. C/2; E) Foglio 17 – part. 428 – sub
8 – cat. C/6; Catasto Terreni: Foglio 17 – part. 415; Foglio 17 – part. 420 (corte esterna); Foglio 17 – part. 426 (corte esterna) precisando che gli immobili di cui alle Lett. a, b, c, d ed e, godono di diritti comuni sulla corte comune esterna distinta al Catasto Fabbricati del Comune di RV (FM), al
Foglio 17, particella 136, accorpata con fraziona alle particelle 427 e 431 con denuncia di cambiamento del 18/02/1988 (cfr. doc. 9 ricorso introduttivo).
Parte ricorrente precisava, altresì, che l'ipoteca iscritta presso la Conservatoria di Fermo, in data
15.04.1997 al n. 2094 reg. gen. - 288 reg. part. è stata rinnovata in data 23.03.2017 nn 2393/324 (cfr. doc. 10 ricorso introduttivo).
Poiché, sostiene il ricorrente, non provvedeva al pagamento di n. 9 rate mensili, scadute Persona_1
dal 28.02.1998 al 31.10.1998; e che in forza del mancato pagamento delle rate, la Controparte_4
avvalendosi della clausola risolutiva del contratto di mutuo (art. 6) dichiarava risolto e depositava
[...] atto di intervento per € 7.136,91 nell'esecuzione immobiliare R.G.E.N. 50/1999, incardinata dall'allora sui beni immobili del fra cui anche quelli del Controparte_5 Persona_1
11.04.1997, rep. 2347/433 (cfr. doc. 12 ricorso introduttivo).
Tuttavia, continua il ricorrente, con provvedimento del 11.04.2024 il G.E., rilevata la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento immobiliare da parte del creditore procedente, dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva R.G.E. 50/1999 (cfr. doc. 13 ricorso introduttivo), ma che era interesse del creditore ipotecario PL Spv Srl avere soddisfazione del suo credito.
Preso atto che in data 04.10.2004 era deceduto (cfr. doc. 14 ricorso introduttivo) lo Persona_1
stesso aveva eredi la moglie ed i figli TI IM e , come da Persona_3 CP_2
certificato storico di famiglia in atti (cfr. doc. 15 ricorso introduttivo) e che è Persona_3 anch'essa deceduta in data 21.07.2020 (cfr. doc. 16 ricorso introduttivo), senza formalizzare l'accettazione dell'eredità del defunto , parte ricorrente ha appreso, anche nel corso del Persona_1
giudizio, dal certificato del registro delle successioni conservato presso il Tribunale di Fermo, rinunzie all'eredità da parte di TI IM, figlio di nato a [...] il [...], C.F. Persona_1
, e dei suoi figli nata a [...] il [...], C.F. C.F._2 CP_6
e , nato a [...] il [...], AC.F. C.F._7 Controparte_7
(cfr. docc.ti. 18, 19, 20, 23 e 24 documenti allegati in atti), così come hanno C.F._8
tutti rinunciato anche all'eredità di (cfr. doc. 21 ricorso introduttivo). Persona_4
pagina 5 di 7 Posto che sono decorsi oltre 10 anni dalla morte (deceduto in data 04.10.2004) senza Persona_5 che sia stata formalizzata né la dichiarazione di successione né alcuna accettazione dell'eredità, risultando altresì prescritto il diritto di revocare la rinunzia all'eredità da parte dei nipoti,
[...]
e , affermava parte ricorrente che, stante l'intimazione inviata ai chiamati CP_6 Controparte_7 all'eredità e TI IM con racc.ta a/ r del 31.05.2023, con cui veniva richiesto CP_2 il pagamento di € 138.404,17 oltre interessi, alcuna somma è stata corrisposta (cfr. doc. 22 atto introduttivo) e che, pertanto, in forza dell'art. 586 c.c. “In mancanza di altri successibili l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto opera di diritto senza bisogno di accettazione” lo Stato è divenuto successore per delazione successiva anche in tutte le ipotesi in cui viene meno la vocazione ereditaria degli altri chiamati, come accaduto nel caso di specie essendo trascorsi 20 anni dalla morte del de cuius, con conseguente prescrizione del diritto di accettare da parte dei chiamati revocare la rinuncia all'eredità.
Posto quanto sopra, concludeva parte ricorrente, pur operando la devoluzione dei beni in favore dello
Stato ipso iure, al fine di poter validamente incardinare le necessarie procedure esecutive immobiliari ai fini del recupero del proprio credito mediante la vendita forzata dei beni oggetto di ipoteca volontaria, necessitava di un provvedimento del Giudice che gli consenta la trascrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 586 cc.
Dall'istruttoria espletata, tutta prettamente documentale, e dalla contumacia dei convenuti, lo scrivente non può che accogliere le conclusioni di parte ricorrente, la quale ha provato documentalmente la propria domanda, la quale non può che trovare pieno accoglimento.
Stante la contumacia dei convenuti, i quali non si sono opposti al ricorso, appare corretto compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento della domanda proposta, accerta e dichiara la devoluzione in favore dello Stato ai sensi dell'art. 586 cc dell'eredità del nato in data [...] a [...], C.F. Persona_1
ed ivi deceduto in data 04.10.2004 per tutte le motivazioni di cui in premessa, C.F._5
ed in particolare dei beni immobili di sua proprietà, siti a RV (FM) e distinti al Catasto
Fabbricati:
a -Foglio 17 – part. 428 – sub 4 – cat. A/4;
b - Foglio 17 – part. 428 – sub 5 – cat. C/2;
c - Foglio 17 – part. 428 – sub 6 – cat. C/2;
pagina 6 di 7 d - Foglio 17 – part. 428 – sub 7 – cat. C/2;
e - Foglio 17 – part. 428 – sub 8 – cat. C/6;
Catasto Terreni:
f - Foglio 17 – part. 415
g - Foglio 17 – part. 420 (corte esterna)
h - Foglio 17 – part. 426 (corte esterna)
e diritti comuni pari ad ¼ sulla corte comune esterna distinta al Catasto Fabbricati del Comune di
RV (FM), al Foglio 17, particella 136, accorpata con fraziona alle particelle 427 e 431 con denuncia di cambiamento del 18/02/1988;
Ordina al competente Conservatore, con esonero da ogni responsabilità, la trascrizione dell'intervenuta devoluzione in favore dello Stato.
Spese integralmente compensate tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, parti assenti, ed allegazione al verbale.
Ancona, 27 febbraio 2025.
Il Giudice on. dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3125/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...] CP_2
[...] [...]
CP_3
CONVENUTO/I
Oggi 27 febbraio 2025 ad ore 12:36 innanzi al dott. Claudio Cicconi, sono comparsi:
Per l'avv. PERTICARARI RENATO e l'avv. Parte_1
PERTICARARI ANDREA ( ) via Crescimbeni 6 62100 Macerata ITALIA;
, C.F._1 oggi sostituito dall'avv. Tamara Cicia
Per l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Per AN TI l'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv.
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_2
Per 'avv. e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_3
Nessuno compare
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori della parte costituita precisano le conclusioni come da ricorso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 7 Alle ore 14:45, il Giudice riapre il verbale, assenti le parti, e all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
VERBALE CHIUSO ORE 14:48.
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Claudio Cicconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3125/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PERTICARARI RENATO e dell'avv. PERTICARARI ANDREA ( ) via C.F._1
Crescimbeni 6 62100 Macerata, elettivamente domiciliato in via Giosuè Carducci, 63 62100 Macerata presso il difensore avv. PERTICARARI RENATO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
AN TI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , C.F._2
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , CP_2 C.F._3
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , CP_3 C.F._4
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Parte ricorrente
pagina 3 di 7 “In via principale, voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione
e premessa l'istruttoria occorrente, in accoglimento della domanda proposta, accertare e dichiarare la devoluzione in favore dello Stato ai sensi dell'art. 586 cc dell'eredità del , nato in [...]_1
08.04.1936 a Fermo, C.F. ed ivi deceduto in data 04.10.2004 per tutte le C.F._5
motivazioni di cui in premessa, ed in particolare dei beni immobili di sua proprietà, siti a RV
(FM) e distinti al Catasto Fabbricati : Foglio 17 – part. 428 – sub 4 – cat. A/4; - Foglio 17 – part. 428
– sub 5 – cat. C/2; - Foglio 17 – part. 428 – sub 6 – cat. C/2; - Foglio 17 – part. 428 – sub 7 – cat. C/2;
- Foglio 17 – part. 428 – sub 8 – cat. C/6; Catasto Terreni: Foglio 17 – part. 415 - Foglio 17 – part.
420 (corte esterna) - Foglio 17 – part. 426 (corte esterna) e diritti comuni pari ad ¼ sulla corte comune esterna distinta al Catasto Fabbricati del Comune di RV (FM), al Foglio 17, particella 136, accorpata con fraziona alle particelle 427 e 431 con denuncia di cambiamento del
18/02/1988, contestualmente ordinando al competente Conservatore, con esonero da ogni responsabilità, la trascrizione dell'intervenuta devoluzione in favore dello Stato. Con vittoria di onorari e di spese del presente giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione e della documentazione allegata nonché di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
Parte ricorrente afferma del proprio ricorso introduttivo che , nato in data [...] a Persona_1
Fermo, C.F. in data 11.04.1997 sottoscriveva, con l'allora C.F._5 [...]
il contratto di mutuo ipotecario Rep. 2347 – Racc. 433, a rogito del Notaio Dott. CP_4 [...]
con cui riceveva in mutuo la somma di Lire 80.000.000,00 milioni, da restituirsi in 10 anni, Per_2
mediante il pagamento di 120 rate mensili, con scadenza dal 31.05.1997 al 30.04.2000 (cfr. doc. 7 ricorso introduttivo) e che , in epigrafe identificato, e la IG.ra , nata il CP_2 Persona_3
22.05.1940 a RV (FM), C.F. sottoscrivevano il richiamato contratto di C.F._6
mutuo ipotecario in qualità di fideiussori.
Parte ricorrente affermava, inoltre, che , a garanzia del pagamento del capitale mutuato Persona_1
concedeva ipoteca volontaria iscritta presso la Conservatoria di Fermo, in data 15.04.1997 al n. 2094 reg. gen. - 288 reg. part. (cfr. doc. 8 ricorso introduttivo), sino alla concorrenza di Lire 200.000.000,00 sugli immobili di sua proprietà, siti a RV (FM) e identificati come segue: Catasto Fabbricati:
pagina 4 di 7 A) Foglio 17 – part. 428 – sub 4 – cat. A/4; B) Foglio 17 – part. 428 – sub 5 – cat. C/2; C) Foglio 17 – part. 428 – sub 6 – cat. C/2; D) Foglio 17 – part. 428 – sub 7 – cat. C/2; E) Foglio 17 – part. 428 – sub
8 – cat. C/6; Catasto Terreni: Foglio 17 – part. 415; Foglio 17 – part. 420 (corte esterna); Foglio 17 – part. 426 (corte esterna) precisando che gli immobili di cui alle Lett. a, b, c, d ed e, godono di diritti comuni sulla corte comune esterna distinta al Catasto Fabbricati del Comune di RV (FM), al
Foglio 17, particella 136, accorpata con fraziona alle particelle 427 e 431 con denuncia di cambiamento del 18/02/1988 (cfr. doc. 9 ricorso introduttivo).
Parte ricorrente precisava, altresì, che l'ipoteca iscritta presso la Conservatoria di Fermo, in data
15.04.1997 al n. 2094 reg. gen. - 288 reg. part. è stata rinnovata in data 23.03.2017 nn 2393/324 (cfr. doc. 10 ricorso introduttivo).
Poiché, sostiene il ricorrente, non provvedeva al pagamento di n. 9 rate mensili, scadute Persona_1
dal 28.02.1998 al 31.10.1998; e che in forza del mancato pagamento delle rate, la Controparte_4
avvalendosi della clausola risolutiva del contratto di mutuo (art. 6) dichiarava risolto e depositava
[...] atto di intervento per € 7.136,91 nell'esecuzione immobiliare R.G.E.N. 50/1999, incardinata dall'allora sui beni immobili del fra cui anche quelli del Controparte_5 Persona_1
11.04.1997, rep. 2347/433 (cfr. doc. 12 ricorso introduttivo).
Tuttavia, continua il ricorrente, con provvedimento del 11.04.2024 il G.E., rilevata la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento immobiliare da parte del creditore procedente, dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva R.G.E. 50/1999 (cfr. doc. 13 ricorso introduttivo), ma che era interesse del creditore ipotecario PL Spv Srl avere soddisfazione del suo credito.
Preso atto che in data 04.10.2004 era deceduto (cfr. doc. 14 ricorso introduttivo) lo Persona_1
stesso aveva eredi la moglie ed i figli TI IM e , come da Persona_3 CP_2
certificato storico di famiglia in atti (cfr. doc. 15 ricorso introduttivo) e che è Persona_3 anch'essa deceduta in data 21.07.2020 (cfr. doc. 16 ricorso introduttivo), senza formalizzare l'accettazione dell'eredità del defunto , parte ricorrente ha appreso, anche nel corso del Persona_1
giudizio, dal certificato del registro delle successioni conservato presso il Tribunale di Fermo, rinunzie all'eredità da parte di TI IM, figlio di nato a [...] il [...], C.F. Persona_1
, e dei suoi figli nata a [...] il [...], C.F. C.F._2 CP_6
e , nato a [...] il [...], AC.F. C.F._7 Controparte_7
(cfr. docc.ti. 18, 19, 20, 23 e 24 documenti allegati in atti), così come hanno C.F._8
tutti rinunciato anche all'eredità di (cfr. doc. 21 ricorso introduttivo). Persona_4
pagina 5 di 7 Posto che sono decorsi oltre 10 anni dalla morte (deceduto in data 04.10.2004) senza Persona_5 che sia stata formalizzata né la dichiarazione di successione né alcuna accettazione dell'eredità, risultando altresì prescritto il diritto di revocare la rinunzia all'eredità da parte dei nipoti,
[...]
e , affermava parte ricorrente che, stante l'intimazione inviata ai chiamati CP_6 Controparte_7 all'eredità e TI IM con racc.ta a/ r del 31.05.2023, con cui veniva richiesto CP_2 il pagamento di € 138.404,17 oltre interessi, alcuna somma è stata corrisposta (cfr. doc. 22 atto introduttivo) e che, pertanto, in forza dell'art. 586 c.c. “In mancanza di altri successibili l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto opera di diritto senza bisogno di accettazione” lo Stato è divenuto successore per delazione successiva anche in tutte le ipotesi in cui viene meno la vocazione ereditaria degli altri chiamati, come accaduto nel caso di specie essendo trascorsi 20 anni dalla morte del de cuius, con conseguente prescrizione del diritto di accettare da parte dei chiamati revocare la rinuncia all'eredità.
Posto quanto sopra, concludeva parte ricorrente, pur operando la devoluzione dei beni in favore dello
Stato ipso iure, al fine di poter validamente incardinare le necessarie procedure esecutive immobiliari ai fini del recupero del proprio credito mediante la vendita forzata dei beni oggetto di ipoteca volontaria, necessitava di un provvedimento del Giudice che gli consenta la trascrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 586 cc.
Dall'istruttoria espletata, tutta prettamente documentale, e dalla contumacia dei convenuti, lo scrivente non può che accogliere le conclusioni di parte ricorrente, la quale ha provato documentalmente la propria domanda, la quale non può che trovare pieno accoglimento.
Stante la contumacia dei convenuti, i quali non si sono opposti al ricorso, appare corretto compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento della domanda proposta, accerta e dichiara la devoluzione in favore dello Stato ai sensi dell'art. 586 cc dell'eredità del nato in data [...] a [...], C.F. Persona_1
ed ivi deceduto in data 04.10.2004 per tutte le motivazioni di cui in premessa, C.F._5
ed in particolare dei beni immobili di sua proprietà, siti a RV (FM) e distinti al Catasto
Fabbricati:
a -Foglio 17 – part. 428 – sub 4 – cat. A/4;
b - Foglio 17 – part. 428 – sub 5 – cat. C/2;
c - Foglio 17 – part. 428 – sub 6 – cat. C/2;
pagina 6 di 7 d - Foglio 17 – part. 428 – sub 7 – cat. C/2;
e - Foglio 17 – part. 428 – sub 8 – cat. C/6;
Catasto Terreni:
f - Foglio 17 – part. 415
g - Foglio 17 – part. 420 (corte esterna)
h - Foglio 17 – part. 426 (corte esterna)
e diritti comuni pari ad ¼ sulla corte comune esterna distinta al Catasto Fabbricati del Comune di
RV (FM), al Foglio 17, particella 136, accorpata con fraziona alle particelle 427 e 431 con denuncia di cambiamento del 18/02/1988;
Ordina al competente Conservatore, con esonero da ogni responsabilità, la trascrizione dell'intervenuta devoluzione in favore dello Stato.
Spese integralmente compensate tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, parti assenti, ed allegazione al verbale.
Ancona, 27 febbraio 2025.
Il Giudice on. dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 7 di 7