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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1301/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5234/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palagonia - Casa Comunale 95046 Palagonia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1285 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato al comune di Palagonia con p.e.c. consegnata in data 17.05.2024, è impugnato l'avviso di accertamento n. 1285 del 16/11/2023, notificato in data, in data 18.03.2024, relativo ad IMU dell'anno di imposta 2018, per l'importo di € 2.297,00.
Il ricorrente deduce: che i beni immobili di cui è richiesta l'Imu per l'anno 2018, non sono di esclusiva proprietà dell'odierno ricorrente (100%), essendo proprietario di 4/6 ovvero di una quota pari a 66,66% degli stessi;
che tali immobili sono pervenuti per successione dalla moglie Sig.ra Nominativo_2 ; eccepisce illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per difetto di soggettività passiva tributaria, essendo proprietario per il 66,66% e non per il 100%; eccepisce illegittimità degli interessi richiesti e delle sanzioni irrogate.
Il resistente non si è costituito in giudizio.
Il giudice monocratico, all'udienza dell'11.02.2026, come da verbale, trattiene il ricorso in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso è fondato.
Dalla dichiarazione di successione risulta che l'odierno ricorrente è usufruttuario dell'immobile censito al foglio 22, part. 1763, sub. 3, piano 1, e Nominativo_3 ne ha la nuda proprietà.
Gli altri beni oggetto dell'atto impugnato risultano, dalla dichiarazione di successione, attribuiti dalla de cuius ai di lei figli.
Il ricorrente in tale immobile ha la propria residenza, essendo la sua abitazione principale.
Per quanto sopra, il ricorso è fondato, oltre che per i motivi di cui al ricorso, anche per il fatto che il ricorrente tale immobile è l'abitazione principale del ricorrente e luogo della sua residenza.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in funzione di giudice monocratico, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidate in euro 958,00, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti, con distrazione delle stesse in favore del difensore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c. che le ha anticipate
Il Giudice monocratico
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5234/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palagonia - Casa Comunale 95046 Palagonia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1285 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato al comune di Palagonia con p.e.c. consegnata in data 17.05.2024, è impugnato l'avviso di accertamento n. 1285 del 16/11/2023, notificato in data, in data 18.03.2024, relativo ad IMU dell'anno di imposta 2018, per l'importo di € 2.297,00.
Il ricorrente deduce: che i beni immobili di cui è richiesta l'Imu per l'anno 2018, non sono di esclusiva proprietà dell'odierno ricorrente (100%), essendo proprietario di 4/6 ovvero di una quota pari a 66,66% degli stessi;
che tali immobili sono pervenuti per successione dalla moglie Sig.ra Nominativo_2 ; eccepisce illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per difetto di soggettività passiva tributaria, essendo proprietario per il 66,66% e non per il 100%; eccepisce illegittimità degli interessi richiesti e delle sanzioni irrogate.
Il resistente non si è costituito in giudizio.
Il giudice monocratico, all'udienza dell'11.02.2026, come da verbale, trattiene il ricorso in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso è fondato.
Dalla dichiarazione di successione risulta che l'odierno ricorrente è usufruttuario dell'immobile censito al foglio 22, part. 1763, sub. 3, piano 1, e Nominativo_3 ne ha la nuda proprietà.
Gli altri beni oggetto dell'atto impugnato risultano, dalla dichiarazione di successione, attribuiti dalla de cuius ai di lei figli.
Il ricorrente in tale immobile ha la propria residenza, essendo la sua abitazione principale.
Per quanto sopra, il ricorso è fondato, oltre che per i motivi di cui al ricorso, anche per il fatto che il ricorrente tale immobile è l'abitazione principale del ricorrente e luogo della sua residenza.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in funzione di giudice monocratico, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidate in euro 958,00, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti, con distrazione delle stesse in favore del difensore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c. che le ha anticipate
Il Giudice monocratico