Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 17/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4565/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
Dott.ssa Cristina Cavaciocchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4565/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso C.F._2
congiunto, dall'Avv. Luca Falciani, presso il cui studio in Sinalunga (SI), Viale Trieste n. 142, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (Ricorso congiunto)
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c., dell'8.1.2025, per e l'Avv. Gianluca Falciani così concludeva: Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito omologare le seguenti nuove condizioni in modifica della sentenza n. 121/2022 (RGN 2989/2021) emessa dal Tribunale di Siena in data 26.01.2022, ferme restando le condizioni enunciate nella parte motiva della stessa, che si riportano per completezza:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli resteranno affidati ad entrambi i genitori con residenza di collocata presso la Per_1
madre e residenza di collocata presso il padre;
Per_2
3) La responsabilità genitoriale sui figli minori verrà esercitata da entrambi i genitori anche con riguardo a questioni di ordinaria amministrazione;
4) I coniugi godranno reciprocamente del più ampio diritto di visita dei minori, potendo gli stessi liberamente tenere con sé i figli, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi, previo reciproco accordo. In ogni caso, padre e madre, salvo le possibili modifiche da adottarsi congiuntamente, tenuto conto delle presumibili esigenze dei figli, intendono gestire le visite con il seguente calendario bisettimanale, da ripetere ciclicamente: Sett. 1: Per_2
trascorrerà due pomeriggi feriali con la madre ed un pomeriggio con il padre;
Sett. 2: Per_1
trascorrerà due pomeriggi feriali con il padre e un pomeriggio con la madre. Per Per_1 Per_2
quanto riguarda i fine settimana questi verranno trascorsi dai figli alternativamente con il padre e con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici e socio-ricreativi dei figli nonché degli impegni lavorativi dei genitori;
5) I minori potranno trascorrere con ciascuno dei genitori, durante le vacanze estive, un periodo di quindici giorni consecutivi, da individuarsi annualmente di concerto tra gli stessi.
Indipendentemente dal periodo di affidamento, i figli trascorreranno alternativamente con un genitore il giorno di Natale a pranzo e con l'altro a cena ed il giorno successivo di S. Stefano con uno dei genitori, così come per il giorno di Pasqua a pranzo e con l'altro a cena ed il Lunedì dell'Angelo con uno dei genitori;
6) Stante la collocazione paritaria dei minori presso i genitori, i sig.ri e si Pt_2 Pt_1
obbligano a suddividere al 50% tutte le spese ordinarie e straordinarie necessarie per il mantenimento di entrambi i figli. A tal proposito, solo col fine di una quantificazione economica per quelle ordinarie, i coniugi e indicano in € 300,00 la somma mensile Pt_2 Pt_1
necessaria al mantenimento ordinario per entrambi i figli, che, stante la pari collocazione tra i genitori, s'intende reciprocamente compensata senza passaggio di denaro. Detta somma è comunque indicata come rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
7) Tutte le spese straordinarie necessarie per i figli, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle mediche e specialistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche (tasse di iscrizione, acquisto libri e materiali scolastici, gite scolastiche, eventuali master e/o scuole di specializzazione con conseguenti spese di alloggio, utenze e trasporti) ed 3 / 4
extrascolastiche (corsi di lingua, arte o sport, biglietti per spettacoli e manifestazioni, viaggi di svago, spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli), come anticipato sopra verranno ripartite tra i ricorrenti in misura pari al 50%. Al fine della dimostrazione del preventivo accordo il genitore che richiede il rimborso, in caso di contestazione, dovrà dimostrare di aver inviato comunicazione scritta all'altro genitore a mezzo e-mail, fax, sms, messaggio whatsapp o altro mezzo abitualmente in uso tra le parti, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro scritto entro 10 giorni. In caso di mancato espresso dissenso motivato entro il predetto termine, la spesa si intenderà approvata. Le spese necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione saranno rimborsate al coniuge che le ha anticipate dietro semplice invio dei giustificativi di spesa, facendo rinvio a quanto statuito nel Protocollo approvato e sottoscritto dal
Presidente del Tribunale di Siena e dall'Ordine Forense ai fini della distinzione tra le spese che non prevedono il preventivo assenso tra i genitori e quelle per le quali è invece necessario. Per tutto quanto non previsto nel presente accordo le parti fanno espresso riferimento alle Linee guida in tema di spese per i figli denominato Protocollo Famiglia, approvato dal Tribunale di
Siena e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siena che si allega al presente ricorso che le parti dichiarano di riconoscere ed accettare;
8) I coniugi rinunciano, reciprocamente, a qualsiasi forma di mantenimento, dichiarandosi, entrambi economicamente indipendenti.
9) Ciascun coniuge provvederà personalmente al pagamento delle spese legali di ciascuno sostenute per il presente atto e per quelli conseguenti che si dovessero rendere necessari.
In via ulteriore e modifica:
10) il signor verserà a titolo di assegno divorzile alla signora a Parte_2 Parte_1
partire dal 01.01.2025 la somma mensile di euro 70,00 da corrispondersi tramite bonifico bancario con i dati che saranno successivamente comunicati.
Pubblico Ministero: visto in data 28.11.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22.11.2024, e Parte_1 Parte_2
esponevano che il Tribunale di Siena, con sentenza n. 121/2022 del 26.1.2022 aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 7.12.2003 in Sinalunga (SI), trascritto nell'anno 2003, n. 29, parte II, serie A, e che, da allora, la situazione economica delle parti si era 4 / 4
modificata, in quanto la attualmente percepiva un reddito inferiore rispetto all'anno 2021 Pt_1
di € 1000,00 all'anno mentre il percepiva un reddito superiore lordo rispetto al predetto Pt_2
anno di circa € 3.000,00 e non aveva spese di locazione;
pertanto, chiedevano concordemente di modificare le condizioni precedentemente vigenti, per come indicato supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. dell'8.1.2025, le parti, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale e confermavano le condizioni contenute nel ricorso.
Il procuratore delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno congiuntamente richiesto di pronunciare la modifica delle condizioni stabilite in sede di divorzio, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c..
In questo senso, alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso congiunto e per la conseguente modifica delle condizioni previgenti, in quanto le condizioni ulteriormente concordate appaiono legittime e non confliggenti con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dispone che le condizioni del divorzio tra (C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F.: ), siano modificate per come indicato nelle condizioni
[...] C.F._2
concordate supra riportate;
Spese compensate.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio dell'11 gennaio 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Michele Moggi