Art. 4.
Sono istituiti, con effetto dal 1 gennaio 1970, presso il Ministero della pubblica istruzione, i seguenti ruoli della carriera di concetto per sopperire alle esigenze funzionali delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria:
a) ruolo organico dei tecnici dietisti;
b) ruolo organico dei tecnici ortottici;
c) ruolo organico dei tecnici terapisti della riabilitazione.
Ciascun ruolo e' costituito di quaranta posti con le qualifiche di tecnico aggiunto (ex coeff. 202), tecnico di terza classe (ex coeff. 229), tecnico di seconda classe (ex coeff. 271), tecnico di prima classe (ex coeff. 325), tecnico capo di prima classe (ex coeff. 402) e con lo svolgimento di carriera dei tecnici coadiutori di cui all' articolo 11 della legge 3 novembre 1961, n. 1255 .
Per la ripartizione dei posti si applicano le disposizioni di cui all' articolo 10 della legge 3 novembre 1961, n. 1255 .
Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766 , e successive modificazioni, sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione nonche' le disposizioni degli impiegati civili dello Stato per l'immissione in ruolo e lo stato giuridico.
Con regolamento di esecuzione della presente legge - da emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro - saranno determinati i titoli di studio per l'ammissione alle carriere di cui al presente articolo, la composizione delle commissioni giudicatrici per i concorsi per l'ammissione alle carriere predette, nonche' le prove di esame e le modalita' per l'espletamento dei concorsi medesimi.
Sono istituiti, con effetto dal 1 gennaio 1970, presso il Ministero della pubblica istruzione, i seguenti ruoli della carriera di concetto per sopperire alle esigenze funzionali delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria:
a) ruolo organico dei tecnici dietisti;
b) ruolo organico dei tecnici ortottici;
c) ruolo organico dei tecnici terapisti della riabilitazione.
Ciascun ruolo e' costituito di quaranta posti con le qualifiche di tecnico aggiunto (ex coeff. 202), tecnico di terza classe (ex coeff. 229), tecnico di seconda classe (ex coeff. 271), tecnico di prima classe (ex coeff. 325), tecnico capo di prima classe (ex coeff. 402) e con lo svolgimento di carriera dei tecnici coadiutori di cui all' articolo 11 della legge 3 novembre 1961, n. 1255 .
Per la ripartizione dei posti si applicano le disposizioni di cui all' articolo 10 della legge 3 novembre 1961, n. 1255 .
Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766 , e successive modificazioni, sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione nonche' le disposizioni degli impiegati civili dello Stato per l'immissione in ruolo e lo stato giuridico.
Con regolamento di esecuzione della presente legge - da emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro - saranno determinati i titoli di studio per l'ammissione alle carriere di cui al presente articolo, la composizione delle commissioni giudicatrici per i concorsi per l'ammissione alle carriere predette, nonche' le prove di esame e le modalita' per l'espletamento dei concorsi medesimi.