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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 02/07/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1424/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. r.g. 1424/2024
tra
(C.F. ) col patrocinio degli Avv.ti Marco Lo Parte_1 C.F._1
Giudice e Luigi Serino e con domicilio eletto in Indirizzo telematico Email_1
Email_2
RICORRENTE
e
Contr
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso con P.IVA_1
delega dalla dott.ssa Maria Teresa Figliomeni e con domicilio eletto in Modena, Via Elia
Rainusso n. 70/100,
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.9.2024 ha convenuto in giudizio il Parte_1
per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «− accertare e Controparte_2
dichiarare il diritto della parte ricorrente alla retribuzione professionale docenti di cui all'art.
1 7 del C.C.N.L. del 15/03/2001 in relazione al servizio prestato in forza di contratti a tempo
determinato stipulati con il e di cui in narrativa;
− Controparte_3
Condannare il , in persona del pro tempore, al Controparte_3 CP_4
pagamento in favore di parte ricorrente delle conseguenti differenze retributive, pari a €uro
1.570,50= lorde, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo. In ogni caso, con vittoria di
tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio da calcolarsi ex D.M: n. 55/2014
con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis per la predisposizione dell'atto con
tecniche informatiche atte alla facilitazione alla consultazione, da liquidarsi a favore del
procuratore dichiaratosi antistatario.».
A sostegno del ricorso, ha prospettato: 1) di aver prestato servizio in qualità di docente alle dipendenze del convenuto nell'A.S. 2021/2022, in forza di plurimi contratti a tempo CP_3
determinato per supplenze brevi e saltuarie (doc. 1 ricorso); 2) di non aver percepito per il periodo contrattuale illustrato a pag. 2 del ricorso la Retribuzione professionale docenti,
compenso accessorio previsto dall'art. 7 del CCNL Comparto scuola del 15.3.2001 e richiamato nelle successive contrattazioni collettive, quantificata in €. 1.570,50.
Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il convenuto che, nel ribadire la CP_3
legittimità del proprio operato e l'infondatezza della pretesa attorea, ha contestato nel quantum
la pretesa avversaria e concluso per il rigetto del ricorso.
All'esito dell'udienza del 25.6.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), la causa
è stata trattenuta in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree volte alla condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento della Retribuzione
Professionale Docenti per il servizio prestato nel corso dell'A.S. 2021/2022.
2 La controversia si inscrive all'interno di una cornice fattuale da ritenersi pacifica poiché non oggetto di specifica contestazione tra le parti.
Ciò posto, la domanda attorea di percezione delle somme a titolo di R.P.D. si fonda sulla piena equiparabilità del personale docente di ruolo (o titolare di incarichi annuali fino al 30.06 o al
31.08), al personale supplente il cui rapporto di lavoro sia saltuario e si dipani per una durata contrattuale più breve.
Nella prospettazione attorea, attesa l'identità funzionale delle mansioni e dei compiti assolti,
l'avvenuta esclusione dal beneficio economico appare del tutto ingiustificata, tanto da costituire violazione del principio di non discriminazione stabilito a livello europeo dalla direttiva
1999/70/CE.
Sul punto, il convenuto eccepisce il mancato assolvimento di parte ricorrente CP_3
dell'onere probatorio in ordine all'uguaglianza delle mansioni, individuando nella brevità e saltuarietà dei contratti a termine stipulati in corso d'anno scolastico, elementi oggettivi idonei a legittimare la disparità di trattamento nella corresponsione della R.P.D.
La definizione della controversia impone un preliminare richiamo al panorama normativo europeo e alle plurime decisioni della giurisprudenza di legittimità intervenute in subiecta
materia.
Il contratto a termine è regolato dal diritto dell'Unione Europea a mezzo della direttiva
1999/70/CE e dell'allegato Accordo quadro concluso il 18 marzo 1999, che trova pacifica applicazione anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati con la pubblica amministrazione.
Nel dettaglio, la clausola 4 punto 1 dell'Accordo dispone quanto segue: «Per quanto riguarda
le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo
meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un
3 contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni
oggettive».
La Suprema Corte, in adesione all'interpretazione ormai consolidatasi in sede europea, ha statuito che: «a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci
qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a
tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal
singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di
tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria
disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007,
causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio Persona_1
di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in
materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), “non può
impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di
discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo
indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una
differenza di retribuzione” ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); ).» (Cass. n. 15231 del
16.07.2020).
Occorre quindi valutare se la R.P.D., istituita dall'art. 7 del CCNL Comparto scuola 2001,
rientri tra le condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro, così da rendere necessaria una lettura della norma contrattuale orientata al principio di non discriminazione di derivazione comunitaria.
Il citato art. 7 (su cui non ha inciso la successiva contrattazione collettiva, se non nell'entità e per l'inclusione nella base di calcolo del T.F.R.) ha introdotto la Retribuzione professionale docenti «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la
4 realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole
di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti
per sostenere il miglioramento del servizio scolastico», prevedendone l'attribuzione per dodici mensilità e con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999.
Tale ultima norma individua i beneficiari della R.P.D. negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto a tempo determinato impiegato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, stabilendo inoltre che venga corrisposto in ragione di tante mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio, e che, per i periodi inferiori al mese, detto compenso sia liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di lavoro prestato.
Ne consegue che la R.P.D. è compenso di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente.
Concorrendo pertanto a remunerare le mansioni della categoria e del profilo professionale del docente e prescindendo dalla tipologia o dalle peculiarità delle attività assolte (quali progetti,
ore aggiuntive o specifici incarichi assegnati), la rientra tra le condizioni di impiego del Pt_2
lavoratore, in ossequio a quanto previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Con la necessità che il datore di lavoro garantisca parità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, anche laddove questi ultimi siano assunti per prestazioni di natura breve e saltuaria.
A conforto di tale assunto e di una interpretazione dell'art. 7 del CCNL Comparto scuola 2001
in armonia col sistema di tutela antidiscriminatoria edificato in sede europea, la giurisprudenza di legittimità, in questione del tutto sovrapponibile a quella qui scrutinata, ha ribadito che:
«L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che
attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si
5 interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo
quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche
tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste
dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità
stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di
quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende
all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo
integrativo» (Cass. 20015/2018; nello stesso senso, più recentemente, Cass. civ. sez. lav.,
ordinanza 5.3.2020, n. 6293/2020).
Spostando le considerazioni al caso di specie, il ricorso è da ritenersi fondato.
La domanda attorea, tesa all'equiparazione ai fini economici dei periodi lavorati in qualità di supplente breve e saltuario nell'A.S. 2021/2022 alle dipendenze del , Controparte_2
risulta sufficientemente circostanziata e sorretta dall'allegazione dei contratti di lavoro stipulati
inter partes e delle buste paga (doc. 1, 2 ricorso), così da ritenersi assolto l'onere probatorio gravante su parte ricorrente e chiaramente individuato il bene della vita richiesto.
Non risultano condivisibili, alla luce dei principi di diritto ampiamente esposti, le doglianze dell'Amministrazione convenuta in ordine all'asserita impossibilità di equiparazione delle mansioni svolte da parte ricorrente rispetto al personale di ruolo o con incarico annuale, per la brevità e saltuarietà dei rapporti di lavoro con questa stipulati.
La natura fissa e continuativa della Retribuzione professionale docenti, il cui riconoscimento è
svincolato dalle modalità di svolgimento della prestazione o dalla tipologia di incarico, rende del tutto irrilevanti, ai fini dell'erogazione dell'emolumento, le argomentazioni della resistente
(peraltro non corroborate da alcun elemento di fatto) sul mancato svolgimento di progetti,
incarichi specifici, ore extracurriculari o attività di avvio e gestione del servizio scolastico da parte del personale assunto per supplenze brevi e saltuarie.
6 In definitiva quindi si ritiene non dimostrata la sussistenza di ragioni oggettive giustificatrici di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato (sul punto, ancora Cass. n. 15231 del 16.07.2020, secondo cui: «la diversità di trattamento può
essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che
contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche
delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo
degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).».
Le conclusioni raggiunte impongono, pertanto, l'accoglimento della domanda e il riconoscimento del diritto di parte ricorrente a percepire le somme maturate a titolo di R.P.D.
per il servizio prestato alle dipendenze del convenuto nell'A.S. 2021/2022. CP_3
Con riferimento al quantum debeatur i conteggi compiuti da parte ricorrente (in ogni caso ossequiosi del combinato disposto di cui all'art 25 CCNI 31.8.1999 e all'art. 7 CCNL
15.3.2001) non risultano specificatamente contestati da parte resistente.
In definitiva quindi, visto anche il disposto di cui all'art. 63, co. 2, D. Lgs. 165/2001, si condanna parte resistente, in persona del Ministro pro tempore¸ a corrispondere a parte ricorrente la somma di € 1.175,29 a titolo di Retribuzione professionale docenti maturata e non corrisposta per l'A.S. 2021/2022, oltre accessori dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo a mente del valore e tipo di controversia, degli incombenti processuali compiuti e delle prescrizioni di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) Per quanto in motivazione, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire il trattamento di Retribuzione professionale docenti per l'A.S. 2021/2022;
7 2) Condanna parte resistente a corrispondere in favore di parte ricorrente la somma di €
1.175,29 oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, co 36, L.724/1994 dalla data del dovuto fino al saldo;
3) Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, quantificate in complessivi € 450,00, oltre rimborso contributo unificato di € 49,00, spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Somma da distrarsi a favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Modena, 2 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. r.g. 1424/2024
tra
(C.F. ) col patrocinio degli Avv.ti Marco Lo Parte_1 C.F._1
Giudice e Luigi Serino e con domicilio eletto in Indirizzo telematico Email_1
Email_2
RICORRENTE
e
Contr
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso con P.IVA_1
delega dalla dott.ssa Maria Teresa Figliomeni e con domicilio eletto in Modena, Via Elia
Rainusso n. 70/100,
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.9.2024 ha convenuto in giudizio il Parte_1
per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «− accertare e Controparte_2
dichiarare il diritto della parte ricorrente alla retribuzione professionale docenti di cui all'art.
1 7 del C.C.N.L. del 15/03/2001 in relazione al servizio prestato in forza di contratti a tempo
determinato stipulati con il e di cui in narrativa;
− Controparte_3
Condannare il , in persona del pro tempore, al Controparte_3 CP_4
pagamento in favore di parte ricorrente delle conseguenti differenze retributive, pari a €uro
1.570,50= lorde, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo. In ogni caso, con vittoria di
tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio da calcolarsi ex D.M: n. 55/2014
con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis per la predisposizione dell'atto con
tecniche informatiche atte alla facilitazione alla consultazione, da liquidarsi a favore del
procuratore dichiaratosi antistatario.».
A sostegno del ricorso, ha prospettato: 1) di aver prestato servizio in qualità di docente alle dipendenze del convenuto nell'A.S. 2021/2022, in forza di plurimi contratti a tempo CP_3
determinato per supplenze brevi e saltuarie (doc. 1 ricorso); 2) di non aver percepito per il periodo contrattuale illustrato a pag. 2 del ricorso la Retribuzione professionale docenti,
compenso accessorio previsto dall'art. 7 del CCNL Comparto scuola del 15.3.2001 e richiamato nelle successive contrattazioni collettive, quantificata in €. 1.570,50.
Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il convenuto che, nel ribadire la CP_3
legittimità del proprio operato e l'infondatezza della pretesa attorea, ha contestato nel quantum
la pretesa avversaria e concluso per il rigetto del ricorso.
All'esito dell'udienza del 25.6.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), la causa
è stata trattenuta in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree volte alla condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento della Retribuzione
Professionale Docenti per il servizio prestato nel corso dell'A.S. 2021/2022.
2 La controversia si inscrive all'interno di una cornice fattuale da ritenersi pacifica poiché non oggetto di specifica contestazione tra le parti.
Ciò posto, la domanda attorea di percezione delle somme a titolo di R.P.D. si fonda sulla piena equiparabilità del personale docente di ruolo (o titolare di incarichi annuali fino al 30.06 o al
31.08), al personale supplente il cui rapporto di lavoro sia saltuario e si dipani per una durata contrattuale più breve.
Nella prospettazione attorea, attesa l'identità funzionale delle mansioni e dei compiti assolti,
l'avvenuta esclusione dal beneficio economico appare del tutto ingiustificata, tanto da costituire violazione del principio di non discriminazione stabilito a livello europeo dalla direttiva
1999/70/CE.
Sul punto, il convenuto eccepisce il mancato assolvimento di parte ricorrente CP_3
dell'onere probatorio in ordine all'uguaglianza delle mansioni, individuando nella brevità e saltuarietà dei contratti a termine stipulati in corso d'anno scolastico, elementi oggettivi idonei a legittimare la disparità di trattamento nella corresponsione della R.P.D.
La definizione della controversia impone un preliminare richiamo al panorama normativo europeo e alle plurime decisioni della giurisprudenza di legittimità intervenute in subiecta
materia.
Il contratto a termine è regolato dal diritto dell'Unione Europea a mezzo della direttiva
1999/70/CE e dell'allegato Accordo quadro concluso il 18 marzo 1999, che trova pacifica applicazione anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati con la pubblica amministrazione.
Nel dettaglio, la clausola 4 punto 1 dell'Accordo dispone quanto segue: «Per quanto riguarda
le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo
meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un
3 contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni
oggettive».
La Suprema Corte, in adesione all'interpretazione ormai consolidatasi in sede europea, ha statuito che: «a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci
qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a
tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal
singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di
tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria
disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007,
causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio Persona_1
di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in
materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), “non può
impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di
discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo
indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una
differenza di retribuzione” ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); ).» (Cass. n. 15231 del
16.07.2020).
Occorre quindi valutare se la R.P.D., istituita dall'art. 7 del CCNL Comparto scuola 2001,
rientri tra le condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro, così da rendere necessaria una lettura della norma contrattuale orientata al principio di non discriminazione di derivazione comunitaria.
Il citato art. 7 (su cui non ha inciso la successiva contrattazione collettiva, se non nell'entità e per l'inclusione nella base di calcolo del T.F.R.) ha introdotto la Retribuzione professionale docenti «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la
4 realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole
di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti
per sostenere il miglioramento del servizio scolastico», prevedendone l'attribuzione per dodici mensilità e con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999.
Tale ultima norma individua i beneficiari della R.P.D. negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto a tempo determinato impiegato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, stabilendo inoltre che venga corrisposto in ragione di tante mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio, e che, per i periodi inferiori al mese, detto compenso sia liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di lavoro prestato.
Ne consegue che la R.P.D. è compenso di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente.
Concorrendo pertanto a remunerare le mansioni della categoria e del profilo professionale del docente e prescindendo dalla tipologia o dalle peculiarità delle attività assolte (quali progetti,
ore aggiuntive o specifici incarichi assegnati), la rientra tra le condizioni di impiego del Pt_2
lavoratore, in ossequio a quanto previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Con la necessità che il datore di lavoro garantisca parità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, anche laddove questi ultimi siano assunti per prestazioni di natura breve e saltuaria.
A conforto di tale assunto e di una interpretazione dell'art. 7 del CCNL Comparto scuola 2001
in armonia col sistema di tutela antidiscriminatoria edificato in sede europea, la giurisprudenza di legittimità, in questione del tutto sovrapponibile a quella qui scrutinata, ha ribadito che:
«L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che
attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si
5 interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo
quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche
tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste
dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità
stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di
quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende
all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo
integrativo» (Cass. 20015/2018; nello stesso senso, più recentemente, Cass. civ. sez. lav.,
ordinanza 5.3.2020, n. 6293/2020).
Spostando le considerazioni al caso di specie, il ricorso è da ritenersi fondato.
La domanda attorea, tesa all'equiparazione ai fini economici dei periodi lavorati in qualità di supplente breve e saltuario nell'A.S. 2021/2022 alle dipendenze del , Controparte_2
risulta sufficientemente circostanziata e sorretta dall'allegazione dei contratti di lavoro stipulati
inter partes e delle buste paga (doc. 1, 2 ricorso), così da ritenersi assolto l'onere probatorio gravante su parte ricorrente e chiaramente individuato il bene della vita richiesto.
Non risultano condivisibili, alla luce dei principi di diritto ampiamente esposti, le doglianze dell'Amministrazione convenuta in ordine all'asserita impossibilità di equiparazione delle mansioni svolte da parte ricorrente rispetto al personale di ruolo o con incarico annuale, per la brevità e saltuarietà dei rapporti di lavoro con questa stipulati.
La natura fissa e continuativa della Retribuzione professionale docenti, il cui riconoscimento è
svincolato dalle modalità di svolgimento della prestazione o dalla tipologia di incarico, rende del tutto irrilevanti, ai fini dell'erogazione dell'emolumento, le argomentazioni della resistente
(peraltro non corroborate da alcun elemento di fatto) sul mancato svolgimento di progetti,
incarichi specifici, ore extracurriculari o attività di avvio e gestione del servizio scolastico da parte del personale assunto per supplenze brevi e saltuarie.
6 In definitiva quindi si ritiene non dimostrata la sussistenza di ragioni oggettive giustificatrici di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato (sul punto, ancora Cass. n. 15231 del 16.07.2020, secondo cui: «la diversità di trattamento può
essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che
contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche
delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo
degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).».
Le conclusioni raggiunte impongono, pertanto, l'accoglimento della domanda e il riconoscimento del diritto di parte ricorrente a percepire le somme maturate a titolo di R.P.D.
per il servizio prestato alle dipendenze del convenuto nell'A.S. 2021/2022. CP_3
Con riferimento al quantum debeatur i conteggi compiuti da parte ricorrente (in ogni caso ossequiosi del combinato disposto di cui all'art 25 CCNI 31.8.1999 e all'art. 7 CCNL
15.3.2001) non risultano specificatamente contestati da parte resistente.
In definitiva quindi, visto anche il disposto di cui all'art. 63, co. 2, D. Lgs. 165/2001, si condanna parte resistente, in persona del Ministro pro tempore¸ a corrispondere a parte ricorrente la somma di € 1.175,29 a titolo di Retribuzione professionale docenti maturata e non corrisposta per l'A.S. 2021/2022, oltre accessori dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo a mente del valore e tipo di controversia, degli incombenti processuali compiuti e delle prescrizioni di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) Per quanto in motivazione, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire il trattamento di Retribuzione professionale docenti per l'A.S. 2021/2022;
7 2) Condanna parte resistente a corrispondere in favore di parte ricorrente la somma di €
1.175,29 oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, co 36, L.724/1994 dalla data del dovuto fino al saldo;
3) Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, quantificate in complessivi € 450,00, oltre rimborso contributo unificato di € 49,00, spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Somma da distrarsi a favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Modena, 2 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
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