Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 13/06/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 01116/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00360/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 360 del 2025, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rossella Verderosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di VE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza TAR Campania, sezione staccata di NO n. 2325 del 17.10.2023 e per la nomina di un Commissario ad acta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di VE;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone la ricorrente,-OMISSIS-
- di aver svolto il ruolo di dirigente avvocato presso l’ASL di VE 1 a far data dal 02.07.2005, assumendo l’incarico, conferitole con delibera n. 91 del 17.03.2009, di Direttore di UOC dell’ASL AV1 (Ariano Irpino) con contratto di durata quinquennale;
- che il suddetto incarico, a seguito di riorganizzazione aziendale disposta dal nuovo Direttore Generale, le veniva anticipatamente revocato con deliberazione direttoriale n. 366 del 21.03.2023 per esser poi seguito dall’assegnazione di un diverso incarico nell’ambito di Struttura Semplice Dipartimentale;
- di aver domandato, con ricorso proposto ex art. 116 c.p.a. (R.G. n. 953/2023), l’annullamento del provvedimento prot. n. ASLAV-0044978-2023 del 18.05.2023 con cui la Azienda Sanitaria Locale di VE aveva respinto la sua istanza di accesso agli atti prot. n. ASLAV-0036945-2023 del 20.04.2023 e l’accertamento del diritto “ della stessa ricorrente all’accesso – mediante il rilascio di copia – alla documentazione istruttoria propedeutica alla disposta revoca all’incarico di UOC, ivi inclusa la relazione del legale esterno (individuato nella persona dell’Avvocato Maria Laura Laudadio) e/o del “Team di supporto” designato dalla ASL, atti questi presupposti del provvedimento di revoca anticipata di cui alla delibera n. 366 del 21.03.2023 ”;
- che, con sentenza n. 2325/2023, pubblicata in data 17.10.2023 e notificata in pari data dalla difesa della ricorrente, questo Tribunale accoglieva il ricorso R.G. n. 953/2023 e per l’effetto, previo annullamento del provvedimento di diniego prot. n. ASLAV-0044978-2023 del 18.05.2023 accoglieva l’ actio ad exibendum proposta con riferimento alla relazione del team operativo nominato con deliberazione n. 2039 del 21.10.2022;
- che avverso la suddetta decisione la Azienda Sanitaria Locale di VE proponeva l’appello R.G. n. 9084/2023, esitato con sentenza Terza Sezione del Consiglio di Stato n. 3959/2024 pubblicata in data 02.05.2024 con cui veniva rigettato l’appello e confermata la sentenza di primo grado;
- che in data 02.05.2025 la suddetta pronuncia veniva altresì notificata dal difensore della ricorrente all’ASL resistente.
Assumendo che si sia configurata una inottemperanza da parte dell’ASL tenuta, in virtù di titolo passato in giudicato, all’esibizione della relazione richiesta, la ricorrente ha incardinato il presente ricorso ex art. 112, c.p.a. con il quale ha chiesto di:
a) ordinare all’ASL di VE di dare esecuzione alla sentenza n. 2325/2023 pubblicata da questo TAR in data 17.10.2023 e notificata in pari data, confermata con sentenza del Consiglio di Stato n. 3954/2024 del 02.05.2024 ordinando all’amministrazione resistente l’esibizione della relazione del legale esterno Avv. Maria Laura Laudadio più volte citata;
b) nominare, in caso di perdurante inadempimento, un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva fissando, per il caso di ulteriore inadempimento la somma che ai sensi dell’art.114 comma 4, lett. e), c.p.a a titolo di risarcimento del danno da ritardata esecuzione della sentenza;
c) condannare l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite (liquidate dal Consiglio di Stato in € 2.000,00 oltre accessori, oltre al rimborso del contributo unificato versato per il giudizio dinanzi al TAR avente n. RG 2325/2023, e pari complessivamente ad € 2.692,00) oltre alle spese e competenze di lite del presente giudizio.
In data 16.04.2025 si è costituita l’ASL che, con memoria del 09.05.2025, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza originaria di interesse o, comunque, la sua improcedibilità, rappresentando che, fin dal 20.05.2024 (nota prot. n. 47965 regolarmente ricevuta dalla controparte) la A.S.L. di VE, allo scopo di ottemperare a quanto stabilito dal Giudice amministrativo, comunicava alla ricorrente tramite il suo difensore di poter “ prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta con l’istanza di accesso agli atti n. prot. 36945 del 20.04.2023 presso la segreteria della Direzione Generale dell’ASL VE (Via degli Imbimbo n.ri 10/12), il giorno 24 maggio 2024 alle ore 10.00 o, in subordine, ove non disponibile, il giorno 30 maggio 2024 alle ore 10.30 ”, precisando, altresì, che “ qualora la S.V. non intenda recarsi personalmente presso la scrivente Direzione, potrà richiedere l’invio della copia della documentazione richiesta con l’istanza di accesso agli atti n. prot. 36945 del 20.04.2023 all’indirizzo PEC che la S.V. avrà cura di comunicare alla PEC dell’ASL VE (protocollo@pec.aslavellino.it) ”.
In mancanza di alcuna attivazione da parte della ricorrente e a seguito della proposizione del presente ricorso (notificato e depositato in data 03/03/2025), con nota prot. n. 22265 del 05.03.2025, la resistente rammentava all’interessata di aver già dato la propria disponibilità a esibire la documentazione indicata nella sentenza n. 2325/2023 giusta nota prot. n. 47965 del 20.05.2024 e reiterava “ l’invito alla S.V. a recarsi presso la segreteria della Direzione Generale dell’ASL VE (VE, via Degli Imbimbo, n.ri 10/12) il giorno 10 marzo 2025, ore 10.00 o, in subordine, il giorno 12 marzo 2025, ore 10.00, al fine di procedere all’ostensione documentale ”, ribadendo, inoltre, che “ Qualora la S.V. non intenda recarsi personalmente presso la Direzione, potrà richiedere l’invio della copia della detta documentazione all’indirizzo pec che la S.V. avrà cura di comunicare al seguente indirizzo: protocollo@pec.aslavellino.it ”.
Comunicato dal nuovo difensore della ricorrente (nota prot. n. 23427 del 10.03.2025) l’indirizzo p.e.c. al quale trasmettere la relazione richiesta, con nota prot. n. 24266 del 11.03.2025 la Azienda Sanitaria Locale di VE trasmetteva la suddetta relazione.
Tali circostanze, ad avviso della resistente determinerebbero l’inammissibilità o, comunque, l’improcedibilità del ricorso in quanto si dovrebbe ritenere perfettamente esaudita la pretesa ostensiva a suo tempo azionata.
Alla camera di consiglio del 27 maggio 2025, nel corso della quale i difensori hanno concordato sulla sopravvenuta carenza di interesse per effetto dell’esibita documentazione richiesta, la causa è stata spedita in decisione.
Rileva il Collegio che il ricorso è divenuto improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse, in considerazione di quanto riferito nell’odierna udienza in camera di consiglio circa la sopravvenuta carenza della condizione dell’azione, rappresentata dall’interesse ad agire, da parte della ricorrente.
E’ stato affermato, in giurisprudenza, che “ La dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta mancanza di interesse implica una situazione di fatto o di diritto nuova, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per aver fatto venir meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice ” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 22/04/2021, n. 3260).
Con espressione altrettanto efficace, è stato rammentato che: “ L’interesse a ricorrere, quale species dell’interesse ad agire, deve avere le caratteristiche della concretezza e dell’attualità, e deve consistere in un’utilità pratica, diretta ed immediata, che l’interessato può ottenere con il provvedimento richiesto al giudice. La statuizione giudiziale, cui si aspira mediante la proposizione del ricorso amministrativo, deve essere idonea ad assicurare, direttamente ed immediatamente, l’utilità che la parte ricorrente assume esserle sottratta o negata o disconosciuta (…) (Consiglio di Stato, sezione III, 20 febbraio 2025, n. 1419).
Calando le citate coordinate al caso di specie, va detto che l’ASL resistente ha ampiamente dimostrato che al momento della proposizione del presente ricorso era stata già posta in essere l’attività provvedimentale necessaria a dare esecuzione alla decisione di questa Sezione confermata dal Consiglio di Stato ( id est comunicazione formale e regolarmente notificata alla controparte della disponibilità all’ostensione della relazione richiesta).
Rileva, pertanto, sul piano fattuale, che già prima della proposizione del presente ricorso, la ASL resistente abbia tentato di ottemperare al dictum giudiziale con cui era stato accertato il diritto alla conoscenza della relazione richiesta ma che il suddetto documento, oggetto di interesse, non sia stato acquisito se non dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza (per cause non riconducibili all’ASL), con piena e completa soddisfazione della pretesa azionata.
Sicchè, per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato improcedibile ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La circostanza che la soddisfazione dell’interesse alla conoscenza della documentazione richiesta sia avvenuta soltanto a seguito della instaurazione di un giudizio, la natura della presente pronuncia e la celere definizione della controversia, consentono di ravvisare giusti motivi per compensare le spese di lite, al netto del contributo unificato da porre a carico dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di NO (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, sul ricorso come in epigrafe proposto:
lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese del giudizio.
Condanna l’amministrazione resistente al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Simona Saracino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona Saracino | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.