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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2556 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T RIBUN AL E DI ROM A
-SEZIO NE X II C IV IL E -
*****
In funzione di giudice di Appello in composizion e monocrati ca
***** in persona del giudice dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2714 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del giorno 25 novembre 2024, vertente
TRA
con l'avv. Gianluca Fontanella;
Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., con l'avv. Salvatore Menditto;
APPELLATA
E
, in persona del sindaco p.t., con l'avv. Fiammetta Lorenzetti;
CP_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza Giudice di Pace di n. 33536/2018 CP_2 depositata in data 09/10/2018.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione si opponeva ai sensi dell'art. 615 c.p.c. innanzi al Giudice Parte_1
di Pace di a cartelle di pagamento conosciute a seguito di estratto di ruolo e CP_2
1 relative a verbali di accertamento di violazione al CdS (cartella di pagamento n. 097
2013 0139624252 000, n. 097 2013 0170222868 000, n. 097 2013 0180135658 000, n.
097 2013 0251924984 000 e n. 097 2014 0226455911 000), deducendone l'illegittimità per intervenuta prescrizione, omessa notifica delle cartelle di pagamento ed illecita applicazione di maggiorazioni.
Venivano portati in giudizio che si costituiva opponendosi Controparte_2 all'accoglimento della domanda, ed , che rimaneva Controparte_3
contumace.
Il Giudice di Pace, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile la domanda.
Con citazione interponeva appello per la riforma integrale della sentenza, Parte_1 deducendone l'erroneità della motivazione relativamente alla declaratoria di inammissibilità ed insistendo per l'accertamento della prescrizione e dell'omessa notifica delle cartelle di pagamento.
Gli enti appellati si costituivano, resistendo al gravame.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza indicata in epigrafe il giudice tratteneva la causa in decisione con termini di legge per gli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLE DECISIONE
1. Occorre, in via preliminare, affermare l'impugnabilità – denegata dal giudice di primo grado - del provvedimento contestato, consistente in cartella di pagamento che si assume conosciuta solo a seguito della visura di un estratto di ruolo.
Al riguardo, sulla base dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità prevalente al momento della proposizione della domanda, il contribuente poteva impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal
, non potendosi escludere – nel contemperamento degli Controparte_4
opposti principi costituzionali – la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima della notifica (cfr. Cass., SSUU, n. 19704/2015).
A reazione degli effetti di tale orientamento, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, innalzando la soglia del bisogno di tutela giurisdizionale dei contribuenti ai fini della impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella, invalidamente notificati, ma conosciuti
2 occasionalmente tramite la consultazione dell'estratto di ruolo, stabilisce: <L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella che si assume invalidamene notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo
80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»>>.
Assume rilevanza ai fini della decisione la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione n. 26283 del 06/09/2022, alla cui stregua <In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973
(introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del
2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione
(prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio>>.
Sulla scorta del richiamato principio giurisprudenziale, la disposizione sopra richiamata costituisce norma processuale di immediata applicazione e pertanto ne va fatta applicazione anche nel presente giudizio.
Sotto diverso profilo, la Corte Costituzionale (sent. n. 190/2023) ha dichiarato inammissibili le questioni di illegittimità sollevate nei confronti della normativa soprattutto, sul presupposto che <il rimedio al vulnus riscontrato richiede, in realtà,
3 un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore>>.
In ultima analisi, la normativa sopravvenuta, per quanto inserita in un sistema di cui si sollecita la riforma, appare – allo stato – legittima e applicabile ai procedimenti pendenti.
Tutto ciò premesso in punto di diritto, nel caso concreto va osservato che parte appellante – con istanza di rimessione a seguito della pubblicazione della sentenza sopra richiamata della Suprema Corte di Cassazione in materia di retroattività della normativa sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo - ha documentato la sussistenza di una procedura esecutiva avviata dall' con pignoramento dello stipendio Controparte_1
erogato da . CP_5
Trattasi di una situazione di pregiudizio oggettivo, non contestata dall'Agenzia dell'Entrata, sussumibile nella perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione e idonea a radicare, sulla base della normativa sopra richiamata,
l'interesse ad agire.
2. Passando all'esame del merito della censura di prescrizione, va osservato che a fronte della contumacia dell' non sussiste prova Controparte_3 dell'interruzione del termine prescrizionale anche a fronte della data di notifica dei vav presupposti.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che in caso di emissione della cartella di pagamento si applichi la prescrizione decennale, precisando che “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle
Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola
4 scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (cfr. Cass., SSUU, n. 23397/2016).
Non resta che evidenziare l'inammissibilità della documentazione prodotta dall'
[...]
solo in grado di appello, in violazione dell'art. 345, co. 3, Controparte_1
c.p.c..
3. Conclusivamente, in accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado va integralmente riformata e la cartella contestata va dichiarata inefficacia.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza nel rapporto tra il e l'Agente della Riscossione e sono liquidate in dispositivo secondo il valore Pt_1
medio per fascia del D.M. n. 55/2014, ma con riduzione ex art. 4, co. 1, dello stesso decreto tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, dell'assenza di fase istruttoria e della minima presenza di fase decisoria.
Per contro, non vi è luogo a provvedere sulle spese nel rapporto processuale con
[...]
, estranea alla responsabilità nella prescrizione della riscossione, dovendosi CP_2
peraltro tenere conto che la responsabilità solidale è stata recentemente affermata in giurisprudenza esclusivamente nei confronti dell'gente della riscossione (cfr. Cass. n.
3154/2017; Cass. n. 3105/2017; Cass. n. 14125/2016) mediante l'affermazione del principio che “nella controversia con cui il debitore contesti l'esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite, né — di per sé sola considerata — di compensazione delle stesse, nei confronti dell'agente della riscossione la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere all'ente creditore interessato;
restano peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell'agente della riscossione di chiedere a quest'ultimo di manlevarlo anche dall'eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall'altro, la possibilità, per il giudice, di compensare le spese del debitore vittorioso nei confronti con l'agente della riscossione e condannare al pagamento delle spese del debitore vittorioso soltanto l'ente creditore interessato o impositore quando questo è presente in giudizio, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 92 cod. proc. civ., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l'opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all'ente creditore interessato o impositore”.
5 In ordine al quantum della condanna - rammentato (cfr. Cass. n. 9556/2014) che il limite stabilito dal quarto comma dell'art. 91 cpc, (come aggiunto dal D.L. n. 212/2011, conv. L. n. 10/2012) opera solo per le liti devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, alle controversie d'opposizione a verbale di accertamento per violazioni del codice della strada, definite con giudizio secondo diritto
- le spese di entrambi i gradi di giudizio sono liquidate in dispositivo secondo il valore medio per fascia del D.M. n. 55/2014, ma con riduzione ex art. 4, co. 1, dello stesso decreto tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, dell'assenza di fase istruttoria e della minima presenza di fase decisoria.
P.Q.M.
II Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della gravata sentenza, va dichiarata l'inefficacia delle cartelle di pagamento n. 097 2013 0139624252 000,
n. 097 2013 0170222868 000, n. 097 2013 0180135658 000, n. 097 2013
0251924984 000, n. 097 2014 0226455911 000 e condanna l'
[...]
al pagamento in favore dell'appellante delle spese del Controparte_3 primo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.100,00 per compensi ed €
545,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
- condanna l' al pagamento in favore Controparte_3 dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 804,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
- compensa le spese nel rapporto processuale tra appellante e CP_2
Così deciso in Roma addì 17/02/2025.
Il Giudice
(Gianluca De Cristofaro Sciarrotta)
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