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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/11/2025, n. 3122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3122 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta n. 662/2025 R.G. avente ad oggetto divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da
,nata in [...] il [...] (C.F. C.F. 1 ), Parte 1
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Russo, giusta procura in atti;
- ricorrente -
e
CP 1 nato in [...] il [...] (C.F. C.F. 2
-resistente contumace -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale Di Nola
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 18.11.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte 1 premesso di aver contrattoCon ricorso depositato il 11.02.2025, la ricorrente sig.ra matrimonio concordatario, in Napoli il giorno 12.06.2008, con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n. 37, parte II, serie A, anno 2008), dalla cui unione nascevano due figli gemelli:
Controparte_2 e Controparte 3 , in Napoli il 09.10.2009, entrambi minorenni, evidenziava che il Tribunale di Nola aveva pronunciato la separazione giudiziale tra i coniugi con sentenza n. 1493 del 19.09.2015 resa nel procedimento R.G. n. 7230/2011, e chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed in particolare: conferma dell'affido esclusivo dei minori [...] CP 3 e CP 2 alla madre;
dichiarare la decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale;
disporre la nomina del curatore speciale dei minori, e l'audizione degli stessi;
confermare in capo al sig. CP 1 il contributo al mantenimento della ricorrente nella misura di euro
150,00 mensili, e il contributo al mantenimento dei figli minori nella misura di euro 400,00 mensili
(euro 200,00 cadauno), oltre il 50% di spese straordinarie.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 23.06.2025, compariva solo parte ricorrente che si riportava al ricorso.
Il Presidente relatore, esaminati gli atti, disponeva ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. l'affido esclusivo rafforzato dei minori CP_2 e CP_3 alla madre, con diritto di visita paterno libero secondo accordo e volontà dei minori, confermando nel resto le condizioni di cui alla sentenza di separazione giudiziale n. 1493 del 19.09.2015. Rinviava all'udienza del 18.11.2025 per l'audizione dei minori in merito ai rapporti con la figura paterna.
Controparte_2 e Controparte 3Il 17.09.2025 si costituiva il curatore speciale dei minori
All'udienza di audizione dei minori del 18.11.2025, parte ricorrente si riportava all'atto introduttivo, chiedendo la pronuncia parziale sullo stato. Il curatore speciale dei minori si riportava alla comparsa e non si opponeva alla pronuncia sullo stato.
Il Presidente relatore rimetteva la causa al Collegio per la sentenza parziale sullo stato.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, circostanze che hanno reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla salvaguardia dell'unione, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Nella fattispecie ricorre l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso oltre un anno dalla pronuncia di separazione, e da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di Cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass. n.13062 del 2000; Cass. n. 12456 del 1999; Cass. n. 11915 del 1998).
Quanto alle ulteriori determinazioni, il Tribunale prende atto delle richieste svolte dalle parti;
pertanto, non è dato allo stato pronunciarsi anche sulle determinazioni accessorie.
La causa va quindi rimessa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo.
Spese al definitivo.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili dei coniugi Parte 1 nata a Castellammare di Stabia il 04.09.1975 (C.F. C.F. 1 ) e CP 1
,nato in [...] il 10.11.1971 (C.F. C.F. 2 ), che hanno contratto matrimonio concordatario in Napoli il giorno 12.06.2008, con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n. 37, parte
II, serie A, anno 2008);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale di Stato Civile del precitato Comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 1.1.12.1970 n.898 così come mod. da 1.6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88
n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato Civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
3) dispone con separata ordinanza la rimessione sul ruolo della procedura per il prosieguo;
4) spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 19.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta n. 662/2025 R.G. avente ad oggetto divorzio - cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da
,nata in [...] il [...] (C.F. C.F. 1 ), Parte 1
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Russo, giusta procura in atti;
- ricorrente -
e
CP 1 nato in [...] il [...] (C.F. C.F. 2
-resistente contumace -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale Di Nola
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 18.11.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte 1 premesso di aver contrattoCon ricorso depositato il 11.02.2025, la ricorrente sig.ra matrimonio concordatario, in Napoli il giorno 12.06.2008, con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n. 37, parte II, serie A, anno 2008), dalla cui unione nascevano due figli gemelli:
Controparte_2 e Controparte 3 , in Napoli il 09.10.2009, entrambi minorenni, evidenziava che il Tribunale di Nola aveva pronunciato la separazione giudiziale tra i coniugi con sentenza n. 1493 del 19.09.2015 resa nel procedimento R.G. n. 7230/2011, e chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed in particolare: conferma dell'affido esclusivo dei minori [...] CP 3 e CP 2 alla madre;
dichiarare la decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale;
disporre la nomina del curatore speciale dei minori, e l'audizione degli stessi;
confermare in capo al sig. CP 1 il contributo al mantenimento della ricorrente nella misura di euro
150,00 mensili, e il contributo al mantenimento dei figli minori nella misura di euro 400,00 mensili
(euro 200,00 cadauno), oltre il 50% di spese straordinarie.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 23.06.2025, compariva solo parte ricorrente che si riportava al ricorso.
Il Presidente relatore, esaminati gli atti, disponeva ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. l'affido esclusivo rafforzato dei minori CP_2 e CP_3 alla madre, con diritto di visita paterno libero secondo accordo e volontà dei minori, confermando nel resto le condizioni di cui alla sentenza di separazione giudiziale n. 1493 del 19.09.2015. Rinviava all'udienza del 18.11.2025 per l'audizione dei minori in merito ai rapporti con la figura paterna.
Controparte_2 e Controparte 3Il 17.09.2025 si costituiva il curatore speciale dei minori
All'udienza di audizione dei minori del 18.11.2025, parte ricorrente si riportava all'atto introduttivo, chiedendo la pronuncia parziale sullo stato. Il curatore speciale dei minori si riportava alla comparsa e non si opponeva alla pronuncia sullo stato.
Il Presidente relatore rimetteva la causa al Collegio per la sentenza parziale sullo stato.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, circostanze che hanno reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla salvaguardia dell'unione, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Nella fattispecie ricorre l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso oltre un anno dalla pronuncia di separazione, e da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di Cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass. n.13062 del 2000; Cass. n. 12456 del 1999; Cass. n. 11915 del 1998).
Quanto alle ulteriori determinazioni, il Tribunale prende atto delle richieste svolte dalle parti;
pertanto, non è dato allo stato pronunciarsi anche sulle determinazioni accessorie.
La causa va quindi rimessa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo.
Spese al definitivo.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili dei coniugi Parte 1 nata a Castellammare di Stabia il 04.09.1975 (C.F. C.F. 1 ) e CP 1
,nato in [...] il 10.11.1971 (C.F. C.F. 2 ), che hanno contratto matrimonio concordatario in Napoli il giorno 12.06.2008, con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n. 37, parte
II, serie A, anno 2008);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale di Stato Civile del precitato Comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 1.1.12.1970 n.898 così come mod. da 1.6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88
n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato Civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
3) dispone con separata ordinanza la rimessione sul ruolo della procedura per il prosieguo;
4) spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 19.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca