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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 27/02/2026, n. 1776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1776 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1776/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
URSINO ANDREA AR AS, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4046/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5012 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC l'8/4/2024 e depositato nella segreteria di questa Corte
l'8/5/2024, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 5012 del 22/7/2023 emesso dal Comune di Catania (atto notificatogli l'8/2/2024, relativo a TARI per l'anno 2018 e con il quale si chiedeva il pagamento della somma di € 434,00);
adduceva i seguenti motivi:
1) prescrizione quinquennale;
2) difetto di motivazione.
Con note depositate il 2/2/2026 il Comune di Catania si costituiva in giudizio chiedendo rigettarsi il ricorso.
In data 24/2/2026 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Poiché in pubblica udienza il ricorrente ha rinunciato al ricorso, non sussiste alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, sicchè la Corte provvede come da dispositivo (con compensazione delle spese in ragione della modesta entità della controversia).
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e compensa le spese del giudizio. - Così deciso in Catania, il 24/2/2026
- Il Giudice Monocratico
EA NO
(firmato digitalmente)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
URSINO ANDREA AR AS, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4046/2024 depositato il 08/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5012 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC l'8/4/2024 e depositato nella segreteria di questa Corte
l'8/5/2024, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 5012 del 22/7/2023 emesso dal Comune di Catania (atto notificatogli l'8/2/2024, relativo a TARI per l'anno 2018 e con il quale si chiedeva il pagamento della somma di € 434,00);
adduceva i seguenti motivi:
1) prescrizione quinquennale;
2) difetto di motivazione.
Con note depositate il 2/2/2026 il Comune di Catania si costituiva in giudizio chiedendo rigettarsi il ricorso.
In data 24/2/2026 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Poiché in pubblica udienza il ricorrente ha rinunciato al ricorso, non sussiste alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, sicchè la Corte provvede come da dispositivo (con compensazione delle spese in ragione della modesta entità della controversia).
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e compensa le spese del giudizio. - Così deciso in Catania, il 24/2/2026
- Il Giudice Monocratico
EA NO
(firmato digitalmente)