Decreto cautelare 6 aprile 2020
Ordinanza cautelare 24 aprile 2020
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00221/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00254/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 254 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Teresa Lagreca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio IL NI in Bologna, via Canonica n. 4;
contro
Comune di Morciano di Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Masi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'ordinanza del Responsabile del Servizio Urbanistica - Edilizia Privata -OMISSIS-, notificata a mezzo posta in data -OMISSIS-, recante quale oggetto "Controllo dell'attività edilizia ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 23/2004 e S.M.I. Accertamento di inottemperanza all'ordinanza di demolizione -OMISSIS-";
- nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento e per ogni ulteriore statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Morciano di Romagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa SI ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
-OMISSIS- hanno agito in giudizio per l’annullamento dell’ordinanza del Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata del Comune di Morciano di Romagna (RN) -OMISSIS-, notificata a mezzo posta in data -OMISSIS-, avente ad oggetto “ Controllo dell’attività edilizia ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 23/2004 e S.M.I. - - Accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione -OMISSIS- ”.
In fatto hanno allegato che -OMISSIS- è proprietaria esclusiva della casa con annessa porzione di corte corrispondente sul lato nord contraddistinta al foglio -OMISSIS- (costituita dalle particelle -OMISSIS- provenienti dalla fusione e modifica della -OMISSIS- che era graffata con la particella -OMISSIS- e delle particelle nn. --OMISSIS-), acquistata con atto a ministero Notaio -OMISSIS-, registrato a Rimini il -OMISSIS-, mentre -OMISSIS- è comproprietario (nella misura di 14/15), unitamente a -OMISSIS- (nella misura di 4/60), della particella -OMISSIS-, costituita dalle particelle --OMISSIS-, a far data dal 07.01.2013.
Il dante causa originario dei ricorrenti era -OMISSIS-, che unitamente ai suoi fratelli, tra cui -OMISSIS-, aveva acquistato i terreni di cui al foglio -OMISSIS- con atto a ministero Notaio -OMISSIS- di Rimini in data -OMISSIS-, nel quale i venditori avevano dato atto dell’esistenza di un box in lamiera insito alla partita -OMISSIS-, mappale -OMISSIS- di metri quadri 20 per il quale era in corso, all’epoca della compravendita, domanda di concessione in sanatoria corredata della relativa oblazione.
La sanatoria del box in lamiera citata nell’atto di compravendita è stata rilasciata dal Servizio Urbanistica – Edilizia Privata del Comune di Morciano di Romagna, con -OMISSIS-.
Con tre distinti sopralluoghi del -OMISSIS- la Polizia Municipale dell’Unione della Valconca ha redatto nota in data -OMISSIS- protocollata al -OMISSIS- del Comune di Morciano.
Con ordinanza del Responsabile Servizio Urbanistica – Edilizia Privata -OMISSIS- il Comune di Morciano intimava quindi ai ricorrenti la sospensione dei lavori per giorni 45 in attesa degli opportuni provvedimenti, elencando i manufatti asseritamente abusivi.
Con successiva ordinanza -OMISSIS- il Comune di Morciano di Romagna ordinava ai ricorrenti la “ demolizione di opere edilizie eseguite in assenza di titolo abilitativo e ripristino dello stato dei luoghi ”, elencando le opere asseritamente abusive.
A seguito del sopralluogo per accertare l’ottemperanza all’ordine di demolizione, in data -OMISSIS-, ai ricorrenti veniva notificata l’ordinanza -OMISSIS- impugnata in questo giudizio, con la quale il Comune di Morciano di Romagna, verificata l’inottemperanza dell’ordinanza di demolizione -OMISSIS-, disponeva l’acquisizione del bene e dell’area di sedime al patrimonio del Comune.
Avverso tale ultimo provvedimento i ricorrenti hanno agito in questa sede articolando i seguenti motivi di impugnazione.
“ 1. Violazione di legge in relazione all’art. 13 commi 2 e 3 della Legge Regionale 23/2004 Eccesso di potere per travisamento dei fatti e/o errore di fatto; Contraddittorietà, illogicità manifesta. Carenza di istruttoria. Illegittimità derivata ”.
Ad avviso dei ricorrenti il Comune avrebbe omesso la verifica dei titoli abilitativi in corso, ovvero l’esistenza di concessioni in sanatoria, addivenendo ad un’ordinanza di demolizione illegittima, con conseguente illegittimità in via derivata anche dell’ordinanza di acquisizione gratuita del bene al patrimonio dell’Ente per effetto dell’accertata inottemperanza all’ordine demolitorio.
“ 2. Violazione e falsa interpretazione dei commi 2 e 3 della Legge Regionale 23/2004 in relazione alla mancata applicazione della sola sanzione pecuniaria nei confronti degli attuali proprietari non corresponsabili nella realizzazione degli asseriti abusi. Sproporzione delle sanzioni applicate ”.
Inoltre l’Amministrazione avrebbe errato nell’applicare la sanzione dell’acquisizione gratuita del terreno al patrimonio dell’Ente, atteso che ad avviso dei ricorrenti le opere contestate non necessitavano di titolo abilitativo (il pergolato), ovvero risultavano assistite da sanatoria o titolo (box in lamiera), o comunque erano risalenti nel tempo (epoca di realizzazione 1986/1987) e non realizzate dagli attuali proprietari.
“ 3. Eccesso di potere per carenza di motivazione, contraddittorietà, illogicità manifesta ”.
Infine, il provvedimento impugnato sarebbe carente di motivazione in ordine alla ponderazione degli interessi in gioco, tenuto conto di quanto esposto nel primo motivo di impugnazione.
Sulla base di tali doglianze i ricorrenti hanno concluso chiedendo l’annullamento dell’atto impugnato.
Il Comune di Morciano di Romagna si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, innanzitutto per non avere parte ricorrente attestato la conformità della procura alle liti su foglio separato, con conseguente carenza di legittimazione a stare in giudizio.
Inoltre, il ricorso sarebbe inammissibile per mancata impugnazione degli atti presupposti e cioè delle ordinanze -OMISSIS- citate anche dai ricorrenti in fatto, nonché dell’ordinanza -OMISSIS- con la quale l’Ente aveva vietato l’utilizzo degli immobili siti in via -OMISSIS-, trattandosi di atti fondati tutti sullo stesso presupposto dato dalla presenza di opere abusive sui terreni di proprietà dei ricorrenti.
Nel merito il Comune ha comunque contestato la fondatezza delle avverse doglianze, insistendo per il rigetto dell’impugnazione.
Con ordinanza -OMISSIS- la domanda cautelare contenuta in ricorso è stata respinta.
All’udienza del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, il ricorso va dichiarato inammissibile, risultando fondata l’eccezione preliminare articolata dal Comune di mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti.
Invero, l’atto impugnato in questa sede e cioè l’ordinanza -OMISSIS- di accertamento dell’inottemperanza all’ordine demolitorio con conseguente acquisizione al patrimonio comunale, ha come atto presupposto l’ordinanza di demolizione -OMISSIS- che i ricorrenti non hanno impugnato, sicché l’odierno ricorso va senz’altro dichiarato inammissibile, atteso che tutte le censure articolate in questo giudizio attengono all’ordine demolitorio presupposto, senza alcuna contestazione di vizi propri del provvedimento di acquisizione gratuita, atto vincolato una volta consolidatosi l’ordine demolitorio ed accertata la mancata tempestiva ottemperanza allo stesso (“ L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, di cui all’art. 31, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, rappresenta una fattispecie sanzionatoria a formazione legale, che si perfeziona automaticamente per effetto dell’inutile decorso del termine assegnato per la demolizione. L’atto che il Comune adotta successivamente non costituisce il fondamento dell’effetto traslativo, ma ne rappresenta soltanto la presa d’atto formale, destinata a consentire l’immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari. Tale atto è, dunque, vincolato nel contenuto e privo di margini valutativi: può essere sindacato in sede giurisdizionale solo per vizi formali propri (ad esempio, difetti di notificazione, erronea perimetrazione catastale, carenze di individuazione dell’area), ma non per rimettere in discussione l’ordine di demolizione ormai definitivo ”, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, sentenza n. 743 del 2025, conforme a Consiglio di Stato, sentenza n. 9213/2023).
Pertanto, conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni sopra esposte, assorbita ogni altra eccezione preliminare.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna i ricorrenti al rimborso delle spese di lite in favorevole del Comune di Morciano di Romagna, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UG Di EN, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
SI ON, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI ON | UG Di EN |
IL SEGRETARIO