Sentenza breve 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza breve 02/01/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00052/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10624/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 e 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10624 del 2025, proposto da
RO AL, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna Martire, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'accertamento dell'illegittimità
del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda 36736)
e per la condanna
della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso;
nonché per la nomina
di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 74 e 117 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa LO TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. la parte ricorrente agisce in giudizio avvero l’inerzia serbata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna, presentata in data 21/04/2024.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di stile.
Alla camera di consiglio odierna la causa è passata in decisione.
Il ricorso va accolto.
Con ordinanza n. 6398/2025, con riferimento ad una precedente serie di contenziosi analoghi a quello in esame, il Collegio ha chiesto al Ministero intimato di chiarire, in via generale, i problemi relativi all’organizzazione ai rimedi esperiti per fronteggiare l’enorme numero di domande di riconoscimento del titolo in contestazione e le criticità relative alle tempistiche lamentate dagli interessati in merito al mancato rispetto dei termini per l’evasione delle stesse.
I chiarimenti forniti dall’Amministrazione non sono stati ritenuti sufficienti a giustificare il ritardo ed i ricorsi avverso il silenzio sono stati accolti da questa Sezione, adeguandosi all’orientamento consolidato di questo TAR in materia.
Non vi sono ragioni, nel decidere il caso in esame, per discostarsi dall’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale.
Il Collegio rileva infatti che, anche in quest’occasione, sulla domanda in parola l’Amministrazione non si è a tutt’oggi ancora pronunciata, nonostante sia ormai decorso il termine massimo per provvedere, fissato in 120 giorni dall’art. 16 del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206 ( “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali” ), che, al comma 2 prevede che “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni” e, al comma 6, prevede che “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato”.
Detto termine è infatti scaduto in data 19/08/2024.
Ne consegue che seppur riconoscendo che le ragioni del ritardo nel provvedere sono riconducibili all’enorme mole di domande analoghe da evadere (come si evince dalla documentazione depositata dall’Amministrazione trattasi di oltre 26.500 pratiche), ed alla complessità delle questioni giuridiche connesse all’interpretazione ed applicazione della normativa in materia (tanto che è stato richiesto l’intervento dell’Adunanza Plenaria che si è pronunciata in tempi recenti: Cons. St., AP, nn. 19-22 del 22.12.2022) ed alla gravità delle conseguenze in capo agli utenti in caso di errore (dato che sono in gioco diritti della persona costituzionalmente garantiti: oltre al diritto al lavoro ed alla circolazione dei lavoratori fatto valere dai docenti interessati, anche il diritto degli alunni con disabilità di poter fruire di un servizio istruzione adeguato, in modo da poter raggiungere gli obiettivi di sviluppo del potenziale umano, che costituisce la condizione imprescindibile per conseguire l’effettiva uguaglianza sostanziale, perlomeno sul piano delle opportunità) – tanto che il legislatore è intervenuto con l’art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, conv. in legge 29 luglio 2024, n. 106, a cui è stata data recente attuazione con decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77 - il ricorso va accolto sussistendo le condizioni prescritte dagli artt. 31 e 117 CPA.
Per l’effetto, va ordinato al Ministero resistente di concludere il procedimento attivato con l’istanza in parola, mediante l’emanazione di un provvedimento espresso, assegnando a tal fine – tenuto conto dell’enorme mole di istanze analoghe da evadere - il termine di 120 giorni, decorrente dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza (cfr. TAR Lazio, sez. IV, n. 6150/2023; sez. IV ter n. 17740/2024; da ultimo, tra tante, TAR Lazio, sez. V bis, nn. 6378/2025, 6411/2025; 7012/2025, nonché, di recente, nn. 16908/2025; 17027/2025), nominando sin d’ora, per il caso di persistente inerzia, Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la specifica materia –con facoltà di delega - che provvederà nel termine di ulteriori 90 giorni successivi alla scadenza del termine sopraindicate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi e nei termini indicati in motivazione, e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
- nomina, per il caso di persistente inerzia, Commissario ad acta - con facoltà di delega - il Dirigente Responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che provvederà entro l’ulteriore termine di 90 giorni.
Le spese di lite vanno poste a carico della resistente, facendo applicazione del principio di soccombenza virtuale, e vanno liquidate nella misura di €. 250,00, oltre accessori di legge, tenendo conto del valore e della natura della lite, del carattere seriale e semplice del contenzioso, del valore meramente orientativo della tariffa forense (vedi, per tutte, da ultimo, Cons. St., III, n. 10124/2025).
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, complessivamente liquidate in € 250,00 (duecentocinquanta/00), oltre oneri ed accessori di legge. da distrarsi in favore dei difensore antistatario, avv. Martire.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO TO, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Antonietta Giudice, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LO TO |
IL SEGRETARIO