Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 30/01/2026, n. 1123
CGT2
Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti

    La Corte ha ritenuto che la sequenza degli atti ritualmente notificati, inclusi gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento, sia idonea a interrompere il decorso del termine prescrizionale, escludendo la maturazione della prescrizione.

  • Rigettato
    Nullità delle notifiche degli atti presupposti e delle cartelle di pagamento

    La Corte ha confermato la regolarità delle notifiche ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ritenendo provata la corretta esecuzione degli adempimenti richiesti (deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso, invio raccomandata informativa e avviso di ricevimento). Ha altresì chiarito che la CAD non è necessaria per le notifiche effettuate dall'ufficiale giudiziario secondo il rito codicistico e che la produzione in copia delle relate è idonea a provare l'avvenuta notifica in assenza di specifica contestazione di conformità.

  • Inammissibile
    Inammissibilità delle censure relative agli avvisi di accertamento presupposti

    La Corte ha dichiarato inammissibili tali censure, poiché gli avvisi di accertamento non sono stati tempestivamente impugnati e non presentano vizi propri deducibili in questa sede, in conformità con l'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 30/01/2026, n. 1123
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1123
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

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