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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 30/01/2026, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1123/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
LAUDIERO NC, Relatore
GALASSO GIOVANNI, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2781/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19215/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 24/12/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249005126826000 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249005126826000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249005126826000 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150012505537000 I.C.I.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190136364881000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712021001858174000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210083400741000 TARES
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 424/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120249005126826000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – IO per il mancato pagamento di cartelle afferenti tributi locali (ICI 2007,
IMU 2012-2015, TARI 2014, TARES 2013), eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti e la nullità delle notifiche degli atti presupposti.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con la sentenza qui impugnata, rigettava il ricorso, ritenendo provata la regolare notificazione delle cartelle di pagamento e dei successivi atti interruttivi, nonché
l'assenza di maturazione della prescrizione.
Avverso tale decisione proponeva appello la Contribuente, deducendo, in sintesi, l'erronea applicazione degli artt. 139 e 140 c.p.c., la carenza di prova delle notifiche, l'illegittimità delle notificazioni effettuate per compiuta giacenza e la conseguente prescrizione dei crediti.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate – IO ed il Comune di Napoli, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado.
Nell'udienza del 22 gennaio 2026 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall' Appellante e la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello da non accogliere in quanto infondato.
Va preliminarmente osservato che l'impugnazione non introduce profili di censura nuovi o ulteriori rispetto a quelli già esaminati e correttamente disattesi dal Giudice di prime cure, risolvendosi, in larga parte, in una mera riproposizione delle medesime doglianze già valutate.
Con riferimento alla dedotta irregolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento e degli atti interruttivi, il
Collegio osserva che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi in materia di notificazione ex art. 140 c.p.c. Dalla documentazione in atti risulta che, per ciascuna delle cartelle oggetto di intimazione, l'Agente della riscossione ha prodotto le relate di notifica, complete degli adempimenti richiesti dalla norma (deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione e invio della raccomandata informativa), nonché gli avvisi di ricevimento attestanti la compiuta giacenza.
Le censure dell'appellante, incentrate sulla produzione in copia degli atti e sulla pretesa mancanza di elementi essenziali delle relate, non colgono nel segno. È principio consolidato che la produzione in giudizio di copie fotostatiche delle relate di notificazione è idonea a provare l'avvenuta notificazione, in difetto di specifica e tempestiva contestazione di conformità agli originali, nella specie non ritualmente proposta.
Parimenti infondate sono le doglianze relative alla pretesa necessità della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) in ogni ipotesi di notifica ex art. 140 c.p.c. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la
CAD è richiesta esclusivamente per le notifiche eseguite a mezzo posta, mentre non è necessaria nelle notificazioni effettuate dall'ufficiale giudiziario secondo il rito codicistico, come correttamente rilevato dal primo giudice.
Quanto all'eccezione di prescrizione, la stessa risulta smentita dalla sequenza degli atti ritualmente notificati, idonei ad interrompere il decorso del termine quinquennale. Le cartelle di pagamento risultano notificate entro il termine di legge dalla notifica degli avvisi di accertamento, e successivamente sono intervenuti plurimi atti interruttivi, anch'essi tempestivi, sicché non può ritenersi maturata alcuna prescrizione dei crediti azionati.
Deve, infine, rilevarsi che le censure relative agli avvisi di accertamento presupposti risultano inammissibili, in quanto tali atti non sono stati tempestivamente impugnati e non presentano vizi propri deducibili in questa sede, alla luce del disposto dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992.
Ne consegue che la sentenza di primo grado è immune dai vizi denunciati e va integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante, nella misura che si ritiene equa liquidare come da dispositivo.
P.Q.M.
RI L'EL E NN LA SIG. Ricorrente_1 AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE DEL GRADO CHE LIQUIDA IN EURO1200,00 OLTRE ACCESSORI DI LEGGE,SE DOVUTI, SIA
PER IL COMUNE DI NAPOLI CHE PER ADER IL CUI DIFENSORE SI E' DICHIARATO ANTISTATARIO.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
LAUDIERO NC, Relatore
GALASSO GIOVANNI, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2781/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19215/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
20 e pubblicata il 24/12/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249005126826000 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249005126826000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249005126826000 I.C.I. 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150012505537000 I.C.I.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190136364881000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0712021001858174000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210083400741000 TARES
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 424/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120249005126826000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – IO per il mancato pagamento di cartelle afferenti tributi locali (ICI 2007,
IMU 2012-2015, TARI 2014, TARES 2013), eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti e la nullità delle notifiche degli atti presupposti.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con la sentenza qui impugnata, rigettava il ricorso, ritenendo provata la regolare notificazione delle cartelle di pagamento e dei successivi atti interruttivi, nonché
l'assenza di maturazione della prescrizione.
Avverso tale decisione proponeva appello la Contribuente, deducendo, in sintesi, l'erronea applicazione degli artt. 139 e 140 c.p.c., la carenza di prova delle notifiche, l'illegittimità delle notificazioni effettuate per compiuta giacenza e la conseguente prescrizione dei crediti.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate – IO ed il Comune di Napoli, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado.
Nell'udienza del 22 gennaio 2026 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dall' Appellante e la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene l'appello da non accogliere in quanto infondato.
Va preliminarmente osservato che l'impugnazione non introduce profili di censura nuovi o ulteriori rispetto a quelli già esaminati e correttamente disattesi dal Giudice di prime cure, risolvendosi, in larga parte, in una mera riproposizione delle medesime doglianze già valutate.
Con riferimento alla dedotta irregolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento e degli atti interruttivi, il
Collegio osserva che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi in materia di notificazione ex art. 140 c.p.c. Dalla documentazione in atti risulta che, per ciascuna delle cartelle oggetto di intimazione, l'Agente della riscossione ha prodotto le relate di notifica, complete degli adempimenti richiesti dalla norma (deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione e invio della raccomandata informativa), nonché gli avvisi di ricevimento attestanti la compiuta giacenza.
Le censure dell'appellante, incentrate sulla produzione in copia degli atti e sulla pretesa mancanza di elementi essenziali delle relate, non colgono nel segno. È principio consolidato che la produzione in giudizio di copie fotostatiche delle relate di notificazione è idonea a provare l'avvenuta notificazione, in difetto di specifica e tempestiva contestazione di conformità agli originali, nella specie non ritualmente proposta.
Parimenti infondate sono le doglianze relative alla pretesa necessità della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) in ogni ipotesi di notifica ex art. 140 c.p.c. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la
CAD è richiesta esclusivamente per le notifiche eseguite a mezzo posta, mentre non è necessaria nelle notificazioni effettuate dall'ufficiale giudiziario secondo il rito codicistico, come correttamente rilevato dal primo giudice.
Quanto all'eccezione di prescrizione, la stessa risulta smentita dalla sequenza degli atti ritualmente notificati, idonei ad interrompere il decorso del termine quinquennale. Le cartelle di pagamento risultano notificate entro il termine di legge dalla notifica degli avvisi di accertamento, e successivamente sono intervenuti plurimi atti interruttivi, anch'essi tempestivi, sicché non può ritenersi maturata alcuna prescrizione dei crediti azionati.
Deve, infine, rilevarsi che le censure relative agli avvisi di accertamento presupposti risultano inammissibili, in quanto tali atti non sono stati tempestivamente impugnati e non presentano vizi propri deducibili in questa sede, alla luce del disposto dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992.
Ne consegue che la sentenza di primo grado è immune dai vizi denunciati e va integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante, nella misura che si ritiene equa liquidare come da dispositivo.
P.Q.M.
RI L'EL E NN LA SIG. Ricorrente_1 AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE DEL GRADO CHE LIQUIDA IN EURO1200,00 OLTRE ACCESSORI DI LEGGE,SE DOVUTI, SIA
PER IL COMUNE DI NAPOLI CHE PER ADER IL CUI DIFENSORE SI E' DICHIARATO ANTISTATARIO.