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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 22/05/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 524/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 524 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) e residente a Parte_1 C.F._1
Latina, via Germiniani, n. 23 e , nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
) e residente a [...], rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2
Giuseppe Fevola (C.F.: - pec ed elettivamente C.F._3 Email_1
domiciliati presso il suo studio in Latina, Piazza della Liberta, 21, come da procura in atti;
OPPONENTI
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede legale in Roma a via Giuseppe Grezar n. 14, (C.F. – P. IVA: , rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Goffredo Scifoni (c.f. – pec: ed C.F._4 Email_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Velletri, Viale Regna Margherita n. 2, giusta procura in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
(P.I: , Controparte_2 P.IVA_2
OPPOSTA CONTUMACE
pagina1 di 6
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 07.05.2025, celebrata secondo le modalità indicate all'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta delle parti, decideva la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante deposito nel fascicolo telematico.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2
proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 05720230026866347001, notificata al solo in data 28.11.2023, ed afferente il ruolo emesso per il recupero dell'importo Parte_2
dovuto a seguito dell'escussione della garanzia di fondo pubblico ex lege 662/92. A sostegno dell'opposizione hanno dedotto l'inesistenza del credito vantato nei propri confronti, l'estinzione del credito per decadenza ex art. 1957 c.c. nonché la nullità dell'opposta cartella per assenza del titolo esecutivo legittimante l'azione di riscossione.
Si è costituita in giudizio l deducendo il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione processuale non essendo titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio e, comunque, l'infondatezza della tesi attorea.
Pur regolarmente citata non si è costituita l'opposta Controparte_3
[...]
Definito il subprocedimento cautelare con l'accoglimento del provvedimento di sospensione richiesto, giusti i motivi di cui all'ordinanza del 20.6.2024, la causa, attesane la natura documentale,
è stata rinviata ex art. 281 sexies cod. proc. civ..
In via preliminare, vanno qualificate le doglianze mosse dagli attori come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., vertendo esse sull'accertamento del diritto dell'agente di riscossione di procedere in executiviis.
Sempre preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo a
[...]
atteso che destinatario della notifica dell'impugnata cartella risulta il solo Pt_1 [...]
; con riferimento al difetto di legittimazione sollevato dal Concessionario, invece, la Pt_2
giurisprudenza è sostanzialmente concorde nel ritenere che “l'esattore ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ciò traendosi dalla considerazione che trattasi del soggetto dal quale proviene l'atto oggetto di opposizione” (Cass. 2016/2016, n. 11926/2003, n. 8759/2002), con la conseguenza che la pagina2 di 6 legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche all'esattore, che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (cfr. Tribunale di Bari, Sentenza n. 2802/2023 del 10.07.2023).
Nel merito l'opposizione merita accoglimento per i motivi che di seguito si vanno ad esporre.
La cartella di pagamento opposta attiene il recupero dell'importo di euro 348.982,71, versato da a titolo di surroga, quale contributo concesso ex lege 662/92 alla società Sicurtecnica CP_4
Latina s.r.l. in seguito all'escussione della garanzia relativa ad un finanziamento alla stessa erogato da . Parte_3
Con il primo motivo di opposizione gli attori lamentano di non aver prestato garanzia alcuna in favore della Sicurtecnica Latina s.r.l. per operazioni di finanziamento di cui al Fondo di Garanzia per le PMI ex art. 2 co. 100 I. 662/1996 o, almeno, di non essere a conoscenza di aver prestato garanzie per consentire alla detta società di ottenere crediti per le finalità di cui alla predetta legge, Contr negando, di fatto, l'esistenza di un credito della nei propri confronti. Contestano altresì la natura pubblicistica del credito del , ribadendone la natura privatistica e la Controparte_2
necessità, per l'escussione, di munirsi di un titolo esecutivo.
Ciò posto, va osservato che il Fondo di garanzia istituito all'art. 2, co. 100 della Legge n.
662/1996 ha la funzione di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese tramite la costituzione di una garanzia pubblica, per effetto della quale gli istituti finanziatori ottengono una sostanziale eliminazione del rischio di credito su una rilevante quota dell'importo erogato;
inoltre, in virtù di un'apposita convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, la Pt_4
svolge l'attività di gestione del predetto Fondo.
[...]
In caso di revoca ovvero di inadempimento dell'impresa beneficiaria del prestito, l'istituto finanziatore, unico legittimato in tal senso, è onerato di chiedere l'attivazione del Fondo per ottenere la liquidazione della perdita subita mediante escussione della garanzia "a prima richiesta", mentre l'impresa rimane del tutto estranea al rapporto tra lo stesso Fondo e l'istituto finanziatore.
Interviene, allora, il dettato dell'art. 2, co. 4 del D.M. 20.06.2005, n. 18459, che prevede espressamente che "In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la
pagina3 di 6 procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46".
Pertanto, una volta attivato il Fondo, può giovarsi, come appena detto, di quanto Pt_5
disposto dall'art. 9, co. 5, del D. Lgs. n. 123/1998, che testualmente recita: "Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo
67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni".
Dal canto suo, il precedente comma 4, per quanto qui interessa, fa riferimento ai "casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma [...]".
Sulla questione si è poi innestato l'art. 8 bis del D.L. 24.01.2015, n. 3, convertito con modifiche nella Legge 24.03.2015, n. 33, che, a conferma di quanto già previsto dall'art. 9, co. 5, del D. Lgs. n.
123/1998, così prevede: "Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e di terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti ai terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1996, n. 46, e successive modificazioni."
Pertanto, nei casi di finanziamento ex lege n. 662/1996 attraverso intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, devono distinguersi, per un verso, il rapporto privatistico intercorrente tra l'istituto finanziatore e l'impresa beneficiaria fondato sul contratto di finanziamento;
per altro verso, quello tra in qualità di gestore del Fondo in parola e Pt_5
l'impresa beneficiaria, rapporto, quest'ultimo, fondato invece sulla garanzia prevista dalla Legge succitata e sulla surroga legale all'istituto finanziatore di cui ha il sopramenzionato art. 2, co. 4,
D.M. 20.06.2005. Tale ultimo rapporto deve quindi ritenersi di natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione sottesa allo stesso e della funzione svolta dalla garanzia.
Alla luce di quanto esposto sinora, non risulta condivisibile la tesi difensiva dell'opponente a pagina4 di 6 parere del quale l'entrata iscritta a ruolo da avrebbe natura privatistica con conseguente Pt_5
esclusione dell'ammissibilità della procedura esattoriale, emergendo dal complesso di norme citate esattamente il contrario.
Tale posizione risulta peraltro avallata dalla giurisprudenza di legittimità può recente, che ha affermato che “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, al diritto di credito restitutorio sorto in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore, ex l. n. 662 del 1996, è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ancorché il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n.
3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, atteso che il privilegio, volto a tutelare un interesse di carattere pubblicistico e sottratto ex lege alla disponibilità delle parti, sorge, secondo la regola generale ex art. 2745 c.c. in ragione della causa del credito, quale sua caratteristica genetica, non già al momento o in ragione dell'inadempimento” (cfr. Cass. 32148/2024).
Sebbene, quindi, fosse senz'altro legittimata ad agire mediante la Controparte_1
procedura di riscossione esattoriale, va tuttavia osservato che, a fronte delle contestazioni avanzate dall'opponente, l'ente impositore avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti in presenza dei quali la citata normativa gli consente di agire per il recupero delle somme versate all'istituto finanziatore, ovvero l'esistenza di un finanziamento rispetto al quale è stata concessa la garanzia del Fondo, l'inadempimento del soggetto finanziato rispetto all'obbligo di restituzione delle somme corrisposte, la richiesta da parte dell'istituto finanziatore per l'attivazione del Fondo di
Garanzia, il pagamento da parte di quest'ultimo della somma garantita e, infine, la comunicazione della surroga nei diritti della banca finanziatrice;
nel caso di specie, oltretutto, essendo la procedura di recupero stata azionata nei confronti del fideiussore la prova documentale Parte_2
avrebbe dovuto riguardare anche la garanzia prestata da quest'ultimo con riferimento all'operazione descritta.
In mancanza della costituzione in giudizio della , invece, l'unico Controparte_2
Cont documento versato agli atti è la comunicazione del 25.05.2023 di di surroga nel credito originariamente vantato dalla banca finanziatrice, con la quale l'opposta rivendica il credito di quest'ultima nei limiti dell'importo corrisposto per l'escussione della garanzia Statale: tale documento da solo è tuttavia del tutto insufficiente per dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione a ruolo della relativa obbligazione di pagamento, conseguendone la fondatezza della spiegata opposizione.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, va osservato che l'infondatezza dei motivi di opposizione svolti nei confronti di (ovvero la pretesa illegittimità della Controparte_1
pagina5 di 6 procedura esattoriale) consente di compensare le spese di lite tra le parti;
viceversa, in considerazione della sostanziale soccombenza della convenuta contumace
[...]
le spese vanno poste a carico di quest'ultima, come da nota spese Controparte_5
depositata dal difensore di parte opponente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. dichiara il difetto di legittimazione attiva di Parte_1
2. accoglie l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del Parte_2
diritto di di procedere esecutivamente in forza della cartella di Controparte_1
pagamento opposta;
2. compensa le spese di lite tra parte attrice e;
Controparte_6
3. condanna alla refusione, in favore di Controparte_5
delle spese processuali che liquida in € 5.077,00, oltre accessori (spese generali al Parte_2
15%, IVA e c.p.a.) come per legge, spese distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Latina, 22 maggio 2025.
IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 524 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) e residente a Parte_1 C.F._1
Latina, via Germiniani, n. 23 e , nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
) e residente a [...], rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2
Giuseppe Fevola (C.F.: - pec ed elettivamente C.F._3 Email_1
domiciliati presso il suo studio in Latina, Piazza della Liberta, 21, come da procura in atti;
OPPONENTI
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede legale in Roma a via Giuseppe Grezar n. 14, (C.F. – P. IVA: , rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Goffredo Scifoni (c.f. – pec: ed C.F._4 Email_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Velletri, Viale Regna Margherita n. 2, giusta procura in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
(P.I: , Controparte_2 P.IVA_2
OPPOSTA CONTUMACE
pagina1 di 6
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 07.05.2025, celebrata secondo le modalità indicate all'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta delle parti, decideva la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante deposito nel fascicolo telematico.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2
proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 05720230026866347001, notificata al solo in data 28.11.2023, ed afferente il ruolo emesso per il recupero dell'importo Parte_2
dovuto a seguito dell'escussione della garanzia di fondo pubblico ex lege 662/92. A sostegno dell'opposizione hanno dedotto l'inesistenza del credito vantato nei propri confronti, l'estinzione del credito per decadenza ex art. 1957 c.c. nonché la nullità dell'opposta cartella per assenza del titolo esecutivo legittimante l'azione di riscossione.
Si è costituita in giudizio l deducendo il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione processuale non essendo titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio e, comunque, l'infondatezza della tesi attorea.
Pur regolarmente citata non si è costituita l'opposta Controparte_3
[...]
Definito il subprocedimento cautelare con l'accoglimento del provvedimento di sospensione richiesto, giusti i motivi di cui all'ordinanza del 20.6.2024, la causa, attesane la natura documentale,
è stata rinviata ex art. 281 sexies cod. proc. civ..
In via preliminare, vanno qualificate le doglianze mosse dagli attori come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., vertendo esse sull'accertamento del diritto dell'agente di riscossione di procedere in executiviis.
Sempre preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo a
[...]
atteso che destinatario della notifica dell'impugnata cartella risulta il solo Pt_1 [...]
; con riferimento al difetto di legittimazione sollevato dal Concessionario, invece, la Pt_2
giurisprudenza è sostanzialmente concorde nel ritenere che “l'esattore ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ciò traendosi dalla considerazione che trattasi del soggetto dal quale proviene l'atto oggetto di opposizione” (Cass. 2016/2016, n. 11926/2003, n. 8759/2002), con la conseguenza che la pagina2 di 6 legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche all'esattore, che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (cfr. Tribunale di Bari, Sentenza n. 2802/2023 del 10.07.2023).
Nel merito l'opposizione merita accoglimento per i motivi che di seguito si vanno ad esporre.
La cartella di pagamento opposta attiene il recupero dell'importo di euro 348.982,71, versato da a titolo di surroga, quale contributo concesso ex lege 662/92 alla società Sicurtecnica CP_4
Latina s.r.l. in seguito all'escussione della garanzia relativa ad un finanziamento alla stessa erogato da . Parte_3
Con il primo motivo di opposizione gli attori lamentano di non aver prestato garanzia alcuna in favore della Sicurtecnica Latina s.r.l. per operazioni di finanziamento di cui al Fondo di Garanzia per le PMI ex art. 2 co. 100 I. 662/1996 o, almeno, di non essere a conoscenza di aver prestato garanzie per consentire alla detta società di ottenere crediti per le finalità di cui alla predetta legge, Contr negando, di fatto, l'esistenza di un credito della nei propri confronti. Contestano altresì la natura pubblicistica del credito del , ribadendone la natura privatistica e la Controparte_2
necessità, per l'escussione, di munirsi di un titolo esecutivo.
Ciò posto, va osservato che il Fondo di garanzia istituito all'art. 2, co. 100 della Legge n.
662/1996 ha la funzione di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese tramite la costituzione di una garanzia pubblica, per effetto della quale gli istituti finanziatori ottengono una sostanziale eliminazione del rischio di credito su una rilevante quota dell'importo erogato;
inoltre, in virtù di un'apposita convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico, la Pt_4
svolge l'attività di gestione del predetto Fondo.
[...]
In caso di revoca ovvero di inadempimento dell'impresa beneficiaria del prestito, l'istituto finanziatore, unico legittimato in tal senso, è onerato di chiedere l'attivazione del Fondo per ottenere la liquidazione della perdita subita mediante escussione della garanzia "a prima richiesta", mentre l'impresa rimane del tutto estranea al rapporto tra lo stesso Fondo e l'istituto finanziatore.
Interviene, allora, il dettato dell'art. 2, co. 4 del D.M. 20.06.2005, n. 18459, che prevede espressamente che "In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la
pagina3 di 6 procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46".
Pertanto, una volta attivato il Fondo, può giovarsi, come appena detto, di quanto Pt_5
disposto dall'art. 9, co. 5, del D. Lgs. n. 123/1998, che testualmente recita: "Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo
67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni".
Dal canto suo, il precedente comma 4, per quanto qui interessa, fa riferimento ai "casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma [...]".
Sulla questione si è poi innestato l'art. 8 bis del D.L. 24.01.2015, n. 3, convertito con modifiche nella Legge 24.03.2015, n. 33, che, a conferma di quanto già previsto dall'art. 9, co. 5, del D. Lgs. n.
123/1998, così prevede: "Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e di terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti ai terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1996, n. 46, e successive modificazioni."
Pertanto, nei casi di finanziamento ex lege n. 662/1996 attraverso intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, devono distinguersi, per un verso, il rapporto privatistico intercorrente tra l'istituto finanziatore e l'impresa beneficiaria fondato sul contratto di finanziamento;
per altro verso, quello tra in qualità di gestore del Fondo in parola e Pt_5
l'impresa beneficiaria, rapporto, quest'ultimo, fondato invece sulla garanzia prevista dalla Legge succitata e sulla surroga legale all'istituto finanziatore di cui ha il sopramenzionato art. 2, co. 4,
D.M. 20.06.2005. Tale ultimo rapporto deve quindi ritenersi di natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione sottesa allo stesso e della funzione svolta dalla garanzia.
Alla luce di quanto esposto sinora, non risulta condivisibile la tesi difensiva dell'opponente a pagina4 di 6 parere del quale l'entrata iscritta a ruolo da avrebbe natura privatistica con conseguente Pt_5
esclusione dell'ammissibilità della procedura esattoriale, emergendo dal complesso di norme citate esattamente il contrario.
Tale posizione risulta peraltro avallata dalla giurisprudenza di legittimità può recente, che ha affermato che “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, al diritto di credito restitutorio sorto in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore, ex l. n. 662 del 1996, è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ancorché il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n.
3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, atteso che il privilegio, volto a tutelare un interesse di carattere pubblicistico e sottratto ex lege alla disponibilità delle parti, sorge, secondo la regola generale ex art. 2745 c.c. in ragione della causa del credito, quale sua caratteristica genetica, non già al momento o in ragione dell'inadempimento” (cfr. Cass. 32148/2024).
Sebbene, quindi, fosse senz'altro legittimata ad agire mediante la Controparte_1
procedura di riscossione esattoriale, va tuttavia osservato che, a fronte delle contestazioni avanzate dall'opponente, l'ente impositore avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti in presenza dei quali la citata normativa gli consente di agire per il recupero delle somme versate all'istituto finanziatore, ovvero l'esistenza di un finanziamento rispetto al quale è stata concessa la garanzia del Fondo, l'inadempimento del soggetto finanziato rispetto all'obbligo di restituzione delle somme corrisposte, la richiesta da parte dell'istituto finanziatore per l'attivazione del Fondo di
Garanzia, il pagamento da parte di quest'ultimo della somma garantita e, infine, la comunicazione della surroga nei diritti della banca finanziatrice;
nel caso di specie, oltretutto, essendo la procedura di recupero stata azionata nei confronti del fideiussore la prova documentale Parte_2
avrebbe dovuto riguardare anche la garanzia prestata da quest'ultimo con riferimento all'operazione descritta.
In mancanza della costituzione in giudizio della , invece, l'unico Controparte_2
Cont documento versato agli atti è la comunicazione del 25.05.2023 di di surroga nel credito originariamente vantato dalla banca finanziatrice, con la quale l'opposta rivendica il credito di quest'ultima nei limiti dell'importo corrisposto per l'escussione della garanzia Statale: tale documento da solo è tuttavia del tutto insufficiente per dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione a ruolo della relativa obbligazione di pagamento, conseguendone la fondatezza della spiegata opposizione.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, va osservato che l'infondatezza dei motivi di opposizione svolti nei confronti di (ovvero la pretesa illegittimità della Controparte_1
pagina5 di 6 procedura esattoriale) consente di compensare le spese di lite tra le parti;
viceversa, in considerazione della sostanziale soccombenza della convenuta contumace
[...]
le spese vanno poste a carico di quest'ultima, come da nota spese Controparte_5
depositata dal difensore di parte opponente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. dichiara il difetto di legittimazione attiva di Parte_1
2. accoglie l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del Parte_2
diritto di di procedere esecutivamente in forza della cartella di Controparte_1
pagamento opposta;
2. compensa le spese di lite tra parte attrice e;
Controparte_6
3. condanna alla refusione, in favore di Controparte_5
delle spese processuali che liquida in € 5.077,00, oltre accessori (spese generali al Parte_2
15%, IVA e c.p.a.) come per legge, spese distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Latina, 22 maggio 2025.
IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
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