Trib. Latina, sentenza 22/05/2025, n. 968
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Sentenza 22 maggio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Latina, dott.ssa Elena Saviano, riguarda un'opposizione ex art. 615 c.p.c. contro una cartella di pagamento. Le parti opposte hanno contestato la legittimità della cartella, sostenendo l'inesistenza del credito e l'estinzione dello stesso per decadenza, nonché la nullità della cartella per mancanza di titolo esecutivo. Dall'altra parte, l'ente impositore ha eccepito il difetto di legittimazione attiva degli opponenti, sostenendo la propria legittimità a procedere nella riscossione.

Il Giudice ha accolto l'opposizione, dichiarando l'insussistenza del diritto dell'ente di procedere esecutivamente. Nella motivazione, il Giudice ha evidenziato che l'ente non ha dimostrato la sussistenza dei presupposti per l'azione di recupero, in particolare la prova del finanziamento e dell'inadempimento del soggetto finanziato. Inoltre, ha sottolineato che la documentazione presentata non era sufficiente a giustificare l'iscrizione a ruolo della somma richiesta. Infine, ha compensato le spese di lite tra le parti, ad eccezione di quelle a carico della convenuta contumace, riconoscendo la sostanziale soccombenza di quest'ultima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Latina, sentenza 22/05/2025, n. 968
    Giurisdizione : Trib. Latina
    Numero : 968
    Data del deposito : 22 maggio 2025

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