Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 4070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4070 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15217/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Marta Correggia in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 22.05.2025 all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10.10.2022 n. 149, lette le note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 15217/2024 Lavoro e Previdenza
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Palomba, ed elettivamente domiciliata Parte_1
presso il suo studio, come da procura agli atti
RICORRENTE
E
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Controparte_1
Roma (C.F. ), in persona del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Carmen Moscariello, giusta procura agli atti
RESISTENTE
Fatto e diritto CP_ Il ricorrente presentava in data 08.06.2022, presso domanda per l'accertamento del requisito sanitario ed il consequenziale riconoscimento delle provvidenze economiche della pensione di invalidità civile o in subordine dell'assegno d'invalidità civile ex lege 118/71. Nella seduta del
20.03.2023, la Commissione medica preposta riconosceva il ricorrente “ con riduzione Pt_2
permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88).
Percentuale: 85%. Data decorrenza: 8/6/2022” (comunicazione esito visita 30/03/2023, R
66482450534-4). Il ricorrente presentava in data 01.09.2023, avverso il verbale della Commissione predetta, presso la Sez. Lavoro e Previdenza del Tribunale di Napoli, istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. Il GL conferiva incarico al CTU che, esperita la visita medico-legale in data 31.01.2024, escludeva in capo al ricorrente i requisiti sanitari ai fini del riconoscimento della
I motivi di contestazione delle risultanze della consulenza tecnica, disposta in sede di accertamento preventivo, sono incentrati sul rilievo che il CTU, non avrebbe correttamente valutato le patologie della sig. ricorrendo in particolare una errata valutazione delle patologie sofferte Parte_1
“difatti il consulente in riferimento alle singole patologie avrebbe dovuto fare riferimento alla tabella delle percentuali per apparato riferito alle singole patologie così come da DM/92, va da se che il mancato riferimento alle stesse rende l'emolumento peritale privo di ogni fondamento giuridico e pertanto illegittimo, non consentendo a questa difesa di poter fare le eccezioni di diritto e controdeduzioni, oltre a verificare se l'insieme delle patologie fossero tali a riconoscere alla signora il diritto alla pensione di invalidità civile, applicando le tabelle Ministeriali del DM/92 per Pt_1
le singole patologie di cui la ricorrente è affetta, cardiopatia ischemica ipertensiva trattata con
PTCA+stent con prolasso valvolare del LEM mitralico con insufficienza moderata con deflessione della FE (45%) valutabile in III Nyha codice 6447 per una percentuale invalidante dal 71-80%, diabete mellito tipo 2 ID con codice di riferimento 9310 per una percentuale invalidante dal 51-60% gonartrosi bilaterale alle ginocchia codice di riferimento 7210 con una percentuale invalidante del
30%, sclerosi del piatto tibiale mediale e del condilo femorale mediale, con riduzione della rima articolare nel compartimento mediale, con varismo delle ginocchia, sclerosi parietale diffusa, IVC bilaterale percentuale dell'11%, sindrome depressiva endoreattiva grave cronica codice di riferimento 2206 con una percentuale invalidante dal 31-40%( patologia pur documentata ma non riportata dal consulente di prime cure),orbene, applicando il calcolo riduzionistico per le singole patologie avremo che la ricorrente è soggetto avente diritto alla pensione di invalidità civile con la percentuale del 100%” CP_ Instaurato il contraddittorio, l' si costituiva con memoria depositata in data 05.11.2024, rilevando l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza della domanda, nonché opponendosi alla richiesta di rinnovo della CTU.
Il GL disponeva il rinnovo delle operazioni peritali e sulla base della documentazione in atti, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate nei termini assegnati alle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente sentenza.
***
Preliminarmente si riunisce il presente fascicolo a quello di ATP.
L'opposizione è fondata.
Deve rilevarsi che le conclusioni del C.T.U., a seguito del rinnovo delle operazioni peritali, meritano piena condivisione. Si riportano le considerazioni mediche-legali e le conclusioni della relazione tecnica depositata dal dott. in data 30.3.2025 “Dagli atti di Causa si apprende che la Perizianda, Già Persona_1
Invalida Civile in misura dell'80% dal 2020 per: CARDIOPATIA TRATTATA CON CP_2
PTCA + 60%, A.C.O. ARTO INF CON OCCLUSIONE DELL'ARTERIA ILIACA CP_3 CP_4
COMUNE DX IN ESITI DI PTA AORTOBIFEMORALE, Controparte_5
,
[...] Controparte_6 [...]
, NOTE ENFISEMATOSE, in data 08.06.2022 presentò domanda Controparte_7 CP_8 alla Competente Commissione di I grado presso l'ASL territoriale, in Napoli, per l'accertamento della propria Invalidità Civile. La suddetta Commissione, avendola sottoposta a visita il giorno
20.03.2023 la giudicò Invalida Civile nella misura dell'85% dalla domanda amministrativa del Co 08.06.2022 per + STENT, CON 60%, Parte_3
A.C.O. ARTO INF CON OCCLUSIONE DELL'ARTERIA ILIACA COMUNE ESITI DI PTA CP_9
AORTOBIFEMORALE, , Controparte_5 Controparte_6
, POLIDISTRETTUALE, NOTE ENFISEMATOSE,
[...] CP_7 CP_8
INCONTINENZA URINARIA DI PO MISTO (Con DM 5.2.92 6442 ICD 428). In questa sede peritale, è stata diagnosticata la presenza del complesso patologico indicato in Diagnosi. Le patologie diagnosticate, con particolare riferimento a quelle che riguardano la funzione dell'apparato neuro-psichico, ma anche a quelle internistiche, ortopediche e metaboliche, respiratorie ecc. inducono certamente uno stato di Invalidità in misura del 100%. A tale proposito si precisa che, secondo le Tabelle in uso, A) le patologie indicate al punto 1) DIABETE MELLITO
PO2 IN TERAPIA INSULINICA CON INTEGRAZIONE DI TERAPIA PER OS, CON PRESENZA
MICRO E MACROANGIOPATIE DIFFUSE E CON PARTICOLARE RILEVANZA DI
ARTERIOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA A CARICO DEGLI AA. II. CHE SONO ANCHE SEDE
DI INSUFF. , sono valutabili con una percentuale invalidante pari al 45%, B) Parte_4
quelle al punto 2) CARDIOPATIA ISCHEMICO IPERTENSIVA, TRATTATA CON PTCA+STENT
CON PROLASSO VALVOLARE DEL LAM MITRALICO, CON INSUFFICIENZA MODERATA CON
DEFLESSIONE DELLA FE (45%), DISPNEA DA CP_10 Parte_5
, VALUTABILE IN CLASSE NYHA III, sono valutabili con una percentuale invalidante
[...]
pari al 75%, C) quelle al punto 3) DEMENZA INIZIALE IN SOGGETTO AFFETTO DA
VASCULOPATIA CEREBRALE CON SEVERO DEFICIT DELLA MEMORIA RECENTE E
REMOTA, INIZIALE DEFICIT COGNITIVO CON MOMENTI DI DIFFICOLTA' RELAZIONALE,
NEL RAGIONAMENTO E NELL'ESPOSIZIONE DELL'IDEA, NOTE DI DEPRESSIONE ED
ANSIA, sono valutabili con una percentuale invalidante pari al 65%, D) Quella al punto 4)
ENFISEMATOSA, è valutabile con una percentuale Parte_6 invalidante pari al 45%, e ciò senza contare le patologie indicate ai punti 5 e 6). Per cui è certamente giustificata una valutazione globale dell'Invalidità complessiva in misura del 100%. Per quanto riguarda la decorrenza della suddetta Invalidità, considerato che le patologie che la inducono sono state descritte, per la prima volta, sia dal punto di vista diagnostico che dal punto di vista delle sofferenze da esse indotte e dalle loro conseguenze invalidanti, in occasione dei presenti Lavori
Peritali, detta Invalidità in misura del 100% dovrebbe decorrere dalla data di inizio degli stessi
(Gennaio 2025), considerando però che è clinicamente e logicamente difficile, se non impossibile, ipotizzare la presenza di una Invalidità Grave ma non Totale fino al giorno prima della Visita
Peritale e l'insorgenza della condizione di una Invalidità in misura del 100% proprio in quel giorno,
e considerata altresì la tipologia delle patologie diagnosticate ed il loro attuale livello di gravità, ritengo che quattro mesi di retrodatazione rispetto a quella data siano certamente accettabili e verosimili e che, quindi, si possa affermare che la citata Invalidità in misura del 100% sia presente dal mese di Settembre del 2024. CONCLUSIONI: Per i suddetti motivi la Ricorrente Sig.ra deve essere giudicata Invalida Civile in misura del 100% (cento per cento) con Parte_1 decorrenza dal mese di Settembre del 2024”.
A fronte di tali specifiche considerazioni mediche, le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, per cui meritano di essere condivise. Né, d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche, né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cf.
Cass. 7341/2004). Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Conseguentemente l'opposizione va accolta.
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Attesa la decorrenza della prestazione sanitaria dell'indennità di accompagnamento da settembre
2024, successivamente alla domanda amministrativa del 08.06.2022 e alla visita del CP_1
20.03.2023, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Marta Correggia, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e dichiara che la ricorrente possiede il requisito sanitario per il riconoscimento della pensione di inabilità civile (art. 12 L. 118/71) con decorrenza da settembre 2024;
- compensa le spese di lite;
-pone a carico dell' le spese di CTU sia per la fase ATP che per la fase in opposizione con CP_1
separati decreti.
Si comunichi.
Napoli, 22.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Marta Correggia