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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/12/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 678/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA CARSO N. 6 82037 Parte_1
TELESE TERME, presso lo studio dell'avv. BIONDI PASQUALE, che la rap- presenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
CA OU UT (C.F. – PEC CodiceFiscale_1
) ed CO OU UT (C.F. Email_1
- PEC C.F._2 Email_2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Criscuoli (C.F.
– PEC in Benevento C.F._3 Email_3
alla via Cardinal di Rende n. 8 giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 18/12/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
1 Con ricorso depositato il 19.2.25 la ricorrente chiedeva che venisse accertato e dichiarato il suo diritto al riconoscimento, ad ogni effetto di legge e di contratto, ivi inclusa l'anzianità di servizio, dei periodi di lavoro prestati per effetto dei contratti di lavoro a tempo determinato, intercorsi tra le parti e, quindi, al riconoscimento del 1° scatto di anzianità a decorrere dal 7.8.96, del 2° scatto di anzianità a decorrere dal 7.9.04, del 3° scatto di anzianità a decorrere dal 19.1.09, del 4° scatto di anzianità a decorrere dal 19.1.11, del 5° dal 19.1.13, 6° scatto a decorrere dal 19.1.15, del 7° scatto a decorrere dal 19.1.17, dell'8° scatto a decorrere dal 19.1.19, del 9° dal 19.1.21, e così via, o dalle diverse date accertate in corso di causa o ritenute di giustizia;
che, conseguentemente la società resistente venisse condannata al pagamento delle differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto percepire in ragione del riconoscimento della predetta anzianità di servizio e degli scatti e aumenti retributivi alle dette scadenze, nonché di ogni ulteriore conseguente incidenza sugli istituti contrattuali diretti e indiretti, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo.
Si costituiva in giudizio la società resistente chiedendo che, in via preliminare, venissero dichiarate la inammissibilità delle domande ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113, ult. comma, cod. civ. per avere la ricorrente sottoscritto il verbale di conciliazione in data 11.10.08 e l'intervenuta prescrizione quinquennale o quella decennale ex art. 2946 cod. civ.; nel merito, che il ricorso venisse respinto perché infondato.
2.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da parte resistente risulta infondata, non risultando dal verbale di conciliazione per cui è causa una espressa rinuncia alla anzianità di servizio ed ai diritti alla stessa conseguenti, bensì soltanto una generica rinuncia a qualsivoglia “ pretesa e / o diritto scaturito dallo svolgimento della prestazione lavorativa “. Come statuito dalla costante
2 giurisprudenza della Corte di Cassazione ( fra le più recenti, Cass. sez. L., sent.
21.3.22 n. 9160 ) “L'accordo transattivo sottoscritto dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia (… ), può assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore ha l'onere di impugnare nel termine di cui all'art. 2113 c.c., alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili "aliunde", che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi “; nel caso di specie, la generica rinuncia sopra richiamata non consente di ritenere provata la sussistenza di una siffatta consapevolezza in relazione ai diritti connessi alla anzianità di servizio.
Inoltre l'anzianità di servizio è un mero fatto giuridico e non può essere suscettibile di alcuna rinuncia da parte del lavoratore.
In particolare, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, ma rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro, nel cui ambito integra il presupposto di fatto di specifici diritti quali, ad esempio, quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità (Cassazione civile sez. lav.,
11/10/2018, n. 25315).
3.
L'eccezione di prescrizione, con riferimento alla anzianità di servizio, risulta infondata;
come statuito più volte dalla Corte di Cassazione (fra le tante, Cass.
Sez. L, sent. 23/05/2003 n. 8228 ) “ L'anzianità del lavoratore, quale fattispecie costitutiva di determinati diritti, come quello agli scatti di anzianità, alla qualifica superiore, etc. configura un mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione autonoma, mentre i singoli diritti che su di essa si fondano e dei quali integra il presupposto sono soggetti ai relativi termini prescrizionali (nella specie la S.C ha
3 confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto le differenze retributive rivendicate dal dipendente nei limiti della prescrizione quinquennale, ancorché tenendo conto di tutta l'anzianità di servizio, quale situazione di fatto come tale imprescrittibile) “.
L'eccezione di prescrizione del diritto alle differenze retributive risulta in parte fondata.
La Suprema Cassazione civile, inoltre, con la nota sentenza n. 26246 del 2022, ha sancito che, non essendoci più la tutela reale generalizzata di cui all'art. 18 legge
300 del 1970 nella versione precedente alla legge 92/2012, la prescrizione opera a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Precisamente è stato affermato che: “Posto che la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata esclude che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità, il termine di prescrizione dei relativi diritti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.” (Cassazione civile sez. lav.,
06/09/2022, n.26246).
Nel caso di specie, parte dei diritti rivendicati dalla ricorrente sarebbero comunque prescritti, posto che la L. n°92 del 2012 ( Legge Fornero) entrava in vigore il 18/7/2012, si rileva che effettivamente risultano estinti per prescrizione i diritti della ricorrente maturati prima del 18/7/2007, cioè anteriormente al quinquennio dall'entrata in vigore della legge di riforma dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori;
infatti prima dell'entrata in vigore della citata legge Fornero il rapporto di lavoro aveva goduto di stabilità reale, piena e inderogata, con conseguente applicazione della precedente regola della prescrizione decorrente in corso di rapporto, di talché, applicando il termine di prescrizione quinquennale proprio dei crediti di lavoro, risultano prescritti i crediti sorti anteriormente al
18.7.2007
4 4.
Nel merito deve rilevarsi che l'art. 26 CCNL prevede che “ Il lavoratore ha diritto per ogni biennio di servizio effettivamente prestato ad un aumento di anzianità nelle misure indicate per ciascun livello di appartenenza (… ) “ omettendo qualsivoglia distinzione fra il rapporto di lavoro a tempo determinato e quello a tempo indeterminato, ma prevedendo soltanto che debba essere computato il servizio effettivamente prestato, limitandosi a escludere dal computo i periodi inferiori a giorni quindici ed a regolamentare il computo del lavoro prestato a tempo parziale.
Deve pertanto ritenersi che l'art. 26 CCNL sopra richiamato riconosca la applicazione degli scatti di anzianità anche ai periodi in cui hanno avuto esecuzione i rapporti di lavoro a tempo determinato.
Pertanto, in conformità a quanto previsto dalla normativa via via vigente sia di carattere interno (art. 6 D.Lgs n. 368/2001 e art. 25 D.Lgs. n. 81/2015), sia di carattere comunitario (clausola 4 Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE), il ricorrente ha maturato, durante i periodi in cui ha lavorato tempo determinato, il diritto all'aumento periodico per anzianità di servizio di cui all'art. 26 cit., essendo pacifico che ha svolto le medesime mansioni presso il medesimo datore di lavoro, benché con contratti di lavoro a tempo determinato.
Per l'effetto, il ricorrente ha diritto alla corresponsione della differenza tra il trattamento retributivo percepito e quello dovuto in ragione degli aumenti di anzianità biennali spettantigli, quali maturati sia durante i periodi di lavoro a tempo determinato che dalla data della assunzione a tempo indeterminato.
Ne consegue che la durata del servizio prestato a tempo determinato ed indeterminato dall'istante alla data del 01/12/2024 e valutabile ai fini degli aumenti biennali di anzianità è pari a complessivi 21 anni, 10 mesi, 13 giorni (di cui 4 anni, 11 mesi, 12 giorni per servizio prestato a tempo determinato), come da calcolo di parte ricorrente solo genericamente contestato.
5 5.
In accoglimento del ricorso, va, pertanto, accertato e dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento, agli effetti della anzianità di servizio, dei periodi di lavoro prestati per effetto dei contratti di lavoro a tempo determinato, intercorsi tra le parti e, quindi, al riconoscimento del 1° scatto di anzianità a decorrere dal
7.8.96, del 2° scatto di anzianità a decorrere dal 7.9.04, del 3° scatto di anzianità
a decorrere dal 19.1.09, del 4° scatto di anzianità a decorrere dal 19.1.11, del 5° dal 19.1.13, 6° scatto a decorrere dal 19.1.15, del 7° scatto a decorrere dal
19.1.17, dell'8° scatto a decorrere dal 19.1.19, del 9° dal 19.1.21; la società resistente va conseguentemente condannata al pagamento delle differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto la ricorrente avrebbe dovuto percepire in ragione del riconoscimento della predetta anzianità di servizio e degli scatti e aumenti retributivi alle dette scadenze, maturate dal
18.7.2007 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione al saldo.
6.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con distrazione in favore del difensore antistatario - in conformità ai parametri vigenti tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Benevento in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento, al riconoscimento della anzianità di servizio, dei periodi di lavoro prestati per effetto dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti (dall'1.9.89 al 5.12.07), e, quindi, al riconoscimento del 1° scatto di anzianità a decorrere dal 7.8.96, del 2° scatto di anzianità a decorrere dal 7.9.04, del 3° scatto di anzianità a decorrere dal
19.1.09, del 4° scatto di anzianità a decorrere dal 19.1.11, del 5° dal 19.1.13, 6°
6 scatto a decorrere dal 19.1.15, del 7° scatto a decorrere dal 19.1.17, dell'8° scatto a decorrere dal 19.1.19, del 9° dal 19.1.21;
2. condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate dal 18.7.2007 tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto percepire in ragione del riconoscimento della predetta anzianità di servizio pari a complessivi 21 anni, 10 mesi, 13 giorni, di cui 4 anni,
11 mesi, 12 giorni al 21.12.24 (per servizio prestato a tempo determinato) e degli scatti e aumenti retributivi alle dette scadenze, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione al saldo;
3. condanna la società resistente alla rifusione delle spese processuali che liquida in € 259,00 per spese ed € 4629,00 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CPA con distrazione
Così deciso in Benevento, 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 678/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA CARSO N. 6 82037 Parte_1
TELESE TERME, presso lo studio dell'avv. BIONDI PASQUALE, che la rap- presenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
CA OU UT (C.F. – PEC CodiceFiscale_1
) ed CO OU UT (C.F. Email_1
- PEC C.F._2 Email_2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Criscuoli (C.F.
– PEC in Benevento C.F._3 Email_3
alla via Cardinal di Rende n. 8 giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 18/12/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
1 Con ricorso depositato il 19.2.25 la ricorrente chiedeva che venisse accertato e dichiarato il suo diritto al riconoscimento, ad ogni effetto di legge e di contratto, ivi inclusa l'anzianità di servizio, dei periodi di lavoro prestati per effetto dei contratti di lavoro a tempo determinato, intercorsi tra le parti e, quindi, al riconoscimento del 1° scatto di anzianità a decorrere dal 7.8.96, del 2° scatto di anzianità a decorrere dal 7.9.04, del 3° scatto di anzianità a decorrere dal 19.1.09, del 4° scatto di anzianità a decorrere dal 19.1.11, del 5° dal 19.1.13, 6° scatto a decorrere dal 19.1.15, del 7° scatto a decorrere dal 19.1.17, dell'8° scatto a decorrere dal 19.1.19, del 9° dal 19.1.21, e così via, o dalle diverse date accertate in corso di causa o ritenute di giustizia;
che, conseguentemente la società resistente venisse condannata al pagamento delle differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto percepire in ragione del riconoscimento della predetta anzianità di servizio e degli scatti e aumenti retributivi alle dette scadenze, nonché di ogni ulteriore conseguente incidenza sugli istituti contrattuali diretti e indiretti, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo.
Si costituiva in giudizio la società resistente chiedendo che, in via preliminare, venissero dichiarate la inammissibilità delle domande ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113, ult. comma, cod. civ. per avere la ricorrente sottoscritto il verbale di conciliazione in data 11.10.08 e l'intervenuta prescrizione quinquennale o quella decennale ex art. 2946 cod. civ.; nel merito, che il ricorso venisse respinto perché infondato.
2.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da parte resistente risulta infondata, non risultando dal verbale di conciliazione per cui è causa una espressa rinuncia alla anzianità di servizio ed ai diritti alla stessa conseguenti, bensì soltanto una generica rinuncia a qualsivoglia “ pretesa e / o diritto scaturito dallo svolgimento della prestazione lavorativa “. Come statuito dalla costante
2 giurisprudenza della Corte di Cassazione ( fra le più recenti, Cass. sez. L., sent.
21.3.22 n. 9160 ) “L'accordo transattivo sottoscritto dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia (… ), può assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore ha l'onere di impugnare nel termine di cui all'art. 2113 c.c., alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili "aliunde", che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi “; nel caso di specie, la generica rinuncia sopra richiamata non consente di ritenere provata la sussistenza di una siffatta consapevolezza in relazione ai diritti connessi alla anzianità di servizio.
Inoltre l'anzianità di servizio è un mero fatto giuridico e non può essere suscettibile di alcuna rinuncia da parte del lavoratore.
In particolare, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, ma rappresenta la dimensione temporale del rapporto di lavoro, nel cui ambito integra il presupposto di fatto di specifici diritti quali, ad esempio, quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità (Cassazione civile sez. lav.,
11/10/2018, n. 25315).
3.
L'eccezione di prescrizione, con riferimento alla anzianità di servizio, risulta infondata;
come statuito più volte dalla Corte di Cassazione (fra le tante, Cass.
Sez. L, sent. 23/05/2003 n. 8228 ) “ L'anzianità del lavoratore, quale fattispecie costitutiva di determinati diritti, come quello agli scatti di anzianità, alla qualifica superiore, etc. configura un mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione autonoma, mentre i singoli diritti che su di essa si fondano e dei quali integra il presupposto sono soggetti ai relativi termini prescrizionali (nella specie la S.C ha
3 confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto le differenze retributive rivendicate dal dipendente nei limiti della prescrizione quinquennale, ancorché tenendo conto di tutta l'anzianità di servizio, quale situazione di fatto come tale imprescrittibile) “.
L'eccezione di prescrizione del diritto alle differenze retributive risulta in parte fondata.
La Suprema Cassazione civile, inoltre, con la nota sentenza n. 26246 del 2022, ha sancito che, non essendoci più la tutela reale generalizzata di cui all'art. 18 legge
300 del 1970 nella versione precedente alla legge 92/2012, la prescrizione opera a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Precisamente è stato affermato che: “Posto che la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata esclude che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità, il termine di prescrizione dei relativi diritti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.” (Cassazione civile sez. lav.,
06/09/2022, n.26246).
Nel caso di specie, parte dei diritti rivendicati dalla ricorrente sarebbero comunque prescritti, posto che la L. n°92 del 2012 ( Legge Fornero) entrava in vigore il 18/7/2012, si rileva che effettivamente risultano estinti per prescrizione i diritti della ricorrente maturati prima del 18/7/2007, cioè anteriormente al quinquennio dall'entrata in vigore della legge di riforma dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori;
infatti prima dell'entrata in vigore della citata legge Fornero il rapporto di lavoro aveva goduto di stabilità reale, piena e inderogata, con conseguente applicazione della precedente regola della prescrizione decorrente in corso di rapporto, di talché, applicando il termine di prescrizione quinquennale proprio dei crediti di lavoro, risultano prescritti i crediti sorti anteriormente al
18.7.2007
4 4.
Nel merito deve rilevarsi che l'art. 26 CCNL prevede che “ Il lavoratore ha diritto per ogni biennio di servizio effettivamente prestato ad un aumento di anzianità nelle misure indicate per ciascun livello di appartenenza (… ) “ omettendo qualsivoglia distinzione fra il rapporto di lavoro a tempo determinato e quello a tempo indeterminato, ma prevedendo soltanto che debba essere computato il servizio effettivamente prestato, limitandosi a escludere dal computo i periodi inferiori a giorni quindici ed a regolamentare il computo del lavoro prestato a tempo parziale.
Deve pertanto ritenersi che l'art. 26 CCNL sopra richiamato riconosca la applicazione degli scatti di anzianità anche ai periodi in cui hanno avuto esecuzione i rapporti di lavoro a tempo determinato.
Pertanto, in conformità a quanto previsto dalla normativa via via vigente sia di carattere interno (art. 6 D.Lgs n. 368/2001 e art. 25 D.Lgs. n. 81/2015), sia di carattere comunitario (clausola 4 Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE), il ricorrente ha maturato, durante i periodi in cui ha lavorato tempo determinato, il diritto all'aumento periodico per anzianità di servizio di cui all'art. 26 cit., essendo pacifico che ha svolto le medesime mansioni presso il medesimo datore di lavoro, benché con contratti di lavoro a tempo determinato.
Per l'effetto, il ricorrente ha diritto alla corresponsione della differenza tra il trattamento retributivo percepito e quello dovuto in ragione degli aumenti di anzianità biennali spettantigli, quali maturati sia durante i periodi di lavoro a tempo determinato che dalla data della assunzione a tempo indeterminato.
Ne consegue che la durata del servizio prestato a tempo determinato ed indeterminato dall'istante alla data del 01/12/2024 e valutabile ai fini degli aumenti biennali di anzianità è pari a complessivi 21 anni, 10 mesi, 13 giorni (di cui 4 anni, 11 mesi, 12 giorni per servizio prestato a tempo determinato), come da calcolo di parte ricorrente solo genericamente contestato.
5 5.
In accoglimento del ricorso, va, pertanto, accertato e dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento, agli effetti della anzianità di servizio, dei periodi di lavoro prestati per effetto dei contratti di lavoro a tempo determinato, intercorsi tra le parti e, quindi, al riconoscimento del 1° scatto di anzianità a decorrere dal
7.8.96, del 2° scatto di anzianità a decorrere dal 7.9.04, del 3° scatto di anzianità
a decorrere dal 19.1.09, del 4° scatto di anzianità a decorrere dal 19.1.11, del 5° dal 19.1.13, 6° scatto a decorrere dal 19.1.15, del 7° scatto a decorrere dal
19.1.17, dell'8° scatto a decorrere dal 19.1.19, del 9° dal 19.1.21; la società resistente va conseguentemente condannata al pagamento delle differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto la ricorrente avrebbe dovuto percepire in ragione del riconoscimento della predetta anzianità di servizio e degli scatti e aumenti retributivi alle dette scadenze, maturate dal
18.7.2007 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione al saldo.
6.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con distrazione in favore del difensore antistatario - in conformità ai parametri vigenti tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Benevento in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento, al riconoscimento della anzianità di servizio, dei periodi di lavoro prestati per effetto dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti (dall'1.9.89 al 5.12.07), e, quindi, al riconoscimento del 1° scatto di anzianità a decorrere dal 7.8.96, del 2° scatto di anzianità a decorrere dal 7.9.04, del 3° scatto di anzianità a decorrere dal
19.1.09, del 4° scatto di anzianità a decorrere dal 19.1.11, del 5° dal 19.1.13, 6°
6 scatto a decorrere dal 19.1.15, del 7° scatto a decorrere dal 19.1.17, dell'8° scatto a decorrere dal 19.1.19, del 9° dal 19.1.21;
2. condanna la società resistente al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate dal 18.7.2007 tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto percepire in ragione del riconoscimento della predetta anzianità di servizio pari a complessivi 21 anni, 10 mesi, 13 giorni, di cui 4 anni,
11 mesi, 12 giorni al 21.12.24 (per servizio prestato a tempo determinato) e degli scatti e aumenti retributivi alle dette scadenze, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione al saldo;
3. condanna la società resistente alla rifusione delle spese processuali che liquida in € 259,00 per spese ed € 4629,00 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CPA con distrazione
Così deciso in Benevento, 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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