Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/1999, n. 5661
CASS
Sentenza 8 giugno 1999

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L'aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali si deve nettamente distinguere dall'istituto del distacco; infatti, mentre aspetto caratteristico dell'aspettativa è la carenza di prestazione lavorativa per tutto il tempo in cui si riveste la carica elettiva o sindacale, nell'istituto del distacco, invece, il rapporto di lavoro non perde la sua efficacia e non pone in moratoria le sue contrapposte obbligazioni fondamentali, modificandosi solo in relazione al soggetto che temporaneamente diventa il beneficiario e il destinatario della prestazione lavorativa. Ne consegue che solo nel primo caso si giustifica la sospensione dell'adempimento degli obblighi retributivi gravanti sul datore di lavoro mentre nella seconda ipotesi tali obblighi permangono salvo (di norma) il loro passaggio dal datore di lavoro distaccante al distaccatario. (Nel caso di specie un dipendente dell'ACTP che per molti anni aveva ricoperto cariche sindacali, facendo riferimento ad un accordo sindacale del 1975 in base al quale l'Azienda era eccezionalmente tenuta a corrispondere la retribuzione ai lavoratori in aspettativa sindacale, chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere dall'Azienda anche la retribuzione per le ferie non godute invocando a fondamento della sua domanda il diverso istituto del distacco che, invece, si era accertato non essere compreso nell'accordo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/1999, n. 5661
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5661
    Data del deposito : 8 giugno 1999

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