Sentenza 8 giugno 1999
Massime • 1
L'aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali si deve nettamente distinguere dall'istituto del distacco; infatti, mentre aspetto caratteristico dell'aspettativa è la carenza di prestazione lavorativa per tutto il tempo in cui si riveste la carica elettiva o sindacale, nell'istituto del distacco, invece, il rapporto di lavoro non perde la sua efficacia e non pone in moratoria le sue contrapposte obbligazioni fondamentali, modificandosi solo in relazione al soggetto che temporaneamente diventa il beneficiario e il destinatario della prestazione lavorativa. Ne consegue che solo nel primo caso si giustifica la sospensione dell'adempimento degli obblighi retributivi gravanti sul datore di lavoro mentre nella seconda ipotesi tali obblighi permangono salvo (di norma) il loro passaggio dal datore di lavoro distaccante al distaccatario. (Nel caso di specie un dipendente dell'ACTP che per molti anni aveva ricoperto cariche sindacali, facendo riferimento ad un accordo sindacale del 1975 in base al quale l'Azienda era eccezionalmente tenuta a corrispondere la retribuzione ai lavoratori in aspettativa sindacale, chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere dall'Azienda anche la retribuzione per le ferie non godute invocando a fondamento della sua domanda il diverso istituto del distacco che, invece, si era accertato non essere compreso nell'accordo).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/1999, n. 5661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5661 |
| Data del deposito : | 8 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere -
Dott. Alberto SPANÒ - Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE NAPPI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato WALTER ALBORA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ACTP CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI DI NAPOLI, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso all'avvocato PASQUALE LITTERIO, giusta procura speciale per atto notar GIAMPIERO DE CESARE di NAPOLI del 16/11/98 rep. n. 7319;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 563/95 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 22/2/95 R.G.N. 27799/91;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/2/99 dal Consigliere Dott. Marino Donato SANTOJANNI;
udito l'avvocato LITTERIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9 dicembre 1991 NT AN proponeva appello avverso la sentenza emessa dal Pretore di Napoli l'11 giugno - 17 settembre 1991, con cui detto giudice aveva respinto la domanda formulata dallo stesso AN nei confronti dell'Azienda Consortile Trasporti Pubblici di Napoli, diretta ad ottenere la condanna di questa al pagamento della retribuzione per ferie non godute nonché di quella per le festività soppresse, oltre svalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate. Esponeva che: egli, quale dipendente dell'A.C.T.P. con la qualifica di primo funzionario, per molti anni, dal 1975 alla cessazione del rapporto, aveva ricoperto la carica di segretario nazionale prima e segretario generale poi della Fenlai-Cisl e da ultimo di segretario generale aggiunto Fit-Cisl; per effetto di tali cariche e dell'accordo sindacale del 9 aprile 1975 aveva fruito del distacco sindacale ed aveva ricevuto dall'Azienda la retribuzione anche in relazione al periodo di ferie degli anni 1975 e 1976, laddove dall'anno 1977, in poi la medesima Azienda non gli aveva corrisposto la retribuzione per ferie degli anni 1975 e 1976, mentre dall'anno 1977 in poi, la medesima Azienda non gli aveva corrisposto la retribuzione per ferie non godute e non gli aveva erogato neppure la retribuzione per le festività soppresse.
Lamentava l'appellante l'erroneità dell'impugnata sentenza, che aveva negato quanto richiesto sulla base di una serie di considerazioni frutto di una superficiale disamina della controversia.
Sottolinea, in particolare, il AN che la motivazione dell'impugnata decisione era contraddittoria, atteso che, dopo aver ribadito che in forza dell'accordo del 1975 l'Azienda era tenuta a corrispondere la retribuzione, la escludeva poi in concreto per il periodo feriale, non tenendo conto dell'evidente lesione subita dal AN stesso, che non aveva goduto delle ferie e non aveva percepito la relativa retribuzione.
Inoltre, il Pretore non aveva attribuito il giusto rilievo alla circostanza relativa al pagamento della tredicesima e quattordicesima mensilità, che sono istituti indiretti ma di natura retributiva, e per di più riconducibili alle mansioni ed alla qualifica, ma non certamente legate all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.
L'appellata, costituitasi, resisteva all'appello. Il Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro, con sentenza depositata il 22 febbraio 1995, rigettava l'impugnazione, così motivando per quanto ancora interessa nel presente giudizio di legittimità:
il corretto punto di partenza dev'essere identificato nell'art. 24 r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 e nell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
La lettura della prima delle due richiamate disposizioni mostra in materia incontestabile che il legislatore del 1931 non previde la corresponsione di alcun emolumento retributivo in favore del dipendente in aspettativa, affermando invece espressamente che l'unico beneficio mantenuto per quest'ultimo era la computabilità per intero agli effetti dell'anzianità del periodo trascorso in aspettativa, a condizione però che non fosse stata concessa per motivi privati.
In questa medesima traccia si collocava l'art. 31 della legge n. 300 del 1980. Alle richiamate disposizioni si ricollega la disciplina elaborata dall'accordo sindacale del 9 aprile 1975, che al riguardo, affermava in modo preciso che agli agenti interessati all'aspettativa "sarà in via del tutto eccezionale corrisposta dall'azienda di appartenenza la retribuzione".
Ed allora, a fronte di una regola generale che stabilisce la "non debenza" della retribuzione in rapporto ad un periodo di carenza della prestazione lavorativa, l'eccezione su cui si attestò la volontà delle parti contraenti l'accordo sindacale del 1975 non avrebbe potuto non incentrarsi sul riconoscimento in favore del dipendente in aspettativa sindacale di un trattamento retributivo considerato nelle sole componenti svincolate dall'effettiva prestazione dell'attività lavorativa.
Invano l'appellante invoca a fondamento della sua domanda il diverso istituto del distacco, che, al contrario, le parti hanno dimostrato di non avere voluto porre a base della concordata regolamentazione. Nè va trascurato l'accordo del 16 settembre 1987, il quale esplicitamente prevede che "la retribuzione corrisposta dalle Aziende, dalle quali dipendono gli agenti collocati in aspettativa sindacale ai sensi delle presenti norme, è quella spettante al livello ed alla qualifica di appartenenza ed alle mansioni proprie della qualifica medesima, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario, festività, notturno, per trasferta, diaria ridotta;
previsti dalle norme contrattuali nazionali vigenti. La riportata clausola contrattuale non innova la precedente disciplina ma, al contrario, in quanto articolata sui medesimi presupposti, la ribadisce e la esplicita.
Peraltro, è vano obiettare che il trattamento economico verrebbe corrisposto per undici e non per dodici mesi all'anno, considerato che il periodo feriale è destinato a consentire il recupero delle energie psicofisiche consumate dal lavoratore nel corso e per effetto della sua prestazione, che dal dipendente in aspettativa non viene ovviamente resa, cosicché non si giustifica la corresponsione in tal caso dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il AN, deducendo due motivi.
L'intimata resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con il primo motivo il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 36 della costituzione in relazione all'accordo nazionale del 9 aprile 1975, nonché difetto assoluto di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ.), deduce che:
si legge nella sentenza impugnata che il trattamento retributivo andava considerato "nelle sole componenti" svincolate dall'effettiva prestazione dell'attività lavorativa: è, invece, evidente che "se la retribuzione era composta da diversi elementi, non poteva essere la retribuzione tabellare";
il Tribunale non si è accorto neppure che l'Azienda aveva corrisposto al ricorrente la tredicesima e quattordicesima mensilità, che pur presuppongono l'attività lavorativa che, invece, era assente nella fattispecie in esame.
Sul punto non vi è cenno di motivazione.
Il Tribunale ha violato, inoltre, l'art. 36 cost. e le stesse norme riguardanti l'aspettativa richiamata in sentenza. Infatti, se l'accordo prevedeva l'erogazione del trattamento retributivo durante l'aspettativa, anche in via eccezionale, indubbiamente esso aveva lo scopo di garantire il trattamento retributivo come se il dirigente sindacale fosse in servizio;
l'Azienda, sottraendogli una retribuzione, ha violato l'art. 36 Cost., si sotto il profilo squisitamente retributivo sia sotto il profilo del diritto di fruire delle ferie durante le quali lavorava, anche se per ragioni sindacali.
Il motivo è manifestamente infondato.
Invero, è fuori luogo il richiamo dell'art. 36 cost., il quale, com'è noto, statuisce (primo comma) che "il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sè e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa". Il giudice d'appello non accenna a tali parametri.
Il ricorrente non evidenzia, com'era suo onere, di avere sollevato la questione, così proposta, nel secondo grado del giudizio e che, pertanto, ingiustificato deve ritenersi il suo mancato esame da parte del Tribunale, cosicché la censura, sotto il profilo retributivo, non avendo i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata ex art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (autosufficienza del ricorso), è inammissibile.
Quanto poi (secondo profilo) al diritto alle ferie, durante le quali - il ricorrente asserisce - di avere lavorato, anche se per ragioni sindacali, la censura è certamente priva di fondamento. Infatti, il Tribunale ha esattamente osservato: (pag. 12 della sentenza) che la distinzione operata dal Pretore tra l'aspettativa sindacale in parola e l'istituto del distacco rappresenta la conferma e la giustificazione di quanto, in via d'eccezione, stabilirono le parti sociali con l'accordo del 1975;
che quella distinzione in realtà sottenda implicitamente ma chiaramente il contenuto di quell'accordo non è seriamente dubitabile, sol che si consideri che aspetto caratteristico dell'aspettativa è la carenza di prestazione lavorativa per tutto il tempo in cui si riveste la carica elettiva o sindacale, cui il dipendente viene chiamato, laddove, nell'istituto del distacco il rapporto di lavoro non perde la sua efficacia e non pone in moratoria le sue contrapposte obbligazioni fondamentali, modificandosi solo in relazione al soggetto che temporaneamente diventa il beneficiario ed il destinatario della prestazione lavorativa.
Nel primo caso, quindi, è giustificata la sospensione dell'adempimento degli obblighi retributivi gravanti sul datore di lavoro;
laddove il secondo non si discosta, se non per la temporanea evidenziata modificazione soggettiva, dallo schema tipico del rapporto di lavoro.
Prosegue il Tribunale osservando che la formulazione letterale dell'accordo sindacale dell'aprile 1975 espressamente si riferisce alla figura dell'aspettativa; non può, per conseguenza, l'appellante invocare a fondamento della sua domanda il diverso istituto del distacco, che, al contrario, le parti hanno dimostrato di non aver voluto porre a base della concordata regolamentazione. A tali osservazioni il ricorrente non oppone nessuna valida argomentazione.
Inoltre, ammesso e non concesso che si trattasse di distacco, non potrebbe sfuggire che in detta fattispecie obbligato a corrispondere la retribuzione al dipendente e a riconoscergli il diritto alle ferie è il "distaccatario" (nel caso in esame un sindacato) e non il distaccante (l'Azienda parte in causa).
Vero è che, in virtù di clausole pattizie (accordo del 9 aprile 1975), agli agenti interessasti all'aspettativa "sarà in via del tutto eccezionale corrisposta dall'azienda di appartenenza la retribuzione"; e che il Tribunale, interpretando tale clausola con argomentazioni immuni da errori logici e giuridici, ha sottolineato che al lavoratore può essere riconosciuto, appunto in via eccezionale, il diritto alla semplice retribuzione, "considerato nelle sole componenti svincolate dall'effettiva prestazione dell'attività lavorativa".
Al riguardo il ricorrente si limita ad opporre che "se la retribuzione era composta da diversi elementi, non poteva essere la retribuzione tabellare", senza giustificare tale affermazione con argomenti attendibili. Peraltro, l'affermazione, in sè e per sè considerata, è illogica, atteso che una retribuzione Tabellare ben può essere costituita da diversi elementi, ma non è detto che debba, necessariamente, anche in riferimento a fattispecie peculiari, includere tutte le componenti ipotizzabili della stessa retribuzione.
Nè risulterà essere decisiva (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) la censura di omesso esame da parte del tribunale del fatto che l'Azienda aveva corrisposto al ricorrente la tredicesima e quattordicesima mensilità.
Invero, non è consentito affermare che il Giudice d'appello, quand'anche avesse preso in esame tale asserita corresponsione, verosimilmente, sarebbe potuto pervenire ad una decisione diversa da quella adottata, considerata la ratio decidendi della sentenza impugnata, quale risulta dalla sintesi che precede la presente motivazione e, in particolare, dall'osservazione del Tribunale, secondo cui nei confronti del dipendente in aspettativa non sussistono i presupposti giustificativi della corresponsione del trattamento per ferie non godute (indennità sostitutiva); posto che il periodo feriale è essenzialmente destinato a consentire il recupero delle energie psicofisiche consumate dal lavoratore nel corso e per effetto della sua prestazione, che il dipendente in aspettative, ovviamente, non esegue.
2. Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione del principio del diritto acquisito, difetto e comunque contraddittorietà di motivazione, sostiene che:
il Tribunale ha ritenuto che l'accordo del 16 settembre 1987 avesse natura interpretativa dell'accordo del 9 aprile 1975 ed ha affermato che il trattamento previsto da tale ultimo accordo non costituiva un diritto acquisito del lavoratore;
in primo luogo, va rilevato che l'accordo dell'87 non poteva riguardare il passato ma solo il futuro;
inoltre, la volontà delle parti era espressa in modo chiaro e univoco, giacché esse intesero solo "modificare" l'accordo del 75;
la sentenza attribuisce illogicamente valore interpretativo all'accordo dell'87.
Tale motivo è, all'evidenza, inammissibile, perché il ricorrente si limita ad opporre una diversa interpretazione e valutazione delle clausole pattizie, senza dedurre alcun motivo ex art. 360 cod. proc. civ., e sollecitando in tal modo il riesame del merito, che è
precluso a questa Corte di legittimità 8art. 65 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12). Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Per il principio della soccombenza, il ricorso è tenuto a rimborsare alla resistente le spese da questa sostenute nel presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al rimborso delle spese sostenute dalla resistente nel presente giudizio di legittimità, che liquida in lire.27.000, oltre lire tre milioni per onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 25 febbraio 1999.