Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 29019/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il giudice monocratico, dott.ssa Alessia Notaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile pendente
TRA
. P.I.: , in persona del suo legale rapp.te p.t. e Pt_1 Controparte_1 P.IVA_1
amm.re unico - Sig. , C.F.: – elett.te dom.ta in Aversa (CE) Parte_2 C.F._1
alla via Rosano n. 5, presso e nello studio dell'Avv. Raffaele Chianese, C.F.:
, dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato in atti. C.F._2
INTIMATA - OPPONENTE
E
Pa in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in S. Antimo(NA) Controparte_2
alla Via delle Azalee s.n.c., P.I. , elett.te dom.ta in S. Antimo (NA) alla via Inghilterra P.IVA_2
n.8, presso e nello studio dell'Avv. Ferdinando Verde, C.F.: , dal quale è C.F._3
rappresentata e difesa giusta mandato in atti
INTIMANTE – OPPOSTA
Oggetto: opposizione a D.I.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio, la ha chiesto al Tribunale di Napoli Nord, di ingiungere Controparte_2
la . al pagamento della somma di € 15.390,58, oltre interessi moratori ex D. Pt_1 Controparte_1
Lgs. 231/2002, sulla base di tre fatture emesse a titolo di corrispettivo per la fornitura di vari tipi di marmo lavorato.
Il Tribunale di Napoli Nord ha, quindi, emesso in data 31.12.2020 decreto ingiuntivo n. 4682/20
nell'ambito del procedimento recante n. di R.G. 11434/20, con il quale ha ingiunto alla
. di pagare la somma di euro 15.390,58, oltre interessi moratori ex D. Lgs. Pt_1 Controparte_1
231/2002, nonché le spese del procedimento liquidate in euro 145,50 per spese ed euro 540,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Avverso il precitato decreto è stata proposta opposizione dalla . la quale ha Pt_1 Controparte_1
eccepito preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord, per essere competente il Tribunale di Napoli, quale foro convenzionale stabilito nel contratto di fornitura sottoscritto con la In subordine, e sempre in via preliminare, ha eccepito Controparte_2
l'improcedibilità della avversa domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita. Nel merito, ha eccepito l'infondatezza della pretesa creditoria, in quanto in applicazione della clausola prevista all'art.4 del predetto contratto, il detto credito sarebbe condizionato –
condizione non verificatasi - alle modalità e tempi previsti nel rapporto contrattuale intercorso tra ed ” (Erre.Costruzioni avrebbe pagato la solo dopo essere stata CP_3 CP_4 CP_2
pagata da e da . Ha contestato altresì l'inadempimento contrattuale della CP_3 CP_4
per non essere il marmo idoneo all'utilizzo per il quale era stato acquistato. Ha CP_2
2 contestato ancora l'assenza di prova del credito vantato da parte opposta, ed infine si è opposta alla richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Si è costituita nel predetto giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord la la quale CP_2
ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito ed ha chiesto di rimettere la causa davanti al Giudice competente. Nel merito, ha impugnato e contestato le avverse deduzioni ed eccezioni, confortate dalla documentazione prodotta e dalla quale emerge la sussistenza del sottostante rapporto contrattuale, la fonte negoziale, la sussistenza della procedibilità e proponibilità
della domanda sulla scorta delle fatture non contestate, dei DDT e dall'estratto delle scritture contabili. Ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e confermare il D.I. opposto.
Il Tribunale di Napoli Nord ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, ed ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale Ordinario di Napoli, assegnando alle parti il termine per la riassunzione dinanzi al Giudice competente.
Il giudizio è stato quindi riassunto dalla dinanzi al Tribunale di Napoli, la Controparte_2
quale ha in parte sostenuto circostanze di fatto diverse da quelle evidenziate nell'atto di opposizione, e consequenzialmente ha mutato la sua linea difensiva. Essenzialmente, invece di insistere nella contestazione di mancato inadempimento della per averle consegnato CP_2
del marmo non conforme a quello ordinato, ha invece contestato la mancata consegna del detto marmo e i relativi DDT. Si è poi costituita la società . la quale, sul punto, ha invece Pt_1 CP_1
sostenuto la effettiva consegna della merce ed ha ribadito la validità e veridicità dei relativi DDT.
Le parti hanno depositato le note istruttorie autorizzate ex art. 183 6° comma c.p.c.
Nessuna attività istruttoria è stata espletata, in quanto la causa di natura meramente documentale.
La causa è stata riservata per la decisione, dopo che le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza trattata in forma scritta del 17.10.2024, con concessione dei temini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 L'opposizione è infondata e va respinta, mentre la domanda di parte opposta è fondata e merita l'accoglimento.
Si ritiene, infatti, che parte opponente non ha fornito alcun elemento probatorio a sostegno delle proprie argomentazioni, anzi ha assunto un comportamento prima e durante il presente giudizio che ha mostrato tutta la sua debolezza difensiva, mentre parte opposta ha sufficientemente provato il suo credito, dalla documentazione prodotta in atti, consistente essenzialmente dal contratto di compravendita, dai DDT, dagli estratti delle scritture contabili e dalle fatture.
In punto di diritto, giova ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale,
nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi,
modificativi o impeditivi (cfr. Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31
maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24
novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II, 30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17
novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno
2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999, n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre
1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 7 luglio 1993 n. 7448; Corte app. Palermo, sez. III, 21
gennaio 2009, n. 62; Trib. Genova, 23 gennaio 2009, n. 347).
Ovviamente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice ha l'obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base di tutte le prove offerte tanto dal debitore-opponente quanto dal creditore-opposto, non potendo decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio prodotto al momento della richiesta di ingiunzione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 18 maggio
4 2009, n. 11419; Cass. civile, sez. II, 16 maggio 2007, n. 11302: nella fattispecie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha cassato la sentenza del giudice di merito che, senza decidere sui mezzi istruttori richiesti dall'opposto, aveva accolto l'opposizione reputando insufficienti gli elementi di prova posti a fondamento del decreto ingiuntivo).
A completamento del quadro giurisprudenziale tracciato, deve richiamarsi il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore [e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto], sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è
tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto [e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'attore-opponente] a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. Cassaz. civile, SS.UU., 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi: Cassaz. civile,
sez. II, 14 gennaio 2002, n. 341; Cassaz. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Trib. Torino, 15
giugno 2007, n. 4134/07; Trib. Salerno, sez. II, 31 ottobre 2014, n. 5151; Trib. Salerno, 27 marzo
2015, n. 1439).
La giurisprudenza, in proposito, ha, altresì, chiarito come: "In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente è gravato dall'onere di contestazione specifica proprio della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c., e dall'onere di particolare esaustività che deve connotare l'atto di opposizione anche al fine di scongiurare la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto eventualmente richiesta dal creditore opposto, qualora non lo sia stata dal giudice del monitorio" (cfr. Tribunale Taranto, sez. II, 06/12/2016, n. 3393).
Orbene, tornando al caso di specie, si accerta che il contratto di fornitura sottoscritto dalle parti in causa non è in contestazione, ed è un tipico contratto di compravendita disciplinato dall'art. 1470
c.c e segg., avente ad oggetto la fornitura di lastre in pietra lavica per pavimentazione, aree mezzanino e scale, al fine di provvedere alla realizzazione della Linea 1 della Metropolitana di
5 Napoli – tratta Centro Direzionale – Capodichino. La fonte negoziale è quindi pacificamente acclarata.
La consegna della merce è invece provata dalle stesse argomentazioni fornite da parte opponente, la quale nell'atto di opposizione a D.I. (pag. 4) testualmente afferma: “D'altra parte, in verità, la
ha pure espressamente contestato alla Costruzioni che la fornitura di marmo CP_4 Pt_1
effettuata sia consona all'utilizzo per il quale era stata stabilita, ragion per cui si contesta altresì
l'inadempimento contrattuale in capo alla società oggi opposta ( ”. Seppure si Controparte_2
constata un radicale mutamento di difesa della società . la quale solo con la Pt_1 CP_1
memoria di costituzione nel giudizio riassunto dalla contesta l'avvenuta Controparte_2
consegna della merce e l'autenticità e veridicità dei DDT, in totale discordanza con le predette affermazioni difensive. Detto comportamento processuale, non può che essere valutato negativamente nei confronti della stessa parte opponente. Non è infatti accettabile e comprensibile un mutamento di difesa che si pone in netta contrapposizione con la difesa precedentemente assunta
(prima viene sollevata l'eccezione di inadempimento per merce non conforme – poi si contesta la mancata consegna della merce). Per tali ragioni, appare del tutto superfluo affrontare la questione afferente il disconoscimento ex art. 214 c.p.c., della sottoscrizione apposta sui DDT n. 97 del
12.02.2020 e n. 167 del 05.03.2020.
Al contrario, l'eccezione sollevata da parte opponente relativa alla presunta sussistenza di una condizione sospensiva dettata dalla clausola n. 4 del contratto intercorso tra le parti in causa del
29.01.2020, che vincolerebbe il pagamento dell'importo per cui è causa al pagamento di terze società e a . appare priva di pregio. Dalla semplice lettura della CP_3 CP_4 Pt_1 Controparte_1
detta clausola, si constata in realtà che, seppure i “relativi pagamenti avverranno con le modalità e
tempi fissati nel rapporto contrattuale tra e ” e che “tali tempi si stimano in entro CP_3 CP_4
e non oltre 150 gg f.m.d.f.”, è altresì previsto che “nel caso in cui i tempi stimati non vengano
rispettati, viene fatta salva la possibilità per la CONTRAENTE di richiedere Controparte_2
l'adempimento direttamente alla COMMITTENTE (Erre. . Orbene, accertato che le Controparte_1
6 fatture elettroniche sono state emesse dalla in data 29.02.2020 e nel 31.03.2020 e Controparte_2
la diffida ad adempiere è stata inoltrata da quest'ultima alla . in data 1.10.2020, Pt_1 Controparte_1
il pagamento è stato correttamente richiesto, come previsto nel citato contratto, da parte opposta a parte opponente, decorsi i 150 giorni f.m.d.f (fine mese data fattura).
Inoltre, si ritiene provato anche l'ammontare del credito rivendicato dalla Controparte_2
riportato nelle predette fatture, in quanto le stesse sono state oggetto solo di mere contestazioni generiche da parte opponente . (le fatture rimangono comunque Pt_1 Controparte_1
incontestate fino alla notifica del decreto ingiuntivo), che in ogni caso attengono “lo
svolgimento delle singole prestazioni e consegne di materiale” ma non si riferiscono mai, per l'appunto, anche al quantum.
Appare in più doveroso evidenziare, che anche la diffida ad adempiere inviata dalla Controparte_2
[... alla . resta incontestata e priva di riscontro da parte di quest'ultima. Pt_1 Controparte_1
Ebbene, tutti i suddetti elementi fattuali, concorrono ex art. 115 e 116 c.p.c., a ritenere sufficientemente provato il credito della Controparte_2
Andranno inoltre riconosciuti alla gli interessi previsti dal d. lgs. 231/2002, ma Controparte_2
non anche la rivalutazione monetaria, giacchè trattasi di debito pecuniario e non di valore.
Va inoltre rigettata la richiesta di condanna ex art. 96 cpc formulata da parte opposta, non ravvisandosi la sussistenza, nella fattispecie, della mala fede o colpa grave.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- accoglie la domanda di parte opposta, e conseguentemente condanna la Pt_1 CP_1
in persona del suo l.r.p.t., al pagamento in favore della in
[...] Controparte_2
7 persona del suo l.r.p.t., della somma complessiva di € 15.390,58, per le causali esposte in motivazione, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalla data di fattura al saldo.
- rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 cpc formulata da parte opposta;
- condanna altresì l'opponente, alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida ex DM 147/2022 in € 264,00 per spese borsuali, € 5.000,00 per compensi, oltre 15% spese generali e accessori di legge.
Napoli, 5.02.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessia Notaro
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