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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/03/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6525/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Seconda U.O.
In persona del Giudice Unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 6525 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione ex art. 281 sexies CPC.
TRA
, nata a [...] il [...] residente in [...]Parte_1
alla via delle 4 Stagioni n. 6 (C.F.: ), C.F._1 Parte_2
nato a [...] l'[...] residente in [...]
Stagioni n. 6 (C.F.: ), , nata a [...] C.F._2 Parte_3
della UC (SA) il 09.09.1981, residente in [...] (C.F.: ) – in proprio e quali eredi della sig.ra C.F._3 Per_1
, nata a [...] il [...] e deceduta in Eboli (SA) il
[...]
29.06.2021 – rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso pagina 1 di 8 introduttivo, dagli avv.ti Bartolo De Vita (C.F.: ) e Barbara De C.F._4
Marco (C.F.: ), tutti elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._5
dell'avv. Barbara De Marco in Casal Velino Scalo (SA), alla via velina n. 153 (fax n°0974/718540; PEC: Email_1
Email_2
RICORRENTI
E
Controparte_1
con sede in Eboli (SA), al V.le Della Marina 8/12 (P
[...]
IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, P.IVA_1
congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Antonio Losco (CF.
del Foro di Salerno e dall'avv. Daniela Picozzi (CF C.F._6
) del Foro di Nocera Inferiore, giusta procura alle liti posta su C.F._7
foglio separato ex art. 83 c.p.c., III comma, da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonio Losco in Salerno, alla
Via Scardillo 25 Sordina. Il difensore dichiara, ai sensi degli artt. 170 e 176 c.p.c. di voler ricevere notificazioni e comunicazioni all'indirizzo pec
E
.salerno. , fax 089631009 - Email_3 CP_2
.salerno.it, fax 089345483, fax. . Email_5 CP_2 P.IVA_2
RESISTENTE
AVENTE AD OGGETTO
Azione di risarcimento dei danni derivanti da responsabilità sanitaria.
pagina 2 di 8 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note in sostituzione dell'udienza, le parti si riportavano ai propri scritti chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 undecies CPC i ricorrenti, in proprio e nella qualità di congiunti della de cuius sig. ra chiedeva la Persona_1
condanna della parte resistente al risarcimento dei danni tutti – patrimoniali e non –
come da essi subiti a causa dell'asserito imperito trattamento sanitario praticato in danno della ed in seguito al quale si era determinato il decesso della Per_1
medesima.
Chiedevano i ricorrenti, premesso di avere regolarmente adempiuto all'espletamento di ATP ai sensi della normativa in materia, di voler procedere alla rinnovazione delle indagini peritali, anche sulla base della certificazione ISTAT attestante il decesso della congiunta per patologia infettiva.
A corredo del fascicolo dell'atto introduttivo del giudizio di merito veniva depositato fascicolo di parte relativo al giudizio di Atp, Tribunale Salerno R.G. 3332/2022,
conclusosi con il deposito della consulenza tecnica agli atti del giudizio.
Fissata con decreto l'udienza di comparizione si è costituita la parte resistente chiedendo rigettarsi nel merito la domanda.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione tutta come prodotta, con l'acquisizione del fascicolo, telematico, dell'ATP; all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno discusso mediante note di trattazione scritta, con successivo decreto il giudizio è stato riservato in decisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 281
sexies u.c. CPC. pagina 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda,
tanto per essersi verificate le condizioni di procedibilità mediante per essere stato preventivamente azionato il ricorso per accertamento tecnico preventivo, conclusosi con il deposito della consulenza medico legale (con riguardo alla eccezione di improcedibilità per il ritenuto mutamente della domanda, tale eccezione deve essere rigettata, non essendo stata mutata la domanda che ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità sanitaria, non costituendo mutamento la richiesta di rinnovo della consulenza medico legale, pur se motivata dal rilievo di diverse ritenute inadempienze).
Pertanto, l'eccezione è infondata e va disattesa.
Nel merito, la domanda dei ricorrenti non è fondata per le ragioni che seguono.
Ed invero, al riguardo, devono anzitutto essere richiamati gli approdi della giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità professionale sanitaria,
secondo cui la responsabilità dell'ente ospedaliero (o casa di cura) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ. (disposizione con cui è stata estesa nell'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli art. 2048 e 2049 cod. civ.: Cass. civ., sez. III, 17 maggio
2001, n. 6756), all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (e ciò anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale: Cass. civ., sez. III,
14 luglio 2004, n. 13066). pagina 4 di 8 Sul piano processuale, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, le conseguenze scaturenti dai principi appena evidenziati sono da ravvisarsi nel fatto che il paziente
(danneggiato) che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto o il “contatto sociale” intercorso con la struttura e/o con il sanitario ed allegare l'inadempimento del professionista rappresentato dall'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'esecuzione della prestazione sanitaria) nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari,
restando invece a carico dell'obbligato la prova dell'esatto adempimento ossia che la prestazione professionale resa sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi lamentati siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile ovvero che l'inadempimento, pur esistendo, non è stato nel caso concreto eziologicamente rilevante. (cfr. Cass. civ., 5128 del 26/2/2020, Cass. Civ. sez. III, 28
maggio 2004, n. 10297).
Nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria, si delinea, in particolare, un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso,
deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Ne consegue che mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare la ricorrenza, nel caso concreto, di una causa imprevedibile e inevitabile che pagina 5 di 8 ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto) (cfr. Cass. civ. ord. 26
febbraio 2019, n. 5487; Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2018, n. 2061).
Quanto precede, dunque, consente di ricostruire la fattispecie concreta sottoposta al vaglio del Tribunale.
Ciò posto in punto di fatto, occorre ora stabilire: a) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni della parte convenuta e l'evento lesivo;
b) se la condotta della parte convenuta è stata conforme alle leges artis ed alla diligenza dell'homo
eiusdem generis et condicionis.
L'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle
leges artis.
È necessario, in altri termini, stabilire, nel caso di specie, se l'evento morte sia eziologicamente collegabile alla condotta della casa di cura convenuta.
In materia civile, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica.
Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo giudice ritiene di condividere, deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato:
giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto pagina 6 di 8 alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
Orbene, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata non solo risultati sufficientemente acclarati, innanzitutto alla stregua della documentazione prodotta in giudizio dalla difesa attorea e, di poi, in base alle conclusioni prese dal collegio medico legale, ai cui condivisibili rilievi questo giudice integralmente si riporta (cfr.,
al riguardo, Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 1257, secondo la quale il giudice
“non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte,
ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio,
le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante.”).
La relazione medico legale, per mezzo della quale è stata esaminata tutta la storia clinica sottoposta all'esame del tribunale, ha evidenziato: “… questo Collegio peritale
ritiene che il decesso della sia ascrivibile ad una condizione di scompenso Per_1
cardio – respiratorio in soggetto affetto da gravi patologie di base, rappresentate da:
broncopatia cronica ostruttiva, già in ossigenoterapia a lungo termine, cardiopatia
ipertensiva e tachiaritmica (fibrillazione atriale permanente in terapia con
anticoagulanti), diabete mellito con complicazioni micro_angiopatiche, severa
compromissione delle condizioni generali e neurologiche per recente episodio ischemico cerebrale acuto determinante emiparesi sinistra”.
La relazione tecnica - che si intende condividere per chiarezza logica e congruità
argomentativa - evidenzia dunque che l'evento morte non risulta addebitabile, sotto alcun profilo, a comportamento colpevole imputabile alla casa di cura convenuta, e,
per essa, al personale sanitario ivi operante. pagina 7 di 8 Le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni come avanzata dai ricorrenti.
2. Pone a definitivo carico delle medesime parti ricorrenti le spese di CML come liquidate nel giudizio di ATP con separato decreto.
3. Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Salerno, lì 17 marzo 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Seconda U.O.
In persona del Giudice Unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 6525 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione ex art. 281 sexies CPC.
TRA
, nata a [...] il [...] residente in [...]Parte_1
alla via delle 4 Stagioni n. 6 (C.F.: ), C.F._1 Parte_2
nato a [...] l'[...] residente in [...]
Stagioni n. 6 (C.F.: ), , nata a [...] C.F._2 Parte_3
della UC (SA) il 09.09.1981, residente in [...] (C.F.: ) – in proprio e quali eredi della sig.ra C.F._3 Per_1
, nata a [...] il [...] e deceduta in Eboli (SA) il
[...]
29.06.2021 – rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso pagina 1 di 8 introduttivo, dagli avv.ti Bartolo De Vita (C.F.: ) e Barbara De C.F._4
Marco (C.F.: ), tutti elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._5
dell'avv. Barbara De Marco in Casal Velino Scalo (SA), alla via velina n. 153 (fax n°0974/718540; PEC: Email_1
Email_2
RICORRENTI
E
Controparte_1
con sede in Eboli (SA), al V.le Della Marina 8/12 (P
[...]
IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, P.IVA_1
congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Antonio Losco (CF.
del Foro di Salerno e dall'avv. Daniela Picozzi (CF C.F._6
) del Foro di Nocera Inferiore, giusta procura alle liti posta su C.F._7
foglio separato ex art. 83 c.p.c., III comma, da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonio Losco in Salerno, alla
Via Scardillo 25 Sordina. Il difensore dichiara, ai sensi degli artt. 170 e 176 c.p.c. di voler ricevere notificazioni e comunicazioni all'indirizzo pec
E
.salerno. , fax 089631009 - Email_3 CP_2
.salerno.it, fax 089345483, fax. . Email_5 CP_2 P.IVA_2
RESISTENTE
AVENTE AD OGGETTO
Azione di risarcimento dei danni derivanti da responsabilità sanitaria.
pagina 2 di 8 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note in sostituzione dell'udienza, le parti si riportavano ai propri scritti chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 undecies CPC i ricorrenti, in proprio e nella qualità di congiunti della de cuius sig. ra chiedeva la Persona_1
condanna della parte resistente al risarcimento dei danni tutti – patrimoniali e non –
come da essi subiti a causa dell'asserito imperito trattamento sanitario praticato in danno della ed in seguito al quale si era determinato il decesso della Per_1
medesima.
Chiedevano i ricorrenti, premesso di avere regolarmente adempiuto all'espletamento di ATP ai sensi della normativa in materia, di voler procedere alla rinnovazione delle indagini peritali, anche sulla base della certificazione ISTAT attestante il decesso della congiunta per patologia infettiva.
A corredo del fascicolo dell'atto introduttivo del giudizio di merito veniva depositato fascicolo di parte relativo al giudizio di Atp, Tribunale Salerno R.G. 3332/2022,
conclusosi con il deposito della consulenza tecnica agli atti del giudizio.
Fissata con decreto l'udienza di comparizione si è costituita la parte resistente chiedendo rigettarsi nel merito la domanda.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione tutta come prodotta, con l'acquisizione del fascicolo, telematico, dell'ATP; all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno discusso mediante note di trattazione scritta, con successivo decreto il giudizio è stato riservato in decisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 281
sexies u.c. CPC. pagina 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda,
tanto per essersi verificate le condizioni di procedibilità mediante per essere stato preventivamente azionato il ricorso per accertamento tecnico preventivo, conclusosi con il deposito della consulenza medico legale (con riguardo alla eccezione di improcedibilità per il ritenuto mutamente della domanda, tale eccezione deve essere rigettata, non essendo stata mutata la domanda che ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità sanitaria, non costituendo mutamento la richiesta di rinnovo della consulenza medico legale, pur se motivata dal rilievo di diverse ritenute inadempienze).
Pertanto, l'eccezione è infondata e va disattesa.
Nel merito, la domanda dei ricorrenti non è fondata per le ragioni che seguono.
Ed invero, al riguardo, devono anzitutto essere richiamati gli approdi della giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità professionale sanitaria,
secondo cui la responsabilità dell'ente ospedaliero (o casa di cura) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ. (disposizione con cui è stata estesa nell'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli art. 2048 e 2049 cod. civ.: Cass. civ., sez. III, 17 maggio
2001, n. 6756), all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (e ciò anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale: Cass. civ., sez. III,
14 luglio 2004, n. 13066). pagina 4 di 8 Sul piano processuale, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, le conseguenze scaturenti dai principi appena evidenziati sono da ravvisarsi nel fatto che il paziente
(danneggiato) che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto o il “contatto sociale” intercorso con la struttura e/o con il sanitario ed allegare l'inadempimento del professionista rappresentato dall'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'esecuzione della prestazione sanitaria) nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari,
restando invece a carico dell'obbligato la prova dell'esatto adempimento ossia che la prestazione professionale resa sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi lamentati siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile ovvero che l'inadempimento, pur esistendo, non è stato nel caso concreto eziologicamente rilevante. (cfr. Cass. civ., 5128 del 26/2/2020, Cass. Civ. sez. III, 28
maggio 2004, n. 10297).
Nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria, si delinea, in particolare, un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso,
deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Ne consegue che mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare la ricorrenza, nel caso concreto, di una causa imprevedibile e inevitabile che pagina 5 di 8 ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto) (cfr. Cass. civ. ord. 26
febbraio 2019, n. 5487; Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2018, n. 2061).
Quanto precede, dunque, consente di ricostruire la fattispecie concreta sottoposta al vaglio del Tribunale.
Ciò posto in punto di fatto, occorre ora stabilire: a) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni della parte convenuta e l'evento lesivo;
b) se la condotta della parte convenuta è stata conforme alle leges artis ed alla diligenza dell'homo
eiusdem generis et condicionis.
L'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle
leges artis.
È necessario, in altri termini, stabilire, nel caso di specie, se l'evento morte sia eziologicamente collegabile alla condotta della casa di cura convenuta.
In materia civile, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica.
Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo giudice ritiene di condividere, deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato:
giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto pagina 6 di 8 alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
Orbene, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata non solo risultati sufficientemente acclarati, innanzitutto alla stregua della documentazione prodotta in giudizio dalla difesa attorea e, di poi, in base alle conclusioni prese dal collegio medico legale, ai cui condivisibili rilievi questo giudice integralmente si riporta (cfr.,
al riguardo, Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 1257, secondo la quale il giudice
“non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte,
ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio,
le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante.”).
La relazione medico legale, per mezzo della quale è stata esaminata tutta la storia clinica sottoposta all'esame del tribunale, ha evidenziato: “… questo Collegio peritale
ritiene che il decesso della sia ascrivibile ad una condizione di scompenso Per_1
cardio – respiratorio in soggetto affetto da gravi patologie di base, rappresentate da:
broncopatia cronica ostruttiva, già in ossigenoterapia a lungo termine, cardiopatia
ipertensiva e tachiaritmica (fibrillazione atriale permanente in terapia con
anticoagulanti), diabete mellito con complicazioni micro_angiopatiche, severa
compromissione delle condizioni generali e neurologiche per recente episodio ischemico cerebrale acuto determinante emiparesi sinistra”.
La relazione tecnica - che si intende condividere per chiarezza logica e congruità
argomentativa - evidenzia dunque che l'evento morte non risulta addebitabile, sotto alcun profilo, a comportamento colpevole imputabile alla casa di cura convenuta, e,
per essa, al personale sanitario ivi operante. pagina 7 di 8 Le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni come avanzata dai ricorrenti.
2. Pone a definitivo carico delle medesime parti ricorrenti le spese di CML come liquidate nel giudizio di ATP con separato decreto.
3. Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Salerno, lì 17 marzo 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
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