Articolo 7 della Legge 9 maggio 1975, n. 153
Articolo 6Articolo 8
Versione
10 giugno 1975
Art. 7.
Per gli aiuti previsti al titolo IV della presente legge relativi all'incoraggiamento alla cessazione dell'attivita' agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture, sono autorizzate le seguenti spese da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
a) lire 6 miliardi per l'esercizio 1974, lire 15 miliardi per ciascuno degli esercizi 1975 e 1976, lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978, quale anticipazione al fondo di rotazione istituito dal primo comma dell'articolo 46 della presente legge per il pagamento della indennita' per anticipata cessazione della attivita' agricola;
b) lire 8 miliardi per l'esercizio 1974, lire 12 miliardi per l'esercizio 1975 e lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1978 per la concessione del premio di apporto strutturale previsto dall'articolo 41;
c) lire 10 miliardi per l'esercizio 1974 e lire 15 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1978 quale anticipazione alla sezione speciale del fondo di rotazione, di cui agli articoli 16 e seguenti della legge 26 maggio 1965, n. 590 , istituita dall'articolo 47 della presente legge per l'acquisto e la gestione di terreni e il pagamento dei canoni di affitto delle terre acquisite dagli organismi fondiari.
Entrata in vigore il 10 giugno 1975
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