Art. 56. (Personale non docente dell'Universita' degli studi di Cassino)
Il quarto ed il quinto comma dell'articolo 21 della legge 3 aprile 1979, n. 122 , sono sostituiti dai seguenti:
"Il personale non docente gia' in servizio alla data del 30 giugno 1978 presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino, ed attualmente in servizio, e' immesso nei corrispondenti ruoli del personale non docente delle universita' statali degli studi con effetto dall'entrata in vigore della presente legge, ed assegnato all'Universita' degli studi di Cassino.
L'immissione in ruolo e' disposta nella qualifica della carriera corrispondente alla categoria di impiego nella quale il personale predetto e' stato originariamente assunto, purche' in possesso del prescritto titolo di studio".
Il quarto ed il quinto comma dell'articolo 21 della legge 3 aprile 1979, n. 122 , sono sostituiti dai seguenti:
"Il personale non docente gia' in servizio alla data del 30 giugno 1978 presso l'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino, ed attualmente in servizio, e' immesso nei corrispondenti ruoli del personale non docente delle universita' statali degli studi con effetto dall'entrata in vigore della presente legge, ed assegnato all'Universita' degli studi di Cassino.
L'immissione in ruolo e' disposta nella qualifica della carriera corrispondente alla categoria di impiego nella quale il personale predetto e' stato originariamente assunto, purche' in possesso del prescritto titolo di studio".