Articolo 1 della Legge 19 luglio 1967, n. 598
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16 agosto 1967
Art. 1. Articolo unico

La linea Livorno-Pontedera e' cancellata dalle linee navigabili di seconda classe di cui al regio decreto 8 giugno 1911, n. 823 , ed al decreto luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1536 .

Entrata in vigore il 16 agosto 1967