Art. 37. Struttura interna degli ospedali specializzati
Negli ospedali specializzati le sezioni devono comprendere non meno di quindici posti-letto e non piu' di venti.
Negli stessi ospedali le divisioni devono comprendere non meno di trenta posti-letto e non piu' di ottanta.
Negli ospedali specializzati le sezioni devono comprendere non meno di quindici posti-letto e non piu' di venti.
Negli stessi ospedali le divisioni devono comprendere non meno di trenta posti-letto e non piu' di ottanta.