Articolo 37 della Legge 12 febbraio 1968, n. 132
Articolo 36Articolo 38
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27 marzo 1968
Art. 37. Struttura interna degli ospedali specializzati

Negli ospedali specializzati le sezioni devono comprendere non meno di quindici posti-letto e non piu' di venti.
Negli stessi ospedali le divisioni devono comprendere non meno di trenta posti-letto e non piu' di ottanta.
Entrata in vigore il 27 marzo 1968