Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
n. r.g. 7832/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7832/2024 promossa con ricorso congiunto in data
27.11.2024
(C.F. ), nata a [...] in data [...], residente Parte_1 C.F._1
a RI (MB) in via Bixio n.12, rappresentata e difesa dall'Avv. STURLESE SABRINA presso il cui Studio elegge domicilio come da procura in atti e
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2 residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Dal Cero Nicoletta presso il cui studio elegge domicilio come da procura in atti;
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per_ 1. Affidamento e collocamento dei figli minori e : affidare in modo condiviso ad Per_1 Per_ entrambi i genitori i figli minori e , stabilendo la loro collocazione prevalente e la Per_1 residenza presso l'abitazione della madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente alla loro istruzione, educazione salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
2. La casa coniugale sita RI (Mb) in via Bixio n.12, già di proprietà esclusiva della signora
, resterà assegnata alla stessa con tutti i mobili che l'arredano. Pt_1
Entro la data dell'udienza il signor dovrà restituire alla signora le chiavi della casa Pt_2 Pt_1 familiare di proprietà esclusiva della signora . Pt_1
Il signor , sempre entro tale data, dovrà trasferire la sua residenza in altra abitazione. Pt_2
3. Le visite tra il padre e i figli minori: tenendo in considerazione gli impegni scolastici e sportivi dei figli, il signor potrà stare con i figli a weekendalternati dalle ore 19.30 del venerdì alle ore Pt_2
19,00 della domenica;
sarà onere del signor andare a prendere i figli presso l'abitazione Pt_2 materna dove dovràriaccompagnarli all'orario stabilito.
- Regolamentazione delle vacanze:
- Vacanze di Natale: Per quanto riguarda le festività natalizie, disporre che i figli minori rimangano, in maniera alternata di anno in anno, dal 24.12 al 30.12 con un genitore e dal 31.12 al 06.01 con l'altro.
- Disporre che le ulteriori festività seguano il principio dell'alternanza.
Per_
- Per quanto riguarda le vacanze estive, disporre che e trascorrano 15 giorni anche Per_1 non consecutivi con entrambi i genitori, in periodi da concordarsi di anno in anno entro e non oltre il mese di maggio.
Per_ 4. A titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e : il signor verserà alla Per_1 Pt_2 signora l'importo mensile di € 300,00 (trecento/00) per e € 300,00 (trecento/00) per Pt_1 Per_1 Per_
per un totale complessivo di € 600,00 (seicento/00) fino a quando i figli non diventeranno economicamente autosufficienti. Tale importo sarà soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT del costo della vita. Detta somma dovrà essere versata a mezzo di bonifico bancario sul conto della signora entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Pt_1
Per_ 5. Le spese straordinarie necessitanti per i figli e : il signor si Per_1 Pt_2
farà carico, inoltre, del 50% delle spese straordinarie scolastiche e di istruzione, mediche, sportive e ricreative, eventualmente necessarie ai figli, individuate, concordate e documentate secondo le
“Linee guida condivise concernenti le spese per i figli”, adottate dal Tribunale di Monza qui trascritto: “spese straordinarie scolastiche ed extrascolastiche: spese scolastiche (da documentare): senza preventivo accordo, a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
con preventivo accordo, a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare):senza preventivo accordo, a) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);con preventivo accordo, a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizione a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy scout); e) baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
spese mediche (da documentare):senza preventivo accordo, a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti da medico di base e/o specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
con preventivo accordo, a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici. In relazione alle spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax etc.), se non è d'accordo a sostenere la spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro il termine di 10 giorni dalla richiesta o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità o urgenza;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
Il pagamento delle spese straordinarie di cui al punto 7) che precede verrà effettuato entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le stesse sono state sostenute dal genitore che le ha anticipate, il quale, a sua volta, provvederà ad inviare all'altro genitore (a mezzo e-mail o raccomandata o consegnandone copia cartacea) la documentazione comprovante l'esborso, entro il giorno 30 del mese in cui la spesa è stata sostenuta;
I documenti fiscali di ogni spesa straordinaria, sostenuta dai genitori nella misura del 50% ciascuno, dovranno essere intestati ai figli, ove possibile, e in ogni caso, consegnati in copia all'altro genitore per la detrazione ai fini Irpef, che si effettuerà nella quota del 50% ciascuno della spesa complessivamente sostenuta, ove effettivamente la spesa sia stata pagata da entrambi i genitori nella quota anzidetta. Nel caso in cui la spesa straordinaria dovesse essere integralmente sostenuta da uno solo dei genitori (senza rimborso da parte dell'altro, come nel caso, per esempio, di espresso disaccordo), le detrazioni della suddetta spesa saranno effettuate, nella misura del 100%, dal solo genitore che l'ha effettivamente sostenuta”;
6. Le deduzioni per i figli a carico: dovranno essere effettuate nella misura del 50% a ciascun genitore.
7. L'assegno unico: è attualmente percepito interamente dal signor che dovrà corrispondere il Pt_2
50% dell'importo alla signora . Somma questa che dovrà essere versata a mezzo di bonifico Pt_1 bancario sul conto della signora entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, unitamente a quanto Pt_1 versato a titolo di contributo al mantenimento.
Qualora la signora dovesse trovare una occupazione, l'importo dell'assegno unico verrà Pt_1 suddiviso da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
8. Le polizze vita intestate ai coniugi: sia nelle polizze intestate al signor che in quelle intestate alla signora dovranno essere Pt_2 Pt_1 Per_ modificati gli odierni beneficiari e inseriti come unici beneficiari i figli e . Detta Per_1 operazione dovrà essere effettuata entro e non oltre il giorno di celebrazione dell'udienza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi
9. Il conto corrente conto corrente n. 335436 aperto presso la , di cui sono cointestatari CP_1 entrambi i coniugi, dovrà essere chiuso. Detta operazione dovrà essere effettuata entro e non oltre il giorno di celebrazione dell'udienza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi.
10. Regolamentazione economica tra i coniugi: a titolo di divisione dei risparmi personali, il signor dovrà corrispondere alla signora l'importo di € 6.500,00 (seimilacinquecento/00); con il Pt_2 Pt_1 ricevimento di tale importo, la signora dichiara di non avere più nulla a che pretendere dal sig. Pt_1
per qualsivoglia titolo, ragione o causa. Il signor dichiara di non avere nulla a che Pt_2 Pt_2 pretendere per qualsiasi titolo, ragioni o causa dalla signora . Detta operazione dovrà essere Pt_1 effettuata entro e non oltre il giorno di celebrazione dell'udienza di separazione dei coniugi.
11. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione dell'assegno alimentare o di mantenimento, essendo autonomi economicamente.
12. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in RI in data 6 giugno 1998 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 7 gennaio 2025 per l'udienza del 16 gennaio 2025 in trattazione scritta.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge.
II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse dei figli minori e per la restante parte relative a diritti disponibili. III. Ai sensi dell'art. 191 c.c. si dà atto che è cessato l'eventuale regime di comunione legale dei beni a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter V comma cod. civ. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte.
IV. Va disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza per consentire alle parti di confermare la volontà di divorziare, essendo stata proposta contestualmente domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
V. Le spese del giudizio verranno liquidate con la sentenza definitiva
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BRUGHERIO per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
V. spese al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2025.
Il Presidente Est.
Dott. Carmen Arcellaschi