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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/12/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 474/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 474/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RANGONI Parte_1 C.F._1 UC, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RANGONI UC
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RANGONI Controparte_1 C.F._2 UC, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RANGONI UC
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9.1.2025 nata in [...] il [...], e Parte_1 nato a [...] il [...] ricorrevano congiuntamente a questo Controparte_1 Tribunale per chiedere la separazione personale. Si premette che le parti hanno contratto matrimonio il 22.6.2019 in Valsamoggia (BO), con atto regolarmente iscritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 5, P.2, serie A, anno 2019. Dalla loro unione è nata , nata a [...] il [...], che oggi ha 4 anni. Per_1 I ricorrenti hanno chiesto la separazione consensuale, alle condizioni come da conclusioni depositate dalle stesse, adducendo che nel tempo tra di loro è sono sorte divergenze che hanno incrinato il rapporto, fino a creare tensioni tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Queste le conclusioni congiunte delle parti: 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, mantenendo le rispettive attuali e distinte residenze. In tal senso si precisa che il sig. ha già lasciato la casa Controparte_1 coniugale con il consenso della moglie. pagina 1 di 4 2) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre sig.ra e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle Parte_1 questioni ordinarie allorquando la minore si trovi presso ciascuno di essi e con l'impegno da parte di entrambi i genitori a fare sì che le condizioni e le abitudini attuali di vita della figlia restino per quanto possibile invariate rispetto a quanto osservato fino ad oggi.
3) I genitori concorderanno le questioni di straordinaria importanza relative alla vita della figlia, quali l'istruzione, la salute, nonché l'indirizzo da imprimere alla sua educazione, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, uniformando i loro comportamenti in modo da non recarsi pregiudizio, tenendo sempre presente il preminente interesse della bambina affinché non vengano lese o sminuite le figure genitoriali quali punti indefettibili di riferimento e guida;
4) La figlia conserverà la propria residenza presso la persona e l'abitazione della madre, precisandosi al proposito che non sussiste titolo per provvedere sull'assegnazione della casa familiare, in quanto l'immobile è di proprietà esclusiva della Signora mentre il Signor non è Parte_1 CP_1 proprietario di alcun immobile.
5) Il padre potrà visitare la figlia quando vorrà, compatibilmente con le esigenze di studio e di educazione della figlia e sempre previo accordo con la madre. Previo accordo tra i genitori, la figlia potrà soggiornare presso il padre nelle giornate feriali di lunedì, mercoledì e giovedì, secondo le seguenti modalità:
- il lunedì e il giovedì il padre porterà la bambina a scuola al mattino e tornerà a prenderla all'uscita nel pomeriggio. La bambina starà con il padre fino alla sera, quando la riaccompagnerà a casa della madre, dove resterà a dormire;
- il mercoledì pomeriggio il padre andrà a prendere all'uscita da scuola la bambina, la quale resterà a dormire presso l'abitazione paterna e il sig. provvederà ad accompagnarla a Controparte_1 scuola il mattino successivo;
- nella giornata di domenica, il padre andrà a prendere la bambina presso l'abitazione della madre al mattino e la terrà con sé l'intera giornata, notte compresa. Inoltre, il sig. potrà trascorrere con la figlia: Controparte_1
- un periodo di cinque giorni, anche non consecutivi, durante le festività natalizie, avendo cura di alternare di anno in anno le giornate del 24, 25 e 26 dicembre, con quelle del 31 dicembre, del 1° e del 6 di gennaio - un periodo di tre giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali, avendo cura di alternare di anno in anno il giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo; - un periodo di due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive con l'onere di concordare con la madre con congruo anticipo l'esatta decorrenza di tali periodi di ferie e comunque entro il 15 maggio di ogni anno;
- nei periodi di vacanza della minore con la madre, il diritto di visita del padre sarà momentaneamente sospeso.
6) I genitori si prestano fin da ora reciproco assenso per il rilascio a favore della figlia della Carta di Identità valida per l'espatrio, del passaporto o altro documento equipollente perché si possano eventualmente recare all'estero con l'uno o con l'altro genitore per motivi di vacanza.
7) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra un contributo per Controparte_1 Parte_1 il mantenimento della figlia determinato in Euro 200,00 (duecento/00) mensili, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e operai, da pagarsi entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra
[...] a lui già noto, oltre al contributo in misura del 50% delle spese straordinarie secondo il Parte_1 Protocollo del Tribunale di Bologna reperibile sul sito internet del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e che comunque essi dichiarano di conoscere ed approvare avendone ricevuto copia fotostatica dal sottoscritto procuratore. Il genitore che le abbia anticipate dovrà inviare all'altro idonea documentazione giustificativa, anche tramite posta elettronica, e avrà diritto al rimborso entro il mese successivo.
pagina 2 di 4 8) L'assegno unico familiare di cui al D.lgs. n. 230/2022 spetterà sempre e comunque alla sig.ra
[...]
impegnandosi il sig. ad attivarsi con ogni pratica necessaria a tale Parte_1 Controparte_1 fine.
9) I coniugi dichiarano di avere da tempo provveduto alla divisione dei beni mobili comuni e di non avere comunque nulla a pretendere l'una dall'altro per quanto derivante dal rapporto coniugale.
10) Tutte le spese inerenti e derivanti dal presente ricorso rimarranno a carico di del sig. e CP_1 della sig.ra nella misura del 50% ciascuno. Parte_1 All'udienza del 16.10.2025, il Giudice ha sentito personalmente le parti. Il difensore delle stesse ha corretto l'errore materiale, sostituendo Modena con Bologna, sia nell'intestazione dell'atto che nell'accordo in riferimento al Protocollo per le spese straordinarie. Ha poi insistito per l'accoglimento della domanda. La causa è stata trattenuta in decisione dal Giudice.
******* Così limitata ad oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 cod. civ. Alla luce di tale accordo il Collegio ritiene accoglibili le richieste, per quello che riguarda gli interessi della minore, sia in tema di esercizio della genitorialità da parte di entrambi i genitori, che per quello che riguarda gli aspetti più propriamente economici. Sul primo punto, in assenza di elementi di segno diverso, l'affidamento della figlia rimane congiunto, così come la loro prevalente collocazione presso la madre. Appare, altresì, congrua la regolamentazione dei rapporti e della frequentazione della figlia con il genitore (padre) non collocatario, così da garantire la corretta e piena bi-genitorialità (nel preminente interesse dei figli). La determinazione dell'assegno di mantenimento per la minore stessa, appare congrua in virtù del reddito dei genitori, con particolare riguardo a quello del padre (soggetto obbligato) e tenendo conto dei tempi di permanenza della figlia con quest'ultimo. Anche le spese straordinarie sono state oggetto di accordo;
avendo presente il contenuto dello specifico protocollo a cui il Tribunale di Bologna si attiene, le specificazioni delle parti risultano accoglibili, in quanto comunque in grado di garantire alla figlia minore gli esborsi necessari a tutte le sue diverse necessità di vita. Le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto. Vista la natura ed i termini della presente decisione sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
*******
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la separazione personale dei coniugi:
nata in [...] il [...], Parte_1 e nato a [...] il [...] Controparte_1 unitesi in matrimonio il 22.6.2019 in Valsamoggia (BO), con atto regolarmente iscritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 5, P.2, serie A, anno 2019.
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto e dispone che: la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre sig.ra e con esercizio disgiunto della Parte_1 responsabilità genitoriale sulle questioni ordinarie allorquando la minore si trovi presso ciascuno di essi pagina 3 di 4 e con l'impegno da parte di entrambi i genitori a fare sì che le condizioni e le abitudini attuali di vita della figlia restino per quanto possibile invariate rispetto a quanto osservato fino ad oggi. dà atto e dispone che: i genitori concorderanno le questioni di straordinaria importanza relative alla vita della figlia, quali l'istruzione, la salute, nonché l'indirizzo da imprimere alla sua educazione, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, uniformando i loro comportamenti in modo da non recarsi pregiudizio, tenendo sempre presente il preminente interesse della bambina affinché non vengano lese o sminuite le figure genitoriali quali punti indefettibili di riferimento e guida;
dà atto e dispone che: la figlia conserverà la propria residenza presso la persona e l'abitazione della madre, precisandosi al proposito che non sussiste titolo per provvedere sull'assegnazione della casa familiare, in quanto l'immobile è di proprietà esclusiva della Signora mentre il Signor Parte_1
non è proprietario di alcun immobile. CP_1 dà atto e dispone che: il padre potrà visitare la figlia quando vorrà, compatibilmente con le esigenze di studio e di educazione della figlia e sempre previo accordo con la madre. Previo accordo tra i genitori, la figlia potrà soggiornare presso il padre nelle giornate feriali di lunedì, mercoledì e giovedì, secondo le seguenti modalità di cui al punto 5 dell'accordo. dà atto e dispone che: i genitori si prestano fin da ora reciproco assenso per il rilascio a favore della figlia della Carta di Identità valida per l'espatrio, del passaporto o altro documento equipollente perché si possano eventualmente recare all'estero con l'uno o con l'altro genitore per motivi di vacanza. dà atto e dispone che: il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Parte_1 un contributo per il mantenimento della figlia determinato in Euro 200,00 (duecento/00) mensili, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e operai, da pagarsi entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra a lui già noto, oltre al contributo in misura del 50% delle spese straordinarie secondo Parte_1 il Protocollo del Tribunale di Bologna reperibile sul sito internet del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e che comunque essi dichiarano di conoscere ed approvare avendone ricevuto copia fotostatica dal sottoscritto procuratore. Il genitore che le abbia anticipate dovrà inviare all'altro idonea documentazione giustificativa, anche tramite posta elettronica, e avrà diritto al rimborso entro il mese successivo. dà atto e dispone che: l'assegno unico familiare di cui al D.lgs. n. 230/2022 spetterà sempre e comunque alla sig.ra impegnandosi il sig. ad attivarsi con ogni Parte_1 Controparte_1 pratica necessaria a tale fine. dà atto che: i coniugi dichiarano di avere da tempo provveduto alla divisione dei beni mobili comuni e di non avere comunque nulla a pretendere l'una dall'altro per quanto derivante dal rapporto coniugale. Spese compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile il 22 ottobre 2025.
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 474/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RANGONI Parte_1 C.F._1 UC, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RANGONI UC
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RANGONI Controparte_1 C.F._2 UC, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RANGONI UC
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9.1.2025 nata in [...] il [...], e Parte_1 nato a [...] il [...] ricorrevano congiuntamente a questo Controparte_1 Tribunale per chiedere la separazione personale. Si premette che le parti hanno contratto matrimonio il 22.6.2019 in Valsamoggia (BO), con atto regolarmente iscritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 5, P.2, serie A, anno 2019. Dalla loro unione è nata , nata a [...] il [...], che oggi ha 4 anni. Per_1 I ricorrenti hanno chiesto la separazione consensuale, alle condizioni come da conclusioni depositate dalle stesse, adducendo che nel tempo tra di loro è sono sorte divergenze che hanno incrinato il rapporto, fino a creare tensioni tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Queste le conclusioni congiunte delle parti: 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, mantenendo le rispettive attuali e distinte residenze. In tal senso si precisa che il sig. ha già lasciato la casa Controparte_1 coniugale con il consenso della moglie. pagina 1 di 4 2) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre sig.ra e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle Parte_1 questioni ordinarie allorquando la minore si trovi presso ciascuno di essi e con l'impegno da parte di entrambi i genitori a fare sì che le condizioni e le abitudini attuali di vita della figlia restino per quanto possibile invariate rispetto a quanto osservato fino ad oggi.
3) I genitori concorderanno le questioni di straordinaria importanza relative alla vita della figlia, quali l'istruzione, la salute, nonché l'indirizzo da imprimere alla sua educazione, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, uniformando i loro comportamenti in modo da non recarsi pregiudizio, tenendo sempre presente il preminente interesse della bambina affinché non vengano lese o sminuite le figure genitoriali quali punti indefettibili di riferimento e guida;
4) La figlia conserverà la propria residenza presso la persona e l'abitazione della madre, precisandosi al proposito che non sussiste titolo per provvedere sull'assegnazione della casa familiare, in quanto l'immobile è di proprietà esclusiva della Signora mentre il Signor non è Parte_1 CP_1 proprietario di alcun immobile.
5) Il padre potrà visitare la figlia quando vorrà, compatibilmente con le esigenze di studio e di educazione della figlia e sempre previo accordo con la madre. Previo accordo tra i genitori, la figlia potrà soggiornare presso il padre nelle giornate feriali di lunedì, mercoledì e giovedì, secondo le seguenti modalità:
- il lunedì e il giovedì il padre porterà la bambina a scuola al mattino e tornerà a prenderla all'uscita nel pomeriggio. La bambina starà con il padre fino alla sera, quando la riaccompagnerà a casa della madre, dove resterà a dormire;
- il mercoledì pomeriggio il padre andrà a prendere all'uscita da scuola la bambina, la quale resterà a dormire presso l'abitazione paterna e il sig. provvederà ad accompagnarla a Controparte_1 scuola il mattino successivo;
- nella giornata di domenica, il padre andrà a prendere la bambina presso l'abitazione della madre al mattino e la terrà con sé l'intera giornata, notte compresa. Inoltre, il sig. potrà trascorrere con la figlia: Controparte_1
- un periodo di cinque giorni, anche non consecutivi, durante le festività natalizie, avendo cura di alternare di anno in anno le giornate del 24, 25 e 26 dicembre, con quelle del 31 dicembre, del 1° e del 6 di gennaio - un periodo di tre giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali, avendo cura di alternare di anno in anno il giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo; - un periodo di due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive con l'onere di concordare con la madre con congruo anticipo l'esatta decorrenza di tali periodi di ferie e comunque entro il 15 maggio di ogni anno;
- nei periodi di vacanza della minore con la madre, il diritto di visita del padre sarà momentaneamente sospeso.
6) I genitori si prestano fin da ora reciproco assenso per il rilascio a favore della figlia della Carta di Identità valida per l'espatrio, del passaporto o altro documento equipollente perché si possano eventualmente recare all'estero con l'uno o con l'altro genitore per motivi di vacanza.
7) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra un contributo per Controparte_1 Parte_1 il mantenimento della figlia determinato in Euro 200,00 (duecento/00) mensili, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e operai, da pagarsi entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra
[...] a lui già noto, oltre al contributo in misura del 50% delle spese straordinarie secondo il Parte_1 Protocollo del Tribunale di Bologna reperibile sul sito internet del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e che comunque essi dichiarano di conoscere ed approvare avendone ricevuto copia fotostatica dal sottoscritto procuratore. Il genitore che le abbia anticipate dovrà inviare all'altro idonea documentazione giustificativa, anche tramite posta elettronica, e avrà diritto al rimborso entro il mese successivo.
pagina 2 di 4 8) L'assegno unico familiare di cui al D.lgs. n. 230/2022 spetterà sempre e comunque alla sig.ra
[...]
impegnandosi il sig. ad attivarsi con ogni pratica necessaria a tale Parte_1 Controparte_1 fine.
9) I coniugi dichiarano di avere da tempo provveduto alla divisione dei beni mobili comuni e di non avere comunque nulla a pretendere l'una dall'altro per quanto derivante dal rapporto coniugale.
10) Tutte le spese inerenti e derivanti dal presente ricorso rimarranno a carico di del sig. e CP_1 della sig.ra nella misura del 50% ciascuno. Parte_1 All'udienza del 16.10.2025, il Giudice ha sentito personalmente le parti. Il difensore delle stesse ha corretto l'errore materiale, sostituendo Modena con Bologna, sia nell'intestazione dell'atto che nell'accordo in riferimento al Protocollo per le spese straordinarie. Ha poi insistito per l'accoglimento della domanda. La causa è stata trattenuta in decisione dal Giudice.
******* Così limitata ad oggi la decisione che il Collegio è chiamato ad assumere, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art.151 cod. civ. Alla luce di tale accordo il Collegio ritiene accoglibili le richieste, per quello che riguarda gli interessi della minore, sia in tema di esercizio della genitorialità da parte di entrambi i genitori, che per quello che riguarda gli aspetti più propriamente economici. Sul primo punto, in assenza di elementi di segno diverso, l'affidamento della figlia rimane congiunto, così come la loro prevalente collocazione presso la madre. Appare, altresì, congrua la regolamentazione dei rapporti e della frequentazione della figlia con il genitore (padre) non collocatario, così da garantire la corretta e piena bi-genitorialità (nel preminente interesse dei figli). La determinazione dell'assegno di mantenimento per la minore stessa, appare congrua in virtù del reddito dei genitori, con particolare riguardo a quello del padre (soggetto obbligato) e tenendo conto dei tempi di permanenza della figlia con quest'ultimo. Anche le spese straordinarie sono state oggetto di accordo;
avendo presente il contenuto dello specifico protocollo a cui il Tribunale di Bologna si attiene, le specificazioni delle parti risultano accoglibili, in quanto comunque in grado di garantire alla figlia minore gli esborsi necessari a tutte le sue diverse necessità di vita. Le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto. Vista la natura ed i termini della presente decisione sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
*******
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la separazione personale dei coniugi:
nata in [...] il [...], Parte_1 e nato a [...] il [...] Controparte_1 unitesi in matrimonio il 22.6.2019 in Valsamoggia (BO), con atto regolarmente iscritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 5, P.2, serie A, anno 2019.
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto e dispone che: la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre sig.ra e con esercizio disgiunto della Parte_1 responsabilità genitoriale sulle questioni ordinarie allorquando la minore si trovi presso ciascuno di essi pagina 3 di 4 e con l'impegno da parte di entrambi i genitori a fare sì che le condizioni e le abitudini attuali di vita della figlia restino per quanto possibile invariate rispetto a quanto osservato fino ad oggi. dà atto e dispone che: i genitori concorderanno le questioni di straordinaria importanza relative alla vita della figlia, quali l'istruzione, la salute, nonché l'indirizzo da imprimere alla sua educazione, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, uniformando i loro comportamenti in modo da non recarsi pregiudizio, tenendo sempre presente il preminente interesse della bambina affinché non vengano lese o sminuite le figure genitoriali quali punti indefettibili di riferimento e guida;
dà atto e dispone che: la figlia conserverà la propria residenza presso la persona e l'abitazione della madre, precisandosi al proposito che non sussiste titolo per provvedere sull'assegnazione della casa familiare, in quanto l'immobile è di proprietà esclusiva della Signora mentre il Signor Parte_1
non è proprietario di alcun immobile. CP_1 dà atto e dispone che: il padre potrà visitare la figlia quando vorrà, compatibilmente con le esigenze di studio e di educazione della figlia e sempre previo accordo con la madre. Previo accordo tra i genitori, la figlia potrà soggiornare presso il padre nelle giornate feriali di lunedì, mercoledì e giovedì, secondo le seguenti modalità di cui al punto 5 dell'accordo. dà atto e dispone che: i genitori si prestano fin da ora reciproco assenso per il rilascio a favore della figlia della Carta di Identità valida per l'espatrio, del passaporto o altro documento equipollente perché si possano eventualmente recare all'estero con l'uno o con l'altro genitore per motivi di vacanza. dà atto e dispone che: il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Parte_1 un contributo per il mantenimento della figlia determinato in Euro 200,00 (duecento/00) mensili, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e operai, da pagarsi entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra a lui già noto, oltre al contributo in misura del 50% delle spese straordinarie secondo Parte_1 il Protocollo del Tribunale di Bologna reperibile sul sito internet del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e che comunque essi dichiarano di conoscere ed approvare avendone ricevuto copia fotostatica dal sottoscritto procuratore. Il genitore che le abbia anticipate dovrà inviare all'altro idonea documentazione giustificativa, anche tramite posta elettronica, e avrà diritto al rimborso entro il mese successivo. dà atto e dispone che: l'assegno unico familiare di cui al D.lgs. n. 230/2022 spetterà sempre e comunque alla sig.ra impegnandosi il sig. ad attivarsi con ogni Parte_1 Controparte_1 pratica necessaria a tale fine. dà atto che: i coniugi dichiarano di avere da tempo provveduto alla divisione dei beni mobili comuni e di non avere comunque nulla a pretendere l'una dall'altro per quanto derivante dal rapporto coniugale. Spese compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile il 22 ottobre 2025.
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
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