Sentenza breve 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza breve 13/02/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00109/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00024/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di NA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 24 del 2025, proposto dal -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Caracciolo con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Fulcieri Paulucci de Calboli 1 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. giacomocaracciolo@ordineavvocatiroma.org;
contro
Ministero della difesa, Comando generale dell’Arma dei carabinieri e Legione carabinieri Lazio, in persona dei legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;
Comando provinciale carabinieri di -OMISSIS- e Compagnia carabinieri di -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti p.t. , non costituiti in giudizio;
per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia
1) della nota prot. n. -OMISSIS-, notificata il successivo giorno 19, con cui il Comandante provinciale dei carabinieri di -OMISSIS- ha rigettato il ricorso gerarchico proposto contro la sanzione disciplinare del rimprovero applicatagli con nota del Comandante della compagnia carabinieri di -OMISSIS- prot. n.-OMISSIS-;
2) della suddetta nota del 6 agosto 2024;
3) della nota prot. n.-OMISSIS- notificata l’8 luglio 2024, recante avvio del procedimento disciplinare ex art. 1370, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66;
4) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della difesa, Comando generale dell’Arma dei carabinieri e Legione carabinieri Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che con nota del Comandante della compagnia carabinieri di -OMISSIS- prot. n.-OMISSIS-, notificata in pari data, al ricorrente, ufficiale di polizia giudiziaria, è stata applicata la sanzione disciplinare del rimprovero perché il 1° febbraio 2024 ha scattato delle fotografie di persone presenti presso il Tribunale ordinario di -OMISSIS-, poi distrutte per assenza di persone di interesse operativo inerente all’attività in corso, “ senza che siano stati redatti atto o alcuna altra documentazione dell’attività investigativa svolta ”, fatti aggravati dall’anzianità di servizio e dal grado rivestito;
Considerato che con nota Comandante provinciale dei carabinieri di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, notificata il successivo giorno 19, è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto contro la suddetta sanzione disciplinare;
Considerato che con il ricorso all’esame, notificato il 18 dicembre 2024 e depositato il 14 gennaio 2025, il -OMISSIS- ha impugnato gli atti indicati in epigrafe lamentando, tra l’altro, eccesso di potere per travisamento dei fatti perché in data 27 febbraio 2024, dunque quattro mesi prima dell’avvio del procedimento disciplinare – comunicato con nota prot. n.-OMISSIS- notificata l’8 luglio 2024 – egli aveva redatto un’annotazione di polizia giudiziaria riguardante proprio l’attività investigativa di cui è causa;
Visto l’art. 357, comma 1, cod. proc. pen., per il quale “ 1. La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova ”;
Visto l’art. 115, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., a mente del quale: “ 1. Le annotazioni previste dall’articolo 357 comma 1 del codice contengono l’indicazione dell’ufficiale o dell’agente di polizia giudiziaria che ha compiuto le attività di indagine, del giorno, dell’ora e del luogo in cui sono state eseguite e la enunciazione succinta del loro risultato. […]”;
Vista l’annotazione di polizia giudiziaria per i fatti occorsi il 1° febbraio 2024, redatta dal -OMISSIS- il 27 febbraio 2024, che è indicata al n. 3 dell’indice dei documenti utilizzati per il procedimento disciplinare, nella quale si riferisce sommariamente dell’esecuzione delle suddette foto e della successiva loro distruzione per assenza di interesse operativo;
Considerato che la contestazione disciplinare mossa al ricorrente con la citata nota del 28 giugno 2024 e posta a base del provvedimento gravato consiste tout court nel non aver documentato l’attività investigativa svolta il 1° febbraio 2024;
Ritenuto che, pertanto, il ricorso sia sotto questo profilo manifestamente fondato e da accogliere, atteso che il provvedimento disciplinare è stato assunto sulla base di un fatto che è incontestabilmente escluso dagli atti, in quanto il ricorrente, sia pur dopo alcuni giorni ma comunque molto prima dell’avvio del procedimento disciplinare, ha effettivamente documentato nelle forme degli artt. 357, comma 1, cod. proc. pen. e 115, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., l’attività investigativa svolta il 1° febbraio 2024;
Ritenuto che, nondimeno, sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di -OMISSIS- (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e all’art. 10, reg. (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
Valerio Torano, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Torano | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.