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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 16/04/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10/2024 R.G. rimessa in decisione all'udienza del 12.3.2025 e vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
E rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Giansante giusta Parte_5 mandato in calce alla comparsa di costituzione in primo grado ed all'atto di appello
APPELLANTI
E
elettivamente domiciliato presso la pec dell'avv. Controparte_1 Email_1
Ida Di Renzo del foro di Pescara la quale lo rappresenta e difende giusto mandato da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 1568/2023 del Tribunale di Pescara pubblicata in data
23.11.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellanti:
<< 1. – dichiarare inammissibile, improcedibile ovvero rigettare la domanda proposta dal Sig.
[...]
siccome destituita di qualunque fondamento;
CP_1
2. - accertare e dichiarare che il confine reale tra i fondi in contestazione è quello attualmente esistente - tale essendo rimasto da oltre cinquant'anni e mai messo in discussione dai proprietari dei terreni limitrofi - come individuato sia dal CTU Dott. nell'ambito del Persona_1
1 procedimento possessorio intercorso tra le stesse parti (n. R.G. 2018/2769 Tribunale di Pescara, definito con ordinanza del GU Dott. Federico Ria) sia dal CTU Dott. nel primo grado Persona_2
del presente giudizio, contrassegnato dai termini convenzionali costituiti dalle tre piante di CO, dal paletto e dalle grosse pietre di fiume;
3. – in subordine – nella denegata ipotesi in cui si ritenga che la linea di confine sia da determinare secondo le mappe catastali e che da queste si evinca che il la linea di confine contrassegnata dalle tre piante di CO sia posta all'interno delle particelle n.443 e 444 di proprietà dell'attore - in accoglimento della proposta domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare che i convenuti hanno usucapito la corrispondente porzione di terreno fino all'attuale confine di fatto, costituito dai termini convenzionali sopra descritti, ognuno per quanto di ragione in relazione alla porzione di terreno di loro proprietà ( part.696, part. 699 e 701, Parte_2 Parte_1 [...]
part.102, 104, 105); Parte_6
4. - condannare il Sig. a ripristinare la situazione preesistente allo spossessamento Controparte_1
attraverso il ricollocamento dei due sambuchi divelti e del paletto sul confine reale, così come individuata dagli Ausiliari e dai testimoni;
tanto nel termine di trenta giorni (ovvero nel diverso termine ritenuto congruo dal Tribunale), con previsione di una penale (da determinarsi in via equitativa) ex art.614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo;
5. - con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite – ivi comprese le spese di CTU - di entrambi i gradi di giudizio;
in subordine disporne l'integrale compensazione. Conseguentemente, condannare l'appellato alla restituzione della somma di € 7.407,54 riscossa a titolo di pagamento delle spese di lite liquidate in primo grado come da precetto allegato e ricevuta di pagamento.>>
Appellato
<< … respinta e disattesa ogni contraria domanda, eccezione, produzione e deduzione, in via preliminare e in rito dichiarare inammissibile l'appello proposto in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza;
nel merito, respingere l'appello proposto, perché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in premessa, confermando la sentenza n. 1568/23 pronunciata dal Tribunale di Pescara. Con condanna degli appellanti alla refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, compresa la CTU, oltre che ai sensi dell'art. 96 cpc. …>>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sopraindicata sentenza il Tribunale di Pescara, in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di , , , Controparte_1 Parte_2 Parte_1 Parte_3
e ha accertato il confine tra i fondi di proprietà dell'attore, Parte_4 Parte_5
individuati in catasto con le particelle nn. 98, 99, 100, 443 e 444 del foglio 7 del Comune
2 Collecorvino, e quelli dei convenuti, individuati in catasto con le particelle 696 (di proprietà di
), 699, 701 (di proprietà di ), 102, 104, 105 (di proprietà di Parte_2 Parte_1 Pt_3
, e ) del medesimo foglio 7, in conformità alle mappe
[...] Parte_4 Parte_5 catastali, ed ha disposto che i relativi termini fossero apposti dall'attore e dai convenuti a spese comuni in base alla rappresentazione grafica riportata nell'estratto di mappa catastale attuale. Il
Tribunale ha poi respinto le domande riconvenzionali (di usucapione e altro) proposte dai convenuti, condannando questi ultimi alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attore e ponendo le spese di c.t.u. per metà a carico di ciascuna parte, attore e convenuti.
1.1. In sintesi, ritenuta la ricorrenza dei presupposti di ammissibilità dell'azione di regolamento di confini esperita (incertezza oggettiva del confine tra i fondi, a nulla rilevando il profilo possessorio sollevato dai convenuti), la motivazione della decisione è basata sugli accertamenti svolti dal c.t.u.
(dott. agronomo ) e sui documenti versati in atti alla stregua dei quali emergeva, altresì, Persona_2
l'insussistenza del possesso ultraventennale, esclusivo e pacifico dedotto dai convenuti.
2. Avverso tale decisione, hanno proposto appello i menzionati convenuti.
A fondamento del gravame, sono stati posti i motivi di seguito riassunti.
2.1. L'eccezione di inammissibilità della domanda attorea è stata erroneamente respinta. Invero, nel caso di specie, non vi è alcuna incertezza dei confini i quali, da sempre, sono contrassegnati da termini convenzionali ben visibili costituiti da tre piante di CO, oltre che da un paletto in cemento e grosse pietre di fiume, situazione di fatto, da oltre cinquant'anni, sempre rispettata e mai messa in discussione dai proprietari dei terreni limitrofi;
soltanto di recente, l'appellato, dopo avere acquistato il terreno il 2.2.2018, ha contestato il confine ritenendolo diverso da quello, a suo avviso, risultante dalle mappe catastali. Al contraria di quanto affermato dal giudice di prime cure (“all'epoca dell'introduzione del presente giudizio non esistevano sui terreni in discussione, né sono rinvenibili attualmente, termini lapidei o altri segni evidenti di un confine”), la prova dell'esistenza di termini prima dell'introduzione del presente giudizio si desume dal procedimento possessorio intercorso tra le parti (n. r.g. 2769/2018) nel corso del quale era emerso che essi, poco prima dell'inizio del giudizio sopraindicato, erano stati divelti proprio dall'attore, odierno appellato (v. ordinanza di accoglimento dell'azione di reintegrazione del 12.12.2019, confermata in sede di reclamo con ordinanza collegiale del 24.6.2020). Se è vero che il procedimento possessorio, per sua natura, non risolve la questione di diritto relativa al confine di proprietà tra i fondi in contestazione, nondimeno, tuttavia, dall'istruttoria svolta nel corso dello stesso si poteva desumere la predetta circostanza. Altrimenti, si finirebbe per ritenere che la situazione di incertezza dei confini – e quindi il presupposto dell'ammissibilità della
3 domanda in parola – può essere rimessa all'attività illegittima dell'attore che proditoriamente (come qui è accaduto) ha modificato lo stato dei luoghi poco prima dell'instaurazione del giudizio.
2.2. La linea di confine è stata accertata in violazione dell'art. 950 c.c. e travisando le emergenze istruttorie. L'atto di acquisto depositato dall'attore non offre alcun elemento capace di individuare la linea di confine tra i fondi finitimi, contenendo soltanto l'estensione dei terreni e la trascrizione dei dati catastali e dei confinanti, mentre la sopraindicata linea di confine tra i fondi era da sempre visibile e mai contestata in precedenza. Comunque, merita censura il rigetto della domanda riconvenzionale per intervenuta usucapione della porzione di terreno a confine che fosse risultata “catastalmente” di proprietà dell'attore. A tal proposito, infatti, i convenuti, tanto a mezzo delle prove orali e della c.t.u. espletate nel procedimento possessorio sopraindicato quanto attraverso la prova testimoniale svolta in primo grado hanno dimostrato l'effettiva linea di confine (delimitata dalle tre piante di CO).
Tali risultanze istruttore sono state inspiegabilmente trascurate dal giudice di prime cure il quale ha Per_ basato la propria decisione esclusivamente dalle mappe catastali come elaborate dal c.t.u. dott. il quale è incorso in una evidente contraddizione. Infatti, questi ha ritenuto che vi sia ancora in loco una pianta di CO sita nella proprietà dell'attore. Essa, al contrario di quanto il c.t.u. ha sostenuto per superare la contraddizione, è proprio una delle tre piante esistenti prima dello spossessamento da parte dello stesso, la quale insiste nello stesso preciso punto in cui è sempre stata a delimitazione del confine tra i fondi. Pertanto, o si afferma, in linea con le deposizioni testimoniali, che (anche catastalmente) la linea di confine tra i fondi delle parti oggi in lite, è quella attualmente esistente, individuata e delineata dalle tre piante di CO (oltre che dal paletto che si rinviene nella foto n.7 allegata alla CTU) originariamente presenti, in tal senso interpretando l'affermazione del Giudice di prime cure (pag. 6, punto n.4, della sentenza: “il confine tra i fondi in discussione corrisponde sostanzialmente a quello catastale”), e allora la domanda attorea risulterebbe infondata (in tal caso la
Corte di Appello adita potrebbe limitarsi a chiarire il significato della decisione di primo grado, con le dovute precisazioni nel dispositivo); oppure, qualora si ritenga, come appare, che il giudice di primo grado abbia affermato che la linea di confine non corrisponde a quella idealmente tratteggiata dalle tre piante di CO, bisogna prendere atto della totale erroneità della sentenza, in primo luogo per non aver tenuto conto delle dirimenti deposizioni testimoniali, senza alcuna spiegazione, e in secondo luogo, per aver dato esclusiva rilevanza alle risultanze catastali, in violazione dell'art. 950
c.c. ed in spregio allo stato di fatto esistente da oltre cinquant'anni come accertato dalla prova orale, peraltro, mal interpretando l'elaborato peritale e non considerando affatto la c.t.u. dell'agronomo espletata nel procedimento possessorio. Quest'ultima, infatti, concludeva nel Persona_1
senso che: - le tre piante di CO in origine certamente delimitavano il confine;
- due delle tre
4 piante sono state recentemente estirpate! - la presenza di piante di CO come termini di confine ne testimoniano l'antica origine (pag. 4).
2.3. E' erroneo il rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione, nonché quella di condanna dell'attore a ripristinare il confine. Per quanto sopra detto, la porzione di terreno oggetto di rivendicazione da parte dell'attore - rappresentata in gran parte da una stradina in terra battura (per un tratto prospiciente l'abitazione di alcuni dei convenuti) – è stata da sempre utilizzata in modo esclusivo (e non già promiscuo come asserito dall'attore) da oltre cinquant'anni, da tutti i convenuti e dai loro danti causa per ogni necessità, ritenendola indiscutibilmente di loro proprietà e senza ricevere mai alcuna contestazione da parte di chicchessia, per tutta la lunghezza del confine, per il deposito di materiali e mezzi oltre che per raggiungere con mezzi agricoli altri terreni di loro proprietà siti più a valle verso il fiume (lato Est). Le deposizioni testimoniali sopra descritte non lasciano dubbi sul fatto che gli odierni appellanti abbiano da sempre utilizzato il loro terreno fino alla linea di confine contrassegnata dai sambuchi. Né può sbrigativamente affermarsi che le foto AGEA del 2009 e 2010 allegate in atti, dimostrerebbero che, tra il 2009 e il 2010, la stradina in terra battuta menzionata dai convenuti era inesistente, tantomeno si trovava in posizione più spostata verso il terreno di proprietà dell'attore rispetto alla linea segnata dai tre sambuchi, che secondo parte convenuta segnavano il confine tra i fondi. Infatti, gli appellanti non hanno mai sostenuto che la stradina di che trattasi fosse più spostata verso il terreno dell'attore al di là dei sambuchi ed, anzi, è sempre stato sostenuto il contrario;
in secondo luogo, come è stato allegato e provato, la porzione di terreno in contestazione è sempre stata utilizzata per il passaggio a piedi ed all'occorrenza (nei periodi di aratura) con mezzi agricoli per accedere ai terreni posti a valle, per cui è normale che in alcuni periodi dell'anno possa essere non visibile a causa della vegetazione. Invece, la stradina in questione, presa in considerazione dal giudice, insiste soltanto sulla parte iniziale (prendendo a riferimento la strada comunale) della porzione di terreno in contestazione;
e ciò si pone in assoluta logicità con la tesi degli appellanti in quanto la stradina è resa più evidente dall'anno 2010 in cui è stata realizzata l'abitazione e quindi utilizzata quotidianamente. Quanto appena detto dà conto anche della erroneità della sentenza nella parte in cui ha disatteso la richiesta degli odierni appellanti di condannare l'attore a ripristinare la situazione preesistente allo spossessamento attraverso il ricollocamento dei due sambuchi estirpati.
2.4. Infine, il Tribunale ha regolato le spese di lite, ponendole ingiustamente a carico dei convenuti nonostante la palese fondatezza delle eccezioni e delle domande proposte, da considerare quanto meno utili per disporne la compensazione. Nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello, le stesse, per i due gradi del giudizio, vanno integralmente compensate.
5 3. Con il deposito di comparsa di risposta si è costituito il quale ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità del gravame e l'infondatezza dei motivi d'appello.
4. Sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza del 12.3.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. L'eccezione d'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. è infondata poiché esso consente di avere sufficiente contezza, negli specifici termini sopra riassunti, degli aspetti, di fatto e giuridici, oggetto del gravame, oltre che delle ragioni di dissenso rispetto al percorso motivazionale del giudice di primo grado, correlate a quelle alternative su cui si basa la richiesta riforma della decisione (nel senso che, in considerazione della sua perdurante natura di revisio prioris instantiae, l'appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero presentare un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, ma è sufficiente che contenga la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, v., per tutte,
Cass. SS.UU. sent. 27199/2017). Va aggiunto che la modifica introdotta al primo comma dell'art. 342 c.p.c. dall'art. 3, comma 4, del d.lgs. 164/2024 (cd. correttivo della riforma Cartabia), entrato in vigore il 16.11.2024, non è applicabile ratione temporis al presente gravame, notificato il 9.3.2023.
6. Il primo motivo di appello, relativo all'inammissibilità dell'azione di regolamento di confini,
è infondato.
6.1. Gli appellanti non negano che, al momento dell'introduzione del presente giudizio (ossia il 5.11.2020), vi fosse una situazione d'incertezza oggettiva (assenza di demarcazione visibile) del confine tra i fondi, come appunto ritenuto dal giudice di prime – il quale condivisibilmente ha, tra l'altro, evidenziato come la pronuncia di ordinanza possessoria, per sua natura, non può risolvere la incertezza del confine tra fondi –, ma deducono che i suoi segni evidenti (costituiti da tre piante di da paletti in cemento e da grosse pietre di fiume), ivi per lungo tempo presenti, sono stati Per_3 rimossi dall'appellato nel 2018 (fatto dal quale è scaturito il procedimento possessorio n. 5459/2019 conclusosi a favore degli odierni appellanti).
6.2. Tale ultima circostanza, tuttavia, conferma che, quando l'appellato ha promosso il giudizio, vi era una situazione d'incertezza oggettiva del confine, ossia sulla determinazione quantitativa delle proprietà confinanti, che non era più contrassegnata da segni evidenti sui terreni. Situazione dalla quale derivata il diritto, giudizialmente azionabile ex art. 950 c.c., di vedere accertata la esatta linea
6 di confine tra i fondi. L'incertezza del confine costituisce un presupposto sostanziale dell'azione in parola che deve sussistere, secondo i principi generali, al momento della litispendenza (e non certo in epoca precedente come pretenderebbero gli appellanti) e per tutto il corso del giudizio.
7. Il secondo motivo di appello, concernente l'accertamento del confine, è infondato.
7.1. Il principio generale, correttamente sancito nella sentenza gravata, per il quale nell'azione di regolamento di confini incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (da ultimo, cfr. Cass. 11557/2024), è incontestato tra le parti.
7.2. E', inoltre, opportuno precisare che il giudice deve muovere, innanzitutto, dall'esame dei titoli di proprietà dai quali è possibile ricavare l'esatto confine;
soltanto in mancanza di sufficienti indicazioni contenute nei titoli, egli deve ricorrere ad altri mezzi di prova incluse le prove testimoniali nonché le presunzioni;
esclusivamente in mancanza assoluta ed obbiettiva di elementi ricavabili dai mezzi di prova disponibili ovvero nel caso in cui tali elementi, per la loro consistenza o per ragioni relative alla loro attendibilità, risultino, comunque, inidonei alla determinazione certa del confine, è consentito fare ricorso ai dati forniti dalle mappe catastali (nel senso anzidetto, tra le tante, Cass.
10062/2018, Cass. 28103/2009, Cass. 23500/2007 e Cass. 21686/2006).
7.3. Orbene, posto che nella fattispecie i titoli di proprietà non sono dirimenti in quanto fanno mero riferimento ai dati catastali, non è possibile neppure dare rilievo, come sostengono gli appellanti, alle risultanze della prova testimoniale svolta nonché agli elementi di prova evincibili dal menzionato procedimento possessorio intercorso tra le parti.
7.3.1. Infatti, pur facendo riferimento i testi escussi e menzionati nell'atto di appello – ossia
(parente degli appellanti, costruttore del loro edificio realizzato nel 2010), Testimone_1 [...]
(lontano parente della dante causa degli appellanti), (parente degli Tes_2 Controparte_2
appellanti), (coltivatore del terreno fino alla vendita in favore degli appellanti), Testimone_3
(il quale ha arato il terreno dell'appellato nei 12-13 precedenti all'audizione) – alle Testimone_4
tre piante di CO e, alcuni di essi, anche ai paletti di cemento e alle pietre di fiume (cioè ai “segni evidenti” dedotti dagli appellanti), la situazione dagli stessi descritta è risalente ad epoca precedente al giudizio e, quindi, non è rilevante per stabilire quale è la linea di confine dei fondi. I segni obiettivi dai quali ricavare tale linea con i mezzi di prova devono, infatti, essere esistenti in loco – almeno al momento dell'instaurazione del giudizio – poiché la loro evidenza ai fini della delimitazione dei fondi
è riferita all'attualità e non certo, in modo sterilmente retrospettivo, al passato. Stesso rilievo vale per
7 le risultanze probatorie desumibili sia dalla della c.t.u. espletata nel procedimento possessorio sia dai provvedimenti giurisdizionali ivi emessi che afferiscono tutte al periodo ante 2108.
7.3.2. A ben vedere gli assunti degli appellanti si traducono, di fatto, nella richiesta di accertare la linea di confine prima della modifica della estensione dell'aratura del terreno risalente al 2018 da parte dell'appellato il quale, a tal fine, estirpava le piante di CO esistenti e rimuoveva il paletto e i segni lapidei. Tale richiesta implica, in altri termini, una domanda di accertamento della originaria estensione delle proprietà individuali che è del tutto estranea all'azione di regolamento di confini alla quale è sotteso un diverso interesse ad agire (in tal senso, Cass. 3130/2013 che ha, pertanto, sancito l'inammissibilità di tale tipologia di domanda).
7.3.3. Soltanto per scrupolo, si evidenzia che il caso in esame è ben diverso da quelli nei quali il segno evidente di confine esiste all'epoca del giudizio e si controverta, tuttavia, sulla intervenuta modifica dello stato dei luoghi (cioè, in altri termini, sul fatto che il segno sia il frutto di una artificiosa più recente alterazione della linea di confine da parte di uno dei due proprietari), situazione ove, in effetti, il giudice, prima di ritenere non affidabile il segno di confine e ricorrere alle mappe catastali, deve verificare se in passato vi fossero altri segni già apposti dalle parti o dai loro danti causa analoghi a quello più di recente apposto (per casi simili, diversi da quello in esame, v. Cass. 34825/2021 e la più risalente Cass. 2484/1966).
7.4. Dunque, stante la pacifica attuale mancanza di segni evidenti di demarcazione, il giudice di prime cure, per il tramite degli accertamenti del c.t.u., ha fatto riferimento alle mappe catastali.
7.4.1. La condivisione delle conclusioni del c.t.u. è stata motivata (v. pp.
5-6 della sentenza) ed
è, dunque, il risultato di un ponderato apprezzamento degli accertamenti tecnici svolti dall'ausiliario.
7.4.2. La lamentata asserita contraddittorietà dell'accertamento peritale, derivante dall'essere una delle piante di CO rinvenute in loco all'interno della proprietà dell'appellato ed estirpata da costui, è insussistente. Si tratta di un semplice arbusto (pianta arbustiva costituita da più polloni che si sviluppano dalla ceppaia a formare un grosso ciuffo) e, come riferito dal c.t.u., non è affatto detto che si tratti proprio una delle tre piante originariamente ivi presenti. In ogni caso, per i motivi innanzi esposti, la circostanza è ininfluente considerato che tale pianta, insieme al palo di metallo (e non di cemento), non costituisce elemento stabile ed inequivoco – e, quindi, evidente – di demarcazione del dell'esteso confine dei terreni (costituenti due rettangoli stretti e piuttosto lunghi aventi in comune il lato lungo).
7.4.3. Né, al contrario di quanto assumono gli appellanti, può indurre a diverse conclusioni la c.t.u. svolta nel procedimento possessorio dato che l'ausiliario, incaricato di individuare la linea di confine, dovette anch'egli ricorrere alle mappe catastali e, rispetto al confine così individuato, giunse
8 alla conclusione che “il cambio di coltura” (“linea rossa”) – l'attività posta in essere dall'appellato – era stata realizzato in prossimità del confine stesso (v. relazione 25.11.2018 dott. Persona_1
prodotta dagli appellanti, ma senza gli allegati C, D e le fotografie).
8. Il terzo motivo, sulla domanda riconvenzionale di usucapione subordinata, è infondato.
8.1. Infatti, la decisione impugnata resiste alla censura secondo la quale il giudice di prime cure si sarebbe ingiustamente focalizzato sulla strada esistente, nel tratto iniziale del confine, tra un fondo e l'altro. Nella motivazione della sentenza, non a caso, è riportata l'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda in parola (<Ed infatti, la porzione di terreno oggetto di rivendicazione da parte dell'attore - rappresentata in gran parte da una stradina in terra battura (per un tratto prospiciente l'abitazione di alcuni dei convenuti) – è stata da sempre utilizzata in modo esclusivo (e non già promiscuo come asserito dall'attore) da oltre cinquant'anni, da tutti i convenuti e dai loro dante causa per ogni necessità, ritenendola indiscutibilmente di loro proprietà e senza ricevere mai alcuna contestazione da parte di chicchessia, per tutta la lunghezza del confine, per il deposito di materiali e mezzi oltre che per raggiungere con mezzi agricoli altri terreni di loro proprietà siti più
a valle verso il fiume (lato Est). Ne discende che - laddove si potesse ritenere ammissibile e fondata la domanda attorea - non v'è dubbio che gli odierni convenuti abbiano usucapito già da tanti anni prima della proposizione della domanda giudiziale (ognuno per la parte corrispondente alla particella di loro proprietà) la porzione di terreno oggi rivendicata dall'attore.>>; v. p. 5, comparsa di costituzione e risposta). Esposizione, non modificata né precisata nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., nella quale il ruolo centrale è rivestito proprio dalla predetta strada.
8.2. Ebbene, raffrontando le foto AGEA del 2010 (come pure quella estratta da Google earth - street - view del 2009), prodotte dall'appellato e prese in considerazione anche dal c.t.u. (v. alleg. C),
è oltre modo chiaro che la suddetta strada (in prossimità del confine catastale dei due fondi, particelle
443 e 699, e insistente in parte nel fondo dell'appellato), mentre è evidente nella seconda foto del
2019 dove è raffigurato anche un nuovo fabbricato, è inesistente nella prima del 2010 (dove si scorge una più piccola e meno marcata strada, tutta all'interno del fondo degli appellanti), a dimostrazione che l'utilizzo della stessa non è risalente ad un'epoca precedente (e sempre che non venga in rilievo un possesso ad immagine di servitù di passaggio e non di proprietà come giustamente fatto notare dal
Tribunale).
8.3. Dalla stessa foto del 2010 è, altresì, chiaro che, da un lato, che le rispettive diverse modalità di utilizzo dei terreni coincide con la linea del confine ricavabile dalle mappe catastali, e, dall'altro lato, che, come evidenziato dal c.t.u., proprio lungo la stessa si distinguono delle piante verdi di cui una quasi tutta all'interno del fondo dell'appellato. Ciò a riscontro del fatto che, a quell'epoca, non
9 vi sono segni dell'esercizio di un possesso da parte degli appellanti sul fondo dell'appellato. Per converso, come si è detto, soltanto nella foto del 2019 si nota lo “sconfinamento” di cui al paragrafo che precede.
8.4. Dunque, tali evidenze oggettive e documentali, come ritenuto dal Tribunale hanno carattere dirimente, rispetto ad ogni altra risultanza probatoria, sull'inesistenza del possesso ad usucapionem degli appellanti. Del resto, le dichiarazioni testimoniali riportate nell'atto di appello sono imprecise, frammentarie e concernenti periodi diversi;
esse sono state riferite da persone scarsamente attendibili per essere parenti e/o aventi più o meno un interesse nella causa;
infine, facendo riferimento a segni
(piante, pietre e paletto) non geocalizzati in modo preciso, risultano del tutto equivoche e inaffidabili.
9. L'ultimo motivo di appello, relativo alle spese, è infondato.
9.1. Il giudice di primo grado ha, invero, applicato il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.)
e, quindi, considerando che la domanda attrice è stata accolta e quella dei convenuti respinta, ha posto correttamente a carico di questi ultimi le spese di lite (con spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, ciascuna per la metà).
9.2. Né sussistevano motivi per compensare le spese in assenza dei presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. o alla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018.
10. In conclusione, l'appello va respinto.
10.1. Tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 ).
10.2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità alle tabelle di cui al D.M. 55/2022 come aggiornate con D.M. 147/2022, scaglione conforme alla domanda, secondo i valori medi con esclusione della fase di trattazione e di istruttoria per la quale, essendo in buona sostanza la causa stata rimessa direttamente in decisione, appaiono appropriati i valori minimi.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rimborsare all'appellato le spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi € 4.888,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed iva e cpa, per compensi;
3) dichiara che gli appellanti sono tenuti al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
10 Così deciso nella camera di consiglio del 16.4.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott.ssa Silvia Rita Fabrizio)
11