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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/01/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'appello di Catania composta dai Magistrati
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 395/2022 R.G. promossa
DA
( ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Maria
Rosaria Battiato, Manlio Galeano e Ivano Marcedone;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Maurizio Papa;
Appellato
OGGETTO: appello – ripetizione di indebito – divieto di cumulabilità ex art. 1 comma 43 l n. 335/1995
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 25.02.2019, adiva il Tribunale di Siracusa, Controparte_1
chiedendo che venisse accertata l'illegittimità della sospensione da parte dell' Pt_1
dell'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità, in quanto incumulabile, ai sensi dell'art. 1 comma 43 l. n. 335/1995, con la rendita per malattia CP_2
professionale da lui percepita;
chiedeva inoltre che l venisse condannato al Pt_1
pagamento delle somme dovute a titolo di assegno ordinario di invalidità dal dicembre 2016, erroneamente trattenute dall' (come da lettera del Pt_1
23.9.2017), per un ammontare di € 5.959,99.
Deduceva che le patologie per le quali le due prestazioni erano state riconosciute erano diverse, atteso che l'assegno ordinario di invalidità categoria IO era stato concesso, con decorrenza dall'ottobre 2011, per “Disturbo depressivo grave in trattamento psico-farmacologico continuo;
spondilartrosi somatoarticolare di grado avanzato con produzione osteofitiche e stenosi del canale spinale a livello
L2-L3, gonartrosi ad incidenza funzionale”, mentre la rendita gli era stata CP_2
attribuita, a decorrere dal febbraio 2016, in ragione degli “esiti di intervento di pleurectomia per mesotelioma pleurico destro”.
Con sentenza n. 1408 pubblicata il 4.11.2021, il Tribunale, sulla base delle risultanze della CTU medico legale, accoglieva il ricorso.
Con atto del 4.05.2022, l' proponeva appello avverso la suddetta sentenza. Pt_1
Si costituiva che resisteva al gravame. Controparte_1
Espletata nuova consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 5.12.2024, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'Istituto appellante lamenta l'erroneità della sentenza, basata sulle conclusioni della relazione di CTU, secondo cui non vi sarebbe incompatibilità tra la rendita e la pensione INPS cat. IO CP_2
erogata con decorrenza dal marzo 2016. Deduce che il CTU – oltre ad avere omesso di prendere in considerazione le difese e la documentazione prodotta in giudizio dall' – ha travisato l'oggetto dell'esame, atteso che Pt_1
l'indebito non riguardava l'assegno di invalidità ordinario riconosciuto con decorrenza dal 2011 (pensione cat. IO n. 15037505), ma la successiva pensione di inabilità di cui all'art. 2 l. n. 222/1984, richiesta dall'appellato a febbraio 2016 e riconosciuta con decorrenza da marzo 2016 (pensione cat.
IO n. 15037602).
Ribadisce che l'inabilità che ha portato alla concessione della pensione ex art. 2 l n. 222/1984 è scaturita dallo stesso mesotelioma pleurico sulla cui base è stata riconosciuta la rendita e che la richiesta di indebito delle CP_2
somme erogate a titolo di pensione per il periodo tra marzo e novembre 2016
è corretta, stante la incumulabilità tra le due prestazioni ex art. 1 comma 43
l n. 335/1995.
2. Con il secondo motivo, lamenta la conseguente erroneità della statuizione con cui è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
3. L'appello è infondato.
Ai sensi dell'art.1, comma 43, della legge n.335 del 1995: Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
4. La Cassazione, con orientamento da cui nella specie non vi è motivo di discostarsi, ha statuito (si veda Cassazione civile sez. VI, 22/03/2016,
n.5636) “…5. Passando all'esame dei motivi d'impugnazione, denunciando violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma
43 e della L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, si deduce che, per la medesima patologia invalidante, il titolare della rendita non può percepire la CP_2 prestazione di invalidità erogata dall' diversamente conseguendo una Pt_1
duplicazione del trattamento economico per lo stesso evento riduttivo della capacità di lavoro, che il divieto di cumulo stabilito dalla prima norma denunciata intende evitare.
6. La non cumulabilità delle pensioni di inabilità, di reversibilità o dell'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, è prevista, dalla disposizione sopra richiamata, con la rendita che sia liquidata "per lo stesso evento invalidante".
7. In CP_2
numerose decisioni (fra le tante, Cass. 21663/2008) questa Corte ha chiarito che il presupposto del medesimo evento invalidante posto a base del divieto di cumulo in questione si verifica in situazioni di invalidità, connotate da completa sovrapponibilità, allorchè la prestazione a carico dell' e quella per l'inabilità pensionabile o per l'assegno di invalidità CP_2
a carico dell' siano fondate sul medesimo quadro morboso, solo con Pt_1
riferimento a queste situazioni potendosi ipotizzare quella duplicazione di tutele con la quale si giustifica la scelta legislativa dell'approntamento di un unico intervento del complessivo sistema di sicurezza sociale (cfr. Cass.
21663/2008 e i precedenti ivi richiamati, in particolare Cass. 9 luglio 2003
n. 10810, oltre numerose altre)”.
5. Nel caso in oggetto, premesso che la questione del cumulo si pone tra la pensione di inabilità percepita dal dal marzo 2016 e la rendita CP_1 CP_2
per malattia professionale, nel presente grado è stata espletata consulenza d'ufficio ed è stato demandato all'ausiliare di accertare se le due prestazioni siano causalmente ricollegabili al medesimo evento invalidante.
Il CTU, nella relazione depositata il 12.11.2024, sulla scorta della documentazione esaminata ed all'esito della visita del periziando, ha evidenziato che il risulta essere affetto da: “Ripresa e progressione di CP_1
mesotelioma pleurico, già sottoposto ad intervento di decorticazione- pleurectomia destra (2015), in attuale trattamento chemioterapico in soggetto con esiti di prostatectomia radicale per adenocarcinoma della prostata (2015) e di protesi anca destra (2021) affetto altresì da disturbo depressivo cronico, spondilo-disco-artrosi e stenosi del canale vertebrale”.
Il CTU ha evidenziato: “… venendo alla risposta dei quesiti posti, ovvero se le due prestazioni riconosciute al predetto appellato, rendita con CP_2
decorrenza 19/02/2016 e pensione di inabilità riconosciuta dall' in Pt_1
data 18/02/2016, con decorrenza Marzo 2016, siano causalmente ricollegabili al medesimo evento invalidante, è possibile esprimere le seguenti considerazioni. In data 18/02/2016 la sede di NT (Sr) Pt_1
riconosceva l'appellato, Sig. , soggetto INABILE AL Controparte_1
LAVORO ponendo la seguente diagnosi medico-legale: “Mesotelioma maligno epiteliomorfo pT2N1 già sottoposto ad intervento di decorticazione-pleurectomia dx ed a trattamento chemioterapico ( 3 cicli) in attesa di radioterapia e rivalutazione oncologica;
esiti di intervento di prostatectomia radicale per adenocarcinoma della prostata pT3bN0
Gleason score 8 (4+4); disturbo depressivo cronico;
spondilo-disco-artrosi
e stenosi del canale vertebrale cervicale e lombare in bracciante agricolo
56enne”. Nel marzo 2016 veniva costituita una rendita per malattia CP_2
professionale in misura pari al 60%, ponendo la seguente diagnosi medico- legale: “Mesotelioma pleurico destro”. Traslando tali informazioni, ovvero comparando le diagnosi medico-legali apposte nei verbali dell' e Pt_1
dell' emerge che le diagnosi poste risultano in parte sovrapponibili CP_2
per lo stesso evento invalidante e nello specifico la rendita per malattia professionale assegnata dall' , viene assegnata per la solo patologia CP_2
oncologia, ovvero il mesotelioma pleurico, mentre per lo status di inabile al lavoro riconosciuto dall' oltre agli esiti della suddetta diagnosi di Pt_1
mesotelioma pleurico, concorrevano altre patologie, ovvero gli esiti della prostatectomia radicale per adenocarcinoma della prostata, il disturbo depressivo cronico e la spondilo-disco-artrosi con stenosi del canale vertebrale cervicale e lombare…”
6. Ritiene il collegio di condividere le conclusioni della CTU, in quanto coerenti con i quesiti posti ed esenti da vizi o errori.
Poiché dunque risulta certo che le due prestazioni sono riconducibili solo in parte allo stesso evento invalidante (patologia oncologica mesotelioma pleurico), deve escludersi che in conformità ai principi giurisprudenziali sopra riportati sia applicabile il divieto di cumulo di cui al citato art.1, comma 43, della legge n.335 del 1995.
7. Per le ragioni che precedono, l'appello va rigettato.
Le spese processuali liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del procuratore dell'appellato, avv. Maurizio Papa, che ha reso la dichiarazione ex articolo 93 c.p.c.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, restano a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo,rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese processuali del presente grado, che liquida in € 3.400,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, che distrae in favore dell'avv. Maurizio Papa.
Pone in via definitiva le spese di CTU, già in precedenza liquidate, a carico dell'ente appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 5.12.2024.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'appello di Catania composta dai Magistrati
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 395/2022 R.G. promossa
DA
( ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Maria
Rosaria Battiato, Manlio Galeano e Ivano Marcedone;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
Maurizio Papa;
Appellato
OGGETTO: appello – ripetizione di indebito – divieto di cumulabilità ex art. 1 comma 43 l n. 335/1995
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 25.02.2019, adiva il Tribunale di Siracusa, Controparte_1
chiedendo che venisse accertata l'illegittimità della sospensione da parte dell' Pt_1
dell'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità, in quanto incumulabile, ai sensi dell'art. 1 comma 43 l. n. 335/1995, con la rendita per malattia CP_2
professionale da lui percepita;
chiedeva inoltre che l venisse condannato al Pt_1
pagamento delle somme dovute a titolo di assegno ordinario di invalidità dal dicembre 2016, erroneamente trattenute dall' (come da lettera del Pt_1
23.9.2017), per un ammontare di € 5.959,99.
Deduceva che le patologie per le quali le due prestazioni erano state riconosciute erano diverse, atteso che l'assegno ordinario di invalidità categoria IO era stato concesso, con decorrenza dall'ottobre 2011, per “Disturbo depressivo grave in trattamento psico-farmacologico continuo;
spondilartrosi somatoarticolare di grado avanzato con produzione osteofitiche e stenosi del canale spinale a livello
L2-L3, gonartrosi ad incidenza funzionale”, mentre la rendita gli era stata CP_2
attribuita, a decorrere dal febbraio 2016, in ragione degli “esiti di intervento di pleurectomia per mesotelioma pleurico destro”.
Con sentenza n. 1408 pubblicata il 4.11.2021, il Tribunale, sulla base delle risultanze della CTU medico legale, accoglieva il ricorso.
Con atto del 4.05.2022, l' proponeva appello avverso la suddetta sentenza. Pt_1
Si costituiva che resisteva al gravame. Controparte_1
Espletata nuova consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 5.12.2024, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'Istituto appellante lamenta l'erroneità della sentenza, basata sulle conclusioni della relazione di CTU, secondo cui non vi sarebbe incompatibilità tra la rendita e la pensione INPS cat. IO CP_2
erogata con decorrenza dal marzo 2016. Deduce che il CTU – oltre ad avere omesso di prendere in considerazione le difese e la documentazione prodotta in giudizio dall' – ha travisato l'oggetto dell'esame, atteso che Pt_1
l'indebito non riguardava l'assegno di invalidità ordinario riconosciuto con decorrenza dal 2011 (pensione cat. IO n. 15037505), ma la successiva pensione di inabilità di cui all'art. 2 l. n. 222/1984, richiesta dall'appellato a febbraio 2016 e riconosciuta con decorrenza da marzo 2016 (pensione cat.
IO n. 15037602).
Ribadisce che l'inabilità che ha portato alla concessione della pensione ex art. 2 l n. 222/1984 è scaturita dallo stesso mesotelioma pleurico sulla cui base è stata riconosciuta la rendita e che la richiesta di indebito delle CP_2
somme erogate a titolo di pensione per il periodo tra marzo e novembre 2016
è corretta, stante la incumulabilità tra le due prestazioni ex art. 1 comma 43
l n. 335/1995.
2. Con il secondo motivo, lamenta la conseguente erroneità della statuizione con cui è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
3. L'appello è infondato.
Ai sensi dell'art.1, comma 43, della legge n.335 del 1995: Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
4. La Cassazione, con orientamento da cui nella specie non vi è motivo di discostarsi, ha statuito (si veda Cassazione civile sez. VI, 22/03/2016,
n.5636) “…5. Passando all'esame dei motivi d'impugnazione, denunciando violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma
43 e della L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, si deduce che, per la medesima patologia invalidante, il titolare della rendita non può percepire la CP_2 prestazione di invalidità erogata dall' diversamente conseguendo una Pt_1
duplicazione del trattamento economico per lo stesso evento riduttivo della capacità di lavoro, che il divieto di cumulo stabilito dalla prima norma denunciata intende evitare.
6. La non cumulabilità delle pensioni di inabilità, di reversibilità o dell'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, è prevista, dalla disposizione sopra richiamata, con la rendita che sia liquidata "per lo stesso evento invalidante".
7. In CP_2
numerose decisioni (fra le tante, Cass. 21663/2008) questa Corte ha chiarito che il presupposto del medesimo evento invalidante posto a base del divieto di cumulo in questione si verifica in situazioni di invalidità, connotate da completa sovrapponibilità, allorchè la prestazione a carico dell' e quella per l'inabilità pensionabile o per l'assegno di invalidità CP_2
a carico dell' siano fondate sul medesimo quadro morboso, solo con Pt_1
riferimento a queste situazioni potendosi ipotizzare quella duplicazione di tutele con la quale si giustifica la scelta legislativa dell'approntamento di un unico intervento del complessivo sistema di sicurezza sociale (cfr. Cass.
21663/2008 e i precedenti ivi richiamati, in particolare Cass. 9 luglio 2003
n. 10810, oltre numerose altre)”.
5. Nel caso in oggetto, premesso che la questione del cumulo si pone tra la pensione di inabilità percepita dal dal marzo 2016 e la rendita CP_1 CP_2
per malattia professionale, nel presente grado è stata espletata consulenza d'ufficio ed è stato demandato all'ausiliare di accertare se le due prestazioni siano causalmente ricollegabili al medesimo evento invalidante.
Il CTU, nella relazione depositata il 12.11.2024, sulla scorta della documentazione esaminata ed all'esito della visita del periziando, ha evidenziato che il risulta essere affetto da: “Ripresa e progressione di CP_1
mesotelioma pleurico, già sottoposto ad intervento di decorticazione- pleurectomia destra (2015), in attuale trattamento chemioterapico in soggetto con esiti di prostatectomia radicale per adenocarcinoma della prostata (2015) e di protesi anca destra (2021) affetto altresì da disturbo depressivo cronico, spondilo-disco-artrosi e stenosi del canale vertebrale”.
Il CTU ha evidenziato: “… venendo alla risposta dei quesiti posti, ovvero se le due prestazioni riconosciute al predetto appellato, rendita con CP_2
decorrenza 19/02/2016 e pensione di inabilità riconosciuta dall' in Pt_1
data 18/02/2016, con decorrenza Marzo 2016, siano causalmente ricollegabili al medesimo evento invalidante, è possibile esprimere le seguenti considerazioni. In data 18/02/2016 la sede di NT (Sr) Pt_1
riconosceva l'appellato, Sig. , soggetto INABILE AL Controparte_1
LAVORO ponendo la seguente diagnosi medico-legale: “Mesotelioma maligno epiteliomorfo pT2N1 già sottoposto ad intervento di decorticazione-pleurectomia dx ed a trattamento chemioterapico ( 3 cicli) in attesa di radioterapia e rivalutazione oncologica;
esiti di intervento di prostatectomia radicale per adenocarcinoma della prostata pT3bN0
Gleason score 8 (4+4); disturbo depressivo cronico;
spondilo-disco-artrosi
e stenosi del canale vertebrale cervicale e lombare in bracciante agricolo
56enne”. Nel marzo 2016 veniva costituita una rendita per malattia CP_2
professionale in misura pari al 60%, ponendo la seguente diagnosi medico- legale: “Mesotelioma pleurico destro”. Traslando tali informazioni, ovvero comparando le diagnosi medico-legali apposte nei verbali dell' e Pt_1
dell' emerge che le diagnosi poste risultano in parte sovrapponibili CP_2
per lo stesso evento invalidante e nello specifico la rendita per malattia professionale assegnata dall' , viene assegnata per la solo patologia CP_2
oncologia, ovvero il mesotelioma pleurico, mentre per lo status di inabile al lavoro riconosciuto dall' oltre agli esiti della suddetta diagnosi di Pt_1
mesotelioma pleurico, concorrevano altre patologie, ovvero gli esiti della prostatectomia radicale per adenocarcinoma della prostata, il disturbo depressivo cronico e la spondilo-disco-artrosi con stenosi del canale vertebrale cervicale e lombare…”
6. Ritiene il collegio di condividere le conclusioni della CTU, in quanto coerenti con i quesiti posti ed esenti da vizi o errori.
Poiché dunque risulta certo che le due prestazioni sono riconducibili solo in parte allo stesso evento invalidante (patologia oncologica mesotelioma pleurico), deve escludersi che in conformità ai principi giurisprudenziali sopra riportati sia applicabile il divieto di cumulo di cui al citato art.1, comma 43, della legge n.335 del 1995.
7. Per le ragioni che precedono, l'appello va rigettato.
Le spese processuali liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del procuratore dell'appellato, avv. Maurizio Papa, che ha reso la dichiarazione ex articolo 93 c.p.c.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, restano a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo,rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese processuali del presente grado, che liquida in € 3.400,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, che distrae in favore dell'avv. Maurizio Papa.
Pone in via definitiva le spese di CTU, già in precedenza liquidate, a carico dell'ente appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 5.12.2024.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi