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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/07/2025, n. 4250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4250 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1838/2023 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 3.7.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1
difeso da sé medesimo
APPELLANTE
E
[...]
Controparte_1
APPELLATI CONTUMACI
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avvocato ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma Parte_1
n. 3350/2023, R.G. n. 54181/2022, pubblicata in data 27.2.2023.
. pagina 1 di 2 ***
Gli appellati non si sono costituiti in giudizio e sono stati dichiarati contumaci.
***
All'udienza del 12.6.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. (giusta decreto del 9.5.2025, comunicato in pari data), nessuno è comparso e la causa è stata rinviata, ex art. 309 c.p.c., all'udienza del 3.7.2025.
***
In detta udienza, stante la mancata presenza della parte, verificata la regolare comunicazione del rinvio (effettuata in data 12.6.2025), è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo ed è stata dichiarata l'estinzione del processo con separata sentenza.
***
Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c., applicabili al procedimento di appello in forza del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c., trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25.6.2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133.
A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio a norma degli artt. 309 e 181 c.p.c.
***
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 4, c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo;
dichiara non ripetibili le spese di lite.
Roma, 3.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1838/2023 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 3.7.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1
difeso da sé medesimo
APPELLANTE
E
[...]
Controparte_1
APPELLATI CONTUMACI
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avvocato ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma Parte_1
n. 3350/2023, R.G. n. 54181/2022, pubblicata in data 27.2.2023.
. pagina 1 di 2 ***
Gli appellati non si sono costituiti in giudizio e sono stati dichiarati contumaci.
***
All'udienza del 12.6.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. (giusta decreto del 9.5.2025, comunicato in pari data), nessuno è comparso e la causa è stata rinviata, ex art. 309 c.p.c., all'udienza del 3.7.2025.
***
In detta udienza, stante la mancata presenza della parte, verificata la regolare comunicazione del rinvio (effettuata in data 12.6.2025), è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo ed è stata dichiarata l'estinzione del processo con separata sentenza.
***
Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c., applicabili al procedimento di appello in forza del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c., trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25.6.2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133.
A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021).
Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio a norma degli artt. 309 e 181 c.p.c.
***
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 4, c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo;
dichiara non ripetibili le spese di lite.
Roma, 3.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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