Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 06/03/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 06/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1816 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv.to Vincenzo Bombardieri, con il quale è elettivamente domiciliata in Roccella NI (RC), Viale XXV Aprile, n. 21/b
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Antonella Francesca Paola Micheli e Valeria Grandizio, con le quali
è elettivamente domiciliato in Locri (RC), Via Matteotti n. 48
Resistente
OGGETTO: liquidazione TFR
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/05/2023, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che è stata avviata al lavoro, con un progetto di pubblica utilità, presso il
Comune di Roccella NI (RC), dal 25/01/1999 al 30/12/2014,
- che, con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in data
31/12/2014 e soggetto a successive proroghe, è stata inquadrata nella Categoria
B3, profilo professionale “Collaboratore professionale”, fino al 31/12/2020, con appendice di proroga fino al 31/03/2021;
- che, successivamente alla scadenza dell'ultimo contratto a tempo determinato, ha sottoscritto, con il medesimo datore di lavoro pubblico, un contratto di lavoro a tempo indeterminato, Categoria B3, profilo professionale
“Collaboratore professionale”;
- che, in data 10/05/2023, ha richiesto all' il pagamento del CP_1
trattamento di fine rapporto maturato durante il rapporto di lavoro a tempo determinato;
- che l' non ha provveduto all'erogazione del TFR per mancata CP_2
trasmissione della documentazione da parte dell'ente pubblico di appartenenza;
- che il passaggio del lavoro pubblico contrattualizzato al regime del TFR
è avvenuto con Legge n. 335/1995 (c.d. Riforma Dini);
- che, ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7 della citata legge, i trattamenti di fine servizio dei lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996 sono regolati conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 c.c.;
- che l'art. 1, comma 9, del D.P.C.M. 20 dicembre 1999 ha previsto l'applicazione del regime del TFR per i contratti a termine instaurati dalle pubbliche amministrazioni con decorrenza dal 30 maggio 2000;
- che, ai sensi dell'art. 1, commi 6 e 7 del DPCM sopracitato, le quote di
TFR annualmente maturate sono accantonate figurativamente presso l' (ex CP_1 3
, che provvede alla loro liquidazione all'atto della cessazione dal CP_3
servizio del lavoratore;
- che ha diritto a percepire la somma di € 4.066,09, a titolo di TFR maturato durante il rapporto di lavoro a tempo determinato svolto alle dipendenze del Comune di Roccella NI (RC), senza dover attendere la fine del rapporto di lavoro a tempo indeterminato successivamente instaurato con il medesimo ente.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia la a, contrariis rejectis: 1) Accertare e dichiarare il diritto della CP_4
ricorrente alla erogazione Trattamento di fine rapporto ad essa dovuto in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato presso il Comune di Roccella NI, accantonato durante tutta la durata del detto rapporto, dal 1.1.2015 al 31.3.2021, presso la gestione 2) CP_1
Conseguentemente condannare l Controparte_5
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la
[...]
carica in Roma, Via Ciro il Grande, 1, al pagamento, per il titolo indicato sopra al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di €.
4.066,09, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo;
3) Condannare l' in Controparte_5
persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dei sottoscritti procuratori i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi, il tutto, oltre, IVA CPA e rimborso spese generali come per legge.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo:
- che la sig.ra è stata assunta presso il Comune di Roccella Pt_1
Ionica dal 25/01/1999 al 30/12/2014 con la qualifica di LSU;
4
- che il rapporto di lavoro è proseguito sin dalla prima assunzione senza soluzione di continuità;
- che il diritto alla liquidazione del TRF matura soltanto alla cessazione del rapporto di lavoro e del conseguente rapporto previdenziale;
- che la disciplina del TFR dei dipendenti pubblici è speciale rispetto a quella prevista per la corresponsione del medesimo trattamento da parte dei datori di lavoro privati;
- che, ai sensi degli artt. 2, commi 5, 6, 7, 8, e 9 della L. n. 335 del 1995 e il DPCM 20 dicembre 1999, nel pubblico impiego il TFR non è corrisposto dal datore di lavoro, bensì dall che è terzo rispetto al rapporto di lavoro;
CP_1
- che, ai fini della gestione del fondo TFR per i dipendenti pubblici, è previsto un contributo previdenziale a favore dell' a carico CP_1
dell'Amministrazione di appartenenza, ex art. 1, comma 7, del DPCM summenzionato;
- che in caso di contratti susseguitisi senza soluzione di continuità non possono essere liquidati plurimi TFR;
- che la liquidazione del TFR ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, secondo la disciplina civilistica, comporta una revisione delle aliquote contributive di riferimento, necessaria per garantire l'equilibrio finanziario della gestione;
- che la L. n. 335/1995 prevede delle distinzioni con riguardo alle modalità di gestione, accantonamento delle quote e del soggetto deputato all'erogazione del trattamento;
- che il Comune di Roccella NI non ha mai trasmesso all'Istituto la documentazione necessaria ai fini della liquidazione del TFR alla ricorrente;
- che è maturata la prescrizione quinquennale del diritto ai sensi dell'art. 2948 c.c.;
- che, in ogni caso, la ricorrente ha erroneamente calcolato il TFR.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso. 5
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è fondato, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
L'art. 2 comma 5 della N. 335 del 8 agosto 1995, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, ha stabilito che “per i lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996 alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto”.
L'art. 2120 c.c., nello stabilire che “In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto”, inequivocabilmente sancisce che il diritto alla percezione del trattamento di fine rapporto matura al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Il DPCM 20 dicembre 1999, all'art. 1, comma 6, ribadisce l'applicabilità di tale norma per i pubblici dipendenti iscritti all' stabilendo che “il CP_3
trattamento di fine rapporto sarà accantonato figurativamente e verrà liquidato dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica ( ) alla cessazione dal servizio del lavoratore secondo quanto CP_3
disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297”.
Pertanto, in conformità al testo di legge, che richiama l'art. 2120 c.c., non
è possibile considerare come un unitario rapporto di lavoro la successione di più contratti a termine senza soluzione di continuità, con la conseguenza che il TFR deve essere corrisposto alla cessazione di ciascun contratto di lavoro.
Sul punto si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 24280/2014, che, rimarcando che, ai sensi dell'art. 2120 c.c., 6
norma alla quale sono assoggettati i differenti trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici contrattualizzati, il trattamento di fine rapporto spetti in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, che “il TFR quindi è costituito da 'retribuzioni accantonate', da percepire a fine rapporto o anche prima qualora sussistano i requisiti per l'anticipazione prevista dalla parte finale dell'art. 2120 cod. civ. Di conseguenza, viene meno il ponte concettuale che permetteva di sostenere la tesi della infrazionabilità del trattamento di fine servizio pur in presenza di un'estinzione del rapporto di lavoro, quando ciò non implicasse anche l'estinzione del rapporto previdenziale” e che “all'interprete non è consentito modificare il contenuto della norma operando il collegamento con l'estinzione del rapporto previdenziale, qualora le due estinzioni non coincidano”, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in caso di estinzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente locale, cui è seguita la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro alle dipendenze dello
Stato per il quale matura il trattamento di fine rapporto ex art. 2120 cod. civ., il lavoratore ha diritto a percepire l'indennità premio di servizio, relativa al rapporto di lavoro con l'ente locale, sin dal momento dell'estinzione di quel rapporto, senza che sia necessario attendere l'estinzione del nuovo rapporto di lavoro con lo Stato”.
Tali conclusioni si sono consolidate anche nella giurisprudenza successiva sia di legittimità (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 5895 del 03/03/2020; Cass. Sez.
L – sentenza n. 13244 del 14/05/2024) che di merito.
Pertanto, l' assoggettabilità dei trattamenti di fine rapporto dei dipendenti pubblici privatizzati alla disciplina contenuta nell'art. 2120 c.c., alla luce del mutato quadro normativo, non consente in alcun modo di sostenere la tesi sostenuta dall' , secondo cui il trattamento di fine rapporto è collegato non CP_1
all'estinzione del rapporto di lavoro ma all'estinzione del rapporto previdenziale, che persisterebbe nel caso di cessazione e successiva novazione del rapporto di lavoro con lo stesso od altro ente pubblico. 7
Nel caso di specie, dalla documentazione allegata, si evince che la ricorrente ha lavorato a tempo determinato, dal 1.1.2015 al 31/03/2021, in virtù di un contratto sottoscritto in data 31/12/2014, cui hanno fatto seguito una serie di proroghe e che l' non ha corrisposto il TFR maturato: ne consegue che CP_1
l' successore dell'Inpdap ex d.l. N°201 del 2011, è tenuto a corrisponderle CP_1
il TFR maturato al termine del suddetto rapporto di lavoro.
Con riferimento alla quantificazione, va, tuttavia, rilevato che i conteggi operati da parte ricorrente non corrispondono a quanto effettivamente spettante a titolo di TFR, in quanto le somme riportate sulle certificazioni uniche per ciascun anno corrispondono all'importo degli emolumenti percepiti nel relativo anno di imposta soggetta a trattenuta ai fini contributivi TFR, ossia l'imponibile contributivo ai fini TFR
Invece, l'importo del TFR va calcolato sulla base della documentazione proveniente dal datore di lavoro (che avrebbe dovuto essere rilasciata dal
Comune ma che non è stata allegata né, secondo quanto dedotto dall' nella CP_1
memoria di costituzione, è stata trasmessa all'istituto previdenziale) secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPCM 20.12.1999, ai sensi del quale le quote di accantonamento annuale relative al trattamento di fine rapporto devono essere determinate applicando l'aliquota del 6,91 per cento in vigore per i dipendenti privati ai sensi dell'art. 3 comma 16 della legge n. 297 del 29 maggio 1982 e sulla base di quanto previsto dall'art. 4 dell'accordo quadro sottoscritto il 29 luglio 1999, e che, nell'accantonamento annuale, non vengono computate le quote di trattamento di fine rapporto destinate ai fondi pensione (0,50%).
L'art. 4 dell'accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici stabilisce che il TFR si calcola applicando i criteri previsti dall'art. 2120 del codice civile sulle seguenti voci della retribuzione: a) l'intero stipendio tabellare;
b) l'intera indennità integrativa speciale;
c) la retribuzione individuale di anzianità; d) la tredicesima mensilità; e) gli altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo 8
dell'indennità di fine servizio comunque denominata ai sensi della preesistente normativa, e che ulteriori voci retributive vengono considerate nella contrattazione di comparto.
Non si è, tuttavia, ritenuto di dover disporre C.T.U. contabile, come richiesta nel ricorso introduttivo, in quanto la CTU non è un mezzo di prova - avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze e non può svolgere una funzione sostitutiva al fine di supplire i difetti di allegazioni delle parti.
Nella specie, in assenza della documentazione sulla quale operare i calcoli, non allegata dalle parti e non trasmessa dal comune datore di lavoro, secondo quanto riferito dall' , la CTU avrebbe avuto carattere meramente CP_1
esplorativo.
Infine, va disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall' sull'assunto che il TFR, secondo la prospettazione attorea, avrebbe CP_1
dovuto essere corrisposto alla scadenza dei singoli contratti a termine stipulati con il Comune.
Infatti, premettendo che parte ricorrente ha lavorato alle dipendenze del
Comune in virtù di un contratto a tempo determinato oggetto di ripetute proroghe fino al 31/3/2021, come evidenziato da una recentissima giurisprudenza della Corte di Cassazione, non si può non valutare l'affidamento ingenerato nel lavoratore dalle circolari dell' , nonostante siano antecedenti CP_1
anche al pronunciato delle sezioni unite, in virtù delle quali l'Istituto ha seguitato a richiamare il principio dell'unicità del rapporto previdenziale, come impedimento temporale alla liquidazione del TFR (Cassazione civile sez. lav. -
14/05/2024, n. 13244).
Pertanto, il contegno tenuto dalla parte ricorrente non può qualificarsi come inerzia nell'esercizio del diritto, considerando, peraltro, che il ricorrente si
è attivato tempestivamente alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo 9
determinato che, a partire dal contratto stipulato in data 31/12/2014, per effetto di diverse proroghe, si è protratto fino al 31/03/2021 (come si evince dall'allegato n. 1 al ricorso introduttivo), mentre il 31 marzo 2021 è stato sottoscritto il contratto a tempo indeterminato.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque poste a carico dell' con distrazione in favore del CP_1
difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 1816/2023, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accerta e dichiara che ha diritto a percepire il TFR Parte_1
relativo al rapporto di lavoro a tempo determinato svolto dal 1/01/2015 al
31/03/2021;
-Condanna l' alla corresponsione delle somme spettanti, con interessi CP_1
legali dalla mora al saldo;
- Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € CP_1
1312,00, oltre spese generali, IVA e cpa, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario
Locri, 06/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci