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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/12/2025, n. 9599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9599 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17321/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NA IC ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17321/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MESSINA LUIGI Parte_1 P.IVA_1 OM e dell'avv. BONANNO ANTONIO ( ) domiciliata presso le caselle C.F._1 pec dei difensori
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICASTRO ARMANDO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliata in PIAZZA ARMANDO DIAZ 20123 MILANO presso il difensore avv. NICASTRO ARMANDO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte opponente come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo Per parte opposta come da comparsa conclusionale di replica
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Milano il Decreto Ingiuntivo n 4344/2024 Rg CP_1
4884/2024 , ingiungente a , il pagamento a favore di la somma di Parte_1 CP_1 euro 43.143,36 fronte del mancato pagamento di fatture emesse da luglio 2023 a gennaio 2024 per la somministrazione di energia elettrica e cmor
Il suddetto decreto del 18/3/2024 veniva notificato in data 25/3/24 e tempestivamente Parte_1 proponeva opposizione chiedendo in via preliminare la formulazione da parte del Giudice
[...] di una proposta conciliativa e nel merito ,la revoca del decreto ingiuntivo e comunque la decurtazione dell'importo di euro 28.105,69 e la somma di euro 1536,99 già pagata e la condanna di parte opposta ex art 96 cpc
Deduceva parte opponente che la fattura azionata n. 0004847/23 riportava alla voce” altre perdite”
pagina 1 di 4 l'importo di euro 28.105,69 il quale si riferiva ad un debito residuo che il aveva con altra e Parte_1 precedente società fornitrice Camera Gas e Power srl e già oggetto di pendenza giudiziaria.
Deduceva che poiché e Power aveva già adito l'Autorità Giudiziaria ottenendo il relativo Parte_2 decreto ingiuntivo , le somme richieste da a titolo di Cmor risultavano inesigibili. CP_1
Deduceva che dette somme risultavano inesigibili perché non era stata rispettata la procedura in materia determinata dalla Delibera ARG/elt 191/09 che prevede che vengano richieste a titolo di Cmor solo una parte delle somme dovute e non l'intero credito che nel caso di specie corrispondeva all'importo di euro 28.105,69
Deduceva che parte opponente aveva richiesto a la rateizzazione del credito pagando un CP_1 acconto di euro 1.536,99 , ma senza ottenere riscontro
Si costituiva in causa chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e , in CP_1 subordine, la condanna di al pagamento di una somma pari a quella ingiunta o quella Parte_1 ritenuta di giustizia e la condanna ex art 96 cpc
Deduceva parte opposta di aver stipulato con il un contratto in data 3/11/22 di Parte_1 somministrazione di energia elettrica in forza del quale aveva somministrato energia per euro
44.377,34 ed emesse le relative fatture
Deduceva che la fattura 48047/2023 risultava comprensiva della somma di euro 28.105,69 quale cmor per debito maturato dal nei confronti del precedente fornitore. Parte_1
Deduceva che , a fronte dei solleciti di pagamento, il contestava solo le somme richieste a Parte_1 titolo di Cmor, ma che , in forza della procedura indennitaria, attivata dal precedente fornitore, era stato obbligato alla fatturazione al cliente finale CP_1
Deduceva che la pendenza giudiziaria tra il e il precedente fornitore aveva ad Parte_1 oggetto somme a titolo di Cmor relative a forniture di gas e non di energia elettrica .
All'udienza del 7/5/25 il Gop concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e rinviava per la decisione .
All'udienza del 20/10/25 il Gop rimetteva la causa in decisione
**********************
ha svolto con il rito monitorio un'azione contrattuale di adempimento nei confronti di CP_1
ottenendo il decreto ingiuntivo oggi opposto per il mancato pagamento Parte_1 di residuo portato da n. 7 fatture emesse nel corso del 2023 e 2024, per l'importo di euro 43.146,36
Parte attrice ha contrastato le pretese di allegando che la fattura n. 0004847/23 era composta, CP_2 oltre che da somministrazione di energia, da somme richieste a titolo di cmor per l'importo di euro
28.105,69 , somma richiesta illegittimamente. Allegava altresì un pagamento di euro 1.536,99 non conteggiato nelle pretese creditore di CP_1
pagina 2 di 4 Il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento svolta da
è prevista dal combinato disposto degli art 1218 e 2967 cc e dal principio di vicinanza CP_1 della prova in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione di pagamento che si intende inadempiuta;
fatto ciò spetta al preteso debitore provare di avere correttamente adempiuto o altri fattori idonei a contrastare le pretese del creditore
Nel cas o di specie , il rapporto contrattuale tra le odierne parti non è contestato, cosi come non appaiono contestati i consumi e i costi applicati
Con note di trattazione scritta depositate in data 30/9/25, parte opponente dava atto di aver ricevuto, da fattura contenente i costi di Cmor e con comparsa conclusionale di replica Controparte_3 depositata in data 2/10/25 , parte opposta allegava di aver ricevuto accredito da parte di Controparte_4 el Cmor per complessivi Euro 38.099,91 , imputato alle fatture azionate n. 2VEF-
[...]
00037623 di euro 2.803,06 , n. 2VEF-00042230 di euro 2695,22,n 2VEF-0004847 di euro 30671,36
,n.2VEF-00055318 di euro1930,27, talchè le pretese creditorie nei confronti di si CP_1 riducevano ad euro 5.043,45 oltre interessi moratori , spese di ingiunzione e del giudizio di opposizione.
Nessuna contestazione o prova contraria hanno trovato le allegazioni di parte opposta in merito alla pendenza giudiziaria tra l'opponente e il precedente fornitore supportate dai doc 10 e 11 di CP_1
Le richieste di parte opposta così come modificate e precisate in sede di comparsa conclusionale di replica, meritano accoglimento.
Al momento del deposito del ricorso per ingiunzione , legittimamente azionava le fatture CP_1 avente ad oggetto la somministrazione di energia elettrica nonché i costi addebitati a n forza CP_5 della procedura azionata dal precedente fornitore di energia del medesimo pod in capo a Parte_1
[...]
Il Corrispettivo Cmor è stato introdotto con delibera ARG/elt 191/09 dell'AEEG (oggi
), ora regolato dal TISIND, al fine di salvaguardare il Forniture uscente nelle ipotesi di CP_6 mancato pagamento dei corrispettivi dovuti dal cliente finale
In caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, il fornitore uscente può presentare richiesta di indennizzo al Gestore del Sistema indennitario. La richiesta viene comunicata al Distributore Locale che provvederà al versamento alla Cassa del Sistema Indennitario dopo aver fatturato al Fornitore subentrante che a sua volta è obbligato a fatturare all'utente moroso.
Il provvederà al pagamento dell'indennizzo al fornitore uscente. Controparte_4
Ne consegue che , nell'ambito di detta procedura , il Fornitore subentrante è legittimato a richiedere all'utente finale le somme indicate quale Cmor
pagina 3 di 4 Nel caso di specie, a fronte del mancato pagamento da parte di delle somme Parte_1 dovute , ha evidentemente richiesto , a sua volta ,l'indennizzo al Sistema Indennitario , con CP_1 la conseguenza che il Fornitore subentrante ha , a sua volta , fatturato il Cmor a Controparte_3 parte opponente.
L'indennizzo previsto dalla procedura Cmor non copre tutta la morosità, talchè le richieste del credito residuo espresse con la comparsa conclusionale di replica da risultano legittime tenuto CP_1 conto anche della somma di euro 1536,99, già conteggiata in sede di pretesa creditoria al momento del deposito del decreto ingiuntivo, come da estratto conto depositato(doc 6 di parte opposta)
Il decreto ingiuntivo opposto sarà dunque revocato , ma parte opponente dovrà essere condannata al pagamento a favore di della somma di euro 5.043,45 oltre interessi moratori ex art 7 CP_1
Delibera Arera 200/1999 sul capitale ingiunto dalla scadenza delle fatture al saldo , le spese e competenze liquidate in sede monitoria e alle spese di lite della presente procedura
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
REVOCA
Il decreto ingiuntivo n. 4344/2024 Rg 4884/2024 già dichiarato provvisoriamente esecutivo
Condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore a : Parte_1
- pagare a la somma di euro 5.043,99 oltre interessi moratori ex art 7 Delibera Arera CP_1 200/1999 sul capitale di euro 43.143,3 dalla scadenza delle singole fatture azionate
-pagare a le spese e compentenze della procedura monitoria nella misura ivi liquidata CP_1
-rimborsare a le spese di lite liquidate in euro 4500,00 omnia oltre Cpa 4% e Iva di legge se CP_1 dovuta
Milano, 12 dicembre 2025
Il Gop
NA IC
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NA IC ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17321/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MESSINA LUIGI Parte_1 P.IVA_1 OM e dell'avv. BONANNO ANTONIO ( ) domiciliata presso le caselle C.F._1 pec dei difensori
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICASTRO ARMANDO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliata in PIAZZA ARMANDO DIAZ 20123 MILANO presso il difensore avv. NICASTRO ARMANDO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte opponente come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo Per parte opposta come da comparsa conclusionale di replica
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Milano il Decreto Ingiuntivo n 4344/2024 Rg CP_1
4884/2024 , ingiungente a , il pagamento a favore di la somma di Parte_1 CP_1 euro 43.143,36 fronte del mancato pagamento di fatture emesse da luglio 2023 a gennaio 2024 per la somministrazione di energia elettrica e cmor
Il suddetto decreto del 18/3/2024 veniva notificato in data 25/3/24 e tempestivamente Parte_1 proponeva opposizione chiedendo in via preliminare la formulazione da parte del Giudice
[...] di una proposta conciliativa e nel merito ,la revoca del decreto ingiuntivo e comunque la decurtazione dell'importo di euro 28.105,69 e la somma di euro 1536,99 già pagata e la condanna di parte opposta ex art 96 cpc
Deduceva parte opponente che la fattura azionata n. 0004847/23 riportava alla voce” altre perdite”
pagina 1 di 4 l'importo di euro 28.105,69 il quale si riferiva ad un debito residuo che il aveva con altra e Parte_1 precedente società fornitrice Camera Gas e Power srl e già oggetto di pendenza giudiziaria.
Deduceva che poiché e Power aveva già adito l'Autorità Giudiziaria ottenendo il relativo Parte_2 decreto ingiuntivo , le somme richieste da a titolo di Cmor risultavano inesigibili. CP_1
Deduceva che dette somme risultavano inesigibili perché non era stata rispettata la procedura in materia determinata dalla Delibera ARG/elt 191/09 che prevede che vengano richieste a titolo di Cmor solo una parte delle somme dovute e non l'intero credito che nel caso di specie corrispondeva all'importo di euro 28.105,69
Deduceva che parte opponente aveva richiesto a la rateizzazione del credito pagando un CP_1 acconto di euro 1.536,99 , ma senza ottenere riscontro
Si costituiva in causa chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e , in CP_1 subordine, la condanna di al pagamento di una somma pari a quella ingiunta o quella Parte_1 ritenuta di giustizia e la condanna ex art 96 cpc
Deduceva parte opposta di aver stipulato con il un contratto in data 3/11/22 di Parte_1 somministrazione di energia elettrica in forza del quale aveva somministrato energia per euro
44.377,34 ed emesse le relative fatture
Deduceva che la fattura 48047/2023 risultava comprensiva della somma di euro 28.105,69 quale cmor per debito maturato dal nei confronti del precedente fornitore. Parte_1
Deduceva che , a fronte dei solleciti di pagamento, il contestava solo le somme richieste a Parte_1 titolo di Cmor, ma che , in forza della procedura indennitaria, attivata dal precedente fornitore, era stato obbligato alla fatturazione al cliente finale CP_1
Deduceva che la pendenza giudiziaria tra il e il precedente fornitore aveva ad Parte_1 oggetto somme a titolo di Cmor relative a forniture di gas e non di energia elettrica .
All'udienza del 7/5/25 il Gop concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e rinviava per la decisione .
All'udienza del 20/10/25 il Gop rimetteva la causa in decisione
**********************
ha svolto con il rito monitorio un'azione contrattuale di adempimento nei confronti di CP_1
ottenendo il decreto ingiuntivo oggi opposto per il mancato pagamento Parte_1 di residuo portato da n. 7 fatture emesse nel corso del 2023 e 2024, per l'importo di euro 43.146,36
Parte attrice ha contrastato le pretese di allegando che la fattura n. 0004847/23 era composta, CP_2 oltre che da somministrazione di energia, da somme richieste a titolo di cmor per l'importo di euro
28.105,69 , somma richiesta illegittimamente. Allegava altresì un pagamento di euro 1.536,99 non conteggiato nelle pretese creditore di CP_1
pagina 2 di 4 Il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento svolta da
è prevista dal combinato disposto degli art 1218 e 2967 cc e dal principio di vicinanza CP_1 della prova in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare la fonte negoziale o legale dell'obbligazione di pagamento che si intende inadempiuta;
fatto ciò spetta al preteso debitore provare di avere correttamente adempiuto o altri fattori idonei a contrastare le pretese del creditore
Nel cas o di specie , il rapporto contrattuale tra le odierne parti non è contestato, cosi come non appaiono contestati i consumi e i costi applicati
Con note di trattazione scritta depositate in data 30/9/25, parte opponente dava atto di aver ricevuto, da fattura contenente i costi di Cmor e con comparsa conclusionale di replica Controparte_3 depositata in data 2/10/25 , parte opposta allegava di aver ricevuto accredito da parte di Controparte_4 el Cmor per complessivi Euro 38.099,91 , imputato alle fatture azionate n. 2VEF-
[...]
00037623 di euro 2.803,06 , n. 2VEF-00042230 di euro 2695,22,n 2VEF-0004847 di euro 30671,36
,n.2VEF-00055318 di euro1930,27, talchè le pretese creditorie nei confronti di si CP_1 riducevano ad euro 5.043,45 oltre interessi moratori , spese di ingiunzione e del giudizio di opposizione.
Nessuna contestazione o prova contraria hanno trovato le allegazioni di parte opposta in merito alla pendenza giudiziaria tra l'opponente e il precedente fornitore supportate dai doc 10 e 11 di CP_1
Le richieste di parte opposta così come modificate e precisate in sede di comparsa conclusionale di replica, meritano accoglimento.
Al momento del deposito del ricorso per ingiunzione , legittimamente azionava le fatture CP_1 avente ad oggetto la somministrazione di energia elettrica nonché i costi addebitati a n forza CP_5 della procedura azionata dal precedente fornitore di energia del medesimo pod in capo a Parte_1
[...]
Il Corrispettivo Cmor è stato introdotto con delibera ARG/elt 191/09 dell'AEEG (oggi
), ora regolato dal TISIND, al fine di salvaguardare il Forniture uscente nelle ipotesi di CP_6 mancato pagamento dei corrispettivi dovuti dal cliente finale
In caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, il fornitore uscente può presentare richiesta di indennizzo al Gestore del Sistema indennitario. La richiesta viene comunicata al Distributore Locale che provvederà al versamento alla Cassa del Sistema Indennitario dopo aver fatturato al Fornitore subentrante che a sua volta è obbligato a fatturare all'utente moroso.
Il provvederà al pagamento dell'indennizzo al fornitore uscente. Controparte_4
Ne consegue che , nell'ambito di detta procedura , il Fornitore subentrante è legittimato a richiedere all'utente finale le somme indicate quale Cmor
pagina 3 di 4 Nel caso di specie, a fronte del mancato pagamento da parte di delle somme Parte_1 dovute , ha evidentemente richiesto , a sua volta ,l'indennizzo al Sistema Indennitario , con CP_1 la conseguenza che il Fornitore subentrante ha , a sua volta , fatturato il Cmor a Controparte_3 parte opponente.
L'indennizzo previsto dalla procedura Cmor non copre tutta la morosità, talchè le richieste del credito residuo espresse con la comparsa conclusionale di replica da risultano legittime tenuto CP_1 conto anche della somma di euro 1536,99, già conteggiata in sede di pretesa creditoria al momento del deposito del decreto ingiuntivo, come da estratto conto depositato(doc 6 di parte opposta)
Il decreto ingiuntivo opposto sarà dunque revocato , ma parte opponente dovrà essere condannata al pagamento a favore di della somma di euro 5.043,45 oltre interessi moratori ex art 7 CP_1
Delibera Arera 200/1999 sul capitale ingiunto dalla scadenza delle fatture al saldo , le spese e competenze liquidate in sede monitoria e alle spese di lite della presente procedura
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
REVOCA
Il decreto ingiuntivo n. 4344/2024 Rg 4884/2024 già dichiarato provvisoriamente esecutivo
Condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore a : Parte_1
- pagare a la somma di euro 5.043,99 oltre interessi moratori ex art 7 Delibera Arera CP_1 200/1999 sul capitale di euro 43.143,3 dalla scadenza delle singole fatture azionate
-pagare a le spese e compentenze della procedura monitoria nella misura ivi liquidata CP_1
-rimborsare a le spese di lite liquidate in euro 4500,00 omnia oltre Cpa 4% e Iva di legge se CP_1 dovuta
Milano, 12 dicembre 2025
Il Gop
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