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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/10/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2290/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. RI Di AS Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa ES NE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2290/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. GRIMANDI SIMONA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto pagina 1 di 6 2) Affidare la figlia in via condivisa ad entrambi i genitori. Per_1
L'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia spetterà ad entrambi i genitori, i quali, per le questioni di ordinaria importanza, potranno esercitarla separatamente, cosicché ciascuno potrà prendere decisioni riguardanti la figlia quando questa si trovi presso di lui.
Viceversa le scelte di straordinaria importanza nonché tutte le decisioni riguardanti l'istruzione e la scuola, la religione, i trasferimenti significativi di residenza, i percorsi formativi, educativi, le scelte sanitarie, dei medici e delle cure mediche, verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle aspirazioni e delle esigenze della figlia minore. Al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nello spirito dell'affidamento condiviso di cui all'art. 337 ter c.c., i coniugi si obbligano a riferire reciprocamente i fatti significativi e rilevanti della vita della minore, con particolare attenzione agli aspetti relazionali, comportamentali ed emotivi, nonché relativi allo stato di salute.
3) La casa familiare sita in Finale Emilia (Mo) in Via A. Grandi n. 11, risultante in comproprietà tra le parti rimane nella disponibilità, con l'arredo che la compone, della sig.ra che ivi continuerà ad abitare insieme alla figlia minore Parte_1
che sarà collocata prevalentemente presso suddetta abitazione, ove Per_1 conserva anche la residenza anagrafica, mentre il sig. si è già Pt_2 provvisoriamente trasferito altrove precisamente presso la residenza dei suoi genitori in San Felice sul Panaro (Mo) Via Kennedy n. 189;
4) in considerazione dell'età della figlia , appena 5 anni e mezzo, e degli Per_1 impegni lavorativi del sig. che lavora in provincia di Parma, il padre la Pt_2 potrà vedere nel quotidiano a modalità più che ampie non prevedendosi alcuna calendarizzazione standard dei loro incontri, compatibilmente e nel rispetto dei suoi desideri e dei suoi impegni ricreativi e di studio, ma almeno:
a. week end alternati dal sabato mattina fino alla domenica sera quando la riaccompagnerà a casa dalla madre entro le ore 20:
b. vacanze estive: 3 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da comunicarsi tra i genitori entro la fine del mese di marzo di ogni pagina 2 di 6 anno. Nel caso di contrasto sulla scelta dei periodi la scelta spetterà negli anni pari alla madre negli anni dispari al padre.
c. vacanze natalizie: una settimana con la madre ed una con il padre ad anni alterni, dal 23 dicembre sino al 30 dicembre con un genitore, dal 30 dicembre sino al 6 gennaio con l'altro; periodi da comunicarsi tra i genitori entro il 31 ottobre di ogni anno;
nel caso di contrasto la scelta dei periodi spetterà negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre;
d. vacanze pasquali: i genitori trascorreranno con la figlia tre giorni durante le festività pasquali trascorrendo ad anni alterni il giorno di Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo con un genitore e precisamente negli anni pari con la madre e negli anni dispari con il padre.
Nelle giornate in cui la figlia sarà con la madre, il padre potrà sentirla telefonicamente e viceversa e. fermo in ogni caso quanto stabilito alle lettere a), b), c), d), che precedono, sono fatti salvi ulteriori e diversi accordi raggiunti tra i genitori sempre nel rispetto delle esigenze della figlia, così come i genitori si impegnano a comunicarsi preventivamente e tempestivamente indirizzi e recapiti telefonici dei luoghi nei quali la figlia soggiornerà durante i periodi di vacanza;
5) Il sig. verserà ad , a) a titolo di contributo al Pt_2 Parte_1 mantenimento della figlia la somma di € 400,00, somma che sarà versata alla sig.ra anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal Pt_1 mese di giugno 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, mediante bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra (codice Pt_1
IBAN:[...] acceso su BPER BA SPA); b) il sig.
dichiara di rinunciare all'Assegno Unico e Universale per la figlia a Pt_2 Per_1 favore della sig.ra che lo andrà a percepire nella quota del 100%; c) a Pt_1 titolo di rimborso del 50% delle spese straordinarie - previa esibizione della relativa documentazione e dei vari giustificativi- cosi come previsto dal
Protocollo del Tribunale civile di Modena del 25.9.2019 e quindi:
pagina 3 di 6 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
6) le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti nonché di avere regolato ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale precorso e pendente, di avere diviso ciascun bene in comune e di null'altro avere a pretendere reciprocamente, anche per il futuro. In particolare il sig. che da sempre si è impegnato al Pt_2 pagamento del mutuo relativo alla casa famigliare, continuerà a corrispondere il
100% di tutte le residue rate previste nel piano di ammortamento sino a quando pagina 4 di 6 la sig.ra avrà reperito un regolare rapporto di lavoro. Pt_1
Nel momento in cui la sig.ra avrà reperito regolare contratto di lavoro che Pt_1 le permetterà di guadagnare uno stipendio mensile di circa € 1.000,00 si rende disponibile a rimborsare al sig. , entro il giorno Pt_2
5 di ogni mese, il 50% della rata mensile relativa alle residue rate del mutuo ipotecario di cui in premessa.
Il sig. , da parte sua invece, continuerà ad accollarsi il pagamento di tutte Pt_2 le residue rate relative ai due finanziamenti accesi rispettivamente in data
2.12.2021 per l'acquisto della sua vettura ed in data 8.5.2023 per i bisogni della famiglia con ST BA SP (Cfr. doc 8 e 9)”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...] si sono separati Parte_2 consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 15/09/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FINALE EMILIA di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio pagina 5 di 6 di detto Comune Anno 2018 Atto n. 5 Parte I Uff. 1
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Giudice estensore
ES NE
Il Presidente
RI Di AS
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. RI Di AS Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa ES NE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2290/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. GRIMANDI SIMONA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto pagina 1 di 6 2) Affidare la figlia in via condivisa ad entrambi i genitori. Per_1
L'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia spetterà ad entrambi i genitori, i quali, per le questioni di ordinaria importanza, potranno esercitarla separatamente, cosicché ciascuno potrà prendere decisioni riguardanti la figlia quando questa si trovi presso di lui.
Viceversa le scelte di straordinaria importanza nonché tutte le decisioni riguardanti l'istruzione e la scuola, la religione, i trasferimenti significativi di residenza, i percorsi formativi, educativi, le scelte sanitarie, dei medici e delle cure mediche, verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle aspirazioni e delle esigenze della figlia minore. Al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nello spirito dell'affidamento condiviso di cui all'art. 337 ter c.c., i coniugi si obbligano a riferire reciprocamente i fatti significativi e rilevanti della vita della minore, con particolare attenzione agli aspetti relazionali, comportamentali ed emotivi, nonché relativi allo stato di salute.
3) La casa familiare sita in Finale Emilia (Mo) in Via A. Grandi n. 11, risultante in comproprietà tra le parti rimane nella disponibilità, con l'arredo che la compone, della sig.ra che ivi continuerà ad abitare insieme alla figlia minore Parte_1
che sarà collocata prevalentemente presso suddetta abitazione, ove Per_1 conserva anche la residenza anagrafica, mentre il sig. si è già Pt_2 provvisoriamente trasferito altrove precisamente presso la residenza dei suoi genitori in San Felice sul Panaro (Mo) Via Kennedy n. 189;
4) in considerazione dell'età della figlia , appena 5 anni e mezzo, e degli Per_1 impegni lavorativi del sig. che lavora in provincia di Parma, il padre la Pt_2 potrà vedere nel quotidiano a modalità più che ampie non prevedendosi alcuna calendarizzazione standard dei loro incontri, compatibilmente e nel rispetto dei suoi desideri e dei suoi impegni ricreativi e di studio, ma almeno:
a. week end alternati dal sabato mattina fino alla domenica sera quando la riaccompagnerà a casa dalla madre entro le ore 20:
b. vacanze estive: 3 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da comunicarsi tra i genitori entro la fine del mese di marzo di ogni pagina 2 di 6 anno. Nel caso di contrasto sulla scelta dei periodi la scelta spetterà negli anni pari alla madre negli anni dispari al padre.
c. vacanze natalizie: una settimana con la madre ed una con il padre ad anni alterni, dal 23 dicembre sino al 30 dicembre con un genitore, dal 30 dicembre sino al 6 gennaio con l'altro; periodi da comunicarsi tra i genitori entro il 31 ottobre di ogni anno;
nel caso di contrasto la scelta dei periodi spetterà negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre;
d. vacanze pasquali: i genitori trascorreranno con la figlia tre giorni durante le festività pasquali trascorrendo ad anni alterni il giorno di Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo con un genitore e precisamente negli anni pari con la madre e negli anni dispari con il padre.
Nelle giornate in cui la figlia sarà con la madre, il padre potrà sentirla telefonicamente e viceversa e. fermo in ogni caso quanto stabilito alle lettere a), b), c), d), che precedono, sono fatti salvi ulteriori e diversi accordi raggiunti tra i genitori sempre nel rispetto delle esigenze della figlia, così come i genitori si impegnano a comunicarsi preventivamente e tempestivamente indirizzi e recapiti telefonici dei luoghi nei quali la figlia soggiornerà durante i periodi di vacanza;
5) Il sig. verserà ad , a) a titolo di contributo al Pt_2 Parte_1 mantenimento della figlia la somma di € 400,00, somma che sarà versata alla sig.ra anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal Pt_1 mese di giugno 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, mediante bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra (codice Pt_1
IBAN:[...] acceso su BPER BA SPA); b) il sig.
dichiara di rinunciare all'Assegno Unico e Universale per la figlia a Pt_2 Per_1 favore della sig.ra che lo andrà a percepire nella quota del 100%; c) a Pt_1 titolo di rimborso del 50% delle spese straordinarie - previa esibizione della relativa documentazione e dei vari giustificativi- cosi come previsto dal
Protocollo del Tribunale civile di Modena del 25.9.2019 e quindi:
pagina 3 di 6 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
6) le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti nonché di avere regolato ogni e qualsiasi rapporto patrimoniale precorso e pendente, di avere diviso ciascun bene in comune e di null'altro avere a pretendere reciprocamente, anche per il futuro. In particolare il sig. che da sempre si è impegnato al Pt_2 pagamento del mutuo relativo alla casa famigliare, continuerà a corrispondere il
100% di tutte le residue rate previste nel piano di ammortamento sino a quando pagina 4 di 6 la sig.ra avrà reperito un regolare rapporto di lavoro. Pt_1
Nel momento in cui la sig.ra avrà reperito regolare contratto di lavoro che Pt_1 le permetterà di guadagnare uno stipendio mensile di circa € 1.000,00 si rende disponibile a rimborsare al sig. , entro il giorno Pt_2
5 di ogni mese, il 50% della rata mensile relativa alle residue rate del mutuo ipotecario di cui in premessa.
Il sig. , da parte sua invece, continuerà ad accollarsi il pagamento di tutte Pt_2 le residue rate relative ai due finanziamenti accesi rispettivamente in data
2.12.2021 per l'acquisto della sua vettura ed in data 8.5.2023 per i bisogni della famiglia con ST BA SP (Cfr. doc 8 e 9)”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...] si sono separati Parte_2 consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 15/09/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FINALE EMILIA di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio pagina 5 di 6 di detto Comune Anno 2018 Atto n. 5 Parte I Uff. 1
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Giudice estensore
ES NE
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