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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/11/2025, n. 2134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2134 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Proposta di compensazione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha art. 28 ter pronunciato la seguente Dpr. n. 602/1973
SENTENZA
(con motivazione contestuale) nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 1701/25 R.G. Affari Registro Generale
Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 N. 1701/25 ter cpc nel termine fissato del giorno 25.11.2025, avente ad oggetto:
“Proposta di compensazione ex art. 28 ter Dpr. n. 602/1973”; CRONOLOGICO
N. _______________ e vertente
tra
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. E. Orsini del Parte_1 N. ______________
n. 153/2025 R.B. Prev. Foro di Nocera Inferiore in virtù di mandato allegato al ricorso,
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Nocera
Inferiore, Via A. Loria, n. 29;
Discusso nel termine del 25.11.2025
Ricorrente con scambio di note scritte e ex art. 127 ter cpc
in persona del legale
Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. T. Pirillo del
Deposito minuta
Foro di Cosenza in virtù di procura allegata alla memoria difensiva, _________________
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Amantea
(Cs), Via Dogana, n. 258/b;
Pubblicazione in data
Resistente __________________
Giudizio n. 1701/25 R.G. c/o + 1 pag. 1 Pt_1 CP_2
e
, in persona del Parte_2
Direttore p.t., rappresentato e difeso dai Funzionari dott.sse , Parte_3
, e in virtù di delega Parte_4 Pt_5 Parte_6 Parte_7
agli atti, elettivamente domiciliato presso la sede in , Corso G. Pt_2
Garibaldi, Pal. Amato;
Resistente
§§§
Nel termine fissato del giorno 25.11.2025, le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 15.03.2025, Parte_1
adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed impugnava la proposta di compensazione ex art. 28 ter del Dpr. n. 602/1973 n. 100 28 2024
000017 00 000, notificata dall in data Controparte_1
03.02.2025, limitatamente a n. 1 cartella di pagamento n. 100 2013
00108935 63 000 per sanzioni anno 2009 applicate dall' per la Parte_2
somma di euro 15.102,80, e ne chiedeva l'annullamento, con condanna delle parti resistenti al rimborso delle spese di lite, eccependo: 1)
l'intervenuta prescrizione.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituivano in giudizio le parti resistenti, le quali impugnavano l'avversa domanda e ne chiedevano il
Giudizio n. 1701/25 R.G. c/o + 1 pag. 2 Pt_1 CP_2 rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 25.11.2025 le parti costituite hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. ricorso proposto da è fondato e, pertanto, va Parte_1
accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
In via preliminare, va affermata l'impugnabilità della proposta di compensazione, come da insegnamento della Suprema Corte, la quale, con l'ordinanza n. 24638/2017, ha affermato: “Nel caso di specie, il contribuente ha impugnato la proposta di compensazione, ex art. 28 ter del DPR n. 602/73, non per rimettere in discussione la pretesa impositiva, oramai cristallizzata nelle cartelle di pagamento divenute definitive, ma per un fatto nuovo e sopravvenuto, rispetto alla notifica delle stesse, fatto che le renderebbe "invalide", dovuto al decorso del termine prescrizionale di cinque anni del credito tributario , in Per_1
assenza di atti interruttivi, e ciò sulla base della legge regolativa del tributo (Cass. sez. un. n. 23397/16). Ebbene, una interpretazione estensiva del principio di diritto sopra enunciato porta a consentire la possibilità d'impugnare il credito iscritto a ruolo portato, nella specie, da una proposta di transazione, la cui mancata accettazione prospetta la ripresa della procedura coattiva, determinando l'interesse all'impugnativa, per una causa d'estinzione del medesimo credito fiscale, al fine di prevenire o anticipare il pregiudizio che deriverebbe dalla prosecuzione dell'azione esecutiva, nel rispetto, beninteso, del termine di
60 giorni dalla notifica della proposta che nella specie, appare rispettato”. (in tal senso, anche CGT II Lombardia, sentenza 29 ottobre
2025, n. 2429; Trib. Salerno sentenza n. 822/25).
In particolare, poi, l'adito Tribunale ha già affermato che “La proposta di compensazione di cui all'art. 28-ter del DPR n. 602 del 1973
Giudizio n. 1701/25 R.G. c/o + 1 pag. 3 Pt_1 CP_2 costituisce atto autonomamente impugnabile quando il contribuente intenda far valere l'intervenuta prescrizione del credito erariale o contributivo, atteso che la mancata adesione alla compensazione comporterebbe la prosecuzione delle azioni di recupero coattivo di un credito prescritto. L'impugnazione deve essere proposta entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto. I debiti contributivi portati da avviso di addebito dell'ente previdenziale divenuto inoppugnabile si prescrivono nel termine quinquennale previsto dalla disciplina generale della prescrizione di tali debiti, e non in quello decennale di cui all'art.
2953 cod. civ., applicabile esclusivamente alle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo. L'avviso di addebito, avendo natura di atto amministrativo, è infatti privo dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. La prescrizione quinquennale decorre dalla data di notifica dell'avviso di addebito divenuto definitivo e, in assenza di validi atti interruttivi documentati, determina l'illegittimità della proposta di compensazione nella parte in cui richiama tale avviso quale atto impositivo sotteso (Tribunale di Salerno, sentenza n. 822/2025, emessa in data 28.04.2025).
Orbene, ciò posto, risulta fondata l'unica eccezione sollevata dalla parte ricorrente, relativa all'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato. In particolare, dagli atti allegati dalle parti si evince che la cartella di pagamento, oggetto della proposta di compensazione, è stata notificata in data 18.03.2013, a mani dell'odierno ricorrente (cfr. il fascicolo telematico della resistente . CP_1
Inoltre, agli atti risulta la prova della notifica in data 13.09.2017 e in data
19.02.2023 di n. 2 atti interruttivi della prescrizione, cioè le intimazioni di pagamento n. 139 2017 90106926 26 000 e n. 100 2021 90028619 50
000 (cfr. il fascicolo telematico della resistente . Tuttavia, le CP_1
notifiche in oggetto non sono sufficienti a impedire la maturazione del credito azionato, in quanto la prima risale all'anno 2017 (la notifica della proposta di compensazione è avvenuta solamente in data 03.02.2025),
Giudizio n. 1701/25 R.G. c/o + 1 pag. 4 Pt_1 CP_2 mentre la seconda è del tutto irrituale, come evidenziato dalla parte ricorrente nelle note scritte depositate in data 24.11.2025, in quanto
“contrariamente a quanto assunto dall'Ente riscossore, come si evince dalla stessa documentazione depositata dalla stessa (cfr. file
“RELATA_AVI_-10020219002861950000.ZIP”) la notifica non è mai stata effettuata, difatti l'agente postale, ha semplicemente apposto sulla relata in questione la scritta: “TRASFERITO”. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6676 del 15 marzo 2017, intervenendo in tema di notifica degli avvisi di accertamento, ha affermato che il messo, nel caso di trasferimento del contribuente, è obbligato, prima di depositare l'atto presso la Casa Comunale, poi a ricercare il contribuente nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale, pena la nullità della notifica”.
In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta fondato e, pertanto, va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato, limitatamente alla cartella di pagamento n. 100
2013 00108935 63 000.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna delle parti resistenti, in solido fra loro, al rimborso delle stesse in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell' e
[...] Controparte_1
dell' , con ricorso depositato Parte_2
in data 15.03.2025 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato (proposta di compensazione), limitatamente alla cartella di pagamento n. 100 2013
Giudizio n. 1701/25 R.G. c/o + 1 pag. 5 Pt_1 CP_2 00108935 63 000;
2) Condanna le parti resistenti, in solido fra loro, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 2.750,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno in data 25.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 1701/25 R.G. c/o + 1 pag. 6 Pt_1 CP_2