Sentenza 20 marzo 2024
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La cessione totalitaria di quote societarie è soggetta ad una disciplina codicistica difforme da quella che regola la cessione d'azienda, sotto il profilo sia del regime di responsabilità dei debiti, sia della continuazione della medesima attività imprenditoriale, il che osta alla possibilità di qualificare la cessione di quote quale cessione d'azienda, in mancanza di elementi intrinseci all'atto soggetto a registrazione da cui inferire una diversa volontà delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/03/2024, n. 7470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7470 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2024 |
Testo completo
assoggettando l’atto di cessione totalitaria di quote ad imposta proporzionale di registro secondo le aliquote di cui agli artt. 1 e 2 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986. I contribuenti impugnavano i rispettivi avvisi di liquidazione dell’imposta, contestando la possibilità di riqualificare la cessione di quote in atto di cessione d’azienda. La C.T.P. di Massa Carrara, riuniti i ricorsi, li respingeva con sentenza che veniva impugnata dai contribuenti. La C.T.R. della Liguria, nel confermare la decisione di prime cure, respingeva l’appello. In particolare, la CTR, dopo aver affermato di condividere l’indirizzo di legittimità in punto di identità della funzione economica dei contratti di cessione totalitaria di quote e di cessione di azienda, ha affermato che la modifica dell’art. 20 del d.P.R. n.131 del 1986, operata dall’art. 1, comma 87 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (cd. legge di bilancio 2018) «incide solo parzialmente sul citato orientamento di legittimità che rimane fermo nelle ipotesi in cui la prevalenza del dato giuridico reale emerga da un unico atto soggetto a registrazione, senza necessità di far riferimento ad atti collegati o a dati extratestuali». I contribuenti ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della decisione indicata in epigrafe, illustrati con memorie ex art. 378 cod.proc.civ. L’Agenzia delle Entrate replica con controricorso. Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso. MOTIVI DI DIRITTO 2. La prima censura deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 nella versione vigente in 4 di 17 seguito alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 87 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (cd. legge di bilancio 2018), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc.civ.. Secondo i ricorrenti, la sentenza impugnata ha applicato erroneamente la disciplina in punto di interpretazione degli atti dettata dall’art. 20, d.P.R. 131/1986, nella versione vigente in seguito alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 87 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, allorquando per un verso, afferma che <l’art. 20 cit. impone una qualificazione oggettiva degli atti secondo la causa concreta dell’operazione negoziale complessiva;
talché l’interprete è chiamato a valutare quale fosse il risultato concreto perseguito dalle parti e ad individuare sia l’imposta di registro prevista per quel>; per l’altro, che <la modifica dell’art. 20 d.p.r. n. 131 86 …incide solo parzialmente …nelle ipotesi in cui la prevalenza del dato giuridico reale emerge da un unico atto soggetto a registrazione>. Il nuovo testo non concernerebbe più gli atti presentati alla registrazione, ma
5.1.L’art. 1, comma 87, lett. a), della l. 27 dicembre 2017, n. 205 (cd. legge di bilancio 2018) ha infatti modificato l’art. 20 TUR in tema di «interpretazione degli atti», la cui previgente formulazione («L’imposta è applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente») trova oggi una più circoscritta definizione normativa. Riaffermato il principio basilare di prevalenza della sostanza sulla forma, l’intervento legislativo ha ristretto l’oggetto dell’interpretazione al solo atto presentato alla registrazione, ed 7 di 17 agli elementi soltanto da quest’ultimo desumibili. Non rilevano quindi più, come espressamente indicato dal legislatore, gli elementi evincibili da atti eventualmente ad esso collegati, così come quelli riferibili ad indici esterni o fonti extratestuali: «L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi». Questo nuovo assetto normativo è stato poi fatto oggetto di ulteriore intervento legislativo. Il 1° gennaio 2019, infatti, è entrato in vigore l’art.1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione per l’anno 2019), secondo cui: «l’art. 1, comma 87, lett. a), legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell’art. 20, comma 1, del testo unico di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131». In tal modo il legislatore del 2018 ha ritenuto di espressamente attribuire alla previsione dell’art.1, comma 87, legge n. 205 cit., portata di interpretazione autentica della disposizione-base di cui all’art. 20 TUR. E ciò al fine di assegnare efficacia retroattiva alla riformulazione di quest’ultima disposizione, così da renderla applicabile - fermi i rapporti di registrazione ormai esauriti - anche agli atti negoziali posti in essere prima del 1° gennaio 2018. Questi interventi legislativi – tali da imprimere alla materia un indirizzo ricostruttivo radicalmente diverso da quello fatto proprio da una pluriennale e consolidata giurisprudenza di legittimità - sono stati vagliati sotto vari profili dal giudice delle leggi. 5.2.Investita una prima volta con ordinanza di questa Corte n. 23549/19 (dubitativa della legittimità, ex artt. 3 e 53 Cost., della nuova formulazione dell’art. 20 in punto esclusione degli elementi estrinseci all’atto e degli atti collegati), la Corte Costituzionale (sentenza n. 158/2020) ha ritenuto non fondati i dubbi così 8 di 17 sollevati, osservando che: - ferma restando l’insindacabilità da parte del giudice delle leggi della interpretazione evolutiva attribuita dalla Corte di Cassazione, in funzione nomofilattica, all’art. 20 in parola, siccome riferita alla causa concreta dell'atto ed alla rilevanza del collegamento negoziale, non può dirsi, diversamente da quanto affermato dal giudice rimettente, che tale interpretazione sia l'unica costituzionalmente necessitata, essendo infatti compatibili con la Costituzione anche nozioni diverse di ‘atto presentato alla registrazione’ e di ‘effetti giuridici’ in relazione alle quali considerare la capacità contributiva espressa;
- la scelta del legislatore del 2017 di discrezionalmente escludere ogni rilevanza agli elementi extra-testuali ed ai negozi collegati (salvo che negli specifici casi desumibili da diverse disposizioni dello stesso TU Registro) deve ritenersi non arbitraria, ed anzi coerente con i principi ispiratori dell’imposta di registro e, in particolare, sia con la sua natura, storicamente riconosciuta, di ‘imposta d’atto’, sia con la tipizzazione tariffaria e per effetti giuridici degli atti imponibili;
- la tesi dell’interpretazione dell'atto incentrata sulla nozione di causa reale non appare coerente con la sopravvenuta introduzione nell’ordinamento dell'articolo 10- bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poiché <consentirebbe all'amministrazione finanziaria, da un lato, di operare in funzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale stabilita a favore contribuente e, dall'altro, svincolarsi ogni riscontro indebiti vantaggi fiscali e operazioni prive sostanza economica, precludendo fatto al medesimo legittima pianificazione fiscale (invece pacificamente ammessa nell'ordinamento tributario nazionale dell'unione europea)>. 5.3.Analoga questione di legittimità costituzionale è stata sollevata, con ordinanza di rimessione 13 novembre 2019, anche dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna. la quale ha altresì sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale, in via subordinata, 9 di 17 la diversa ed ulteriore questione della legittimità costituzionale del cit. art. 1, comma 1084, legge 30 dicembre 2018, n. 145, in forza del quale l’art. 1, comma 87, lettera a), della legge n. 205 del 2017 «costituisce interpretazione autentica» del censurato art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986. Orbene, la Corte Costituzionale (sentenza n. 39/2021), ha richiamato – quanto alla legittimità in sé del nuovo testo dell’art. 20 - il convincimento di infondatezza della questione così come già emerso con la menzionata sentenza n. 158/20; ha quindi dichiarato inammissibili (ex art. artt. 24, 81, 97, 101, 102 e 108 Cost.), ovvero infondati (ex art.3 Cost.), gli ulteriori dubbi di legittimità costituzionale sulla retroattività per interpretazione autentica della nuova disciplina. In ordine a quest’ultimo profilo, in particolare, ha osservato la Corte che: - non è irragionevole attribuire efficacia retroattiva ad un intervento che abbia carattere di sistema come quello inciso, posto che il legislatore ha in tal modo certamente fissato uno dei contenuti normativi riconducibili, più che all'ambito semantico di una singola disposizione, a quello dell'intero impianto sistematico della disciplina sostanziale e procedimentale dell'imposta di registro, dove la sua origine storica di ‘imposta d'atto’ «non risulta superata dal legislatore positivo» (sentenza n. 158 del 2020); nemmeno, l’intervento può dirsi irragionevole quando esso sia determinato dall'intento di rimediare a un'opzione interpretativa consolidata nella giurisprudenza (anche di legittimità) che si è sviluppata in senso divergente dalla linea di politica del diritto giudicata più opportuna dal legislatore (sentenza n. 402 del 1993), fermo restando che l’interpretazione di legittimità dell’art. 20 non risultava comunque del tutto monolitica, trovando anche forte dissenso nella dottrina;
- non può dirsi che la modificazione legislativa fosse a tal punto imprevedibile da palesarsi irragionevole (neppure nella sua attribuita efficacia retroattiva), ponendosi invece essa su un piano di rispettata <coerenza interna della struttura dell'imposta con il suo 10 di 17 presupposto economico>, secondo quanto già osservato con la sentenza 158/20; - quanto alla asserita violazione del principio di uguaglianza, valgono i principi già evidenziati in quest’ultima pronuncia sul fatto che la disciplina del 2017 non leda l’art.
3 -e neppure l’art. 53 - Cost., dovendosi qui aggiungere (per quanto concerne lo specifico aspetto della retroattività) che «nella giurisprudenza sovranazionale si riconosce che le norme della CEDU sono volte a tutelare i diritti della persona contro il potere dello Stato e della Pubblica Amministrazione e non viceversa». 6.All’esito dell’evoluzione normativa ed interpretativa di cui si è dato finora conto, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità – appunto preso atto del mutato quadro di riferimento – ha innanzitutto osservato come le riforme del 2017 e 2018 non abbiano intaccato il principio legislativo-cardine dell’imposizione di registro, costituito dalla prevalenza della sostanza sulla forma. Ciò perché, a parte ogni considerazione sul rilievo anche ex art. 53 Cost. del principio, ne esce comunque riaffermata la testuale prescrizione per cui <l’imposta deve essere applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o forma apparente>, sicchè la prevalenza sostanziale dei presupposti dell’imposizione, rispetto al titolo o alla forma apparente dell’atto, può (deve) a tutt’oggi essere fatta valere dall'Amministrazione finanziaria, sia pure entro i ricordati limiti imposti all'attività ermeneutica dall’art.20 novellato, cioè < per intrinseco> (Cass. del 22.06.2022, n. 20073). 6.1.Su tale fondamentale premessa, la giurisprudenza di legittimità registra l’adattamento della nuova disciplina dell’art.20 secondo i criteri ricostruttivi di compatibilità costituzionale dettati dal giudice delle leggi, con conseguente affermata preclusione alla riqualificazione negoziale ‘per estrinseco’ o per collegamento negoziale <in tema di imposta registro, le operazioni strutturate 11 17 mediante conferimento d'azienda seguito dalla cessione partecipazioni della società conferitaria non possono essere riqualificate in una e configurano, per sé, il conseguimento un indebito vantaggio realizzato contrasto con finalità delle norme fiscali o i principi dell'ordinamento tributario (fatta salva l'ipotesi cui tali siano seguite da ulteriori passaggi idonei a palesare la volontà acquisire direttamente l'azienda). oggetto tassazione è infatti solo atto presentato registrazione attesa l'irrilevanza, alla luce sentenze n.158 del 2020 n. 39 2021 corte costituzionale, degli elementi extratestuali atti collegati coerenza ispiratori disciplina dell'imposta registro (cass. 25601 2021); ed ancora:
- l’accesso ad elementi negoziali o comportamentali estrinseci è invece consentito nella diversa ottica (estranea all’art.20) dell’emersione di un abuso del diritto ed elusione fiscale, nel qual caso – però - l’amministrazione finanziaria (i cui poteri accertativi in tema di imposta di registro ed ipo-catastale sono stati equiparati a quelli propri dell’imposizione sul reddito ex art.53-bis d.P.R. 131/86 novellato nel 2017) deve osservare il contraddittorio preventivo, il procedimento e le garanzie tutte di cui all’art.10- bis legge 27 13 di 17 luglio 2000, n. 212 (ben inteso, soltanto alle fattispecie successive alla sua introduzione). L’attenzione dell’interprete muove oggi, dunque, dalla polarizzazione
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso principale;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie gli originari ricorsi dei contribuenti. 17 di 17 Dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio di merito;
condanna l’amministrazione finanziaria alla refusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in euro 6.000,00, oltre 200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario e d accessori come per legge. Così deciso in Roma, all’udienza della Sezione tributaria tenuta il