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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/08/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
Proc. n. 209/2021 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 209/2021 R..G., posta in decisione con provvedimento del
10.4.2025 emesso in esito alla udienza del 15.4.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
, c.fisc. , elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. CANNIZZARO ELIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
(C.F. , con sede in Roma, viale Europa n. 190, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore DE
LUCA, giusta procura generale alle liti per atto notaio (rep. 5468 racc. Persona_1
15494, registrata a Roma l'11.09.2020), depositata in atti in copia ed elettivamente domiciliato ai fini del presente atto presso – Via Miraglia n° 14 – Reggio CP_1
Calabria
APPELLATO
OGGETTO: Titoli di credito - appello avverso la Sentenza n. 689/2020 del Tribunale di
Palmi pubblicata in data 10.11.2020, emessa nell'ambito del procedimento recante N.
1500/2018 R.G.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 22/04/2021 parte appellante impugnava la sentenza n. 689/2020 emessa e pubblicata dal Parte_1
Tribunale di Palmi in data 10.11.2010, chiedendo che, in accoglimento del proposto gravame, fossero accolte le domande spiegate in primo grado. Rilevava che con atto di citazione
1 notificato in data 13 Settembre 2018, ella aveva convenuto, dinanzi al Tribunale di Palmi,
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, deducendo di Controparte_1 essere cointestataria, unitamente a deceduta, dei seguenti buoni fruttiferi Persona_2 postali tutti con clausola P.F.R., in suo possesso:
- BPF A TERMINE n. 03.661.612 11 di L. 500.000 emesso in data 20/12/2000.
- BPF A TERMINE n. 03.661.613 11 di L. 500.000 emesso in data 20/12/2000.
- BPF A TERMINE n. 03.661.614 11 di L. 500.000 emesso in data 20/12/2000.
- BPF A TERMINE n. 03.661.615 11 di L. 500.000 emesso in data 20/12/2000.
- BPF A TERMINE n. 03.661.616 11 di L. 500.000 emesso in data 20/12/2000.
- BPF A TERMINE n. 03.661.617 11 di L. 500.000 emesso in data 20/12/2000.
- BPF A TERMINE n. 000.285 di L.
1.000.000 emesso in data 19/04/1989.
- BPF A TERMINE n. 000.499 di L.
1.000.000 emesso in data 22/03/1990.
- BPF A TERMINE n. 000.643 di L.
1.000.000 emesso in data 11/07/1991.
- BPF A TERMINE n. 00.476.030 05 di L.
1.000.000 emesso in data 13/01/1993.
- BPF A TERMINE n. 00.476.043 05 di L.
1.000.000 emesso in data 27/01/1993.
- BPF A TERMINE n. 02.950.891 05 di L.
1.000.000 emesso in data 08/08/1994.
- BPF A TERMINE n. 05.315.606 05 di L.
1.000.000 emesso in data 11/12/1996.
Precisava di avere richiesto in data 20/02/2012 la riscossione dei sopraelencati buoni all'ufficio postale di Melicuccà, Via XXVIII Ottobre, in quanto i titoli avevano raggiunto il massimo grado di fruttuosità, istanza che non aveva avuto alcun esito. Aggiungeva che, pertanto, in data 26/07/2012 aveva inviato una ulteriore missiva, sia all'ufficio postale di
Melicuccà che all'ufficio di Reggio Calabria, via Miraglia n.14., al fine di sollecitare una risposta scritta da parte di , istanze anch'esse rimaste inevase. A seguito di Controparte_1 ulteriori richieste, avanzate nel marzo 2018, aveva comunicato che il Controparte_1 rimborso dell'intero importo dei BPF cartolari era “comunque condizionato al rilascio di quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto (eredi e cointestatario superstite) stante la natura giuridica di atto personale e non trasmissibile della clausola di “pari facoltà di rimborso” resa autonomamente inefficace dal decesso di uno dei cointestatari'.
Ritenuta, al contrario, la fondatezza della propria pretesa, agiva in giudizio spiegando le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare:
- Il diritto dell'attrice al rimborso dell'intero importo portato dai titoli in conformità alle condizioni riportate sul retro dei seguenti BPF A TERMINE con clausola P.F.R:
- n. 03.661.612 11 di L. 500.000 emesso in data 20/12/2000.
- n. 03.661.613 11 di L. 500.000 emesso in data 20/12/2000.
- n. 03.661.614 11 di L. 500.000 emesso in data 20/12/2000.
- n. 03.661.615 11 di L. 500.000 emesso in data 20/12/2000.
- n. 03.661.616 11 di L. 500.000 emesso in data 20/12/2000.
2 - n. 03.661.617 11 di L. 500.000 emesso in data 20/12/2000.
- Il diritto dell'attrice al rimborso dell'intero importo portato dai restanti buoni fruttiferi con clausola P.F.R. in conformità del calcolo degli interessi al lordo della ritenuta fiscale di pertinenza.
- E per l'effetto:
- condannare al pagamento dell'intero importo portato dai titoli con gli Controparte_1 accessori di legge, o della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito dell'espletamento della richiesta CTU contabile.
- In via subordinata, senza che ciò implichi rinuncia alla superiore richiesta, condannare
al rimborso della metà della somma portata dai buoni postali, oltre Controparte_1 accessori.
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio come per legge.”
Esponeva che in detto giudizio si era costituita affermando che, nel caso di Controparte_1 specie, trattandosi di buoni postali emessi o collocati prima del 28 dicembre 2000 (data di entrata in vigore del DM 19 Dicembre 2000) doveva trovare applicazione l'art. 187 del D.P.R.
256/889 secondo il quale: 'il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con clausola di pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto', norma estesa anche ai Buoni Postali per effetto del rinvio di cui all'art. 203 comma 1 dello stesso regolamento di esecuzione.
Il Tribunale di Palmi, tenuto conto dell'orientamento da ultimo espresso dalla Suprema Corte con la decisione n. 11137/2020 (secondo la quale “In assenza di una previsione specifica, al rimborso dei buoni postali fruttiferi cointestati è applicabile per analogia la disciplina prevista dall'art. 187, comma 1, del d.P.R. n. 256 del 1989, relativo ai libretti di risparmio postale (per effetto del rinvio di cui all'art. 203, comma 1, dell'anzidetto regolamento), sicché, nel caso di decesso di uno degli intestatari, il rimborso viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto”) rigettava la domanda e, tenuto conto dei contrasti esistenti in giurisprudenza, compensava le spese.
Avverso detta sentenza propone appello la eccependo la erroneità della decisione Parte_1 nella parte in cui aveva ritenuto necessaria, ai fini del rimborso dei buoni con clausola PFR, la dichiarazione di tutti gli eredi del cointestatario defunto ex art. 187, comma 1, del d.P.R. n.
256 del 1989, per effetto del rinvio di cui all'art. 203, comma 1, sulla scorta della unica decisione della Suprema Corte citata, senza che fosse stato tenuto in considerazione l'orientamento contrario, prevalente, tanto della giurisprudenza di merito che di legittimità che riconosceva - nel caso di decesso di cointestatari - il diritto di ciascuno dei contitolari superstiti di richiedere la riscossione dell'intero nel caso in cui i beni presentassero la clausola di par facoltà di rimborso. Precisava che, secondo detto orientamento, l'art. 203 citato non era
3 idoneo ad estendere in automatico la disciplina prevista per i libretti di risparmio anche ai buoni fruttiferi postali, dovendo, al contrario, trovare applicazione la previsione di cui all'art. 208 della medesima legge che prevedeva, per i buoni postali, solo il pagamento a vista.
Aggiungeva, infine, che nemmeno la normativa nelle more emanata aveva previsto la necessità della firma di tutti gli aventi diritto per ottenere il rimborso dei buoni in caso di decesso di uno dei cointestari nel caso di presenza della clausola di pari rimborso. Infine, rilevava che il giudice di primo grado non aveva valutato la domanda spiegata in via subordinata con la quale ella aveva chiesto la condanna di al rimborso della CP_1 metà a lei comunque spettante. Concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento delle domande spiegate in primo grado, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa depositata in data 19.5.2021 si è costituita eccependo, Controparte_1 preliminarmente, la inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc e, nel merito, la infondatezza dello stesso. Richiamava quanto già affermato in primo grado, oltre il precedente della
Suprema Corte citato dal giudice di primo grado e concludeva chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
Alla udienza del 10.4.2025, sostituita dal deposito di note, la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Tutto ciò premesso preliminarmente si rileva che l'eccezione, formulata dalla parte appellata, di violazione dell'art. 342 c.p.c., è infondata, in quanto l'atto di appello contiene una chiara individuazione dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, nonché una parte argomentativa con cui si confutano e contrastano le ragioni addotte dal primo giudice (Cass SU 2719972017 e Cass SU 36481/2022).
Nel merito, ritiene la Corte che l'appello - in relazione alla domanda principale svolta dalla
– sia fondato e debba essere accolto. Parte_1
Si rileva, in proposito che la decisione di primo grado trovava il suo fondamento nella decisione della Suprema Corte sopra richiamata secondo la quale “In assenza di una previsione specifica, al rimborso dei buoni postali fruttiferi cointestati è applicabile per analogia la disciplina prevista dall'art. 187, comma 1, del d.P.R. n. 256 del 1989, relativo ai libretti di risparmio postale (per effetto del rinvio di cui all'art. 203, comma 1, dell'anzidetto regolamento), sicché, nel caso di decesso di uno degli intestatari, il rimborso viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto”).
Tuttavia deve darsi atto che, successivamente a tale pronunzia, tale orientamento è stato superato tanto dalla giurisprudenza di merito che da quella di legittimità.
Secondo le più recenti decisioni della Suprema Corte, in materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'articolo 187, comma 1, del d.P.R.
4 1 giugno 1989, n. 256 del 1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano "a vista" e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina. (da ultimo Cass.
22577/2023).
In tal decisione la Corte dà atto che dopo la sentenza n. 11137/2020 “E' però venuto consolidandosi l'indirizzo opposto, compendiato nella massima per cui in materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola «pari facoltà di rimborso», in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'articolo 187, comma 1, del d.P.R. n. 256/1989, che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano «a vista» e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina (Cass. 13 settembre 2021, n. 24639, seguita da Cass. 15 dicembre 2021, n. 40107, Cass. 18 febbraio 2022, n. 5426, Cass. 10 febbraio 2022, n. 4280, non massimate in CED). Questo secondo orientamento si fonda su rilievi cui va prestata convinta adesione. Cass. 13 settembre 2021, n. 24639 ha osservato, infatti: che, pur essendo vero che non solo i libretti di risparmio, ma anche i buoni fruttiferi postali appartengono alla specie dei documenti di legittimazione, ex art. 2002 c.c. e non hanno natura di titoli di credito, tra i due ricorre una rilevante differenza, tale da incidere sul funzionamento della clausola «pari facoltà di rimborso»; che, infatti, in deroga al principio generale di libera cedibilità dei crediti, fissata dall'art. 1260 c.c., l'art. 204, comma 3, d.P.R. n.
256/1989 sancisce l'intrasferibilità del credito portato dai buoni postali;
che i buoni postali fruttiferi si caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell'intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso «a vista», il che si traduce
«nell'incanalamento della fase di pagamento della somma portata dal titolo su un unico prefissato binario, quale il pagamento, appunto 'a vista', all'intestatario: e ciò è sufficiente a dire che la previsione concernente la riscossione, in caso di clausola 'pari facoltà di rimborso', dei libretti di deposito non è esportabile al campo dei buoni fruttiferi»; che il contrario assunto secondo cui, in caso di clausola «pari facoltà di rimborso» di buoni postali fruttiferi cointestati a due o più persone, il decesso di uno di essi precluderebbe il rimborso dell'intero agli altri, finirebbe per paralizzare proprio l'aspetto per il quale detti buoni, dotati della apposizione della menzionata clausola, si caratterizzano;
che non rileva la funzione di protezione dell'erede o dei coeredi del cointestatario defunto al quale l'art. 187 sarebbe strumentale, giacché la normativa in questione non tutela gli interessi dei coeredi;
che in caso di cointestazione con clausola «pari facoltà di rimborso», e dunque di solidarietà attiva,
l'obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, «si divide fra gli eredi in proporzione delle quote» (art. 1295 c.c.), senza incidere sulla posizione del cointestatario superstite, onde la riscossione riservata all'intestatario superstite in nulla interferisce con la spettanza del credito, colui che abbia riscosso rimanendo tenuto nei rapporti interni nei
5 confronti dell'erede o degli eredi del cointestatario defunto;
che, sotto il profilo fiscale, assume rilievo la risoluzione del 13 luglio 1999 n. 115 del Ministero delle finanze, secondo cui i buoni sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e sono pertanto esclusi dall'attivo ereditario, anche se l'erede è obbligato alla presentazione della dichiarazione di esonero”.
Ritenuto di dovere aderire a detto orientamento, in accoglimento del gravame, deve essere accertato e dichiarato il diritto dell'attrice al rimborso dell'intero importo portato dai titoli in conformità alle condizioni riportate sul retro dei BPF A TERMINE con clausola P.F.R, analiticamente suindicati con conseguente condanna delle alla corresponsione CP_1 delle somme portate nei predetti buoni maggiorate di interessi come negli stessi previsto.
Stante l'accoglimento del gravame, deve provvedersi alla liquidazione di entrambi i gradi di giudizio con valutazione che, come affermato dalla Suprema Corte, deve riguardare l'esito complessivo del giudizio.
Pertanto, stante la soccombenza, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico di . Controparte_1
Ritenuto che il valore della causa deve essere individuato, ex art. 10, 2 comma cpc, tenuto conto della sorte capitale portata dai buoni postali, pari ad € 5164,67 e degli interessi scaduti prima della proposizione della domanda, deve applicarsi, per entrambi i gradi di giudizio, lo scaglione da € 5201,00 ad € 26.000,00 e, considerata la modesta complessità delle controversia, con applicazione dei valori minimi.
Le spese vengono, pertanto, così liquidate:
Quanto al primo grado di giudizio:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 840,00, Fase decisionale, valore minimo: € 851,00, Compenso tabellare (valori minimi) € 2.540,00.
Quanto al secondo grado di giudizio:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00, Fase decisionale, valore minimo: € 956,00, Compenso tabellare (valori minimi) € 2.906,00.
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
contro osì decide:
[...] Controparte_1
1) In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, dichiara il diritto dell'attrice al rimborso dell'intero importo portato dai titoli in conformità alle condizioni riportate sul retro dei con clausola P.F.R, di seguito CP_2 indicati
• - n. 03.661.612 11 di L. 500.000 emesso in data 20/12/2000. CP_2
6 • - n. 03.661.613 11 di L. 500.000 emesso in data 20/12/2000. CP_2
• - BPF A TERMINE n. 03.661.614 11 di L. 500.000 emesso in data 20/12/2000.
• - BPF A TERMINE n. 03.661.615 11 di L. 500.000 emesso in data 20/12/2000.
• - BPF A TERMINE n. 03.661.616 11 di L. 500.000 emesso in data 20/12/2000.
• - BPF A TERMINE n. 03.661.617 11 di L. 500.000 emesso in data 20/12/2000.
• - BPF A TERMINE n. 000.285 di L.
1.000.000 emesso in data 19/04/1989.
• - BPF A TERMINE n. 000.499 di L.
1.000.000 emesso in data 22/03/1990.
• - BPF A TERMINE n. 000.643 di L.
1.000.000 emesso in data 11/07/1991.
• - BPF A TERMINE n. 00.476.030 05 di L.
1.000.000 emesso in data 13/01/1993.
• - BPF A TERMINE n. 00.476.043 05 di L.
1.000.000 emesso in data 27/01/1993.
• - BPF A TERMINE n. 02.950.891 05 di L.
1.000.000 emesso in data 08/08/1994. con conseguente condanna delle alla corresponsione delle somme CP_1 portate nei predetti buoni maggiorate di interessi come negli stessi previsto.
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali del primo grado di Controparte_1 giudizio in favore di che liquida in € 125,00 per spese vive ed € Parte_1
2540, 00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
3) Condanna alla rifusione delle spese processuali del presente grado Controparte_1 di giudizio in favore di che liquida in € 174,00 per spese vive ed € Parte_1
2906,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del 25/08/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 209/2021 R..G., posta in decisione con provvedimento del
10.4.2025 emesso in esito alla udienza del 15.4.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
, c.fisc. , elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. CANNIZZARO ELIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
(C.F. , con sede in Roma, viale Europa n. 190, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore DE
LUCA, giusta procura generale alle liti per atto notaio (rep. 5468 racc. Persona_1
15494, registrata a Roma l'11.09.2020), depositata in atti in copia ed elettivamente domiciliato ai fini del presente atto presso – Via Miraglia n° 14 – Reggio CP_1
Calabria
APPELLATO
OGGETTO: Titoli di credito - appello avverso la Sentenza n. 689/2020 del Tribunale di
Palmi pubblicata in data 10.11.2020, emessa nell'ambito del procedimento recante N.
1500/2018 R.G.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 22/04/2021 parte appellante impugnava la sentenza n. 689/2020 emessa e pubblicata dal Parte_1
Tribunale di Palmi in data 10.11.2010, chiedendo che, in accoglimento del proposto gravame, fossero accolte le domande spiegate in primo grado. Rilevava che con atto di citazione
1 notificato in data 13 Settembre 2018, ella aveva convenuto, dinanzi al Tribunale di Palmi,
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, deducendo di Controparte_1 essere cointestataria, unitamente a deceduta, dei seguenti buoni fruttiferi Persona_2 postali tutti con clausola P.F.R., in suo possesso:
- BPF A TERMINE n. 03.661.612 11 di L. 500.000 emesso in data 20/12/2000.
- BPF A TERMINE n. 03.661.613 11 di L. 500.000 emesso in data 20/12/2000.
- BPF A TERMINE n. 03.661.614 11 di L. 500.000 emesso in data 20/12/2000.
- BPF A TERMINE n. 03.661.615 11 di L. 500.000 emesso in data 20/12/2000.
- BPF A TERMINE n. 03.661.616 11 di L. 500.000 emesso in data 20/12/2000.
- BPF A TERMINE n. 03.661.617 11 di L. 500.000 emesso in data 20/12/2000.
- BPF A TERMINE n. 000.285 di L.
1.000.000 emesso in data 19/04/1989.
- BPF A TERMINE n. 000.499 di L.
1.000.000 emesso in data 22/03/1990.
- BPF A TERMINE n. 000.643 di L.
1.000.000 emesso in data 11/07/1991.
- BPF A TERMINE n. 00.476.030 05 di L.
1.000.000 emesso in data 13/01/1993.
- BPF A TERMINE n. 00.476.043 05 di L.
1.000.000 emesso in data 27/01/1993.
- BPF A TERMINE n. 02.950.891 05 di L.
1.000.000 emesso in data 08/08/1994.
- BPF A TERMINE n. 05.315.606 05 di L.
1.000.000 emesso in data 11/12/1996.
Precisava di avere richiesto in data 20/02/2012 la riscossione dei sopraelencati buoni all'ufficio postale di Melicuccà, Via XXVIII Ottobre, in quanto i titoli avevano raggiunto il massimo grado di fruttuosità, istanza che non aveva avuto alcun esito. Aggiungeva che, pertanto, in data 26/07/2012 aveva inviato una ulteriore missiva, sia all'ufficio postale di
Melicuccà che all'ufficio di Reggio Calabria, via Miraglia n.14., al fine di sollecitare una risposta scritta da parte di , istanze anch'esse rimaste inevase. A seguito di Controparte_1 ulteriori richieste, avanzate nel marzo 2018, aveva comunicato che il Controparte_1 rimborso dell'intero importo dei BPF cartolari era “comunque condizionato al rilascio di quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto (eredi e cointestatario superstite) stante la natura giuridica di atto personale e non trasmissibile della clausola di “pari facoltà di rimborso” resa autonomamente inefficace dal decesso di uno dei cointestatari'.
Ritenuta, al contrario, la fondatezza della propria pretesa, agiva in giudizio spiegando le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare:
- Il diritto dell'attrice al rimborso dell'intero importo portato dai titoli in conformità alle condizioni riportate sul retro dei seguenti BPF A TERMINE con clausola P.F.R:
- n. 03.661.612 11 di L. 500.000 emesso in data 20/12/2000.
- n. 03.661.613 11 di L. 500.000 emesso in data 20/12/2000.
- n. 03.661.614 11 di L. 500.000 emesso in data 20/12/2000.
- n. 03.661.615 11 di L. 500.000 emesso in data 20/12/2000.
- n. 03.661.616 11 di L. 500.000 emesso in data 20/12/2000.
2 - n. 03.661.617 11 di L. 500.000 emesso in data 20/12/2000.
- Il diritto dell'attrice al rimborso dell'intero importo portato dai restanti buoni fruttiferi con clausola P.F.R. in conformità del calcolo degli interessi al lordo della ritenuta fiscale di pertinenza.
- E per l'effetto:
- condannare al pagamento dell'intero importo portato dai titoli con gli Controparte_1 accessori di legge, o della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia anche a seguito dell'espletamento della richiesta CTU contabile.
- In via subordinata, senza che ciò implichi rinuncia alla superiore richiesta, condannare
al rimborso della metà della somma portata dai buoni postali, oltre Controparte_1 accessori.
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio come per legge.”
Esponeva che in detto giudizio si era costituita affermando che, nel caso di Controparte_1 specie, trattandosi di buoni postali emessi o collocati prima del 28 dicembre 2000 (data di entrata in vigore del DM 19 Dicembre 2000) doveva trovare applicazione l'art. 187 del D.P.R.
256/889 secondo il quale: 'il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con clausola di pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto', norma estesa anche ai Buoni Postali per effetto del rinvio di cui all'art. 203 comma 1 dello stesso regolamento di esecuzione.
Il Tribunale di Palmi, tenuto conto dell'orientamento da ultimo espresso dalla Suprema Corte con la decisione n. 11137/2020 (secondo la quale “In assenza di una previsione specifica, al rimborso dei buoni postali fruttiferi cointestati è applicabile per analogia la disciplina prevista dall'art. 187, comma 1, del d.P.R. n. 256 del 1989, relativo ai libretti di risparmio postale (per effetto del rinvio di cui all'art. 203, comma 1, dell'anzidetto regolamento), sicché, nel caso di decesso di uno degli intestatari, il rimborso viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto”) rigettava la domanda e, tenuto conto dei contrasti esistenti in giurisprudenza, compensava le spese.
Avverso detta sentenza propone appello la eccependo la erroneità della decisione Parte_1 nella parte in cui aveva ritenuto necessaria, ai fini del rimborso dei buoni con clausola PFR, la dichiarazione di tutti gli eredi del cointestatario defunto ex art. 187, comma 1, del d.P.R. n.
256 del 1989, per effetto del rinvio di cui all'art. 203, comma 1, sulla scorta della unica decisione della Suprema Corte citata, senza che fosse stato tenuto in considerazione l'orientamento contrario, prevalente, tanto della giurisprudenza di merito che di legittimità che riconosceva - nel caso di decesso di cointestatari - il diritto di ciascuno dei contitolari superstiti di richiedere la riscossione dell'intero nel caso in cui i beni presentassero la clausola di par facoltà di rimborso. Precisava che, secondo detto orientamento, l'art. 203 citato non era
3 idoneo ad estendere in automatico la disciplina prevista per i libretti di risparmio anche ai buoni fruttiferi postali, dovendo, al contrario, trovare applicazione la previsione di cui all'art. 208 della medesima legge che prevedeva, per i buoni postali, solo il pagamento a vista.
Aggiungeva, infine, che nemmeno la normativa nelle more emanata aveva previsto la necessità della firma di tutti gli aventi diritto per ottenere il rimborso dei buoni in caso di decesso di uno dei cointestari nel caso di presenza della clausola di pari rimborso. Infine, rilevava che il giudice di primo grado non aveva valutato la domanda spiegata in via subordinata con la quale ella aveva chiesto la condanna di al rimborso della CP_1 metà a lei comunque spettante. Concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento delle domande spiegate in primo grado, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa depositata in data 19.5.2021 si è costituita eccependo, Controparte_1 preliminarmente, la inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc e, nel merito, la infondatezza dello stesso. Richiamava quanto già affermato in primo grado, oltre il precedente della
Suprema Corte citato dal giudice di primo grado e concludeva chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
Alla udienza del 10.4.2025, sostituita dal deposito di note, la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Tutto ciò premesso preliminarmente si rileva che l'eccezione, formulata dalla parte appellata, di violazione dell'art. 342 c.p.c., è infondata, in quanto l'atto di appello contiene una chiara individuazione dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, nonché una parte argomentativa con cui si confutano e contrastano le ragioni addotte dal primo giudice (Cass SU 2719972017 e Cass SU 36481/2022).
Nel merito, ritiene la Corte che l'appello - in relazione alla domanda principale svolta dalla
– sia fondato e debba essere accolto. Parte_1
Si rileva, in proposito che la decisione di primo grado trovava il suo fondamento nella decisione della Suprema Corte sopra richiamata secondo la quale “In assenza di una previsione specifica, al rimborso dei buoni postali fruttiferi cointestati è applicabile per analogia la disciplina prevista dall'art. 187, comma 1, del d.P.R. n. 256 del 1989, relativo ai libretti di risparmio postale (per effetto del rinvio di cui all'art. 203, comma 1, dell'anzidetto regolamento), sicché, nel caso di decesso di uno degli intestatari, il rimborso viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto”).
Tuttavia deve darsi atto che, successivamente a tale pronunzia, tale orientamento è stato superato tanto dalla giurisprudenza di merito che da quella di legittimità.
Secondo le più recenti decisioni della Suprema Corte, in materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'articolo 187, comma 1, del d.P.R.
4 1 giugno 1989, n. 256 del 1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano "a vista" e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina. (da ultimo Cass.
22577/2023).
In tal decisione la Corte dà atto che dopo la sentenza n. 11137/2020 “E' però venuto consolidandosi l'indirizzo opposto, compendiato nella massima per cui in materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola «pari facoltà di rimborso», in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'articolo 187, comma 1, del d.P.R. n. 256/1989, che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano «a vista» e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina (Cass. 13 settembre 2021, n. 24639, seguita da Cass. 15 dicembre 2021, n. 40107, Cass. 18 febbraio 2022, n. 5426, Cass. 10 febbraio 2022, n. 4280, non massimate in CED). Questo secondo orientamento si fonda su rilievi cui va prestata convinta adesione. Cass. 13 settembre 2021, n. 24639 ha osservato, infatti: che, pur essendo vero che non solo i libretti di risparmio, ma anche i buoni fruttiferi postali appartengono alla specie dei documenti di legittimazione, ex art. 2002 c.c. e non hanno natura di titoli di credito, tra i due ricorre una rilevante differenza, tale da incidere sul funzionamento della clausola «pari facoltà di rimborso»; che, infatti, in deroga al principio generale di libera cedibilità dei crediti, fissata dall'art. 1260 c.c., l'art. 204, comma 3, d.P.R. n.
256/1989 sancisce l'intrasferibilità del credito portato dai buoni postali;
che i buoni postali fruttiferi si caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell'intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso «a vista», il che si traduce
«nell'incanalamento della fase di pagamento della somma portata dal titolo su un unico prefissato binario, quale il pagamento, appunto 'a vista', all'intestatario: e ciò è sufficiente a dire che la previsione concernente la riscossione, in caso di clausola 'pari facoltà di rimborso', dei libretti di deposito non è esportabile al campo dei buoni fruttiferi»; che il contrario assunto secondo cui, in caso di clausola «pari facoltà di rimborso» di buoni postali fruttiferi cointestati a due o più persone, il decesso di uno di essi precluderebbe il rimborso dell'intero agli altri, finirebbe per paralizzare proprio l'aspetto per il quale detti buoni, dotati della apposizione della menzionata clausola, si caratterizzano;
che non rileva la funzione di protezione dell'erede o dei coeredi del cointestatario defunto al quale l'art. 187 sarebbe strumentale, giacché la normativa in questione non tutela gli interessi dei coeredi;
che in caso di cointestazione con clausola «pari facoltà di rimborso», e dunque di solidarietà attiva,
l'obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, «si divide fra gli eredi in proporzione delle quote» (art. 1295 c.c.), senza incidere sulla posizione del cointestatario superstite, onde la riscossione riservata all'intestatario superstite in nulla interferisce con la spettanza del credito, colui che abbia riscosso rimanendo tenuto nei rapporti interni nei
5 confronti dell'erede o degli eredi del cointestatario defunto;
che, sotto il profilo fiscale, assume rilievo la risoluzione del 13 luglio 1999 n. 115 del Ministero delle finanze, secondo cui i buoni sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e sono pertanto esclusi dall'attivo ereditario, anche se l'erede è obbligato alla presentazione della dichiarazione di esonero”.
Ritenuto di dovere aderire a detto orientamento, in accoglimento del gravame, deve essere accertato e dichiarato il diritto dell'attrice al rimborso dell'intero importo portato dai titoli in conformità alle condizioni riportate sul retro dei BPF A TERMINE con clausola P.F.R, analiticamente suindicati con conseguente condanna delle alla corresponsione CP_1 delle somme portate nei predetti buoni maggiorate di interessi come negli stessi previsto.
Stante l'accoglimento del gravame, deve provvedersi alla liquidazione di entrambi i gradi di giudizio con valutazione che, come affermato dalla Suprema Corte, deve riguardare l'esito complessivo del giudizio.
Pertanto, stante la soccombenza, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico di . Controparte_1
Ritenuto che il valore della causa deve essere individuato, ex art. 10, 2 comma cpc, tenuto conto della sorte capitale portata dai buoni postali, pari ad € 5164,67 e degli interessi scaduti prima della proposizione della domanda, deve applicarsi, per entrambi i gradi di giudizio, lo scaglione da € 5201,00 ad € 26.000,00 e, considerata la modesta complessità delle controversia, con applicazione dei valori minimi.
Le spese vengono, pertanto, così liquidate:
Quanto al primo grado di giudizio:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 840,00, Fase decisionale, valore minimo: € 851,00, Compenso tabellare (valori minimi) € 2.540,00.
Quanto al secondo grado di giudizio:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00, Fase decisionale, valore minimo: € 956,00, Compenso tabellare (valori minimi) € 2.906,00.
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
contro osì decide:
[...] Controparte_1
1) In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, dichiara il diritto dell'attrice al rimborso dell'intero importo portato dai titoli in conformità alle condizioni riportate sul retro dei con clausola P.F.R, di seguito CP_2 indicati
• - n. 03.661.612 11 di L. 500.000 emesso in data 20/12/2000. CP_2
6 • - n. 03.661.613 11 di L. 500.000 emesso in data 20/12/2000. CP_2
• - BPF A TERMINE n. 03.661.614 11 di L. 500.000 emesso in data 20/12/2000.
• - BPF A TERMINE n. 03.661.615 11 di L. 500.000 emesso in data 20/12/2000.
• - BPF A TERMINE n. 03.661.616 11 di L. 500.000 emesso in data 20/12/2000.
• - BPF A TERMINE n. 03.661.617 11 di L. 500.000 emesso in data 20/12/2000.
• - BPF A TERMINE n. 000.285 di L.
1.000.000 emesso in data 19/04/1989.
• - BPF A TERMINE n. 000.499 di L.
1.000.000 emesso in data 22/03/1990.
• - BPF A TERMINE n. 000.643 di L.
1.000.000 emesso in data 11/07/1991.
• - BPF A TERMINE n. 00.476.030 05 di L.
1.000.000 emesso in data 13/01/1993.
• - BPF A TERMINE n. 00.476.043 05 di L.
1.000.000 emesso in data 27/01/1993.
• - BPF A TERMINE n. 02.950.891 05 di L.
1.000.000 emesso in data 08/08/1994. con conseguente condanna delle alla corresponsione delle somme CP_1 portate nei predetti buoni maggiorate di interessi come negli stessi previsto.
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali del primo grado di Controparte_1 giudizio in favore di che liquida in € 125,00 per spese vive ed € Parte_1
2540, 00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
3) Condanna alla rifusione delle spese processuali del presente grado Controparte_1 di giudizio in favore di che liquida in € 174,00 per spese vive ed € Parte_1
2906,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del 25/08/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
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