TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 02/10/2025, n. 2101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2101 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2708/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in grado di appello, nella persona della Giudice VI RO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza n. 195/2022 depositata in data 7.2.2022 Giudice di
Pace di Verona iscritto al n. r.g. 2708/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. EMANUELE Parte_1 C.F._1
NE, elettivamente domiciliato in VIA BERBERA N.19/B 37132 VERONA presso il difensore avv. EMANUELE NE
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIETRO Controparte_1 C.F._2
NZ, elettivamente domiciliata in PIAZZETTA A. DE GASPERI 7 37045 LEGNAGO (VR) presso il difensore avv. PIETRO NZ
APPELLATO
e contro
, contumace Controparte_2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atto di citazione in appello per parte appellante e come da comparsa di costituzione e risposta per parte appellata . Controparte_1 pagina 1 di 9 pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In fatto
In data 16.5.2016, il Giudice di Pace di Verona ha emesso il Decreto ingiuntivo n. 1408/19 D.I. nei confronti della signora di condanna al pagamento, a titolo di compenso professionale, Controparte_1 all'avv. la somma capitale di € 2.254,04 oltre ad interessi e spese. Parte_1
La signora ha proposto opposizione al predetto decreto ingiuntivo e la causa è stata iscritta al CP_1
n. 8520/2019 R.G. Giudice di Pace.
Nell'ambito del giudizio di opposizione davanti al Giudice di prime cure la sig.ra oltre ad CP_1 opporsi al menzionato decreto e svolgere un'eccezione di prescrizione, ha formulato anche domanda riconvenzionale di accertamento dell'allegato grave inadempimento professionale dell'avv. Parte_1
e, per l'effetto, di condanna al risarcimento del danno.
Si è costituito in giudizio l'avv. insistendo, invece, per la conferma del decreto Parte_1 ingiuntivo e chiedendo la chiamata in causa della propria assicurazione professionale, la compagnia
(ora ) per essere manlevato da qualsiasi effetto pregiudizievole derivante CP_3 CP_2 dall'accoglimento della domanda riconvenzionale della sig.ra CP_1
A scioglimento della riserva presa nell'udienza del 20.5.2020, la Giudice, ritenuto di istruire la causa nel merito ha autorizzato l'opposto alla chiamata in causa della propria Compagnia Assicuratrice.
Parte opposta, però, non ha effettuato la chiamata in causa nei termini di legge e in ragione di ciò il
Giudice ha dichiarato parte opposta decaduta dalla chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice e, ritenendo la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 17.05.2021 per la precisazione delle conclusioni, con termine sino all'udienza per il deposito di note conclusive.
Tuttavia, in data 19.03.2021 la Compagnia ha depositato istanza di Parte_2 rimessione in termini ex art. 153 comma 2 cpc. che è stata successivamente accolta dalla Giudice con ordinanza ex art 294 c.p.c..
Si è costituito così nel giudizio di opposizione la , Parte_3 chiedendo in via principale di rigettarsi ogni domanda di manleva formulata nei suoi confronti dall'avv.
in quanto il contratto assicurativo stipulato a suo tempo con la sig.ra non Parte_1 Controparte_1 copriva né temporalmente né come oggetto l'asserito evento dannoso e producendo il relativo contratto pagina 3 di 9 assicurativo nell'ambito del suo fascicolo di parte.
Con la sentenza n. 195/22, qui impugnata, il Giudice di Pace di Verona ha rigettato la pretesa avanzata da parte attrice opponente e ha confermato il decreto ingiuntivo n. 1408/2019 della somma di euro
2.254,04, compensando le spese di causa. Ha condannato inoltre parte convenuta opposta al pagamento delle spese di causa nei confronti della terza chiamata in causa . Controparte_4
Il presente appello avverso la sentenza n. 195/22, si basa su due motivi:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di compensazione delle spese legali (compensate in via solidale per la complessità della controversia), anche in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. in tema di motivazione della sentenza e all'art. 2956 comma 2
n. 2 c.c. in tema di prescrizione presuntiva di tre anni per quanto concerne la compensazione delle spese di lite, nonostante la soccombenza dell'opponente nel giudizio di primo grado;
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di condanna alle spese legali della terza chiamata in causa, anche in relazione all'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova, per aver, il Giudice di Prime cure, condannato l'opposto al pagamento delle spese legali in favore della stessa.
In sintesi, con riferimento al motivo sub 1 l'appellante censura la decisione del Giudice di Pace di compensare le spese in ragione di un'asserita «complessità della controversia» non meglio specificata o delineata, nonostante la soccombenza totale dell'opponente.
Secondo l'appellante, non vi sarebbero state ragioni per ritenere la controversia particolarmente complessa in quanto:
• il thema decidendum riguardava l'applicazione di semplici principi in materia di prescrizione;
• il processo non ha avuto la necessità dello svolgimento di alcuna istruttoria.
Per quanto concerne il motivo sub 2, l'appellante lamenta la violazione del principio di soccombenza da parte del Giudice di Pace, sulla base della considerazione che, a suo avviso, la chiamata in causa del terzo è stata necessitata dall'iniziativa della sig.ra che non si era limitata a chiedere la riforma CP_1 pagina 4 di 9 del decreto ingiuntivo opposto ma, assumendo inesistenti diritti risarcitori, ha svolto domanda riconvenzionale rivelatasi poi infondata e dunque le spese legali del terzo chiamato del primo giudizio andavano poste a carico della sig.ra e non dell'appellante, come statuito invece dal Giudice di CP_1
Pace.
Parte convenuta chiede il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di Controparte_1 primo grado;
mentre, nonostante la regolarità della notifica, è rimasta contumace la società CP_2
[...]
Domande delle parti
Parte appellante chiede:
In via principale e nel merito: accogliersi, per i motivi di fatto e diritto rassegnati, il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata;
condannare al Controparte_1 pagamento di tutte le spese di causa per il giudizio in primo grado e del presente giudizio di appello;
condannare al pagamento delle spese di causa nei confronti della terza chiamata Controparte_1 in garanzia per il giudizio in primo grado e del presente Controparte_4 giudizio di appello.
Parte appellata ( , invece, chiede: Controparte_1
Nel merito: respingere l'impugnazione proposta dall'avv. in quanto infondata e Parte_1 confermare integralmente la sentenza impugnata, sia con riferimento al capo che ha statuito la compensazione delle spese di lite tra le parti, sia con riguardo al capo che ha condannato l'avv. al pagamento delle spese di causa nei confronti della terza chiamata. Con vittoria di spese e Parte_1 compenso del presente giudizio di appello.
In Diritto
Primo motivo di appello: compensazione delle spese legali del giudizio di primo grado
Il primo motivo di appello, riguardante l'allegata erronea compensazione delle spese legali operata dal
Giudice di Pace, è meritevole di accoglimento per le ragioni che sotto si specificano. pagina 5 di 9 Il criterio generale per l'imputazione delle spese di lite è quello della soccombenza, previsto dalla lettera dell'art. 91 c.p.c. il quale sancisce al primo comma che: “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. […]”.
Le spese legali, dunque, devono di regola essere interamente rifuse dalla parte soccombente in giudizio.
L'articolo immediatamente successivo, tuttavia, prevede la possibilità per il Giudice di compensare le spese legali, ma solo a determinate condizioni, costituendo questo esito un'eccezione alla regola.
Difatti, la compensazione può essere disposta solo in caso di soccombenza reciproca oppure, qualora non vi sia soccombenza reciproca, in presenza di casi eccezionali elencati al 2 comma della medesima norma: “[…] nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Nel caso di specie, come correttamente sollevato dall'appellante, non vi è stata soccombenza reciproca, essendo stato il decreto ingiuntivo interamente confermato e, invece, rigettata l'opposizione azionata dall'appellato.
La Giudice di prime cure avrebbe dovuto, qualora avesse voluto discostarsi dalla regola generale prevista dall'art 91 c.p.c., fornire una motivazione specifica in ordine alla decisione di compensare le spese.
Infatti, a seguito della modifica dell'articolo 92, del Cpc di cui alla legge 10 novembre 2014, n. 162, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, il potere di compensazione è stato limitato dal legislatore a tassative e specifiche ipotesi. Per queste ragioni, in difformità rispetto al passato, il giudice non ha più una discrezionalità al riguardo ma è, invece, tenuto a dare rigorosa applicazione del precetto normativo, non potendo egli compensare le spese di lite al di fuori delle ipotesi espressamente previste nell'articolo
92 del Cpc. (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/07/2024, n.18345).
La Giurisprudenza di Cassazione è oramai unanime nel ritenere che “la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in assenza di soccombenza reciproca richiede una motivazione specifica che indichi esplicitamente le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano tale decisione.” (Cassazione civile sez. III, 31/07/2024, n.21435). pagina 6 di 9 Contrariamente al dettato giurisprudenziale, il Giudice di Pace non ha motivato le ragioni gravi ed eccezionali che hanno giustificato la sua decisione di compensare le spese di lite, in assenza di soccombenza reciproca, operando un mero richiamo ad un'asserita “complessità della controversia” e incorrendo, per questa ragione, nel vizio di omessa motivazione della sentenza, in particolare nella manifestazione di motivazione apparente, e nella violazione degli art. 91 e 92 c.p.c. riguardanti le spese di lite.
Come noto, il vizio di omessa motivazione ricorre nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente ogni qualvolta il giudice di merito ometta di indicare all'interno del contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento oppure, pur individuando questi elementi, non compie una loro approfondita disamina logico - giuridica, che renda esplicito lo sviluppo dell'argomentazione e il ragionamento sottostante (cfr. tra le tante Cassazione n. 8458 del 6 aprile
2018).
Dunque, il primo motivo di appello merita di essere accolto.
Secondo motivo di appello: spese legali del terzo chiamato
Per quanto concerne il secondo motivo di appello, con cui l'avv. censura la decisione del Parte_1
Giudice di Primo Grado di porre a suo carico le spese dell'assicurazione chiamata, questo dovrà essere rigettato per le ragioni che di seguito si spiegano.
Infatti, secondo consolidato insegnamento giurisprudenziale, “La liquidazione delle spese di lite avviene contemperando il principio di causazione con quello di soccombenza (Cass. 06/12/2019, n.
31889). Alla stregua del primo, l'attore processualmente causa le iniziative difensive adottate dalla controparte del suo rapporto, incluse logicamente pure le espansioni del giudizio suscitate con le chiamate in causa. Il secondo viene utilizzato per temperare il primo, negando la responsabilità per le spese di lite del terzo chiamato in capo all'attore principale ove la chiamata del terzo da parte del convenuto risulti eccentrica rispetto all'oggetto della controversia o comunque manifestamente priva di fondatezza, preservando in tale ipotesi autonomia al rapporto instauratosi tra convenuto/chiamante e terzo chiamato per non essere realmente accessorio quest'ultimo rapporto a quello che ha originariamente acceso il processo, essendo stato invece posto in essere mediante un impulso pagina 7 di 9 processuale radicalmente privo di pertinenza/fondatezza, id est arbitrario” (cfr. Cassazione civile sez.
VI, 27/09/2021 n.26082).
Dunque, è onere del Giudice compiere una valutazione in ordine alla palese arbitrarietà o meno della chiamata da parte del convenuto.
Nel caso di specie, questo Giudice di Appello non è stato messo nelle condizioni di valutare se la chiamata del terzo da parte del convenuto sia stata causata dall'iniziativa processuale dell'attore oppure se fosse eccentrica rispetto all'oggetto della controversia o comunque manifestamente priva di fondatezza (cfr. Cassazione civile sez. VI, 27/09/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 27/09/2021), n.26082), poiché non ha potuto visionare il contratto di assicurazione professionale stipulato tra l'appellante e l' sulla base del quale si giustificava la chiamata in causa del terzo, in quanto Controparte_4 non prodotto dall'appellante, unica parte interessata alla sua produzione nella contumacia della terza chiamata nel giudizio di appello.
In virtù del principio generale previsto dall'art 2697 c.c. e del principio di vicinanza della prova, era onere dell'appellante produrre il documento attestate un rapporto contrattuale tra l'appellante e l' in quanto titolare dell'asserita polizza e dunque certamente in possesso Controparte_4 del contratto o di una sua copia.
Questa omissione ha portato all'assenza del suddetto documento, in quanto la polizza non è stata rinvenuta nel fascicolo di primo grado trasmesso a codesto giudice, in quanto il terzo chiamato ha presumibilmente ritirato il proprio fascicolo a seguito della definizione del giudizio di primo grado.
In assenza del contratto stipulato tra l'appellante e il terzo chiamato non può essere valutata la fondatezza o meno della chiamata nel giudizio di primo grado per la sussistenza della copertura assicurativa, motivo per cui il secondo motivo di appello deve essere rigettato per difetto di prova degli elementi posti a suo fondamento da parte dell'appellante.
Spese di lite del giudizio di appello
In considerazione della soccombenza reciproca, in applicazione della norma dell'art. 92 comma 2 cpc le spese di lite del presente grado vanno integralmente compensate tra le parti.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in grado di appello, in parziale riforma della sentenza n.
195/2022 del Giudice di Pace di Verona depositata in data 7.2.2022, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così dispone:
1. Accoglie il primo motivo di appello e, per l'effetto, pone a carico dell'odierno appellato, sig.ra le spese legali del giudizio di primo grado sostenute dall'appellante, Controparte_1 liquidate nella complessiva somma di Euro 1.265,00, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA.
2. Rigetta il secondo motivo di appello e conferma per il relativo capo la sentenza di primo grado.
3. Compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio tra le parti
Verona, 2.10.2025
La Giudice
VI RO
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in grado di appello, nella persona della Giudice VI RO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza n. 195/2022 depositata in data 7.2.2022 Giudice di
Pace di Verona iscritto al n. r.g. 2708/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. EMANUELE Parte_1 C.F._1
NE, elettivamente domiciliato in VIA BERBERA N.19/B 37132 VERONA presso il difensore avv. EMANUELE NE
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIETRO Controparte_1 C.F._2
NZ, elettivamente domiciliata in PIAZZETTA A. DE GASPERI 7 37045 LEGNAGO (VR) presso il difensore avv. PIETRO NZ
APPELLATO
e contro
, contumace Controparte_2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atto di citazione in appello per parte appellante e come da comparsa di costituzione e risposta per parte appellata . Controparte_1 pagina 1 di 9 pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In fatto
In data 16.5.2016, il Giudice di Pace di Verona ha emesso il Decreto ingiuntivo n. 1408/19 D.I. nei confronti della signora di condanna al pagamento, a titolo di compenso professionale, Controparte_1 all'avv. la somma capitale di € 2.254,04 oltre ad interessi e spese. Parte_1
La signora ha proposto opposizione al predetto decreto ingiuntivo e la causa è stata iscritta al CP_1
n. 8520/2019 R.G. Giudice di Pace.
Nell'ambito del giudizio di opposizione davanti al Giudice di prime cure la sig.ra oltre ad CP_1 opporsi al menzionato decreto e svolgere un'eccezione di prescrizione, ha formulato anche domanda riconvenzionale di accertamento dell'allegato grave inadempimento professionale dell'avv. Parte_1
e, per l'effetto, di condanna al risarcimento del danno.
Si è costituito in giudizio l'avv. insistendo, invece, per la conferma del decreto Parte_1 ingiuntivo e chiedendo la chiamata in causa della propria assicurazione professionale, la compagnia
(ora ) per essere manlevato da qualsiasi effetto pregiudizievole derivante CP_3 CP_2 dall'accoglimento della domanda riconvenzionale della sig.ra CP_1
A scioglimento della riserva presa nell'udienza del 20.5.2020, la Giudice, ritenuto di istruire la causa nel merito ha autorizzato l'opposto alla chiamata in causa della propria Compagnia Assicuratrice.
Parte opposta, però, non ha effettuato la chiamata in causa nei termini di legge e in ragione di ciò il
Giudice ha dichiarato parte opposta decaduta dalla chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice e, ritenendo la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 17.05.2021 per la precisazione delle conclusioni, con termine sino all'udienza per il deposito di note conclusive.
Tuttavia, in data 19.03.2021 la Compagnia ha depositato istanza di Parte_2 rimessione in termini ex art. 153 comma 2 cpc. che è stata successivamente accolta dalla Giudice con ordinanza ex art 294 c.p.c..
Si è costituito così nel giudizio di opposizione la , Parte_3 chiedendo in via principale di rigettarsi ogni domanda di manleva formulata nei suoi confronti dall'avv.
in quanto il contratto assicurativo stipulato a suo tempo con la sig.ra non Parte_1 Controparte_1 copriva né temporalmente né come oggetto l'asserito evento dannoso e producendo il relativo contratto pagina 3 di 9 assicurativo nell'ambito del suo fascicolo di parte.
Con la sentenza n. 195/22, qui impugnata, il Giudice di Pace di Verona ha rigettato la pretesa avanzata da parte attrice opponente e ha confermato il decreto ingiuntivo n. 1408/2019 della somma di euro
2.254,04, compensando le spese di causa. Ha condannato inoltre parte convenuta opposta al pagamento delle spese di causa nei confronti della terza chiamata in causa . Controparte_4
Il presente appello avverso la sentenza n. 195/22, si basa su due motivi:
1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di compensazione delle spese legali (compensate in via solidale per la complessità della controversia), anche in relazione all'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. in tema di motivazione della sentenza e all'art. 2956 comma 2
n. 2 c.c. in tema di prescrizione presuntiva di tre anni per quanto concerne la compensazione delle spese di lite, nonostante la soccombenza dell'opponente nel giudizio di primo grado;
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di condanna alle spese legali della terza chiamata in causa, anche in relazione all'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova, per aver, il Giudice di Prime cure, condannato l'opposto al pagamento delle spese legali in favore della stessa.
In sintesi, con riferimento al motivo sub 1 l'appellante censura la decisione del Giudice di Pace di compensare le spese in ragione di un'asserita «complessità della controversia» non meglio specificata o delineata, nonostante la soccombenza totale dell'opponente.
Secondo l'appellante, non vi sarebbero state ragioni per ritenere la controversia particolarmente complessa in quanto:
• il thema decidendum riguardava l'applicazione di semplici principi in materia di prescrizione;
• il processo non ha avuto la necessità dello svolgimento di alcuna istruttoria.
Per quanto concerne il motivo sub 2, l'appellante lamenta la violazione del principio di soccombenza da parte del Giudice di Pace, sulla base della considerazione che, a suo avviso, la chiamata in causa del terzo è stata necessitata dall'iniziativa della sig.ra che non si era limitata a chiedere la riforma CP_1 pagina 4 di 9 del decreto ingiuntivo opposto ma, assumendo inesistenti diritti risarcitori, ha svolto domanda riconvenzionale rivelatasi poi infondata e dunque le spese legali del terzo chiamato del primo giudizio andavano poste a carico della sig.ra e non dell'appellante, come statuito invece dal Giudice di CP_1
Pace.
Parte convenuta chiede il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di Controparte_1 primo grado;
mentre, nonostante la regolarità della notifica, è rimasta contumace la società CP_2
[...]
Domande delle parti
Parte appellante chiede:
In via principale e nel merito: accogliersi, per i motivi di fatto e diritto rassegnati, il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata;
condannare al Controparte_1 pagamento di tutte le spese di causa per il giudizio in primo grado e del presente giudizio di appello;
condannare al pagamento delle spese di causa nei confronti della terza chiamata Controparte_1 in garanzia per il giudizio in primo grado e del presente Controparte_4 giudizio di appello.
Parte appellata ( , invece, chiede: Controparte_1
Nel merito: respingere l'impugnazione proposta dall'avv. in quanto infondata e Parte_1 confermare integralmente la sentenza impugnata, sia con riferimento al capo che ha statuito la compensazione delle spese di lite tra le parti, sia con riguardo al capo che ha condannato l'avv. al pagamento delle spese di causa nei confronti della terza chiamata. Con vittoria di spese e Parte_1 compenso del presente giudizio di appello.
In Diritto
Primo motivo di appello: compensazione delle spese legali del giudizio di primo grado
Il primo motivo di appello, riguardante l'allegata erronea compensazione delle spese legali operata dal
Giudice di Pace, è meritevole di accoglimento per le ragioni che sotto si specificano. pagina 5 di 9 Il criterio generale per l'imputazione delle spese di lite è quello della soccombenza, previsto dalla lettera dell'art. 91 c.p.c. il quale sancisce al primo comma che: “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. […]”.
Le spese legali, dunque, devono di regola essere interamente rifuse dalla parte soccombente in giudizio.
L'articolo immediatamente successivo, tuttavia, prevede la possibilità per il Giudice di compensare le spese legali, ma solo a determinate condizioni, costituendo questo esito un'eccezione alla regola.
Difatti, la compensazione può essere disposta solo in caso di soccombenza reciproca oppure, qualora non vi sia soccombenza reciproca, in presenza di casi eccezionali elencati al 2 comma della medesima norma: “[…] nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Nel caso di specie, come correttamente sollevato dall'appellante, non vi è stata soccombenza reciproca, essendo stato il decreto ingiuntivo interamente confermato e, invece, rigettata l'opposizione azionata dall'appellato.
La Giudice di prime cure avrebbe dovuto, qualora avesse voluto discostarsi dalla regola generale prevista dall'art 91 c.p.c., fornire una motivazione specifica in ordine alla decisione di compensare le spese.
Infatti, a seguito della modifica dell'articolo 92, del Cpc di cui alla legge 10 novembre 2014, n. 162, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, il potere di compensazione è stato limitato dal legislatore a tassative e specifiche ipotesi. Per queste ragioni, in difformità rispetto al passato, il giudice non ha più una discrezionalità al riguardo ma è, invece, tenuto a dare rigorosa applicazione del precetto normativo, non potendo egli compensare le spese di lite al di fuori delle ipotesi espressamente previste nell'articolo
92 del Cpc. (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/07/2024, n.18345).
La Giurisprudenza di Cassazione è oramai unanime nel ritenere che “la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., in assenza di soccombenza reciproca richiede una motivazione specifica che indichi esplicitamente le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano tale decisione.” (Cassazione civile sez. III, 31/07/2024, n.21435). pagina 6 di 9 Contrariamente al dettato giurisprudenziale, il Giudice di Pace non ha motivato le ragioni gravi ed eccezionali che hanno giustificato la sua decisione di compensare le spese di lite, in assenza di soccombenza reciproca, operando un mero richiamo ad un'asserita “complessità della controversia” e incorrendo, per questa ragione, nel vizio di omessa motivazione della sentenza, in particolare nella manifestazione di motivazione apparente, e nella violazione degli art. 91 e 92 c.p.c. riguardanti le spese di lite.
Come noto, il vizio di omessa motivazione ricorre nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente ogni qualvolta il giudice di merito ometta di indicare all'interno del contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento oppure, pur individuando questi elementi, non compie una loro approfondita disamina logico - giuridica, che renda esplicito lo sviluppo dell'argomentazione e il ragionamento sottostante (cfr. tra le tante Cassazione n. 8458 del 6 aprile
2018).
Dunque, il primo motivo di appello merita di essere accolto.
Secondo motivo di appello: spese legali del terzo chiamato
Per quanto concerne il secondo motivo di appello, con cui l'avv. censura la decisione del Parte_1
Giudice di Primo Grado di porre a suo carico le spese dell'assicurazione chiamata, questo dovrà essere rigettato per le ragioni che di seguito si spiegano.
Infatti, secondo consolidato insegnamento giurisprudenziale, “La liquidazione delle spese di lite avviene contemperando il principio di causazione con quello di soccombenza (Cass. 06/12/2019, n.
31889). Alla stregua del primo, l'attore processualmente causa le iniziative difensive adottate dalla controparte del suo rapporto, incluse logicamente pure le espansioni del giudizio suscitate con le chiamate in causa. Il secondo viene utilizzato per temperare il primo, negando la responsabilità per le spese di lite del terzo chiamato in capo all'attore principale ove la chiamata del terzo da parte del convenuto risulti eccentrica rispetto all'oggetto della controversia o comunque manifestamente priva di fondatezza, preservando in tale ipotesi autonomia al rapporto instauratosi tra convenuto/chiamante e terzo chiamato per non essere realmente accessorio quest'ultimo rapporto a quello che ha originariamente acceso il processo, essendo stato invece posto in essere mediante un impulso pagina 7 di 9 processuale radicalmente privo di pertinenza/fondatezza, id est arbitrario” (cfr. Cassazione civile sez.
VI, 27/09/2021 n.26082).
Dunque, è onere del Giudice compiere una valutazione in ordine alla palese arbitrarietà o meno della chiamata da parte del convenuto.
Nel caso di specie, questo Giudice di Appello non è stato messo nelle condizioni di valutare se la chiamata del terzo da parte del convenuto sia stata causata dall'iniziativa processuale dell'attore oppure se fosse eccentrica rispetto all'oggetto della controversia o comunque manifestamente priva di fondatezza (cfr. Cassazione civile sez. VI, 27/09/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 27/09/2021), n.26082), poiché non ha potuto visionare il contratto di assicurazione professionale stipulato tra l'appellante e l' sulla base del quale si giustificava la chiamata in causa del terzo, in quanto Controparte_4 non prodotto dall'appellante, unica parte interessata alla sua produzione nella contumacia della terza chiamata nel giudizio di appello.
In virtù del principio generale previsto dall'art 2697 c.c. e del principio di vicinanza della prova, era onere dell'appellante produrre il documento attestate un rapporto contrattuale tra l'appellante e l' in quanto titolare dell'asserita polizza e dunque certamente in possesso Controparte_4 del contratto o di una sua copia.
Questa omissione ha portato all'assenza del suddetto documento, in quanto la polizza non è stata rinvenuta nel fascicolo di primo grado trasmesso a codesto giudice, in quanto il terzo chiamato ha presumibilmente ritirato il proprio fascicolo a seguito della definizione del giudizio di primo grado.
In assenza del contratto stipulato tra l'appellante e il terzo chiamato non può essere valutata la fondatezza o meno della chiamata nel giudizio di primo grado per la sussistenza della copertura assicurativa, motivo per cui il secondo motivo di appello deve essere rigettato per difetto di prova degli elementi posti a suo fondamento da parte dell'appellante.
Spese di lite del giudizio di appello
In considerazione della soccombenza reciproca, in applicazione della norma dell'art. 92 comma 2 cpc le spese di lite del presente grado vanno integralmente compensate tra le parti.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in grado di appello, in parziale riforma della sentenza n.
195/2022 del Giudice di Pace di Verona depositata in data 7.2.2022, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così dispone:
1. Accoglie il primo motivo di appello e, per l'effetto, pone a carico dell'odierno appellato, sig.ra le spese legali del giudizio di primo grado sostenute dall'appellante, Controparte_1 liquidate nella complessiva somma di Euro 1.265,00, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA.
2. Rigetta il secondo motivo di appello e conferma per il relativo capo la sentenza di primo grado.
3. Compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio tra le parti
Verona, 2.10.2025
La Giudice
VI RO
pagina 9 di 9