Articolo 39 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59
Articolo 38Articolo 40
Versione
11 febbraio 1994
Art. 39. Apertura del procedimento disciplinare 1. Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 33, 34 e 35 non possono essere applicate se non a seguito di procedimento disciplinare. 2. Il consiglio dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale o, nel caso di cui all'articolo 32, comma 2, su richiesta dell'interessato. 3. Nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione sia facoltativa, puo' essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio 4. Nei casi di sospensione o di radiazione di diritto, l'audizione dell'interessato e' facoltativa.
Entrata in vigore il 11 febbraio 1994