Art. 39. Apertura del procedimento disciplinare 1. Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 33, 34 e 35 non possono essere applicate se non a seguito di procedimento disciplinare. 2. Il consiglio dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale o, nel caso di cui all'articolo 32, comma 2, su richiesta dell'interessato. 3. Nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione sia facoltativa, puo' essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio 4. Nei casi di sospensione o di radiazione di diritto, l'audizione dell'interessato e' facoltativa.
Articolo 38Articolo 40
Articolo 39 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59
Versione
11 febbraio 1994
11 febbraio 1994
Altri contenuti
- Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/05/2025, n. 887
- Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/05/2023, n. 21448
- Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/01/2023, n. 3298
- Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/2009, n. 20424
- Cass. civ., sez. II, sentenza 15/09/1999, n. 9840
- Cass. pen., sez. V, sentenza 19/07/2024, n. 29699
- Cass. pen., sez. I, sentenza 05/09/2022, n. 32470
- Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 08/07/2026, n. 109
- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 168
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 17/02/2026, n. 1009
- Trib. Lecce, sentenza 01/12/2025, n. 3535
- Trib. Ancona, sentenza 29/05/2025, n. 1001
- Trib. Lodi, sentenza 02/05/2025, n. 226
- Trib. Civitavecchia, sentenza 20/11/2025, n. 1329
- Trib. Treviso, sentenza 13/03/2025, n. 378
- Trib. Civitavecchia, sentenza 07/07/2025, n. 835
- Trib. Siracusa, sentenza 16/03/2025, n. 437
- Articolo 2 della Legge 25 marzo 1997, n. 78