TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/10/2025, n. 3173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3173 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2957/2023 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto:
“Trasporto aereo- inadempimento-risarcimento danni”
VERTENTE TRA
rappresentate e difese dall'avv. Mirella Rechichi Parte_1 Parte_2
-Appellanti- E
Controparte_1
-Appellata contumace-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8.7.2022, e Parte_1 Pt_2
evocarono in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Firenze la
[...] [...]
al fine di farne accertare l'inadempimento contrattuale e sentirla CP_1
condannare al pagamento, in loro favore, della compensazione pecuniaria prevista per la cancellazione aerea ammontante ad € 400 a passeggero, nonché alla rifusione delle spese sostenute a causa della cancellazione e al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in € 1.517,96.
pagina 1 di 7 Esposero le attrici, a fondamento della propria pretesa, che avevano acquistato un biglietto aereo per il volo da Firenze Peretola a Parigi Orly n. VY1502 operato dalla per il giorno 9 Aprile 2022, con partenza ore 6:35 e arrivo previsto per le CP_1
8:20 e che, giunte all'aeroporto, avevano appreso che il volo di andata n. VY1502
FLR-ORY era stato cancellato e riprogrammato con origine Milano Malpensa, meta irraggiungibile entro un tempo idoneo a poter prendere il volo così riprogrammato.
Conseguentemente si erano recate al banco di assistenza al fine di chiedere di essere imbarcate su un altro volo con destinazione Parigi ma, a seguito della risposta negativa ricevuta, avevano chiesto la compensazione ex art. 5 Reg. EU n. 261/2004 e il rimborso dei biglietti A/R.
Non si costituì la . Controparte_1
Con sentenza n. 221/2023 il Giudice di Pace di Firenze rigettò la domanda attorea e compensò le spese di lite data la contumacia di parte convenuta.
Osservò il primo giudice, a fondamento del proprio decisum, che le attrici non avevano adempiuto all'onere della prova su di loro incombente relativamente all'inadempimento contrattuale, anche perché avevano omesso la «indicazione dell'anno, del numero del nominativo delle persone in possesso della carta di imbarco, del prezzo del volo, della cancellazione».
Affermò, inoltre, l'assenza del nesso di causalità tra il pernottamento all'Hotel-
Ristorante Corallo, sito in Firenze, e la cancellazione del volo.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello e Parte_1 Pt_2
affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di censura:
[...]
1) Errata interpretazione e applicazione degli artt. 115, 1218, 2729 e 2697 cc.
Il primo giudice, infatti, aveva errato là ove aveva sostenuto che «Parte attrice, pur essendo onerata, non ha provato alcunché […]. La contumacia del convenuto, come è noto, non vale come ammissione dei fatti non contestati, dato che l'art. 115 c.p.c. si riferisce alle sole parti costituite».
pagina 2 di 7 Il richiamo all'art. 115 cpc era del tutto inconferente e il Giudice aveva erroneamente applicato i principi in materia di riparto dell'onere della prova poiché, in materia contrattuale, l'attore è onerato solo di provare il titolo e allegare l'inadempimento, oltre che dar prova del c.d. danno-conseguenza e della causalità giuridica, gravando per contro sul debitore la prova del fatto estintivo.
2) Errata ricostruzione dei fatti.
Con la sentenza oggetto di gravame il primo giudice aveva rilevato che parte attrice si era limitata a «produrre la conferma della prenotazione del volo della compagnia convenuta n. VY
1502 da Firenze a Parigi previsto per il giorno 9 aprile senza indicazione dell'anno, del numero del nominativo delle persone in possesso della carta di imbarco, del prezzo del volo, della cancellazione», in tal modo non provando alcunché.
Tuttavia, tale rilievo risultava errato, in quanto dai biglietti acquistati online emergevano chiaramente l'anno di riferimento, nonché i nomi delle passeggere con i relativi dati.
Chiedeva pertanto, in riforma della impugnata sentenza, la condanna della appellata al risarcimento del danno.
Non si costituiva la della quale, pertanto, veniva Controparte_1
dichiarata la contumacia.
La causa, sulle conclusioni di parte appellante così come rassegnate nell'atto introduttivo, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20.5.2025, assegnati i termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita parziale accoglimento.
Si ritiene opportuno, tuttavia, invertire l'ordine dei motivi di appello per ragioni di ordine logico-deduttive. pagina 3 di 7 Il secondo motivo è fondato.
Deve evidenziarsi che il Giudice di Pace di Firenze ha errato nell'affermare l'assenza di prova circa l'esistenza del titulus, ossia del contratto di trasporto aereo.
Difatti, come si evince dalla disamina della documentazione allegata all'atto di citazione (cfr. all.
1 - atto di citazione), è possibile non solo accertare la data esatta del volo-comprensiva dell'anno solare di riferimento- ma anche la riconducibilità dei biglietti alle appellanti.
Sono, poi, riportati anche i dati del pagamento, effettuato da con Parte_1
Mastercard (cfr. pp.
3-4 all. 1 cit.).
Del resto, è orientamento ormai pacifico quello secondo cui la prova del titolo può essere fornita attraverso il biglietto di viaggio o altra prova equipollente (ad es., la carta di imbarco).
Accertata la sussistenza del titolo, si osserva che anche il primo motivo di gravame risulta fondato.
Sono corrette le deduzioni di appellante circa la corretta ripartizione dell'onus probandi ex artt. 1176, 1218 e 2697 dell'onere probatorio.
Quanto alla ripartizione dell'onere della prova in materia di inadempimento, infatti, va ribadito che spetta al creditore che agisca per la risoluzione, l'adempimento o il risarcimento del danno dare dimostrazione della sussistenza del titolo e della sua persistente validità, mentre il debitore convenuto è gravato della prova estintiva dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (principio cristallizzatosi sin da Cass. SS. UU. n. 13533/2001 e dalle successive massime a sezioni semplici conformi tra le quali, da ultimo, Cass. n.
3373/2010, Cass. n. 15677/2009).
Si aggiunga che è stato ulteriormente precisato dalla giurisprudenza di legittimità che «in tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento)
o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento) pagina 4 di 7 deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (cioè, produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed allegare unicamente l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del 2004» (Cass., Sez. III, 30/06/2025, n. 17644).
Del tutto inconferente, invece, il lamentato errore di interpretazione dell'art. 115 cpc, la cui applicazione è stata correttamente esclusa dal Giudice di prime cure data la contumacia della Compagnia convenuta.
Tanto precisato in ordine all'inadempimento della compagnia aerea, e passando all'esame delle poste risarcitorie reclamate da parte attrice, non si comprende la richiesta di € 400 a passeggera a titolo di compensazione ex art. 7 Reg. CE n. 261/2004, posto che la lettera della norma è chiara nell'attribuire un diritto pari ad € 250 per le tratte aeree- quali quella in esame- inferiori o pari a 1.500 chilometri.
Conseguentemente parte appellata va condannata al pagamento, in favore delle appellanti, della complessiva somma di € 500.
Trattasi di importo liquidato all'attualità sì che su di esso non andrà conteggiata la rivalutazione monetaria(Cass. civ. sentenza n. 3131/2010; Cass. civ. sentenza n.
16237/2005) mentre, trattandosi di inadempimento contrattuale, saranno dovuti interessi a decorrere dalla data della domanda giudiziale in quanto atto idoneo a porre in mora il debitore e non già dal momento dell'evento dannoso(Cass. n. 20883/2019; Cass. n.
6545/2016; Cass. n. 9338/2009).
Rispetto all'asserito danno morale da stress emotivo patito dalle appellanti, deve ricordarsi l'orientamento ormai pacifico secondo cui l'acquirente di un biglietto aereo che chiede la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale da "vacanza rovinata" ha l'onere di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio, in conformità alla disciplina del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale dettato dal codice civile (cfr. Cass., Sez. III, 06.07.2018, n.17724). pagina 5 di 7 Pertanto, essendosi le appellanti limitatesi ad asserire genericamente di aver diritto ad un risarcimento supplementare, nulla allegando specificamente in ordine alla lesione di beni di rilevanza costituzionale, nulla può essere loro riconosciuto a titolo di risarcimento non patrimoniale.
Inoltre, pur ritenendo lo “stress emotivo” presuntivamente verificato, può essere ritenuto corrispondente ad un mero stato d'animo soggettivo derivante da disagi tollerabili.
Di talché, mancando la prova, nulla può essere riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale.
E' da condividersi, invece, quanto affermato dal Giudice di Pace circa la non risarcibilità della posta di danno emergente relativa al soggiorno in Hotel, stante l'assenza del nesso causale di tale voce di danno rispetto all'evento occorso.
Tanto comporta l'accoglimento dell'appello nei limiti sopra evidenziati.
La riforma della decisione del Giudice di Pace comporta, conseguentemente, la riforma relativa al pagamento delle spese processuali di primo grado.
Sul punto va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336 co I cpc, secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (c.d. effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass., Sez. Lav., 18.7.2005, n.
15112; Cass., nn. 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000).
Alla luce di tali principi, le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello sino ad € 1.100.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattese, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza n. 221 resa dal Giudice di Pace di Firenze in data 27.1.2023, condanna la
[...]
al pagamento, in favore di e della CP_1 Parte_1 Parte_2
somma di € 500, oltre a interessi dalla data della domanda e sino al dì dell'avvenuto saldo;
condanna la alla rifusione, in favore di parte appellante, Controparte_1
delle spese processuali del doppio grado del giudizio che si liquidano, complessivamente, in € 98 per esborsi, € 278 per compenso quanto al primo grado, ed in € 147 per esborsi, € 462 per compenso quanto al presente gravame oltre, su entrambi gli importi, spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Firenze, 7.X.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT, dott. Alessandro Tarozzi
pagina 7 di 7
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2957/2023 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto:
“Trasporto aereo- inadempimento-risarcimento danni”
VERTENTE TRA
rappresentate e difese dall'avv. Mirella Rechichi Parte_1 Parte_2
-Appellanti- E
Controparte_1
-Appellata contumace-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8.7.2022, e Parte_1 Pt_2
evocarono in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Firenze la
[...] [...]
al fine di farne accertare l'inadempimento contrattuale e sentirla CP_1
condannare al pagamento, in loro favore, della compensazione pecuniaria prevista per la cancellazione aerea ammontante ad € 400 a passeggero, nonché alla rifusione delle spese sostenute a causa della cancellazione e al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in € 1.517,96.
pagina 1 di 7 Esposero le attrici, a fondamento della propria pretesa, che avevano acquistato un biglietto aereo per il volo da Firenze Peretola a Parigi Orly n. VY1502 operato dalla per il giorno 9 Aprile 2022, con partenza ore 6:35 e arrivo previsto per le CP_1
8:20 e che, giunte all'aeroporto, avevano appreso che il volo di andata n. VY1502
FLR-ORY era stato cancellato e riprogrammato con origine Milano Malpensa, meta irraggiungibile entro un tempo idoneo a poter prendere il volo così riprogrammato.
Conseguentemente si erano recate al banco di assistenza al fine di chiedere di essere imbarcate su un altro volo con destinazione Parigi ma, a seguito della risposta negativa ricevuta, avevano chiesto la compensazione ex art. 5 Reg. EU n. 261/2004 e il rimborso dei biglietti A/R.
Non si costituì la . Controparte_1
Con sentenza n. 221/2023 il Giudice di Pace di Firenze rigettò la domanda attorea e compensò le spese di lite data la contumacia di parte convenuta.
Osservò il primo giudice, a fondamento del proprio decisum, che le attrici non avevano adempiuto all'onere della prova su di loro incombente relativamente all'inadempimento contrattuale, anche perché avevano omesso la «indicazione dell'anno, del numero del nominativo delle persone in possesso della carta di imbarco, del prezzo del volo, della cancellazione».
Affermò, inoltre, l'assenza del nesso di causalità tra il pernottamento all'Hotel-
Ristorante Corallo, sito in Firenze, e la cancellazione del volo.
Avverso la predetta sentenza proponevano appello e Parte_1 Pt_2
affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di censura:
[...]
1) Errata interpretazione e applicazione degli artt. 115, 1218, 2729 e 2697 cc.
Il primo giudice, infatti, aveva errato là ove aveva sostenuto che «Parte attrice, pur essendo onerata, non ha provato alcunché […]. La contumacia del convenuto, come è noto, non vale come ammissione dei fatti non contestati, dato che l'art. 115 c.p.c. si riferisce alle sole parti costituite».
pagina 2 di 7 Il richiamo all'art. 115 cpc era del tutto inconferente e il Giudice aveva erroneamente applicato i principi in materia di riparto dell'onere della prova poiché, in materia contrattuale, l'attore è onerato solo di provare il titolo e allegare l'inadempimento, oltre che dar prova del c.d. danno-conseguenza e della causalità giuridica, gravando per contro sul debitore la prova del fatto estintivo.
2) Errata ricostruzione dei fatti.
Con la sentenza oggetto di gravame il primo giudice aveva rilevato che parte attrice si era limitata a «produrre la conferma della prenotazione del volo della compagnia convenuta n. VY
1502 da Firenze a Parigi previsto per il giorno 9 aprile senza indicazione dell'anno, del numero del nominativo delle persone in possesso della carta di imbarco, del prezzo del volo, della cancellazione», in tal modo non provando alcunché.
Tuttavia, tale rilievo risultava errato, in quanto dai biglietti acquistati online emergevano chiaramente l'anno di riferimento, nonché i nomi delle passeggere con i relativi dati.
Chiedeva pertanto, in riforma della impugnata sentenza, la condanna della appellata al risarcimento del danno.
Non si costituiva la della quale, pertanto, veniva Controparte_1
dichiarata la contumacia.
La causa, sulle conclusioni di parte appellante così come rassegnate nell'atto introduttivo, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20.5.2025, assegnati i termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita parziale accoglimento.
Si ritiene opportuno, tuttavia, invertire l'ordine dei motivi di appello per ragioni di ordine logico-deduttive. pagina 3 di 7 Il secondo motivo è fondato.
Deve evidenziarsi che il Giudice di Pace di Firenze ha errato nell'affermare l'assenza di prova circa l'esistenza del titulus, ossia del contratto di trasporto aereo.
Difatti, come si evince dalla disamina della documentazione allegata all'atto di citazione (cfr. all.
1 - atto di citazione), è possibile non solo accertare la data esatta del volo-comprensiva dell'anno solare di riferimento- ma anche la riconducibilità dei biglietti alle appellanti.
Sono, poi, riportati anche i dati del pagamento, effettuato da con Parte_1
Mastercard (cfr. pp.
3-4 all. 1 cit.).
Del resto, è orientamento ormai pacifico quello secondo cui la prova del titolo può essere fornita attraverso il biglietto di viaggio o altra prova equipollente (ad es., la carta di imbarco).
Accertata la sussistenza del titolo, si osserva che anche il primo motivo di gravame risulta fondato.
Sono corrette le deduzioni di appellante circa la corretta ripartizione dell'onus probandi ex artt. 1176, 1218 e 2697 dell'onere probatorio.
Quanto alla ripartizione dell'onere della prova in materia di inadempimento, infatti, va ribadito che spetta al creditore che agisca per la risoluzione, l'adempimento o il risarcimento del danno dare dimostrazione della sussistenza del titolo e della sua persistente validità, mentre il debitore convenuto è gravato della prova estintiva dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (principio cristallizzatosi sin da Cass. SS. UU. n. 13533/2001 e dalle successive massime a sezioni semplici conformi tra le quali, da ultimo, Cass. n.
3373/2010, Cass. n. 15677/2009).
Si aggiunga che è stato ulteriormente precisato dalla giurisprudenza di legittimità che «in tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento)
o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento) pagina 4 di 7 deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (cioè, produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed allegare unicamente l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del 2004» (Cass., Sez. III, 30/06/2025, n. 17644).
Del tutto inconferente, invece, il lamentato errore di interpretazione dell'art. 115 cpc, la cui applicazione è stata correttamente esclusa dal Giudice di prime cure data la contumacia della Compagnia convenuta.
Tanto precisato in ordine all'inadempimento della compagnia aerea, e passando all'esame delle poste risarcitorie reclamate da parte attrice, non si comprende la richiesta di € 400 a passeggera a titolo di compensazione ex art. 7 Reg. CE n. 261/2004, posto che la lettera della norma è chiara nell'attribuire un diritto pari ad € 250 per le tratte aeree- quali quella in esame- inferiori o pari a 1.500 chilometri.
Conseguentemente parte appellata va condannata al pagamento, in favore delle appellanti, della complessiva somma di € 500.
Trattasi di importo liquidato all'attualità sì che su di esso non andrà conteggiata la rivalutazione monetaria(Cass. civ. sentenza n. 3131/2010; Cass. civ. sentenza n.
16237/2005) mentre, trattandosi di inadempimento contrattuale, saranno dovuti interessi a decorrere dalla data della domanda giudiziale in quanto atto idoneo a porre in mora il debitore e non già dal momento dell'evento dannoso(Cass. n. 20883/2019; Cass. n.
6545/2016; Cass. n. 9338/2009).
Rispetto all'asserito danno morale da stress emotivo patito dalle appellanti, deve ricordarsi l'orientamento ormai pacifico secondo cui l'acquirente di un biglietto aereo che chiede la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale da "vacanza rovinata" ha l'onere di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio, in conformità alla disciplina del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale dettato dal codice civile (cfr. Cass., Sez. III, 06.07.2018, n.17724). pagina 5 di 7 Pertanto, essendosi le appellanti limitatesi ad asserire genericamente di aver diritto ad un risarcimento supplementare, nulla allegando specificamente in ordine alla lesione di beni di rilevanza costituzionale, nulla può essere loro riconosciuto a titolo di risarcimento non patrimoniale.
Inoltre, pur ritenendo lo “stress emotivo” presuntivamente verificato, può essere ritenuto corrispondente ad un mero stato d'animo soggettivo derivante da disagi tollerabili.
Di talché, mancando la prova, nulla può essere riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale.
E' da condividersi, invece, quanto affermato dal Giudice di Pace circa la non risarcibilità della posta di danno emergente relativa al soggiorno in Hotel, stante l'assenza del nesso causale di tale voce di danno rispetto all'evento occorso.
Tanto comporta l'accoglimento dell'appello nei limiti sopra evidenziati.
La riforma della decisione del Giudice di Pace comporta, conseguentemente, la riforma relativa al pagamento delle spese processuali di primo grado.
Sul punto va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336 co I cpc, secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (c.d. effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass., Sez. Lav., 18.7.2005, n.
15112; Cass., nn. 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000).
Alla luce di tali principi, le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello sino ad € 1.100.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattese, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza n. 221 resa dal Giudice di Pace di Firenze in data 27.1.2023, condanna la
[...]
al pagamento, in favore di e della CP_1 Parte_1 Parte_2
somma di € 500, oltre a interessi dalla data della domanda e sino al dì dell'avvenuto saldo;
condanna la alla rifusione, in favore di parte appellante, Controparte_1
delle spese processuali del doppio grado del giudizio che si liquidano, complessivamente, in € 98 per esborsi, € 278 per compenso quanto al primo grado, ed in € 147 per esborsi, € 462 per compenso quanto al presente gravame oltre, su entrambi gli importi, spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Firenze, 7.X.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT, dott. Alessandro Tarozzi
pagina 7 di 7