Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 10/12/2025, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01557/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00738/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 738 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro OL Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dei provvedimenti di rigetto dell'istanza presentata dai ricorrenti, finalizzata al riconoscimento della corresponsione dell'indennità di volo pienamente cumulabile all'indennità pensionabile, adottati dal Ministero dell'Interno, tutti comunicati via pec il giorno 23 agosto 2023;
nonché tutti gli atti presupposti e successivi, e conseguente corresponsione delle somme non corrisposte.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. OL AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Gli odierni ricorrenti, tutti appartenenti al Reparto Volo di -OMISSIS- della Polizia di Stato che svolgono attività aerea (sia specialisti che piloti), in data 28 luglio 2023 hanno presentato al Ministero dell’interno istanza per la corresponsione delle indennità di volo cumulabili con l’indennità pensionabile. Il Ministero dell’Interno ha successivamente negato a tutti i ricorrenti il riconoscimento della suddetta indennità.
I ricorrenti, quindi, con ricorso depositato in data 4 novembre 2023, hanno introdotto il presente giudizio chiedendo che fossero dichiarati illegittimi i provvedimenti di rigetto citati e, conseguentemente, fosse condannato il Ministero dell’Interno a riconoscere la spettanza nella misura piena delle indennità pensionabile, indennità di aeronavigazione e di volo, nonché indennità supplementare volo di Pronto Intervento Aereo e voler corrispondere tutte le differenze dovute, a decorrere da cinque anni prima della presentazione dell’istanza.
A fondamento del ricorso i ricorrenti hanno dedotto un unico articolato motivo, in sintesi: « sull’erronea assunzione dei provvedimenti di rigetto impugnati. illegittimità del diniego. violazione della l. 78/1983. carenza di motivazione dei provvedimenti e, comunque, loro contraddittorietà e manifesta irragionevolezza. eccesso di potere. palese violazione dell’art. 3 costituzione. diritto alla piena corresponsione delle indennità di aeronavigazione e di volo con l’indennità pensionabile ».
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
All’esito dell’udienza del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I ricorrenti sostengono la tesi della piena cumulabilità dell’indennità pensionabile prevista per le forze di polizia con le indennità di aeronavigazione e di volo.
La tesi è tuttavia superata da consolidata giurisprudenza, che il Collegio condivide e rispetto alla quale il ricorso e le memorie dei ricorrenti non forniscono elementi per dissociarsi.
Come sottolineato anche recentemente dal Tar Sardegna, sez. I, 16 giugno 2025, n. 550: « La pretesa fatta valere in giudizio dal ricorrente ha ad oggetto il regime di cumulo fra l'indennità pensionabile di polizia e l'indennità di aeronavigazione. L'Amministrazione, nell’opporre diniego alla richiesta del ricorrente, ha applicato l'art. 1, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 505, che così dispone: "A decorrere dalla stessa data e fino al momento della ristrutturazione delle retribuzioni del personale dei corpi di polizia, le indennità di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi, previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 187, sono cumulabili con l'indennità mensile per il servizio di istituto e relativo supplemento giornaliero spettante ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, delle quali indennità la più favorevole è cumulabile in misura intera e l'altra in misura limitata al 50 per cento". Il ricorrente argomenta con ampi svolgimenti che tale disposizione non sia applicabile all'indennità pensionabile di polizia. Così non è. La disposizione citata è stata richiamata espressamente dalle disposizioni sopravvenute (art. 17 legge 23 marzo 1983, n. 78 e art. 3, comma 3, legge 20 marzo 1984, n. 34; art. 44, comma 1, d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, che richiama l'art. 17 della legge n. 78 del 1983). Essa, pertanto, deve ritenersi applicabile al cumulo fra l'indennità pensionabile spettante alle forze di polizia e altre indennità (T.a.r. Toscana, Sezione I, 22 giugno 2004, n. 2261)” (T.a.r. Sardegna, sez. I, 4 novembre 2011, n. 1056). Nella giurisprudenza più recente, richiamata anche dall’Avvocatura dello Stato, è stato ampiamente chiarito che “Secondo l’art. 1 comma 2 l. n. 505/78, a decorrere dal 01/04/78 “e fino al momento della ristrutturazione delle retribuzioni del personale dei corpi di polizia, le indennità di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi, previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 187, sono cumulabili con l'indennità mensile per il servizio di istituto e relativo supplemento giornaliero spettante ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, delle quali indennità la più favorevole è cumulabile in misura intera e l'altra in misura limitata al 50 per cento”. L’art. 17 comma 1 l. n. 78/83, poi, prevede che le indennità ivi indicate, tra cui quelle di aeronavigazione e di volo, “salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge non sono cumulabili fra loro. Le stesse indennità e le indennità di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 9 della presente legge non sono cumulabili con le indennità per servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505”. L’art. 43 l. n. 121/81 ha introdotto l’indennità pensionabile che unitamente allo stipendio del livello retributivo individua il trattamento economico delle Forze di polizia. In attuazione del citato art. 43, l’art. 5 d.p.r. n. 69/84, a decorrere dal 01/01/84, ha soppresso l’indennità d’istituto di cui alla l. n. 1054/70 ed ha quantificato l’indennità pensionabile. Secondo l’art. 3 comma 3 l. n. 34/84, poi, “l'indennità mensile pensionabile è cumulabile con l'indennità di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505”; contrariamente a quanto prospettato da parte ricorrente la disposizione in esame non si applica solo ai dirigenti ma a tutto il personale non rinvenendosi nell’articolo 3 citato alcuna limitazione in tal senso e ciò a differenza di quanto previsto nell’art. 2 commi 1 e 2 della medesima legge. Nello stesso senso l’art. 11 comma 1 d.p.r. n. 395/95 stabilisce che, “fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di corresponsione e cumulabilità delle indennità di impiego operativo e delle relative indennità supplementari, nonché dall'art. 3, commi 18- bis e 18- quater, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nei confronti del personale di cui all'art. 1, comma 1, che presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalle citate norme, le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennità supplementari sono rapportate alle misure vigenti per i militari delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative”. Il quadro normativo in esame induce il Tribunale a ritenere non condivisibile la prospettazione di parte ricorrente in ordine all’inapplicabilità all’indennità pensionabile del limite al cumulo delle indennità previsto dall’art. 1 comma 2 l. n. 505/78. Come, in più occasioni, affermato dalla giurisprudenza (TAR Lazio – Roma n. 9739/19; TAR Lazio – Roma n. 789/14; TAR Sardegna n. 1056/11; TAR Lazio – Roma n. 7648/05; TAR Toscana n. 2261/04), numerose disposizioni normative successive all’istituzione dell’indennità pensionabile hanno espressamente esteso anche ad essa le disposizioni di cui all’art. 1 comma 2 l. n. 505/78; si tratta, in particolare, degli artt. 3 comma 3 l. n. 34/84 (norma applicabile a tutto il personale di polizia e non solo ai dirigenti, come già detto) ed 11 e 44 d.p.r. n. 395/95. A fronte di tali espresse disposizioni normative deve, pertanto, escludersi l’abrogazione implicita o per incompatibilità dell’art. 1 comma 2 l. n. 505/78 così come risultano irrilevanti il prospettato “superamento del regime transitorio” (costituente, ad avviso dei ricorrenti, limite temporale di efficacia all’applicabilità della normativa di cui all’art. 1 l. n. 505/78) e la dedotta diversità di natura tra indennità per servizi d’istituto e indennità pensionabile (per altro, tale diversità è contestata da TAR Lazio – Roma n. 789/14)” (T.a.r. Lazio, Roma, sez. II ter, 11 marzo 2020, n. 3178). 9. Anche ai fini della declaratoria di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti è sufficiente richiamare la già citata sentenza T.a.r. Lazio, Roma, n. 3178/2020, anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d) c.p.a.: “Manifestamente infondata, poi, risulta la questione di legittimità sollevata dai ricorrenti i quali, in ragione della natura retributiva delle indennità pensionabile, da una parte, e di volo ed aeronavigazione, dall’altra (per queste ultime riconosciuta dalla l. n. 78/83 operante “come normativa sostanziale innovativa”: pag. 13 dell’atto introduttivo), deducono che a tali indennità si applicherebbe il principio d’irriducibilità della retribuzione, previsto dall’art. 2103 c.c., e che nella fattispecie sarebbe configurabile la violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost. sia in relazione al diverso trattamento riservato ai piloti ed aeronaviganti delle Forze armate sia per violazione dei principi di proporzionalità e congruità del corrispettivo rispetto alla prestazione lavorativa. Ed, infatti, la diversità tra il trattamento economico dei ricorrenti e quello degli appartenenti alle Forze Armate è prospettata nel gravame in forma generica e dubitativa e, comunque, qualora esistente, non presenterebbe profili di manifesta irrazionalità in ragione della differenza delle funzioni istituzionali espletate e dei relativi trattamenti giuridici ed economici. Né risulta violato l'art. 36 della Costituzione, giacché secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, la tutela apprestata da tale norma, mentre garantisce al lavoratore una retribuzione che gli assicuri un’esistenza libera e dignitosa, non si estende ad ogni compenso corrispettivo di un qualsiasi tipo di prestazione accessoria, ovvero di particolari sacrifici previsti per talune categorie, riguardando la globalità della retribuzione e non i singoli emolumenti che la compongono (Corte Cost. n. 229/83; Corte Cost. n. 131/82; TAR Lazio – Roma n. 7648/05 )».
Il Collegio condivide e fa proprie le argomentazioni che precedono, sì che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.
Le spese devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL ER, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
OL AS, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL AS | OL ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.