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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/10/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, terza sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Marco Saran, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1961 del 2024, promossa da:
(c.f. ) con gli avv.ti SGHEDONI MATTIA e IANNACONE Parte_1 C.F._1
CARLO contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. DEL SAL MAURO
* * *
OGGETTO: Altri contratti d'opera;
CONCLUSIONI congiunte delle parti:
“chiedono concordemente di dichiarare la cessazione della materia del contendere, per intervenuto accordo giudiziale, per l'effetto come da intese di cui sopra revocando espressamente il decreto ingiuntivo n. 602/2024 del 15.03.2024 del Tribunale di Treviso (R.G. n. 1103/2024), concludendo in tal senso con rinuncia ai termini difensivi e nulla di ulteriore chiedendo in punto spese di lite”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, all'udienza del 23 ottobre
2023 è intervenuta conciliazione giudiziale, nei seguenti termini:
1 “Vista la proposta conciliativa ex artt. 183 e 185 bis c.p.c. formulata dal Giudice dell'opposizione con provvedimento del 2 dicembre 2024, e in considerazione del fatto che con bonifico bancario del
09.12.2024 il Dott. ha già provveduto a versare in via provvisoria (e con riserva di successiva Parte_1
ripetizione) ad la porzione di € 2.853,76 del più ampio Controparte_1
importo capitale portato dall'opposto D.I. n. 602/24 del Tribunale di Treviso, rispetto alla quale il
Giudice dell'opposizione aveva concesso (con medesimo provvedimento del 2 dicembre 2024) la provvisoria esecuzione, le parti, senza voler con ciò nulla reciprocamente riconoscere l'una delle pretese e/o eccezioni dell'altra, a mero titolo transattivo convengono di conciliare tra loro la controversia insorta alle seguenti condizioni:
1. Le parti accettano di transigere la controversia sottesa al presente contenzioso mediante corresponsione, da parte del dott. ad della Parte_1 Controparte_1
somma onnicomprensiva di euro 6.600,00=, a spese di lite integralmente compensate;
2. L'importo di euro 6.600,00 viene versato dall'attore opponente alla convenuta opposta con le seguenti modalità:
a. trattiene in via definitiva, con il consenso del Dott. Controparte_1 Controparte_1
la somma di € 2.853,76 da quest'ultimo versatale a titolo provvisorio con bonifico bancario Parte_1
del 09.12.2024, in adempimento della provvisoria esecutorietà conferita dal Giudice al decreto opposto con il provvedimento dd. 02/12/2024;
b. l'importo residuo viene versato dal dott. mediante consegna, alla presente udienza, Parte_1
nelle mani del procuratore speciale dell'opposta, di assegno circolare non trasferibile n. 6004947023/10 emesso da Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo italiano intestato ad CP_1 Controparte_1
dell'importo di euro 3.746,24=, dazione della quale, con il presente atto, il procuratore
[...]
dell'opposta dà ricevuta;
3. In conseguenza di quanto precede, rinuncia - Controparte_1
irreversibilmente e con decorrenza immediata - al decreto ingiuntivo n. 602/2024 del 15.03.2024 del
Tribunale di Treviso (R.G. n. 1103/2024) e così a ogni effetto processuale relativo. Il Dott. Parte_1
accetta la predetta rinuncia;
4. Le parti, per l'effetto, chiedono oggi congiuntamente al Giudice di dichiarare cessata la materia del contendere del presente giudizio d'opposizione e di revocare espressamente per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 602/2024 del 15.03.2024 del Tribunale di Treviso (R.G. n. 1103/2024), compensando
2 integralmente le spese di lite dello stesso giudizio d'opposizione così come quelle relative al procedimento monitorio R.G. n. 1103/2024;
5. In forza del presente accordo e della sua contestuale esecuzione, le parti dichiarano essere stata tra loro definitivamente composta la controversia sottesa al presente contenzioso e di non aver null'altro reciprocamente a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo, causa e/o fatto originario”
E' stato consegnato il titolo di credito all'avv. Del Sal, procuratore di parte opposta, che ha sottoscritto per ricevuta copia del suddetto titolo, acquisita agli atti.
I procuratori delle parti hanno altresì tutti dichiarato di rinunciare al beneficio di cui all'art. 13
legge professionale forense.
Le parti hanno quindi chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto opposto, rinunciando a termini per scritti conclusivi.
La controversia passa quindi direttamente in decisione.
* * *
Dalla disamina del tenore delle conclusioni congiunte formulate si evince che è venuto meno ogni interesse alla pronuncia di merito in questa sede, essendo sopraggiunti elementi tali da ricomporre le ragioni di contrasto tra le parti, per il tramite di conciliazione giudiziale.
Va richiamata quindi, sul punto, la condivisibile giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel processo tributario, come in quello civile, la cessazione della materia del contendere presuppone, da un lato, che nel corso del giudizio siano sopravvenuti fatti tali da eliminare le ragioni di contrasto e l'interesse alla richiesta pronuncia di merito e, dall'altro, che le parti formulino conclusioni conformi
(…) (cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5188 del 16/03/2015) e secondo cui “la cessazione della materia del contendere - che, se si verifichi in sede d'impugnazione, giustifica non l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì la rimozione delle sentenze già emesse, perché prive di attualità - si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia,
3 quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (cfr. Sez. 1 n.
10553 del 7.5.2009).
Per tali motivi, essendo emerso che le parti in causa non hanno alcun interesse ad una pronuncia di merito, per intervenuta conciliazione giudiziale, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale pronuncia determina necessariamente la revoca del decreto ingiuntivo n. 602/2024 emesso dal Tribunale di Treviso in data 15 marzo 2024 (R.G. n. 1103/2024), atteso il tenore di quanto riferito dalle parti (cfr. Corte di Cassazione, Sezione 1, sentenza n. 13085 del 22/05/2008,
secondo cui “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione”).
Le spese vengono compensate, in ragione dell'esito del giudizio e del tenore degli accordi intercorsi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 602/2024 emesso dal Tribunale di Treviso in data 15 marzo 2024 (R.G. n. 1103/2024);
2) spese di lite integralmente compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, in data 23/10/2025.
Il Giudice
Dott. Marco Saran
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